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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.UC/09/2017 CAPITOLATO DI GESTIONE PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A RILEVANZA NON ECONOMICA DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DEL TENNIS DI VIALE UNGHERIA (CIG Z021D78402). Art. 1 - Oggetto dell’affidamento Oggetto dell’affidamento è il complesso sportivo costituito da n. 2 campi da tennis in terra battuta e dagli spogliatoi, dai servizi di accoglienza (come da piantina allegata) nella misura ed in quanto facenti parte del demanio comunale. La struttura viene data nello stato attuale di consistenza e manutenzione in cui si trova e dunque qualsiasi onere di ripristino, miglioramento e gestione sarà completamente a carico dell’affidatario e subordinato alle necessarie autorizzazioni comunali e sovracomunali. L’affidamento in uso del complesso del tennis è effettuata per la promozione e valorizzazione della pratica sportiva. L’uso dell’impianto è, infatti, diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e ad offrire un ambiente adatto per praticare lo sport, inteso come strumento di educazione e formazione da garantire a tutti i cittadini, ed in particolare con la finalità di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) Assicurare la massima apertura dell’impianto comunicando all’Amministrazione Comunale gli orari previsti e ogni possibile variazione. b) Garantire la destinazione pubblica dell’impianto e assicurare l’accesso ai campi da tennis a chiunque ne faccia richiesta per la pratica sportiva, con priorità ai cittadini residenti in Angera; c) Mantenere libera e gratuita la frequentazione delle aree e dei servizi, fatto salvo l’uso dei campi da gioco soggetti a pagamento; d) Garantire la possibilità agli anziani (sopra i 65 anni) di usufruire dell’area e degli spazi di accoglienza per favorire l’aggregazione (es. gioco delle carte); e) Dare priorità nell’uso delle strutture alle attività giovanili; f) Praticare tariffe orarie per tutte le attività e i servizi nella media di quelle applicate da impianti analoghi. Le tariffe andranno comunicate all’Amministrazione comunale all’inizio della gestione e dovranno essere esposte in modo ben visibile all’ingresso dell’impianto sportivo; g) Praticare facilitazioni tariffarie per i cittadini angeresi e ulteriori facilitazioni per i giovani (età inferiore ai 18 anni) e per gli anziani (sopra i 65 anni). h) Garantire, minimo due ore a settimana, di apertura gratuita anche dei campi per la fruizione da parte dei giovani (ragazzi al di sotto dei 16 anni) 1 i) Fornire al Comune la massima collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune volesse eventualmente porre in essere. Art. 2 – Obblighi del Concessionario Nell’uso dei beni demaniali il concessionario deve rispettare i seguenti obblighi: a) Mantenere la libera e gratuita frequentazione delle aree e dei servizi in concessione, fatto salvo l’uso dei campi da gioco soggetti a pagamento; b) Rispettare, nell’ uso dei beni di concessione, la loro destinazione d’ uso provvedendo alla loro conservazione e manutenzione per non causarne il loro degrado oltre il naturale stato d’ usura. c) Organizzare i tornei e le attività competitive a livello agonistico ogni anno sotto il titolo di “Torneo Città di Angera”; d) Trasmettere all’Amministrazione comunale all’inizio di ogni anno il programma delle Manifestazioni e delle attività sopra indicate. e) Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali o gli impianti ed ogni altra innovazione, non potrà essere eseguita dal gestore senza il preventivo assenso scritto del concedente; f) Restano a carico del concessionario la battitura dei campi in terra rossa, le riparazioni di manutenzione ordinaria per assicurare la necessaria funzionalità degli impianti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle da farsi agli impianti elettrico, sanitario e di riscaldamento, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri dei soffitti e degli infissi, piastrelle di pavimentazione e di rivestimento; fornitura e posa di terra rossa tale da non pregiudicare i livelli sottostanti del campo; corretto mantenimento dei vialetti interni attraverso la fornitura e posa di ghiaietto; taglio e pulitura delle siepi e dei vialetti; g) L’affidatario ha l’obbligo di provvedere periodicamente e costantemente alla pulizia dell’area per tutto il perimetro esterno dello spazio in gestione; h) Non provvedendo a quanto sopra, l’Amministrazione comunale potrà intervenire direttamente addebitandone i costi e le spese che il gestore dovrà pagare entro 30 giorni quale condizione essenziale alla validità dell’affidamento; i) Il gestore potrà eseguire, anche su richiesta dell’Amministrazione Comunale, interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari, previa autorizzazione del Comune e previa valutazione della congruità della relativa spesa da parte dell’Amministrazione; l) Allorché l’Ente debba provvedere alla manutenzione straordinaria l’affidatario non potrà opporsi e dovrà garantire la massima collaborazione. Lo stesso riceverà un preavviso di 30 giorni dall’inizio dei lavori, salvo che si tratti di lavori urgenti, garantendo il minimo disagio possibile al gestore. m) In caso di inadempimenti degli obblighi di cui al presente articolo il Comune avrà la facoltà di esperire in ogni momento gli opportuni accertamenti e sopralluoghi al fine di verificare lo stato di manutenzione. n) Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato si rinvia alle norme ai Regolamenti comunali ed al Codice Civile 2 Art. 3 - Durata dell’affidamento La durata è prevista in anni 12 dalla data di affidamento. Art. 4 – Canone di affidamento Trattandosi di un servizio pubblico senza rilevanza economica la cui gestione deve essere improntata alla promozione dell’attività sportiva e a favorire l’aggregazione sociale in particolar modo giovanile, non viene richiesto alcun canone. Art. 5 – Spese accessorie a carico dell’affidatario Sono a totale carico dell’affidatario: - Consumi di luce, gas, telefono e consumo dell’acqua necessari per il funzionamento della struttura, per la rilevazione dei quali il concessionario sarà obbligato ad intestarsi i relativi contatori e contratti; - Tari; - Tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, pulizia, battitura e manutenzione ordinaria dei campi da tennis, dello stabile e delle zone adiacenti – annesse le aree pertinenziali – comprese di illuminazione, attrezzature, impianti ed eventuali arredi. Art. 6 – Ulteriori oneri a carico dell’affidatario L’affidatario si impegna a garantire: a) L’accesso al campo da tennis a chiunque ne faccia richiesta per la pratica sportiva, con priorità ai cittadini residenti in Angera; b) L’obbligo a non subaffittare o concedere a qualsiasi titolo la gestione della struttura e dei campi; c) Di non operare interventi che modifichino lo stato dei beni dati in concessione, senza la previa autorizzazione del Comune; d) Di non adibire la struttura a scopi diversi da quelli della convenzione; e) Di non chiudere annualmente la struttura per un periodo superiore rispetto a quanto concordato con l’amministrazione. Il concessionario deve essere in regola con gli obblighi contributivi. Art. 7 – Affidamento. In caso di domanda di affidamento di più soggetti verrà valutata favorevolmente la proposta che permette di garantire maggiormente l’interesse pubblico e lo sviluppo delle attività sportive. L’uso dell’impianto è, infatti, diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e ad offrire un ambiente adatto per praticare lo sport, inteso come strumento di educazione e formazione da garantire a tutti i cittadini, ed in particolare con la finalità di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile. Le proposte verranno valutate in base ai criteri contenuti nel Bando. 3 L’affidatario assume, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, tutte le responsabilità, anche di carattere ambientale, nei confronti dell’Amministrazione concedente e di qualunque altro soggetto pubblico e privato per danni derivanti dalle sue attività gestionali, per usi impropri delle strutture esistenti e comunque derivanti dalle opere realizzate sull’area in uso. A questo scopo prima dell’inizio dell’attività dovrà provvedere alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni che potrebbero essere causati a persone e cose, ivi compreso i beni di proprietà comunale e demaniale, durante lo svolgimento della gestione, anche per furti, incendio, atti vandalici, danni imputabili alla non corretta gestione della struttura. Il massimale assicurato non dovrà essere inferiore ad € 2.500.000,00= ed il contratto deve prevedere un numero illimitato di sinistri e validità non inferiore alla durata dell’affidamento. L’affidatario dovrà, altresì, stipulare apposita polizza incendio e garanzie accessorie (atti vandalici, eventi atmosferici, acqua condotta e relative spese di ricerca e riparazione) per una somma assicurata di € 270.000,00=. Art. 8 - Usi particolari della struttura L’Amministrazione comunale si riserva di usufruire, dietro richiesta scritta con preavviso di 30 giorni, dell’area per particolari occasioni o manifestazioni di carattere sportivo, sociale e culturale organizzate dal Comune o comunque da questi autorizzate per un periodo non superiore a 20 giorni annui. Art. 9 – Deposito cauzionale Alla sottoscrizione della convenzione, l’affidatario dovrà costituire, pena la decadenza dell’aggiudicazione, la cauzione definitiva pari ad € 1.500,00= a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte. La cauzione costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere espressamente le seguenti clausole: - durata della garanzia dalla data della stipula del contratto fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del contratto; - esclusione del beneficio della preventiva escussione; - pagamento al beneficiario entro 15 giorni dalla richiesta. L’affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione della concessione. La reintegra deve essere effettuata entro 10 gg. dalla comunicazione del Comune pena la risoluzione immediata dell’affidamento. Il deposito cauzionale non sostituisce l’eventuale risarcimento dei danni conseguente all’ inadempimento contrattuale. La cauzione verrà svincolata solo previa verifica dell’integrità della struttura al termine della gestione. Art. 10 – Demanio lacuale Porzione di area e relativi sovra impianti sportivi - campiti in colore azzurro nella planimetria allegata in calce al presente capitolato - risultano su sedime di proprietà del demanio lacuale, pertanto l’affidatario ha due possibilità: 4 Caso 1- Non delimitazione, ovvero non recinzione delle aree attualmente cintate da destinare a spazio pubblico (esclusi i campi da gioco). In questo caso gli oneri concessori (canone demaniale) resteranno in capo al Comune. Caso 2- Delimitazione, ovvero mantenimento della recinzione esistente e/o eventuale utilizzo del campo n. 3 in sintetico. In questo caso l’affidatario dovrà richiedere apposita concessione demaniale ed accollarsi i relativi oneri. Art. 11 – Recesso dall’ affidamento Il recesso dell’affidamento è previsto nei seguenti casi: - mancata osservanza degli obblighi contenuti negli artt. 1 - 2 – 5 – 6; - venir meno di uno dei requisiti in capo al gestore previsti per l’ affidamento del servizio; - frode, grave negligenza, gravi e reiterate violazioni agli obblighi convenzionali non eliminate a seguito di formale diffida da parte del Comune; - sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In ogni caso il recesso dalla convenzione per inadempimento ad obblighi convenzionali, comporterà l’incameramento del deposito cauzionale oltre alla possibilità per l’Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni e di mantenere gli incrementi e le migliorie apportate alle strutture come proprietà comunale. Art. 12 – Forma della convenzione L’affidamento del servizio sarà regolato dalla convenzione contenente le clausole previste dal presente capitolato d’ oneri. La convenzione sarà stipulata in forma pubblica amministrativa. Faranno carico al concessionario tutte le spese necessarie per la stipula della convenzione. Art. 13– Clausola finale Alla scadenza della convenzione, il gestore dovrà restituire l’area e la struttura oggetto dell’affidamento, in condizioni di piena efficienza ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione; all’uopo verrà redatto apposito verbale di riconsegna, in contraddittorio tra le parti, obbligandosi all’eventuale ripristino e rimozioni di opere aggiuntive se richiesto dal Comune. Le opere e le migliorie eventualmente apportate per riqualificare o ammodernare l’impianto sportivo resteranno patrimonio dell’Ente una volta terminata la concessione senza che nulla sia dovuto al gestore. Angera, 21.02.2017 f.to IL RESPONSABILE AREA ISTRUZIONE E CULTURA (Dott.ssa Claudia Piola) 5 6