EDIFICIO SEDE DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE

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EDIFICIO SEDE DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE
Capitolato Speciale d’Appalto
per la concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde e generi alimentari
a mezzo distributori automatici collocati presso le diverse sedi comunali.
Art. 1 - Oggetto Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di installazione, gestione e
manutenzione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, collocati presso i servizi
comunali, come di seguito dettagliato:
EDIFICIO
Municipio
Magazzini comunali
Biblioteca
Scuola di Musica
Palestra
Polizia Municipale
TOTALE
SEDE
Via G. Giolitti n.22
Via xxv Aprile n.10
Via 29 Maggio N.9
Via Enrico Fermi 5
DISTRIBUTORE
BEVANDE CALDE
3
1
1
1
DISTRIBUTORE SNACKS E
BEVANDE FREDDE
3
1
1
8
1
1
7
Mortizzuolo - Via
D.Giuseppe Rettighieri n.8
Via Roma 6
1
1
Art. 2 – Durata La concessione è di mesi 48 (quarantotto) con decorrenza dal 01/07/2016 e scadenza 30/06/2020, senza necessità
di disdetta delle parti.
Sarà onere del concessionario iniziare il servizio senza nulla eccepire, al momento richiesto dal Comune anche in
pendenza di stipulazione del contratto.
Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato ai sensi dell’art. 57, comma 5, del D.Lgs 163/06, per un uguale
periodo, purché nel periodo precedente l’aggiudicatario abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga
la necessità, la convenienza e l’opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi, venga adottato uno specifico
provvedimento, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto nella stessa forma del contratto
originario.
Su richiesta dell’Amministrazione comunale e qualora si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione
del servizio nelle more dello svolgimento della successiva eventuale gara, il concessionario sarà obbligato a
prorogare il servizio fino ad un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni previste per l’ultimo anno di
vigenza del contratto.
Art. 3 – Canone di concessione e modalità di pagamento Il concessionario si impegna a corrispondere, per tutta la durata del contratto, il canone di concessione annuale
offerto per ciascuna tipologia di distributore. I canoni di concessione, oneri fiscali esclusi, dovranno essere offerti
esclusivamente in aumento rispetto alla base d’appalto indicata in sede di gara e precisamente:
Tipologia Distributore
Distributore automatico bevande calde
Distributore misto bevande fredde e snack e/o altri generi alimentari
Canone Annuo
€ 350,00
€ 300,00
Il canone di concessione complessivo dovrà essere versato in un’unica rata anticipata entro il 31 Luglio di ogni anno.
Per ogni distributore installato nel corso dell’anno, il canone sarà suddiviso in dodicesimi e il concessionario dovrà
versare le mensilità di effettivo utilizzo del bene.
Il canone indicato in sede di gara sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata
dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. Il
mese di riferimento per la rivalutazione sarà quello che precede di due mesi l’inizio della concessione.
Art. 4 – Collocazione distributori Numero e collocazione dei distributori per singola tipologia descritti nell’art. 1 sono indicativi, potendo subire
incrementi/decrementi/variazioni in base alle esigenze valutate dall’Amministrazione comunale.
Eventuali nuove installazioni saranno concordate tra la ditta e il R.U.P., sulla base dei consumi stimati e di altre
variabili opportunamente valutate.
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In caso di completo trasferimento degli uffici di servizi comunali presso altre sedi, sarà cura del concessionario
provvedere a spostare i distributori in parola, senza alcun onere per l’Amministrazione comunale.
Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio Il concessionario dovrà effettuare, a sue cure e spese, l’installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici
presso le varie sedi comunali, nel numero indicato all’art. 1, entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione, ovvero entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione della
richiesta di ulteriori distributori.
L’installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a regola d’arte, secondo le
norme vigenti.
Al termine del contratto il concessionario dovrà ritirare le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini
entro 7 giorni solari e consecutivi dalla data di scadenza contrattuale.
Il concessionario dovrà inoltre:
assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un’ottimale
condizione igienica delle stesse;
effettuare il servizio di ristorazione in modo tempestivo, con almeno un passaggio ogni 5/7 giorni solari;
provvedere agli interventi di manutenzione e fornitura entro il termine di 4 ore lavorative dal momento della
segnalazione. Tali interventi potranno essere effettuati tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 8 alle ore 18.
Ad ogni distributore dovrà essere associato il nome ed il numero di telefono di un operatore referente al quale il
servizio potrà rivolgersi in caso di bisogno.
Il concessionario, in base alla verifica sull’andamento dei consumi, potrà presentare all’Amministrazione comunale
soluzioni alternative maggiormente in linea con le esigenze dei servizi presso i quali vengono installati i distributori. In
tal caso, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di adottare o meno le
proposte di variazione alla tipologia di distributori installati eventualmente presentate dall’appaltatore. Qualora venga
installata una tipologia di distributore diversa da quelle riportate all’art.1, il canone di concessione sarà determinato in
proporzione al valore offerto in sede di gara per il distributore più similare.
Al fine del monitoraggio del servizio, il concessionario si impegna a trasmettere al RUP, con cadenza annuale e su
supporto informatico, il rendiconto sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti alimentari. Il
rendiconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:
Tipologia e Modello della macchina
Ubicazione (servizio – sede edificio)
Data di installazione
Erogazioni effettuate
Totale consumi per ciascun tipo di bevanda/snack.
Il Comune si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l’acqua necessarie per il funzionamento delle macchine
distributrici. Gli oneri di tali consumi non verranno chiesti a rimborso. Eventuali danni prodotti ai distributori automatici
a seguito di interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica e/o dell’acqua non potranno per nessuna ragione
essere addebitati all’Amministrazione comunale.
Art. 6 – Specifiche tecniche distributori e caratteristiche dei prodotti I distributori dovranno:
essere dotati di idonea omologazione a marchio CE e rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e di prevenzione incendi, a norma del DLgs 17/10 e D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni;
rispettare le norme specifiche per i distributori commerciali e gli apparecchi automatici per la vendita;
consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
essere predisposti per l’accettazione dei tagli di moneta metallica fino a cinque centesimi di euro (€ 0,05) ed
erogare il resto;
essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distribuire agli utenti. In caso
di versamento della cauzione per la consegna della chiave, il concessionario rilascerà all’utente apposita
ricevuta. Tale cauzione verrà resa al momento della restituzione della chiave.
I prodotti distribuiti dovranno includere:
•
Bevande calde: caffè, caffè decaffeinato (in particolare il caffè dovrà essere di prima qualità), caffè d’orzo,
tè, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè macchiato, cioccolata, latte;
•
Bevande fredde: acqua oligominerale, bibite in lattina nelle confezioni di seguito specificate:
Acqua naturale -bottiglie PET capacità lt 0,5
Acqua frizzante- bottiglie PET capacità li 0,5
Bibite in lattina da cl 25 (coca cola, aranciata, tè);
•
Prodotti da forno e snack in monoporzioni, salati o dolci, di prima qualità, provenienti da primarie ditte
produttrici. Ogni monoporzione dovrà riportare l’indicazione della composizione e della data di scadenza,
nonché rispettare la normativa di legge in vigore.
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Il servizio e tutti i prodotti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia.
Le caratteristiche merceologiche (marca composizione, modalità di conservazione e scadenza) dei prodotti dovranno
essere indicate sulla confezione ovvero sulle macchine distributrici per quei prodotti che non prevedono
l’etichettatura.
Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni solari antecedenti la scadenza
del “termine minimo di conservazione del prodotto”.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al
fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche sopra indicate o minime di legge.
In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti, a spese della ditta, fatto salvo il rimborso delle
spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per
eventuali ulteriori danni.
Art. 7 – Licenze –
Il concessionario dovrà acquisire le autorizzazioni amministrative e le licenze necessarie per l’esercizio di distributori
automatici, valide per l’intera durata della concessione, in base alla vigente legge sui pubblici esercizi.
Art.8 – Prezzi delle bevande e dei generi alimentari I prezzi dei prodotti vengono fissati dall’appaltatore e preventivamente comunicati al Servizio Provveditorato.
Il concessionario potrà variare i prezzi dei prodotti offerti, ad esclusione dell’acqua naturale e frizzante il cui prezzo,
per l’intera durata contrattuale, non potrà superare l’importo di € 0,45 a bottiglia della capacità di lt 0,5 per il
pagamento a moneta e di € 0,43 per il pagamento tramite chiavetta.
Art. 9 – Penali Qualora il concessionario non espleti il servizio nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato,
l’Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell’inadempienza
trasmessa via PEC.
Per le seguenti inadempienze si applicheranno le penali di seguito indicate:
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’installazione o nel ritiro di ogni singola macchina ai sensi dell’art.5;
€ 50,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all’art.6;
€ 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento dei canoni ai sensi dell’art.3;
€ 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l’esecuzione degli interventi ordinari e
straordinari che si rendano necessari ai sensi dell’art.5;
€ 25,00 per ogni giorno di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto protratto per
oltre 24 ore dalla chiamata;
€ 150,00 per la mancata trasmissione di ciascun rendiconto annuale ai sensi dell’art. 5;
€ 500,00 per ciascun distributore con caratteristiche non corrispondenti a quanto indicato all’art. 6 qualora lo
stesso non venga sostituito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della difformità rilevata.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, rivalendosi sulla
cauzione qualora il concessionario, appositamente diffidato, persista nell’inadempimento, anche dopo le
contestazioni.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il
concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni solari dalla data di
ricezione della contestazione.
Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata
data risposta da parte del concessionario o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al
concessionario le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Il relativo provvedimento è assunto dal Dirigente di settore o dal funzionario incaricato.
Si procederà al recupero delle penalità direttamente sul deposito cauzionale prestato. L’applicazione delle penalità di
cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per
le eventuali violazioni contrattuali previste dall’appaltatore essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad
ottenere risarcimento e/o risolvere il contratto.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’Amministrazione saranno notificate all’appaltatore tramite
PEC.
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale a
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 10 – Deposito cauzionale e spese contrattuali A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento contrattuale, il concessionario dovrà effettuare un deposito
cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione così come previsto dall’art. 113 del D.Lgs.
163/06, prima della sottoscrizione del contratto.
Nel caso di deposito cauzionale prestato mediante Fidejussione bancaria o Polizza assicurativa, queste ultime
devono prevedere le sottoelencate condizioni:
• essere incondizionate e irrevocabili;
• prevedere la clausola di “pagamento a prima richiesta”, obbligandosi il fidejussore, su semplice richiesta del
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Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto
aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in
deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, Codice Civile;
•
prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale in
deroga all’art. 1945 Codice Civile;
• avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e
corretto adempimento di tutte le obbligazioni del concessionario, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938
del Codice Civile, nascenti dall’esecuzione del presente appalto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte
dei quali è prevista l’applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, ha diritto di
rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.
Il deposito cauzionale deve coprire l’intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti
del Comune verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi
detti termini.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal
Comune.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa,
il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa
richiesta.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico del
concessionario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico del Comune.
Art. 11 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L'affidatario del servizio deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra
le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In
particolare, l'affidatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni
di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m. e i. e quelle che tutelano il lavoro dei disabili (Legge 12.03,1999 n. 68).
L’Amministrazione comunale verifica l’avvenuto versamento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti
agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito annualmente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo
quanto previsto all’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010.
In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui agli arti 4 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 in
particolare in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità
contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell’impresa, lo stesso responsabile del procedimento trattiene,
dalla cauzione, l’importo corrispondente all’inadempienza. L’importo della cauzione dovrà essere reintegrato nel
termine stabilito dall’art. precedente. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegatizio nell’esecuzione del contratto e
dipendente dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010. II pagamento diretto può
essere effettuato a valere sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata nel termine stabilito dal successivo
art.22.
L’Amministrazione comunale non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi,
suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino nei locali messi a disposizione
dall’affidatario, per cui solo all'affidatario spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l’Amministrazione
comunale sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause, compresi furti e/o
danneggiamenti alla macchina cambiamonete eventualmente installata.
Nell'ambito della gestione del contratto l'affidatario dovrà esonerare l’Amministrazione comunale da qualsiasi
responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso dei distributori e per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai
distributori medesimi.
Art. 12 – Responsabilità per danni e copertura assicurativa
L’Affidatario risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’esecuzione dell’appalto e
dall’espletamento delle attività e dei servizi che ne formano oggetto, riconducibili a fatto od omissione dell’Affidatario
stesso o di suo personale dipendente ovvero di operatori o addetti che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per
conto del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e da qualsiasi
richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque avanzata nei suoi confronti.
A copertura dei danni a cose e/o a persone causati a terzi - compresi gli utenti) o derivanti ai prestatori di lavoro,
durante e in relazione all’esecuzione dell’appalto e quindi all’esercizio dei distributori automatici, compresi lo
svolgimento delle attività complementari ed accessorie correlate (rifornimento dei beni distribuiti e manutenzione in
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genere dei distributori), l’Affidatario si obbliga a stipulare - od integrare eventuale contratto già esistente - e
mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile
verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), che deve prevedere massimali di garanzia rispettivamente non
inferiori a:
euro 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti rispettivamente di
euro 2.000.000,00 per ciascuna persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o
lesioni corporali
euro 2.000.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
La garanzia RCT deve comprendere:
la r.c. per danni derivanti da smercio di cibi e bevande;
la r.c. personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell’Affidatario;
la r.c. derivante all’Affidatario per fatto di qualsiasi soggetto che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera
nell’espletamento dell’attività e nella gestione del servizio oggetto di appalto;
la r.c. da committenza a terzi di lavori e/o servizi;
la r.c. per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato;
la r.c. per i danni a terzi derivanti dalla conduzione dei locali e delle strutture nonché dalla proprietà e/o
conduzione e/o impiego e/o custodia di qualsiasi bene utilizzato ovvero detenuto a qualunque titolo
dall’Affidatario;
la r.c. per i danni a terzi da incendio di cose dell’Affidatario o detenute dallo stesso o da persone di cui debba
rispondere;
la r.c. per danni subiti da non dipendenti, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto;
la r.c. per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia;
la r.c. per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizio
ovvero da mancato uso, a seguito di sinistro garantito in polizza;
La garanzia RCO, relativa alla responsabilità civile derivante per infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro - compresi i
soci e tutti i soggetti per i quali faccia carico all’Affidatario l’obbligo dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul
lavoro - dovrà prevedere:
l’estensione della garanzia ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;
l’estensione della garanzia alle malattie professionali;
la clausola di “Buona Fede INAIL”.
L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito
di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale e in ogni caso prima
della stipulazione del contratto, fermo restando che l’assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata
dell’appalto.
Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Affidatario si obbliga a produrre, ad ogni
scadenza, copia dei documenti quietanzati attestanti il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.
L’Affidatario risponderà dei danni derivanti agli utenti dei distributori automatici, da vizio o difetto dei prodotti distribuiti
quando per tali danni non esista idonea copertura assicurativa RC del produttore, restando in ogni caso precisato che
costituirà onere a carico dell’Affidatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino
risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della
sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Affidatario stesso dalle responsabilità
incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non
coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.
Art. 13 – Personale
Il personale, addetto al rifornimento dei distributori, dovrà essere munito, se previsto dalla normativa, di idoneo
documento rilasciato dall'autorità sanitaria e in regola con quanto espressamente previsto dalle norme sanitarie in
materia, anche in ossequio all’art. 34 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327.
Durante lo svolgimento dei servizi il personale dell'affidatario del servizio dovrà indossare il cartellino di
riconoscimento riportante la denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e
riportante la qualifica.
Art. 14 – Obbligazioni generali del concessionario
Sono a carico del concessionario, tutti gli oneri e rischi dovuti alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del
contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o,
comunque, opportuna per un corretto a completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi
a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità i termini contenuti nel presente capitolato.
Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel
presente capitolato; in ogni caso l’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero successivamente essere emanate.
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se
entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’affidatario che non
potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene ogni
relativa alea.
L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l’esecuzione del contratto
secondo quanto specificato nel presente capitolato e negli atti di gara;
b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi delle relativa documentazione, atti a garantire elevati
livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c. nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di
indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
d. non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla prestazione dei servizi;
e. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’affidatario si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento, e anche senza preavviso,
alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimenti di tali verifiche.
Art. 15 – Termine per la stipulazione del contratto
Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs 163/06, l’esecuzione anticipata della fornitura,
dopo l’aggiudicazione definitiva, durante il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto. A tal fine, il
R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell’esecuzione anticipata.
Art. 16 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
L’Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla
eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore stesso di tutte le
disposizioni contenute nel Capitolato d’Appalto.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al
contratto.
Art. 17 – Subappalto, cessione del contratto e del credito
E’ ammesso il subappalto, nei limiti e secondo le modalità prescritte dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m. ed i..
L'affidamento in subappalto, comunque oggetto di espressa autorizzazione da parte della stazione appaltante, è
sottoposto alle condizioni prescritte dallo stesso art. 118 del Codice appalti.
Ai sensi dell’art.118, 9° comma, del D.Ls 163/06, l'esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l’Amministrazione,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 18 – Clausola risolutiva espressa
Oltre a quanto stabilito dagli art. precedenti, costituiscono cause di soluzione di diritto del contratto, senza bisogno di
assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del
1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con racc. a.r./PEC, il contratto nei seguenti
casi:
•
qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
•
qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’appaltatore nella
procedura di gara;
•
qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano
all’Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
•
in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei
diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
•
in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dagli art. relativi al subappalto, alla cessione del contratto e
cessione del credito del presente capitolato;
•
inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata
applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
•
inosservanza delle normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;
•
in caso di dolosa collusione da parte dei componenti dell'appaltatore con personale appartenente al committente
o con i terzi;
•
nei casi indicati dall'articolo “penali” del presente capitolato;
•
nel caso di mancato rispetto dei singoli termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto;
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•
mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della
relativa richiesta.
In tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia
stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il
risarcimento del danno.
L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l’affidamento dell’appalto
con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione a carico dell’aggiudicataria del
presente appalto.
Art. 19 - Recesso
L’Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con
preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare all’appaltatore con racc. a.r./PEC nei seguenti casi:
giusta causa;
mutamento di carattere organizzativo, ragioni di superiore interesse pubblico anche relative a modifiche
normative in materia di servizi rivolti all’infanzia e di modifiche della politica comunale in materia di servizi per la
prima infanzia;
reiterati inadempimenti dell’Aaffidatario, anche se non gravi.
Si intende per “giusta causa”, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stata depositata contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o
venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
2. qualora l’affidatario perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara attraverso la quale si è individuato
l’affidatario;
3. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il
responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la
pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle
misure previste dalla normativa antimafia;
4. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale
cessazione non comporti danni all’Amministrazione Comunale.
Art. 20 – Trasparenza
L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili,
comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o
rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a
compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma,
ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si
intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore,
che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 21 – Definizione delle controversie
Nel caso di controversie insorte tra il Comune e l’affidatario nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla
risoluzione delle stesse in via amministrativa.
Le domande e i reclami dovranno essere presentate per iscritto.
Per ogni eventuale controversia sorta di conseguenza all’esecuzione del presente appalto e che non si siano potute
definire in via amministrativa, la competenza è del Foro di Modena.
E' fatta salva la possibilità di deferire, previo accordo tra le parti, le controversie ad un collegio arbitrale.
Art. 22- Obblighi connessi alla presenza di rischi specifici e da interferenze
L’amministrazione Comunale in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, ex art. 26 del DLg. n. 81 del
09/04/08 e s.m.i., preso atto della determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che non è stato
predisposto il DUVRI in quanto si è osservato che le attività oggetto dell’appalto sono gestite interamente e
completamente dalla sola ditta appaltatrice, non comportando, conseguentemente, rischi da interferenze tra
lavoratori appartenenti a ditte diverse; ne deriva altresì che anche gli oneri economici riconoscibili alla ditta
appaltatrice perché riduca la minimo i rischi da interferenze, risultino pari a zero. Naturalmente restano immutati gli
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obblighi in capo al Datore di Lavoro della ditta appaltatrice per quanto attiene ai restanti obblighi disposti dallo stesso
art. 26 prima richiamato.
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