Contratto di gestione del Campo Sportivo di

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Contratto di gestione del Campo Sportivo di
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN GESTIONE E USO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI BRONDOLO DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’
SERVIZI TERRITORIALI SST s.p.a.
Nell’anno 2015 il giorno ……… del mese di …….presso gli uffici della Società Servizi Territoriali
SST s.p.a. in va G. Poli 1 tra la Società rappresentata dall’Amministratore Unico …………… e il
sig. ………………………………………………, nato a ……………….. il………,
residente a ……………………..…………., nella sua qualità di …………………… dell’ente
sportivo “…………………………..” , con sede in …………………………, cf e p. I.V.A.
…………………... in esecuzione del Decreto n…….. del …………… 2015, si conviene e si stipula
quanto segue:
Art. 1 Oggetto della Convenzione
La Società Servizi Territoriali SST s.p.a. concede all’Ente Sportivo “………………………”, che
accetta, la gestione e l’uso dell’impianto sportivo di sua proprietà sito nel Comune di Chioggia
località Brondolo, censito al NCT del Comune di Chioggia al fg. ……… mapp. ……… con una
superficie di circa ……………… mq e costituito dalle aree esterne, locali e attrezzature individuati
nello stato di consistenza e planimetria allegati.
L’impianto sportivo viene concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova attualmente,
che il gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcune.
Art. 2 Finalità e durata del contratto
SST s.p.a. affida in uso esclusivo all’Ente Sportivo “…………………..”, che in seguito sarà
denominato Affidatario, l’impianto sportivo di sua proprietà di cui all’art. 1, fatto salvo quanto
previsto dal successivo art. 6, per l’espletamento delle attività sportive attinenti alla pratica dello
sport a livello agonistico, amatoriale e ricreativo.
La gestione delle struttura sportive in argomento non potrà essere effettuata per scopi estranei a
quelli per cui il presente contratto è disposto, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati da SST.
Il contratto ha durata di anni sei a decorrere dalla stipula dello stesso e avrà scadenza il
……………………., fatta salva diversa maggiore durata in forza dell’art. 7 del bando di selezione.
Nel qual caso il contratto avrà scadenza in data ……….
Art. 3 Oneri dell’ Affidatario
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L’Affidatario dovrà versare a SST s.p.a. un canone annuo di utilizzo quantificato in € 1.200,00=
(milleduecento/00). Il canone sarà automaticamente aggiornato sulla base delle variazioni Istat dei
prezzi, a partire da quello successivo a quello della firma del presente contratto.
L’Affidatario dovrà corrispondere a SST s.p.a. il canone di affitto entro il primo trimestre di ogni
anno solare di validità della presente convenzione mediante bonifico sul conto corrente:
iban:………………………………………………………………………………………..
Art. 4 Obblighi dell’Affidatario
Sono vietati all’Affidatario usi dell’impianto diversi da quelli di cui all’art. 2. In tal senso,
l’Affidatario si impegna a presentare a SST s.p.a. un Programma Annuale delle Attività che intende
svolgere entro il mese di ottobre di ciascun anno con l’articolazione dei turni, degli orari e delle
tariffe pubbliche che si applicheranno agli utenti ed agli enti sportivi che faranno richiesta di essere
ammesse all’uso dell’impianto con modalità non incompatibili con l’attività dell’Affidatario. Tale
programma dovrà essere approvato dalla Direzione di SST s.p.a., in quanto conforme a criteri di
congruità e contemperamento degli interessi del gestore e degli altri soggetti richiedenti.
Specifiche e diverse richieste d’uso da parte di altri soggetti, come meglio precisato all’art. 7
potranno essere autorizzate da SST s.p.a. previa comunicazione scritta da effettuarsi con preavviso
di almeno 15 giorni, da parte dell’Affidatario.
Per ciascun esercizio finanziario, entro il primo agosto di ogni anno, l’affidatario ha l’obbligo di
trasmettere a SST s.p.a. una relazione dettagliata dell’anno sportivo appena trascorso relativa
all’avvenuta gestione del campo sportivo con i seguenti dati:
- tariffe applicate per l’utilizzo degli impianti da parte di terzi
- numero di associazioni che hanno utilizzato l’impianto e ore a loro riservate
- ore di utilizzo da parte dell’Affidatario
- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione dell’impianto affidato che dovrà comprendere:
- introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all’impianto, apporti derivanti
dai servizi di supporto
- entrate da tariffe per l’utilizzo degli impianti da parte di altre associazioni
- spese documentate, per interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria.
Art. 5 Modalità di consegna e riconsegna degli immobili e loro custodia
Con la sottoscrizione della convenzione l’Affidatario, assume la gestione degli impianti sportivi in
oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trovano, sia dal punto di vista strutturale sia delle
certificazioni licenze e autorizzazioni in essere, al momento della presentazione dell’istanza di
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affidamento in gestione degli stessi. Saranno a carico dell’Affidatario interventi di pristino in fase di
avvio delle attività che si configurano come manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
L’area data in uso è quella evidenziata nella planimetria allegata al presente contratto che, insieme
al Verbale di Consistenza redatto dall’Area Tecnica di SST s.p.a., rappresenta la documentazione di
riferimento per la riconsegna, alla scadenza della presente convenzione, di quanto dato in uso
al’Affidatario.
Le planimetrie ed i verbali di consistenza, sottoscritti dall’Affidatario per accettazione, rimarranno
agli atti di SST s.p.a.
Per tutta la durata del contratto l’Affidatario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario
responsabile e custode dell’impianto in oggetto che dovrà essere mantenuto e conservato in perfetto
stato di efficienza.
L’Affidatario, all’atto della riconsegna dei beni dati in uso, sarà tenuto alla reintegrazione delle
eventuali deficienze rispetto allo stato di consistenza di cui alla prima consegna.
Art. 6 Divieto di sub-concessione, uso e modalità della gestione degli impianti
E’ vietata all’affidatario la sub concessione per l’uso a terzi di tutto o parte dell’impianto oggetto
del presente contratto. E’ altresì vietata la cessione in tutto o in parte dei crediti derivanti
dall’esecuzione del presente contratto, senza l’espressa autorizzazione di SST s.p.a.
L’affidatario, sotto la propria responsabilità potrà servirsi di Società o ditte esterne per
l’affidamento dei servi di custodia, pulizia e quanto necessario alla gestione dell’impianto nel
rispetto della vigente normativa.
L’affidatario gestirà in forma esclusiva e per tutta la durata del presente contratto l’impianto
sportivo in argomento ad eccezione del verificarsi delle seguenti condizioni:
l’intero impianto, completamente agibile e funzionante, dovrà essere messo a disposizione di SST
s.p.a. o del Comune di Chioggia ad assoluto titolo gratuito per manifestazioni di carattere sociale
culturale e sportivo, organizzate e/o patrocinate dallo stesso Ente.
L’affidatario garantirà la collaborazione e la messa a disposizione degli impianti qualora altre
associazioni sportive locali realizzino manifestazioni/eventi/campionati, valutati di notevole risalto
o importanza o campionati di pari categoria, che abbiano ottenuto il patrocinio dell’Ente.
L’affidatario garantirà lo svolgimento delle attività sportive collegate ai giochi della gioventù ed ai
Campionati Studenteschi organizzati dal Provveditorato agli studi e/o riconosciuti dalla F.I.G.C. .
L’affidatario dovrà garantire, con o senza l’eventuale patrocinio dell’Amministrazione Comunale,
l’organizzazione di attività di promozione della pratica sportiva a favore di minori, studenti,
diversamente abili, terza età ecc…
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Nelle anzidette manifestazioni ed attività anche di carattere sociale, culturale ed educativo si
dovranno tenere presenti le esigenze tecniche e di manutenzione degli impianti sportivi in genere,
con eventuale riconoscimento, all’affidatario dei maggiori oneri, preventivamente comunicati e
debitamente giustificati, di manutenzione e ripristino che dovessero derivare dalle suddette
manifestazioni.
Art. 7
Oneri di gestione, utenze, manutenzione ordinaria, straordinaria e adempimenti di agibilità
Tutte le spese inerenti all’ordinaria ed alla straordinaria manutenzione dei beni dell’impianto
sportivo in oggetto, ai successivi adempimenti di agibilità e tutte quelle relative all’organizzazione
ed alla gestione degli impianti e delle attività sportive direttamente condotte dall’affidatario,
faranno carico a questa ultima, sollevando SST s.p.a. da ogni qualsiasi responsabilità anche in
relazione alla legge sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.
Nello specifico l’affidatario è tenuto a garantire la realizzazione degli interventi di investimento
strutturale con le modalità e i tempi esplicitati nella partecipazione alla procedura di assegnazione
dell’impianto approvato da SST s.p.a.
L’affidatario è tenuta all’osservanza della normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi e
in particolare di quanto disposto dal D.M. n. 61 del 18 marzo 1996 e s.m.i con particolare
riferimento all’art. 19 ter, (predisposizione dell’apposito piano di sicurezza ) tramite la nomina del
Responsabile della Sicurezza, dando la comunicazione a SST s.p.a. del relativo nominativo,
corredato dell’attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell’impianto per pubblico spettacolo)
Sono altresì a carico dell’affidatario, la spesa delle utenze per il funzionamento degli impianti
sportivi (acquedotto, luce, gas, telefono, asporto rifiuti ecc.) precisando che, all’atto della stipula del
presente contratto, le utenze per i pubblici servizi saranno intestate alla stessa.
Premesso che per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che su
guasti, necessari a garantire l’ottimale conservazione del bene, l’affidatario si assume la
manutenzione come definita dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Tra gli interventi di manutenzione ordinaria dovrà essere posta particolare cura:
a) all’eliminazione di ogni scritta abusiva sui muri interni ed esterni degli impianti;
b) al mantenimento in perfetta efficienza del terreno dei campi da gioco, delle zone verdi, alla
pulizia accurata di tutti i servizi igienici e allo sfocio delle pertinenze dell’impianto.
c) alle riparazioni e alla manutenzione delle recinzioni, degli infissi e degli impianti tecnologici
d) alle dipinture ed integrazione degli arredi deteriorati
e) alla manutenzione ed al mantenimento in stato di efficienza dei corpi illuminanti deteriorati
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Con cadenza annuale, SST s.p.a. tramite la sua Area Tecnica, verificherà lo stato di manutenzione
dei beni mobili ed immobili degli impianti e qualora riscontrasse delle carenze manutentive
comunque limitanti la sicurezza, il decoro, l’integrità o il concreto effettivo utilizzo dell’impianto,
ordinerà l’esecuzione dei relativi interventi all’affidatario, il quale dovrà comunicare al SST s.p.a.
l’avvenuta esecuzione entro i termini assegnati e comunicati di volta in volta. Qualora l’affidatario,
senza valida motivazione, non adempia agli ordini entro i termini di cui sopra, SST s.p.a. procederà
d’ufficio all’esecuzione dei suddetti lavori con addebito delle spese all’affidataria, anche ricorrendo
ai titoli di garanzia definiti nel successivo art. 13.
Tra gli interventi di manutenzione sono compresi quelli conseguenti a danni provocati dagli utenti
degli impianti sportivi o dal cattivo uso, incuria o trascuratezza. Qualora gli interventi di
manutenzione conseguano a danni occorsi durante manifestazioni organizzate da terzi, le spese
saranno poste a carico delle società organizzatrici e l’esecuzione dei lavori verrà effettuata
direttamente a cura dell’affidatario, salvo pattuizioni diverse secondo il caso.
SST s.p.a. autorizza l’affidatario ad effettuare direttamente interventi urgenti di manutenzione
straordinaria con le seguenti modalità:
l’affidatario dovrà richiedere a SST s.p.a. un’autorizzazione preventiva formalizzata con apposito
atto, con spese a completo carico dell’affidatario. L’istanza dovrà essere accompagnata da un
preventivo di spesa per l’esecuzione dei lavori che si dovranno effettuare;
SST s.p.a. eserciterà la vigilanza ed il collaudo dei lavori eseguiti, attraverso i tecnici della sua area.
Art. 8
Servizi di supporto
L’affidatario può istituire servizi di supporto come l’installazione di distributori automatici e/o di
servizio bar. Per avviare il locale interno alla struttura, specificatamente destinato a questo scopo,
prima di procedere con l’adeguamento dovrà acquisire il nulla osta di SST s.p.a., il parere positivo
dell’Area Tecnica e del Comune, qualora si renda necessario e i certificati ed autorizzazioni
prescritti dalla normativa vigente.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative alla gestione di attività non prettamente
sportive dovranno essere acquisite direttamente dall’affidatario, dette autorizzazioni sono operanti
limitatamente al periodo di conduzione e non sono trasferibili essendo vincolate all’attività
dell’impianto.
In alcun modo alla scadenza del contratto, l’esercizio delle attività si supporto potrà costituire
vincolo nei confronti di SST s.p.a. e della Amministrazione Comunale.
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Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.
Dovrà essere esposto il listino prezzi delle attività di supporto con l’indicazione del costo dei servizi
offerti. Per eventuali migliorie apportate e/o acquisite al patrimonio di SST s.p.a., l’affidatario non
potrà pretendere a qualsivoglia titolo indennizzi o rimborsi da SST. s.p.a..
Resta salva la facoltà di SST s.p.a. di richiedere la rimozione e messa in pristino della struttura a
spese dell’Affidatario.
Art. 9
Licenze ed autorizzazioni
L’affidatario è tenuta a munirsi a proprie spese delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie
per lo svolgimento delle proprie attività.
Si obbliga inoltre, assumendosi ogni responsabilità e ritenendo assolutamente indenne SST s.p.a.:
ad attenersi scrupolosamente alle vigenti prescrizioni in materia di Pubblica Sicurezza ed a quelle
che ogni volta saranno imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico
Spettacolo e delle altre autorità competenti;
ad assicurare un diligente uso degli impianti e delle attrezzature da parte dei propri tesserati e dei
terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere .
SST s.p.a. è comunque sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità anche per danni che
dovessero derivare a persone e/o cose dall’uso degli impianti sportivi oggetto della presente
convenzione.
Art. 10
Gestione di attività economiche e/o commerciali all’interno dell’impianto
La gestione di tutte le attività economiche e/o commerciali da esercitarsi all’interno degli impianti
sportivi, è affidata direttamente dall’affidatario. Ogni attività deve essere svolta nel rispetto della
normativa vigente in materia ed è comunque condizionata al rilascio della eventuale apposita
licenza che cessa alla scadenza della concessione.
Ogni lavoro e tutti gli oneri connessi che si rendessero necessari per la predisposizione delle attività
di cui sopra, è soggetto ad autorizzazione e completamente a carico dell’affidatario.
Art. 11
Pubblicità
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I proventi della pubblicità cartellonistica, radio – televisiva o in qualsiasi altra forma effettuata
nell’impianto dato in convenzione e per la durata della stessa spettano all’affidatario, fatto salvo
l’obbligo della corresponsione della prescritta imposta di pubblicità a norma di legge.
La pubblicità deve essere esplicata nelle forme abitualmente consentite quali:
esposizione di cartelli, striscioni, manifesti, piramidi, pannelli o impianti e pali mobili sul terreno in
affidamento, distribuzione di manifestini, esecuzione di pubblicità sonora, nonché nelle forme che
si ritenessero realizzabili in rapporto al progresso tecnologico, senza che per altro ogni e qualsiasi
caso ne dovessero rimanere pregiudicate o danneggiate le manifestazioni in programma, come pure
le strutture dell’impianto sportivo che dovranno, comunque essere riconsegnate nelle buone
condizioni attestate dallo stato di consistenza sopra descritto alla naturale scadenza della
convenzione.
SST s.p.a. rimane assolutamente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto
concerne l’esercizio e lo svolgimento delle pubblicità consentite o che dovessero derivare verso
terzi
nell’esecuzione dei servizi, i cui rischi ed oneri relativi verranno assunti direttamente
dall’Affidatario.
E’ a completo carico dell’affidatario l’esercizio della vigilanza tesa a sopprimere ogni forma di
pubblicità abusiva o non autorizzata. Il rinvenimento di casi difformi dovrà essere tempestivamente
segnalato agli uffici di SST s.p.a.
Nel corso delle manifestazioni patrocinate o promosse dall’Amministrazione Comunale, il Comune
eserciterà la gestione della pubblicità interna all’impianto direttamente o tramite l’Ente promotore,
la Federazione la Società sportiva o altro soggetto cui l’Amministrazione si appoggerà per la
manifestazione.
Nel caso in cui il ripristino non venga effettuato immediatamente al termine della manifestazione, il
soggetto terzo dovrà versare una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo.
Art. 12
Personale di custodia o di servizio
Su SST s.p.a. non grava alcun onere per l’eventuale assunzione od utilizzo di personale eseguito
dall’affidatario.
L’affidatario è e rimane responsabile nei confronti del personale eventualmente assunto o utilizzato,
per il pagamento del dovuto a norma dei vigenti contratti di lavoro e per il versamento dei contributi
e delle relative assicurazioni e in relazione alle norma di sicurezza sui luoghi di lavoro, sollevando
SST s.p.a. da ogni responsabilità al riguardo.
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Art. 13
Garanzie
L’affidatario si dovrà dotare a propria cura e spese, tramite Istituti primari di assicurazione, di
idonea polizza R.C.T. con massimali adeguati, valida per tutta la durata della presente convenzione,
a copertura dei rischi derivanti dalla gestione ed uso degli impianti concessi.
Copia di tale polizza viene esibita e consegnata a SST s.p.a. all’atto della sottoscrizione della
presente convenzione.
L’affidatario ha, inoltre l’obbligo di corrispondere a SST spa € 7.200,00= (settemiladuecento/00) o
sottoscrivere con primario istituto assicurativo o di credito, garanzia fideiussoria, di importo pari a €
7.200,00= (settemiladuecento/00) somma dei canoni dovuto per la durata della concessione, valida
per tutta la durata della presente e comunque non svincolabile, tramite nulla osta di SST s.p.a., sino
alla formale riconsegna degli impianti a SST s.p.a. L’importo della polizza fideiussoria sarà
comunque adeguato nel caso in cui SST s.p.a. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 7
del bando di gara, accetti un termine di durata della convenzione superiori ad anni sei.
Su tale garanzia SST s.p.a. potrà rivalersi, senza il beneficio della preventiva escussione, sia per il
mancato versamento del canone o di somma a titolo di penale per inadempimento od inosservanza
degli obblighi derivanti dalla presente convenzione secondo quanto previsto al successivo art. 14,
sia a fronte del mancato ristoro di eventuali danni, diretti o indiretti, comunque derivanti a SST
s.p.a. per effetto dell’attività dell’affidataria.
Copia di tale polizza viene consegnata agli Uffici di SST s.p.a. all’atto della sottoscrizione del
presente contratto.
Qualora SST s.p.a. abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte dell’importo garantito con la polizza
durante l’esecuzione dell’affidamento, l’affidatario è obbligato alla reintegrazione della polizza per
l’importo pari a quello rimborsato.
Art. 14
Controlli
SST s.p.a. ha ampia facoltà di controllo circa la puntuale applicazione della presente convenzione,
che si riserva di esercitare in qualsiasi momento tramite il personale dei propri uffici, anche
attraverso ispezioni in loco su strutture, beni attrezzature e documentazione che l’affidatario ha
l’obbligo di mettere a disposizione.
In caso di inosservanza di uno o più obblighi derivanti dalla presente convenzione, SST s.p.a., dopo
avere inutilmente diffidato ad adempiere entro un congruo termine, potrà applicare a propria
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discrezione, anche ripetutamente, in relazione a più eventi, una penale da un minimo di € 100,00= a
un massimo di € 200,00=, da graduarsi in base alla gravità ed al perdurare dell’adempimento. La
penale non potrà essere comminata se non dopo aver assegnato all’affidatario un congruo termine
per contro dedurre ai rilievi formulati ed averli valutati.
L’applicazione della penale non inibisce le possibilità di decadenza e revoca di cui al successivo
articolo.
Art. 15
Decadenza revoca e disdetta
SST s.p.a. potrà in qualsiasi momento disporre la decadenza del contratto in caso di grave
violazione del regolamento d’uso e del programma di utilizzo.
La decadenza potrà altresì essere disposta per ingiustificata mancata apertura degli impianti agli
utenti propri e degli altri enti ammessi all’utilizzo degli impianti per un periodo superiore a trenta
giorni continuativi o in caso di modificazioni dello Statuto e dell’atto costitutivo della
concessionaria incompatibili con i presupposti motivanti la presente concessione.
La decadenza potrà essere pronunciata solo previa motivazione scritta dei fatti a presupposto, con
semplice lettera raccomandata A.R. E’ facoltà dell’affidatario presentare per iscritto le proprie
contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata.
La concessione, inoltre potrà essere in qualsiasi momento revocata da SST. s.p.a. per motivi di
pubblico interesse adeguatamente motivati nella proposizione e nella possibilità di misure
alternative. Potrà essere altresì revocata nel caso in cui l’area cambi vincolo di destinazione.
Nel caso di revoca anticipata, SST s.p.a. rimborserà all’affidatario la quota versata del canone
annuo in proporzione alla data di effetto della revoca stessa.
L’affidatario potrà in qualsiasi momento disdettare la presente concessione ma in tal caso SST s.p.a.
non provvederà ad alcun conguaglio o rimborso.
Art. 16
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione
della presente convenzione nelle forme e con le modalità previste dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e
s.m.i. .
Art. 17
Rinvio a disposizioni di legge
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti si richiamano alle norme vigenti del
Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
Art. 18
Spese concessione
Tutte indistintamente le spese della presente concessione, nessuna esclusa, sono interamente a
carico dell’affidatario.
Ai fini della registrazione, le parti dichiarano che il presente atto sarà registrato in caso d’uso, ai
sensi dell’art. 5 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 .
Visto, letto, confermato.
L’Amministratore Unico
Il Presidente della Associazione/Ente
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