INFORMA AZIENDE DEL MESE DI APRILE 2016
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INFORMA AZIENDE DEL MESE DI APRILE 2016
www.redazionefiscale.it Aprile 2016 A CURA DELLO STUDIO Dott.ssa Elena Trombetta COMO Via Giovane Italia, 13 INFORMA AZIENDE DEL MESE DI APRILE 2016 Reverse charge – nuove fattispecie dal 02 maggio 2016 Ampliamento di edificio e reverse charge - chiarimenti Scadenziario Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2016 www.redazionefiscale.it Pagina 2 / 10 Informa Aziende REVERSE CHARGE – NUOVE FATTISPECIE DAL 2 MAGGIO 2016 In recepimento delle Direttive UE n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE finalizzate al contrasto alle frodi in materia di Iva, il D.Lgs. n. 24/2016 ha ampliato le fattispecie di applicazione del reverse charge. DECORRENZA: le nuove fattispecie: diventeranno operative dal 2/05/2016 (60° giorno dall’entrata in vigore DLgs. 24/2016) fino al 31/12/2018 (art. 17 c. 8 Dpr 633/72). Nuova denominazione dell’art. 17: il DLgs 24/2016 ha anche modificato la denominazione dell’art. 17 da “Soggetti passivi” a “Debitori d’imposta”. NUOVE FATTISPECIE DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE Al comma 6 dell’art. 17 Dpr 633/72 sono state apportate le seguenti modifiche: lett. b) FINO AL 1/05/2016 DAL 2/05/2016 alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative (…), nonche' dei loro componenti ed accessori alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative lett. c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche' alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unita' centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività lett. dquinquies) 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) lett. d) Abrogata AMBITO OGGETTIVO Il reverse charge era stato introdotto dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007), anche se subordinato alla autorizzazione del Consiglio Europeo. Nota: l’autorizzazione (Decisione UE 2010/710/UE), aveva limitato l’applicazione del reverse charge a: - “telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo” - “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale” La CM 59/2010, nel prendere atto che le previsioni dell’art.17 eccedevano l’autorizzazione concessa (v. RF 210/2010): nulla chiariva in relazione ai componenti ed accessori dei telefonini (non ammessi dalla UE) Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2016 www.redazionefiscale.it Pagina 3 / 10 Informa Aziende riteneva il reverse charge applicabile ai soli “componenti” relativi a dispositivi a circuito integrato (escludendo dunque l’applicazione per la cessione del PC intero o dei relativi accessori). Il D.Lgs.n.24/2016 opera, pertanto, un parziale recepimento delle indicazioni contenute nell’ autorizzazione UE del 2010, intervenendo con le seguenti modifiche all’art. 17 c. 6 del Dpr 633/72: lett. b): viene eliminato il riferimento ai “componenti” ed “accessori” delle apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre; il reverse charge è quindi limitato alle sole cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa CC.GG. (ex art. 21 Tariffa DPR n. 641/72) lett. c): in luogo delle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori” sono previste le cessioni “di console da gioco, tablet PC e laptop” e le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali i microprocessori e le unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. Nota: come anticipato, la previsione relativa le cessioni: - di “dispositivi a circuito integrato” era già operante, a seguito della citata autorizzazione della UE - di “console da gioco, tablet PC e laptop” appare nuovamente in contrasto con la Decisione UE, la quale non prevedeva alcun riferimento ai beni completi, indipendentemente che si tratti di un PC fisso (cd. “desktop”) oppure di un PC portatile (cd. “laptop” o “notebook”). lett. d) e d-quinquies): l’estensione a cessioni di materiali/prodotti lapidei provenienti da cave/miniere, nonché le cessioni a supermercati/ipermercati/discount, sono abrogate. Nota: tali fattispecie di inversione contabile non sono mai entrate in vigore per la mancata autorizzazione della misura speciale di deroga da parte della Commissione UE. CELLULARI E COMPUTER - AMBITO SOGGETTIVO In relazione ai requisiti soggettivi necessari per l’applicazione del reverse, la CM 59/2010 aveva ritenuto che il reverse charge è limitato alle cessioni “all’ingrosso”, essendo esclusa nella fase del commercio al dettaglio (intesa come cessione al consumatore finale, privato o titolare di partita Iva). La norma, per quanto attiene il commercio di: computer: limita il concetto ai circuiti integrati, nulla chiarendo in relazione a laptop/tablet e consolle di telefonini: la norma non richiama tale concetto. In definitiva si ritiene applicabile il seguente trattamento: CESSIONI AI RIVENDITORI (INGROSSO) TELEFONIA CELLULARE telefonino completo accessori componenti PC completo accessori DESKTOP componenti LAPTOP/TABLET E CONSOLE DA GIOCO Bene completo accessori componenti auricolare, custodie, kit vivavoce, ecc. batterie, scheda SIM, scafo, ecc. monitor esterni, DVD, Hard disk, cavi, mouse, ecc. microprocessori e unità centrali di elaborazione altri componenti dei PC (batterie di ricambio, trasformatori, schermi, ecc.) monitor esterni, DVD, Hard disk, cavi, mouse, ecc. microprocessori e unità centrali di elaborazione altri componenti dei PC (batterie di ricambio, trasformatori, schermi, ecc.) CESSIONI AGLI UTILIZZATORI FINALI (DETTAGLIO) Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como REVERSE SI NO NO SI NO NO SI NO REVERSE Aprile 2016 www.redazionefiscale.it Pagina 4 / 10 Informa Aziende CELLULARE PERSONAL COMPUTER qualsiasi (bene intero, accessori o componenti) (*) qualsiasi (bene intero, accessori o componenti) NO LAPTOP/TABLET E qualsiasi (bene intero, accessori o componenti) (*) CONSOLE DA GIOCO (*) Comportamento consigliato ULTERIORI FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE Con la modifica del comma 7 del citato art. 17 DPR 633/72, è confermata la possibilità in capo al MEF di individuare ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge per i quali venga attivata la “procedura di reazione rapida” (prevista dagli artt. 199 e 199-bis e 199-ter Dir. 2006/112/CE). OPERAZIONI ASSOGGETTATE A REERSE CHARGE “INTERNO” - SINTESI ART. 17 C. 6 DPR 633/72 lett. a) lett a-bis) lett a-ter) lett a-quater) lett b) lett c) lett d) lett d-bis) lett d-ter) lett d-quater) lett dquinquies) OPERAZIONI CON REVERSE CHARGE Prestazioni di servizi diversi di quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti: - delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili - dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai nn. 8bis) e 8-ter) dell’art. 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato l’opzione per l’ Iva Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici Prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio applica l’IVA con lo “split payment” Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72 Cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop Cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Dir-2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivorivenditore (art. 7-bis, comma 3, lett. a) Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari DECORRENZA FINO AL 01/01/2007 --- 26/06/2012 (*) --- 01/01/2015 --- Dal momento in cui interverrà l’autorizzazione UE --- 01/04/2011 31/12/2018 01/04/2011 02/05/2016 Mancata autorizzazione UE 01/01/2015 31/12/2018 Mancata autorizzazione UE AMPLIAMENTO DI EDIFICIO E REVERSE CHARGE - CHIARIMENTI Il MEF, in risposta ad una interrogazione parlamentare in Commissione Finanze, ha ritenuto che l’attività di realizzazione di sole opere murarie: Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2016 www.redazionefiscale.it Pagina 5 / 10 Informa Aziende rientra nell’ambito del codice Ateco 43.39.01 “Attività non specializzate di lavori edili”, in quanto attiene solo ad una parte del processo di costruzione non del codice Ateco 41.2 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, che individua la sola realizzazione completa dell’edificio (come si verifica quasi sempre nella prassi aziendale) e, pertanto, rientra oggettivamente nell’ambito del reverse charge (art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/72). Inoltre, nel caso in cui l’impresa che effettivamente esercita in via prevalente l’attività di cui al codice Ateco 41.2 (in quanto assume in appalto la realizzazione dell’edificio per intero, inclusa impiantistica) dovesse, in via non meramente occasionale, procedere anche a realizzare i soli grezzi, dovrà attivare il codice 43.39.01 e fatturare in reverse charge verso i soggetti passivi Iva. ASPETTI GENERALI Come noto, la stabilità 2015 ha introdotto all’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 la nuova lett. a-ter), estendendo l’applicazione del reverse, tra l’altro, alle prestazioni di completamento di edifici. Posto che il termine “completamento di edifici” non è disciplinato in via normativa (né dalla Dir. IVA 2006/112/CE o nel Regolamento attuativo n. 1042/2013, dal Testo unico dell’edilizia Dpr 380/2001, e neppure risulta essere stato mai esplicitato dall’Istat), la CM 14/2015, con meritori intenti di semplificazione, è intervenuta ritenendo che (v. RF 099/2015): tale termine “è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico” e, in assenza di una definizione specifica, occorre far ricorso ai seguenti codici attività: 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili LAVORI DI COMPLETAMENTO 43.32.02 La posa in opera di “arredi” è esclusa dall’applicazione del reverse charge, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici. 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. Permane, tuttavia, il problema di classificare correttamente nell’ambito di tali codice l’attività effettivamente posta in essere. ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE DI UN EDIFICIO Nel settore dell’edilizia sono numerose le imprese specializzate nella realizzazione delle sole opere murarie dell’edificio (i cd. “grezzi”), indipendentemente che siano realizzate in calcestruzzo oppure in mattoni. La gran parte di tali imprese adotta il codice Ateco 41.20.0 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, nel presupposto che la realizzazione dei muri perimetrali sia sufficiente per inquadrarsi nell’ambito dell’attività “di costruzione”; peraltro il riferimento ai “muratori” nella declaratoria al codice Ateco 43.39.01 induceva ad escludere da tale classificazione le imprese più strutturate (è il caso delle imprese che realizzano i grezzi in cemento, dotate di carpentieri e altri operai specializzati). In senso contrario si è espresso il MEF nell’ambito di una recente Interrogazione parlamentare, nella considerazione che il discrimina tra l’attività individuate dai due codici riguarda il fatto che: Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2016 www.redazionefiscale.it Pagina 6 / 10 Informa Aziende codice 43.39.01 codice 41.2 Attività non specializzate di lavori edili riguarda l’effettuazione solo di una parte specifica del processo di costruzione a prescindere dal fatto che l’edificio sia esistente o di nuova costruzione Costruzione di edifici residenziali e non residenziali riguarda la costruzione completa di edifici (a destinazione abitativa o meno) eseguiti per conto proprio o per conto terzi, per poi essere venduti Dunque, limitarsi a realizzare una sola parte dell’edificio (la “scatola grezza”), senza procedere a effettuare (in proprio o in appalto a terzi) i lavori di impiantistica, di copertura, di finitura, ecc.: non permette di inquadrarsi tra le imprese “di costruzione” dovendosi inquadrare nell’ambito delle “attività non specializzate di lavori edili” con il conseguente obbligo di applicazione del reverse, in caso di committente soggetto passivo. IMPRESA DI COSTRUZIONE CON ATTIVITÀ SECONDARIA Nel caso di impresa che eserciti effettivamente prevalentemente l’attività di costruzione di edifici (in quanto assume in appalto la realizzazione dell’edificio completo) - ove dovesse risolversi nell’operare anche realizzando i soli grezzi c/terzi (ipotesi frequente in periodi di crisi economica) - se ciò avvenga in via non meramente occasionale (è necessaria la sistematicità), sarà tenuta ad attivare anche il codice 43.39.01, dovendo dunque applicare il reverse charge. SCOMPOSIZIONE DEI CORRISPETTIVI Si ricorda che nel caso di contratto unitario per la realizzazione dell’edificio (che presume il codice Ateco 41.2) l’appaltatore nella fattura emessa nei confronti del committente imprenditore: non è tenuto a scomporre i corrispettivi tra quelli oggettivamente assoggettabili a reverse charge e gli altri essendo l’intera fattura assoggettata ad Iva. con concetto che si estende anche al caso di ristrutturazione dell’edificio. Nota: applicando i chiarimenti del Mef, l’attività posta in essere risulta rientrare nel codice 41.20.0 (inclusa l’attività di ristrutturazione), e dunque il reverse charge risulterebbe escluso dal punto di vista soggettivo. COSTRUZIONE DI EDIFICIO La società immobiliare Alfa Srl affida in appalto alla impresa edile Beta Snc (cod. 41.2): la costruzione intera di un edificio (operazione oggettivamente esclusa da reverse) in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti (soggetti a reverse). Esempio1 Esempio2 La Beta Snc subappalta l’impiantistica alla società specializzata Delta Sas: - Delta sas: fattura l’opera alla Beta in reverse charge (la fattispecie rientra sia nella lett. a) – subappalto edilizia – che nella lett. a-ter) – installazione di impianti - dell’art. 17 c. 6 Dpr Iva) - Beta snc: non è tenuta alla scomposizione dell’imponibile (né ad attivare un codice secondario 43.39.01), applicando l’Iva 10% alle fatture emesse alla Alfa sia per i SAL che per il saldo finale. APPALTO DELLA REALIZZAZIONE DEI GREZZI Nell’Esempio1 precedente si ponga ora che la immobiliare Alfa Srl affidi direttamente: - alla impresa edile Beta Snc: la realizzazione delle opere murarie in cemento - all’impresa Delta sas: la realizzazione dell’impiantistica. Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2016 www.redazionefiscale.it Pagina 7 / 10 Informa Aziende Se la Beta Snc ha già ottenuto simili appalti in altri cantieri, sarà obbligata: ad attivare il codice secondario 43.39.01 ad applicare il reverse charge nella fattura alla Alfa. In modo analogo opera l’impiantista Delta sas (che già possiede un codice Ateco “43”). Si consiglia soltanto di verificare l’attività concretamente poste in essere dalle imprese edili al fine di valutare il corretto inquadramento tra i codici Ateco. LAVORI DI AMPLIAMENTO, NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE Il MEF, nella risposta all’interpello, ha affrontato il caso specifico della realizzazione delle opere edili nell’ambito di un lavoro di ampliamento; premesso che dal punto di vista urbanistico (ed Iva) l’ampliamento è da sempre assimilato alla costruzione ex novo, i chiarimenti devono comunque ritenersi di portata generale, e dunque applicabili anche al caso alle nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni. Subappalto: nulla cambia per quanto riguarda la fattispecie di cui all’art. 16 c. 6 lett. a), considerato che anche il codice 41.2 rientra nell’ambito del settore F e quindi del reverse charge per i subappalti in edilizia. ATTIVITA' DELL'IMPRESA ATTIVITA' ESCLUSIVA ATTIVITA' MISTA REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMPLETI C/TERZI REALIZZAZIONE DEI GREZZI C/TERZI REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO COMPLETO REALIZZAZIONE DEI GREZZI C/TERZI COD. ATECO 41.20.0 COD. ATECO 43.39.01 COD. ATECO 41.20.0 COD. ATECO 43.39.01 FATTURE CON IVA FATTURE IN REVERSE FATTURE CON IVA FATT. IN REVERSE ANCHE PER LA "QUOTA" DI LAVORI AFFERENTE LA REALIZZAZIONE: DEI GREZZI DELL'IMPIANTISTICA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2016 8 VENERDÌ AGEVOLAZIONI ZFU LOMBARDIA Invio telematico da parte delle microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia delle istanze di accesso alle agevolazioni previste (esenzione da imposte sui redditi, IRAP e IMU). Le istanze vanno presentate tramite la procedura informatica presente nel sito Internet del MISE (Sezione “ZF Lombardia” dalle ore 12:00 dell’8/04 alle ore 12:00 del 16/05/2016). Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2016 www.redazionefiscale.it Pagina 8 / 10 Informa Aziende 11 LUNEDÌ SPESOMETRO – SOGGETTI MENSILI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO SOGGETTI MENSILI COMUNICAZIONE LEASING, LOCAZIONI E NOLEGGI Invio telematico della comunicazione relativa le seguenti operazioni effettuate nell'anno 2015: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura (e quindi documentate da scontrino o ricevuta fiscale), qualora l'importo unitario dell'operazione sia > € 3.600 (al lordo dell’IVA). Di recente l’Agenzia delle Entrate ha limitato l’invio (come per il 2014) per i commercianti al minuto / agenzie di viaggio alle operazioni attive di importo pari o superiore a € 3.000 netto IVA ed ha escluso dall’obbligo i soggetti che hanno inviato i dati delle spese sanitarie tramite il STS. Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2015 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE non residenti in Italia, da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante di ammontare < € 15.000, utilizzando il quadro TU del modello “polivalente”. Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti i contratti stipulati nel 2015 da parte di: società di leasing finanziario e/o operativo operatori esercenti l’attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili. In assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque effettuare una comunicazione negativa. 15 VENERDÌ IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese di marzo e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, FATTURAZIONE DIFFERITA bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché FATTURE E AUTOFATTURE DI delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, rilevanti in IMPORTO < €.300,00 Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare < €.300 REGISTRAZIONE DEI Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso del mese di CORRISPETTIVI marzo, per le quali risultano emessi scontrino o ricevuta fiscale. ASSOCIAZIONI SPORTIVE Annotazione, anche in unica registrazione, dell’importo dei corrispettivi e dei DILETTANTISTICHE proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel mese di marzo. Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è MOD. 730/2016 consultabile il mod. 730/2016 precompilato: PRECOMPILATO direttamente dal contribuente, che dispone Pin; mediante il sostituto / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega. 18 LUNEDÌ Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2016 www.redazionefiscale.it Pagina 9 / 10 Informa Aziende IVA MENSILE RITENUTE (su pagamenti effettuati nel mese di marzo 2016) INTRATTENIMENTI PREVIDENZA 20 MERCOLEDÌ VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA IVA LIQUUIDAZIONE MOSS SPESOMETRO 2015 ALTRI SOGGETTI Liquidazione e versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di marzo (contribuenti mensili) Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038) Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente Condomini: versamento ritenute per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto d’opera o servizi (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF) Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati" Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta sui bonifici per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef Ritenute alla fonte su dividendi: versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035). Versamento imposta: versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di marzo Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di marzo. INPS - Gestione Separata: versamento del contributo del 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra previdenza) o del 24% (altri casi) da parte dei committente, sui compensi corrisposti a febbraio a co.co.co nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000); Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs.81/2015 nella misura del 24% o 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra previdenza). Invio telematico alle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel 1° trimestre, da laboratori e fabbricanti abilitati. Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al primo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS). Invio telematico della comunicazione relativa le seguenti operazioni effettuate nell'anno 2015: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura (e quindi documentate da scontrino o ricevuta fiscale), qualora l'importo unitario dell'operazione sia > € 3.600 (al lordo dell’IVA). Di recente l’Agenzia delle Entrate ha limitato l’invio (come per il 2014) per i commercianti al minuto / agenzie di viaggio alle operazioni attive di importo pari o Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2016 www.redazionefiscale.it Pagina 10 / 10 Informa Aziende COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO - 2015 ALTRI SOGGETTI superiore a € 3.000 netto IVA ed ha escluso dall’obbligo i soggetti che hanno inviato i dati delle spese sanitarie tramite il STS. Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2015 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria o di Stato appartenente allo SEE non residenti in Italia, da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio e turismo, incassate in contante di ammontare <€ 15.000, utilizzando il quadro TU del modello “polivalente”. 22 VENERDÌ MOD. 730/2016 INVIO MOD. CSO Termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica da parte dei sostituti d’imposta che non hanno presentato dal 2011 il mod. CSO e non hanno trasmesso il quadro CT entro il 14.3.2016, con effetto per i modd. 730-4/2016 26 MARTEDÌ INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al mese di marzo (mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali). 28 GIOVEDÌ BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI Termine iniziale per la presentazione all’Agenzia delle Entrate in via telematica dell’istanza, da parte del rivenditore / produttore di uno strumento musicale prima di concludere la vendita, per poter beneficiare del credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto all’acquirente (studente) sotto forma di sconto. 02 MAGGIO - LUNEDÌ ACQUISTI DA SAN MARINO CREDITO TRIMESTRALE MOD. IVA TR E-MENS INPS AGRICOLTURA ACCISE : ISTANZA AUTOTRASPORTATORI MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a marzo. A tal fine va utilizzato il quadro SE del modello di comunicazione “polivalente”. Invio telematico alle Entrate dell’istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo modello IVA TR. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. 81/2015. Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre. Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza per la richiesta di rimborso o compensazione, relativa al 1° trimestre, del maggior onere derivante dall’incremento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2015 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa. Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como