INFORMA AZIENDE DEL MESE DI APRILE 2016

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INFORMA AZIENDE DEL MESE DI APRILE 2016
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Aprile 2016
A CURA DELLO STUDIO
Dott.ssa Elena Trombetta
COMO Via Giovane Italia, 13
INFORMA AZIENDE
DEL MESE DI APRILE 2016
Reverse charge – nuove fattispecie dal 02 maggio 2016
Ampliamento di edificio e reverse charge - chiarimenti
Scadenziario
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REVERSE CHARGE – NUOVE FATTISPECIE DAL 2 MAGGIO 2016
In recepimento delle Direttive UE n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE finalizzate al contrasto alle frodi in
materia di Iva, il D.Lgs. n. 24/2016 ha ampliato le fattispecie di applicazione del reverse charge.
DECORRENZA: le nuove fattispecie:
diventeranno operative dal 2/05/2016 (60° giorno dall’entrata in vigore DLgs. 24/2016)
fino al 31/12/2018 (art. 17 c. 8 Dpr 633/72).
Nuova denominazione dell’art. 17: il DLgs 24/2016 ha anche modificato la denominazione dell’art. 17 da
“Soggetti passivi” a “Debitori d’imposta”.
NUOVE FATTISPECIE DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE
Al comma 6 dell’art. 17 Dpr 633/72 sono state apportate le seguenti modifiche:
lett. b)
FINO AL 1/05/2016
DAL 2/05/2016
alle cessioni di apparecchiature terminali per
il servizio pubblico radiomobile terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle
concessioni governative (…), nonche' dei loro
componenti ed accessori
alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori
alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative
lett. c)
alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop,
nonche' alle cessioni di dispositivi a circuito integrato,
quali microprocessori e unita' centrali di elaborazione,
effettuate prima della loro installazione in prodotti
destinati al consumatore finale
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate
nei confronti degli ipermercati (codice attività
lett. dquinquies) 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2)
e discount alimentari (codice attività 47.11.3)
lett. d)
Abrogata
AMBITO OGGETTIVO
Il reverse charge era stato introdotto dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007), anche se subordinato alla
autorizzazione del Consiglio Europeo.
Nota: l’autorizzazione (Decisione UE 2010/710/UE), aveva limitato l’applicazione del reverse charge a:
- “telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di
licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo”
- “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro
installazione in prodotti destinati al consumatore finale”
La CM 59/2010, nel prendere atto che le previsioni dell’art.17 eccedevano l’autorizzazione concessa
(v. RF 210/2010):
nulla chiariva in relazione ai componenti ed accessori dei telefonini (non ammessi dalla UE)
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riteneva il reverse charge applicabile ai soli “componenti” relativi a dispositivi a circuito integrato
(escludendo dunque l’applicazione per la cessione del PC intero o dei relativi accessori).
Il D.Lgs.n.24/2016 opera, pertanto, un parziale recepimento delle indicazioni contenute nell’
autorizzazione UE del 2010, intervenendo con le seguenti modifiche all’art. 17 c. 6 del Dpr 633/72:
lett. b): viene eliminato il riferimento ai “componenti” ed “accessori” delle apparecchiature
terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre; il reverse charge è quindi limitato alle sole
cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa CC.GG. (ex art. 21 Tariffa DPR n. 641/72)
lett. c): in luogo delle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori” sono
previste le cessioni “di console da gioco, tablet PC e laptop” e le cessioni di dispositivi a
circuito integrato, quali i microprocessori e le unità centrali di elaborazione, effettuate prima
della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.
Nota: come anticipato, la previsione relativa le cessioni:
- di “dispositivi a circuito integrato” era già operante, a seguito della citata autorizzazione della UE
- di “console da gioco, tablet PC e laptop” appare nuovamente in contrasto con la Decisione UE, la
quale non prevedeva alcun riferimento ai beni completi, indipendentemente che si tratti di un PC fisso
(cd. “desktop”) oppure di un PC portatile (cd. “laptop” o “notebook”).
lett. d) e d-quinquies): l’estensione a cessioni di materiali/prodotti lapidei provenienti da
cave/miniere, nonché le cessioni a supermercati/ipermercati/discount, sono abrogate.
Nota: tali fattispecie di inversione contabile non sono mai entrate in vigore per la mancata autorizzazione
della misura speciale di deroga da parte della Commissione UE.
CELLULARI E COMPUTER - AMBITO SOGGETTIVO
In relazione ai requisiti soggettivi necessari per l’applicazione del reverse, la CM 59/2010 aveva
ritenuto che il reverse charge è limitato alle cessioni “all’ingrosso”, essendo esclusa nella fase del
commercio al dettaglio (intesa come cessione al consumatore finale, privato o titolare di partita Iva).
La norma, per quanto attiene il commercio di:
computer: limita il concetto ai circuiti integrati, nulla chiarendo in relazione a laptop/tablet e consolle
di telefonini: la norma non richiama tale concetto.
In definitiva si ritiene applicabile il seguente trattamento:
CESSIONI AI RIVENDITORI (INGROSSO)
TELEFONIA
CELLULARE
telefonino completo
accessori
componenti
PC completo
accessori
DESKTOP
componenti
LAPTOP/TABLET E
CONSOLE DA GIOCO
Bene completo
accessori
componenti
auricolare, custodie, kit vivavoce, ecc.
batterie, scheda SIM, scafo, ecc.
monitor esterni, DVD, Hard disk, cavi, mouse, ecc.
microprocessori e unità centrali di elaborazione
altri componenti dei PC (batterie di ricambio,
trasformatori, schermi, ecc.)
monitor esterni, DVD, Hard disk, cavi, mouse, ecc.
microprocessori e unità centrali di elaborazione
altri componenti dei PC (batterie di ricambio,
trasformatori, schermi, ecc.)
CESSIONI AGLI UTILIZZATORI FINALI (DETTAGLIO)
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REVERSE
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
REVERSE
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CELLULARE
PERSONAL
COMPUTER
qualsiasi (bene intero, accessori o componenti) (*)
qualsiasi (bene intero, accessori o componenti)
NO
LAPTOP/TABLET E
qualsiasi (bene intero, accessori o componenti) (*)
CONSOLE DA GIOCO
(*) Comportamento consigliato
ULTERIORI FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE
Con la modifica del comma 7 del citato art. 17 DPR 633/72, è confermata la possibilità in capo al
MEF di individuare ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge per i quali venga
attivata la “procedura di reazione rapida” (prevista dagli artt. 199 e 199-bis e 199-ter Dir. 2006/112/CE).
OPERAZIONI ASSOGGETTATE A REERSE CHARGE “INTERNO” - SINTESI
ART. 17 C. 6
DPR 633/72
lett. a)
lett a-bis)
lett a-ter)
lett a-quater)
lett b)
lett c)
lett d)
lett d-bis)
lett d-ter)
lett d-quater)
lett dquinquies)
OPERAZIONI CON REVERSE CHARGE
Prestazioni di servizi diversi di quelli di cui alla lett. a-ter),
compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile
da soggetti subappaltatori nei confronti:
- delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili
- dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore
Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai nn. 8bis) e 8-ter) dell’art. 10 per le quali nel relativo atto il cedente
abbia manifestato l’opzione per l’ Iva
Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di
impianti e di completamento relative ad edifici
Prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei
confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa con
un Ente pubblico al quale il consorzio applica l’IVA con lo “split
payment”
Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico
radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72
Cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione
prima della loro installazione in prodotti destinati al
consumatore finale
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop
Cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente
provenienti da cave e miniere
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai
gestori per conformarsi alla Dir-2003/87/CE e di certificati
relativi al gas e all'energia elettrica
Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivorivenditore (art. 7-bis, comma 3, lett. a)
Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati,
supermercati e discount alimentari
DECORRENZA
FINO AL
01/01/2007
---
26/06/2012 (*)
---
01/01/2015
---
Dal momento in
cui interverrà
l’autorizzazione
UE
---
01/04/2011
31/12/2018
01/04/2011
02/05/2016
Mancata autorizzazione UE
01/01/2015
31/12/2018
Mancata autorizzazione UE
AMPLIAMENTO DI EDIFICIO E REVERSE CHARGE - CHIARIMENTI
Il MEF, in risposta ad una interrogazione parlamentare in Commissione Finanze, ha ritenuto che
l’attività di realizzazione di sole opere murarie:
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rientra nell’ambito del codice Ateco 43.39.01 “Attività non specializzate di lavori edili”, in
quanto attiene solo ad una parte del processo di costruzione
non del codice Ateco 41.2 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, che individua
la sola realizzazione completa dell’edificio (come si verifica quasi sempre nella prassi aziendale)
e, pertanto, rientra oggettivamente nell’ambito del reverse charge (art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/72).
Inoltre, nel caso in cui l’impresa che effettivamente esercita in via prevalente l’attività di cui al codice
Ateco 41.2 (in quanto assume in appalto la realizzazione dell’edificio per intero, inclusa impiantistica)
dovesse, in via non meramente occasionale, procedere anche a realizzare i soli grezzi, dovrà
attivare il codice 43.39.01 e fatturare in reverse charge verso i soggetti passivi Iva.
ASPETTI GENERALI
Come noto, la stabilità 2015 ha introdotto all’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 la nuova lett. a-ter),
estendendo l’applicazione del reverse, tra l’altro, alle prestazioni di completamento di edifici.
Posto che il termine “completamento di edifici” non è disciplinato in via normativa (né dalla Dir. IVA
2006/112/CE o nel Regolamento attuativo n. 1042/2013, dal Testo unico dell’edilizia Dpr 380/2001,
e neppure risulta essere stato mai esplicitato dall’Istat), la CM 14/2015, con meritori intenti di
semplificazione, è intervenuta ritenendo che (v. RF 099/2015):
tale termine “è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico”
e, in assenza di una definizione specifica, occorre far ricorso ai seguenti codici attività:
43.31.00
Intonacatura e stuccatura
43.32.01
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
LAVORI DI
COMPLETAMENTO
43.32.02
La posa in opera di “arredi” è esclusa dall’applicazione del reverse charge,
in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici.
43.33.00
Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01
Attività non specializzate di lavori edili – muratori
43.39.09
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Permane, tuttavia, il problema di classificare correttamente nell’ambito di tali codice l’attività
effettivamente posta in essere.
ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE DI UN EDIFICIO
Nel settore dell’edilizia sono numerose le imprese specializzate nella realizzazione delle sole opere
murarie dell’edificio (i cd. “grezzi”), indipendentemente che siano realizzate in calcestruzzo oppure
in mattoni. La gran parte di tali imprese adotta il codice Ateco 41.20.0 “Costruzione di edifici
residenziali e non residenziali”, nel presupposto che la realizzazione dei muri perimetrali sia
sufficiente per inquadrarsi nell’ambito dell’attività “di costruzione”; peraltro il riferimento ai “muratori”
nella declaratoria al codice Ateco 43.39.01 induceva ad escludere da tale classificazione le imprese
più strutturate (è il caso delle imprese che realizzano i grezzi in cemento, dotate di carpentieri e altri
operai specializzati).
In senso contrario si è espresso il MEF nell’ambito di una recente Interrogazione parlamentare,
nella considerazione che il discrimina tra l’attività individuate dai due codici riguarda il fatto che:
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codice
43.39.01
codice 41.2
Attività non specializzate di lavori edili
riguarda l’effettuazione solo di una parte specifica del processo di costruzione
a prescindere dal fatto che l’edificio sia esistente o di nuova costruzione
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
riguarda la costruzione completa di edifici (a destinazione abitativa o meno)
eseguiti per conto proprio o per conto terzi, per poi essere venduti
Dunque, limitarsi a realizzare una sola parte dell’edificio (la “scatola grezza”), senza procedere a
effettuare (in proprio o in appalto a terzi) i lavori di impiantistica, di copertura, di finitura, ecc.:
non permette di inquadrarsi tra le imprese “di costruzione”
dovendosi inquadrare nell’ambito delle “attività non specializzate di lavori edili”
con il conseguente obbligo di applicazione del reverse, in caso di committente soggetto passivo.
IMPRESA DI COSTRUZIONE CON ATTIVITÀ SECONDARIA
Nel caso di impresa che eserciti effettivamente prevalentemente l’attività di costruzione di edifici (in quanto
assume in appalto la realizzazione dell’edificio completo)
- ove dovesse risolversi nell’operare anche realizzando i soli grezzi c/terzi (ipotesi frequente in periodi di
crisi economica)
- se ciò avvenga in via non meramente occasionale (è necessaria la sistematicità), sarà tenuta ad
attivare anche il codice 43.39.01, dovendo dunque applicare il reverse charge.
SCOMPOSIZIONE DEI CORRISPETTIVI
Si ricorda che nel caso di contratto unitario per la realizzazione dell’edificio (che presume il codice
Ateco 41.2) l’appaltatore nella fattura emessa nei confronti del committente imprenditore:
non è tenuto a scomporre i corrispettivi tra quelli oggettivamente assoggettabili a reverse
charge e gli altri
essendo l’intera fattura assoggettata ad Iva.
con concetto che si estende anche al caso di ristrutturazione dell’edificio.
Nota: applicando i chiarimenti del Mef, l’attività posta in essere risulta rientrare nel codice 41.20.0 (inclusa
l’attività di ristrutturazione), e dunque il reverse charge risulterebbe escluso dal punto di vista soggettivo.
COSTRUZIONE DI EDIFICIO
La società immobiliare Alfa Srl affida in appalto alla impresa edile Beta Snc (cod. 41.2):
la costruzione intera di un edificio (operazione oggettivamente esclusa da reverse)
in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti (soggetti a reverse).
Esempio1
Esempio2
La Beta Snc subappalta l’impiantistica alla società specializzata Delta Sas:
- Delta sas: fattura l’opera alla Beta in reverse charge (la fattispecie rientra sia nella lett. a) –
subappalto edilizia – che nella lett. a-ter) – installazione di impianti - dell’art. 17 c. 6 Dpr Iva)
- Beta snc: non è tenuta alla scomposizione dell’imponibile (né ad attivare un codice
secondario 43.39.01), applicando l’Iva 10% alle fatture emesse alla Alfa sia per i SAL che
per il saldo finale.
APPALTO DELLA REALIZZAZIONE DEI GREZZI
Nell’Esempio1 precedente si ponga ora che la immobiliare Alfa Srl affidi direttamente:
- alla impresa edile Beta Snc: la realizzazione delle opere murarie in cemento
- all’impresa Delta sas: la realizzazione dell’impiantistica.
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Se la Beta Snc ha già ottenuto simili appalti in altri cantieri, sarà obbligata:
ad attivare il codice secondario 43.39.01
ad applicare il reverse charge nella fattura alla Alfa.
In modo analogo opera l’impiantista Delta sas (che già possiede un codice Ateco “43”).
Si consiglia soltanto di verificare l’attività concretamente poste in essere dalle imprese edili al fine di
valutare il corretto inquadramento tra i codici Ateco.
LAVORI DI AMPLIAMENTO, NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE
Il MEF, nella risposta all’interpello, ha affrontato il caso specifico della realizzazione delle opere edili
nell’ambito di un lavoro di ampliamento; premesso che dal punto di vista urbanistico (ed Iva)
l’ampliamento è da sempre assimilato alla costruzione ex novo, i chiarimenti devono comunque ritenersi
di portata generale, e dunque applicabili anche al caso alle nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni.
Subappalto: nulla cambia per quanto riguarda la fattispecie di cui all’art. 16 c. 6 lett. a), considerato che
anche il codice 41.2 rientra nell’ambito del settore F e quindi del reverse charge per i subappalti in edilizia.
ATTIVITA' DELL'IMPRESA
ATTIVITA' ESCLUSIVA
ATTIVITA' MISTA
REALIZZAZIONE DI EDIFICI
COMPLETI C/TERZI
REALIZZAZIONE DEI
GREZZI C/TERZI
REALIZZAZIONE
DELL'EDIFICIO COMPLETO
REALIZZAZIONE DEI
GREZZI C/TERZI
COD. ATECO 41.20.0
COD. ATECO 43.39.01
COD. ATECO 41.20.0
COD. ATECO 43.39.01
FATTURE CON IVA
FATTURE IN REVERSE
FATTURE CON IVA
FATT. IN REVERSE
ANCHE PER LA "QUOTA" DI LAVORI
AFFERENTE LA REALIZZAZIONE:
DEI GREZZI
DELL'IMPIANTISTICA
DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2016
8 VENERDÌ
AGEVOLAZIONI
ZFU LOMBARDIA
Invio telematico da parte delle microimprese localizzate nella zona franca della
Lombardia delle istanze di accesso alle agevolazioni previste (esenzione da imposte
sui redditi, IRAP e IMU). Le istanze vanno presentate tramite la procedura
informatica presente nel sito Internet del MISE (Sezione “ZF Lombardia” dalle ore
12:00 dell’8/04 alle ore 12:00 del 16/05/2016).
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11 LUNEDÌ
SPESOMETRO –
SOGGETTI MENSILI
COMUNICAZIONE DELLE
OPERAZIONI LEGATE AL
TURISMO SOGGETTI MENSILI
COMUNICAZIONE
LEASING, LOCAZIONI
E NOLEGGI
Invio telematico della comunicazione relativa le seguenti operazioni effettuate
nell'anno 2015:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali sussiste l'obbligo
di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali non sussiste
l'obbligo di emissione della fattura (e quindi documentate da scontrino o ricevuta
fiscale), qualora l'importo unitario dell'operazione sia > € 3.600 (al lordo dell’IVA).
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha limitato l’invio (come per il 2014) per i
commercianti al minuto / agenzie di viaggio alle operazioni attive di importo pari o
superiore a € 3.000 netto IVA ed ha escluso dall’obbligo i soggetti che hanno inviato i
dati delle spese sanitarie tramite il STS.
Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi
rese nel 2015 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria
ovvero di uno Stato appartenente allo SEE non residenti in Italia, da parte dei
commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante
di ammontare < € 15.000, utilizzando il quadro TU del modello “polivalente”.
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti i contratti stipulati nel
2015 da parte di:
società di leasing finanziario e/o operativo
operatori esercenti l’attività di locazione e/o di noleggio di autovetture,
caravan, unità da diporto e aeromobili.
In assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque effettuare
una comunicazione negativa.
15 VENERDÌ
IVA - CORRISPETTIVI
GRANDE DISTRIBUZIONE
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle imprese
della grande distribuzione commerciale e di servizi
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti
nel corso del mese di marzo e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt,
FATTURAZIONE DIFFERITA
bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con
riferimento al mese di effettuazione.
Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché
FATTURE E AUTOFATTURE DI
delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, rilevanti in
IMPORTO < €.300,00
Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare < €.300
REGISTRAZIONE DEI
Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso del mese di
CORRISPETTIVI
marzo, per le quali risultano emessi scontrino o ricevuta fiscale.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Annotazione, anche in unica registrazione, dell’importo dei corrispettivi e dei
DILETTANTISTICHE
proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel mese di marzo.
Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è
MOD. 730/2016
consultabile il mod. 730/2016 precompilato:
PRECOMPILATO
direttamente dal contribuente, che dispone Pin;
mediante il sostituto / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.
18 LUNEDÌ
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IVA MENSILE
RITENUTE
(su pagamenti effettuati nel
mese di marzo 2016)
INTRATTENIMENTI
PREVIDENZA
20 MERCOLEDÌ
VERIFICHE PERIODICHE
REGISTRATORI DI CASSA
IVA
LIQUUIDAZIONE MOSS
SPESOMETRO 2015
ALTRI SOGGETTI
Liquidazione e versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di
marzo (contribuenti mensili)
Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a
redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004)
Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative
ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e
rappresentanti (cod. trib. 1038)
Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente
Condomini: versamento ritenute per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto
d’opera o servizi (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF)
Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con
apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) per gli
associati "qualificati"
Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta sui bonifici per lavori che
danno accesso alla detrazione Irpef
Ritenute alla fonte su dividendi: versamento delle ritenute operate (26%)
relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non
qualificate (codice tributo 1035).
Versamento imposta: versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle
attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di marzo
Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei
contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti, relativi alle
retribuzioni maturate nel mese di marzo.
INPS - Gestione Separata: versamento del contributo del 31,72% (soggetti non
pensionati e non iscritti ad altra previdenza) o del 24% (altri casi) da parte dei
committente, sui compensi corrisposti a febbraio a co.co.co nonché incaricati alla
vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000);
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a
marzo agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro con contratti ancora
in essere dopo il D.Lgs.81/2015 nella misura del 24% o 31,72% (soggetti non
pensionati e non iscritti ad altra previdenza).
Invio telematico alle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori
di cassa effettuate nel 1° trimestre, da laboratori e fabbricanti abilitati.
Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al primo trimestre dei
servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei
soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).
Invio telematico della comunicazione relativa le seguenti operazioni effettuate
nell'anno 2015:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali sussiste l'obbligo
di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali non sussiste
l'obbligo di emissione della fattura (e quindi documentate da scontrino o ricevuta
fiscale), qualora l'importo unitario dell'operazione sia > € 3.600 (al lordo dell’IVA).
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha limitato l’invio (come per il 2014) per i
commercianti al minuto / agenzie di viaggio alle operazioni attive di importo pari o
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COMUNICAZIONE DELLE
OPERAZIONI LEGATE AL
TURISMO - 2015
ALTRI SOGGETTI
superiore a € 3.000 netto IVA ed ha escluso dall’obbligo i soggetti che hanno inviato i
dati delle spese sanitarie tramite il STS.
Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi
rese nel 2015 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria
o di Stato appartenente allo SEE non residenti in Italia, da parte dei commercianti al
minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio e turismo, incassate in contante di
ammontare <€ 15.000, utilizzando il quadro TU del modello “polivalente”.
22 VENERDÌ
MOD. 730/2016
INVIO MOD. CSO
Termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica da parte
dei sostituti d’imposta che non hanno presentato dal 2011 il mod. CSO e non hanno
trasmesso il quadro CT entro il 14.3.2016, con effetto per i modd. 730-4/2016
26 MARTEDÌ
INTRASTAT MENSILI E
TRIMESTRALI
Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi
resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al
mese di marzo (mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).
28 GIOVEDÌ
BONUS ACQUISTO
STRUMENTI MUSICALI
Termine iniziale per la presentazione all’Agenzia delle Entrate in via telematica
dell’istanza, da parte del rivenditore / produttore di uno strumento musicale prima di
concludere la vendita, per poter beneficiare del credito d’imposta di ammontare pari
al contributo riconosciuto all’acquirente (studente) sotto forma di sconto.
02 MAGGIO - LUNEDÌ
ACQUISTI DA SAN MARINO
CREDITO TRIMESTRALE MOD. IVA TR
E-MENS
INPS
AGRICOLTURA
ACCISE : ISTANZA
AUTOTRASPORTATORI
MOD. SSP
STRUTTURE SANITARIE
PRIVATE
Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori
economici aventi sede a San Marino, annotati a marzo. A tal fine va utilizzato il
quadro SE del modello di comunicazione “polivalente”.
Invio telematico alle Entrate dell’istanza di rimborso/compensazione del credito IVA
relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo modello IVA TR.
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli
retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento interessa anche i compensi
corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio,
lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di
lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. 81/2015.
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai
agricoli erogate nel primo trimestre.
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza per la richiesta di rimborso o
compensazione, relativa al 1° trimestre, del maggior onere derivante dall’incremento
dell’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante da parte degli
autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello SSP per la comunicazione dei
compensi riscossi nel 2015 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività
medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como