Transazione FISCALE e ACCORDI di ristrutturazione

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Transazione FISCALE e ACCORDI di ristrutturazione
DIRITTO E IMPRESA
Maurizio Galardo
Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello
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Transazione FISCALE
e ACCORDI di ristrutturazione
Un ulteriore strumento per il superamento della crisi d’impresa
l D.Lgs. 12/09/2007 n. 169, e successivamente l’art. 32
commi 5° e 6° del D.L. 29/11/2008 hanno modificato
l’art. 182 ter della legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n.
267) introducendo la possibilità per l’impresa in crisi di proporre una transazione fiscale collegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.fall., ampliando così la
possibilità di utilizzare questo strumento, precedentemente
fruibile solo nell’ambito della procedura di concordato preventivo. In tal modo il quadro della regolamentazione negoziale
della crisi d’impresa si è arricchito di un importante elemento,
che concorre ad allargare gli spazi concessi all’autonomia
privata nella predisposizione dell’ accordo di ristrutturazione
dei debiti ex art 182 bis.
L’utilizzo della transazione fiscale è riservato all’imprenditore
in stato di crisi, il quale può proporre il pagamento, parziale o
dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei
relativi accessori, raggiungendo un accordo con il creditore
Fisco, al fine di favorire il superamento dello stato di crisi,
derogando così al principio di indisponibilità dell’obbligazione
tributaria, nella prospettiva e con la consapevolezza che il
superamento della crisi d’impresa può concorrere anche a
rafforzare l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi.
Possono costituire oggetto di transazione i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali ad esempio Ires, Irpef, imposta di registro, Iva, Irap, dazi di importazione e di esportazione , ecc..
Non sono invece transigibili i tributi locali non amministrati
dalle Agenzie Fiscali, quali Ici, Tarsu, ecc., nonché i tributi
costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere
esclusivamente la dilazione di pagamento. Per quanto concer-
ne l’Irap l’opinione prevalente considera anche questa transigibile. La proposta di transazione fiscale riguarda inoltre sia i
crediti già iscritti a ruolo, sia quelli non ancora iscritti. Per
quanto concerne gli oneri accessori (sanzioni e interessi) è
consentita la ristrutturazione soltanto di quelli relativi ai debiti tributari chirografari. La proposta va depositata con la relativa documentazione presso il competente concessionario del
servizio nazionale della riscossione, il quale entro trenta giorni, deve trasmettere al proponente una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso,
procedendo nello stesso termine alla liquidazione dei tributi
risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di
irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli
vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Nei
successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione
è espresso, relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero
non ancora consegnati al concessionario della riscossione alla
data di presentazione della domanda, con atto del direttore
dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione
regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario alla data di presentazione, con atto del
concessionario su indicazione del direttore dell’ufficio, previo
conforme parere della competente direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, rispetto al quale la
transazione fiscale, si pone quale atto collegato, condividendone la finalità di favorire il superamento dello stato di crisi in
cui versa l’impresa.
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