procedura di transazione fiscale
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PRATICAPROFESSIONALE FALLIMENTO pratica professionale PROCEDURA DI TRANSAZIONE FISCALE SOMMARIO •schema di sintesi •aspetti operativi Art. 182-ter L.F. - Circ. Ag. Entrate 18.04.2008, n. 40 - Circ. Ag. Entrate 10.04.2009, n. 14 Ris. Ag. Entrate 5.01.2009, n. 5 La transazione fiscale costituisce una procedura “endoconcorsuale”, ossia inclusa nella più ampia procedura concorsuale del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con la finalità di realizzare un accordo di tipo transattivo tra impresa ed Erario riguardo ai debiti tributari già consolidati in capo all’impresa in condizioni di crisi. Sia nella proposta di concordato preventivo sia nelle trattative per la stipula dell’accordo di ristrutturazione, l’impresa debitrice può proporre un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. Come precisato dalla circolare 18.04.2008, n. 40, nel valutare il merito della proposta, gli Uffici dovranno valutare l’eventuale effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo, rispetto all’ipotesi di avvio di una procedura concorsuale di fallimento, tenendo conto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché della tutela degli interessi erariali. SCHEMA DI SINTESI Tributi amministrati dalle agenzie fiscali e relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo ad eccezione ð dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. • IRPEF ð • IRES • IRAP (1) • Imposta di registro • Imposta catastale • Imposta ipotecaria • Imposta sulle donazioni • Imposta sulle successioni • Imposta di bollo ð Accessori in senso proprio, ossia interessi relativi al tributo e indennità di mora. ð Sanzioni amministrative per violazioni tributarie. Casi ð particolari ð IVA (imposta) ð È ammesso solo il pagamento dilazionato. ð IVA (sanzioni ed interessi) ð È ammessa la falcidia ed il pagamento dilazionato. Ritenute d’acconto operate e ð non versate. OGGETTO DI TRANSAZIONE ð È ammesso solo il pagamento dilazionato. Tributi locali in quanto non “amministrati” dalle agenzie fiscali (ICI, TARSU, ð TOSAP, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni). ð Esclusi ð Crediti relativi a recuperi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili. ð Entrate non tributarie. Imposte emergenti dalle dichiarazioni fiscali presentate fino alla data di deposito ð della domanda di transazione e non ancora liquidate. Imposte emergenti dalle dichiarazioni integrative, al fine di rettificare o integrare ð gli importi originariamente dichiarati. Imposte dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36- ð Casistica ð bis D.P.R. n. 600/1973 e del controllo formale ex art. 36-ter del medesimo decreto. Debito d’imposta quantificato in atti d’accertamento, avvisi di liquidazione, atti di ð recupero, atti di contestazione e/o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo. ð Crediti tributari iscritti a ruolo dagli uffici dell’Agenzia. ð Tributi per i quali sia pendente una lite. CREDITI CHIROGRAFARI CREDITI PRIVILEGIATI Nota(1) Il trattamento non può essere differenziato rispetto ð a quello degli altri creditori chirografari. Nel caso di suddivisione in classi dei creditori ð rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. • La percentuale, i tempi di pagamento ed eventuali garanzie non possono essere inferiori: .. a quelli offerti ai creditori muniti di un privilegio inferiore; ovvero ð .. a quelli con una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie e enti previdenziali. Pur dando luogo a un gettito non erariale, è un’imposta amministrata dall’Agenzia delle Entrate. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 19.06.2013 A T I O N . 7 / 2 0 1 3 - 9447-R 71 FALLIMENTO pratica professionale ASPETTI OPERATIVI Schema del procedimento di presentazione della domanda di transazione fiscale Tavola ð Contenuto della domanda 1ª FASE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRANSAZIONE ð Documenti allegati ð ð Ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti. ð Illustrazione della proposta di transazione, con indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento, tenendo conto di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e di convenienza della transazione. ð Indicazione, anche sommaria, del piano concordatario. ð Ogni altro elemento che il contribuente ritiene utile ai fini dell’accoglimento della proposta e che ponga l’ufficio in condizione di effettuare le proprie valutazioni. ð • Documentazione ex art. 161 L.F. • Dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici. • Dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta sino alla data di presentazione della domanda. ð • Presso il Tribunale. • All’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale. • Al competente Agente della riscossione. ð • Predispone gli adempimenti connessi con l’attività di controllo (liquidazione tributi risultanti dalle dichiarazioni e notifica delle relative comunicazioni di irregolarità; notifica avvisi di accertamento). • Predispone e trasmette al debitore una certificazione attestante il complessivo debito tributario. ð • Trasmette al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso. • Trasmette copia della certificazione al Direttore del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Deposito ð Agenzia delle Entrate Entro 30 giorni ð Agente della Riscossione Entro 30 giorni ð • Tributi non iscritti a ruolo. • Tributi iscritti in ruolo non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della domanda di transazione. ò ò 4ª FASE OMOLOGAZIONE 72 R A T I O ð • Indicazione degli organi giudiziari competenti. • Dati identificativi del procedimento, del decreto di ammissione. Elementi identificativi della procedura di concordato in corso. ò 3ª FASE VALUTAZIONE E VOTO DELLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE • Denominazione e nome. • Codice fiscale. • Legale rappresentante. Indicazioni complete del contribuente che richiede la transazione. ð 2ª FASE CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ð ð • Tributi iscritti a ruolo. ð • Tributi già consegnati. ð L’adesione o il diniego è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della Direzione Regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori. ð • L’agente della riscossione provvede ad esprimere il voto. • L’adesione o il diniego è dato dall’Agente della riscossione, su indicazione del Direttore dell’Ufficio, previo conforme parere della competente Direzione regionale. Divenuto definitivo il decreto d’omologazione, si chiude la procedura di concordato e cessa la ð materia del contendere nelle controversie aventi ad oggetto i tributi in transazione. N . 7 / 2 0 1 3 - 9447-R Aggiornato al 19.06.2013 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Rati9447-r Aggiornamenti successivi alla pubblicazione PROCEDURA DI TRANSAZIONE FISCALE L’argomento trattato nell’articolo, successivamente alla data di pubblicazione dello stesso, è stato interessato dai seguenti provvedimenti: Transazione fiscale Il Sole 24Ore 11.01.2017 p. 37 Varie La Legge di Bilancio 2017 ha modificato la disciplina della transazione fiscale. Tra le novità introdotte figura la previsione esplicita della falcidiabilità del debito per Iva e ritenute non versate. In particolare, non può essere proposta una soddisfazione del credito inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, con riguardo al valore di mercato del bene su cui sussiste la causa di prelazione. Nel caso in cui la proposta concordataria o l’accordo di ristrutturazione del debito prevedano il pagamento parziale di un debito tributario o previdenziale privilegiato, la quota residua e degradata a chirogafo deve trovare collocazione in un’apposita classe. Transazione fiscale Italia Oggi 19.12.2016 p. 11 Imposte e tasse Tra le novità introdotte dall’art. 1, c. 81 della Legge di Bilancio 2017 in tema di transazione fiscale figura la possibilità, precedentemente esclusa, di falcidiare anche i crediti tributari relativi all’Iva e alle ritenute alla fonte. Tale possibilità è subordinata al rilascio di apposita attestazione da parte di un professionista, volta a certificare che quello proposto è il massimo risultato ottenibile per l’Amministrazione Finanziaria. Transazione fiscale nelle crisi di impresa Il Sole 24Ore 12.05.2015 p. 42 Imposte e tasse L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 6.05.2015, n. 19/E, ha precisato che per il debitore è possibile proporre, nell’ambito di una crisi d’impresa o di un accordo di ristrutturazione del debito, un pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché, pur con alcune limitazioni, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. Iva e diritto fallimentare Il Sole 24Ore 14.09.2014 p. 17 Imposte e tasse La Corte Costituzionale, con la sentenza 25.07.2014, n. 225, ha affermato che è costituzionalmente legittima la norma fallimentare sul concordato preventivo e sulla transazione fiscale che, con riferimento all’Iva e alle ritenute operate e non versate, prevede che la proposta di transazione fiscale può riguardare solo la dilazione del pagamento. Al riguardo, non può essere ignorato che l’Iva rappresenta una risorsa propria dell'Unione Europea e, come tale, impone condizioni non derogabili ai singoli Stati membri; inoltre, non appare superabile la formulazione dell'articolo 182-ter della legge fallimentare, ossia il principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria all'infuori di specifica previsione normativa che ne preveda la rideterminazione. Ne consegue, dunque, l’esclusione della falcidia del credito Iva all’interno della procedura di transazione fiscale. Pagina I Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli