procedura di transazione fiscale

Transcript

procedura di transazione fiscale
PRATICAPROFESSIONALE
FALLIMENTO
pratica professionale
PROCEDURA DI TRANSAZIONE FISCALE
SOMMARIO
•schema di sintesi
•aspetti operativi
Art. 182-ter L.F. - Circ. Ag. Entrate 18.04.2008, n. 40 - Circ. Ag. Entrate 10.04.2009, n. 14
Ris. Ag. Entrate 5.01.2009, n. 5
La transazione fiscale costituisce una procedura “endoconcorsuale”, ossia inclusa nella più ampia procedura concorsuale del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con la finalità di
realizzare un accordo di tipo transattivo tra impresa ed Erario riguardo ai debiti tributari già consolidati in
capo all’impresa in condizioni di crisi. Sia nella proposta di concordato preventivo sia nelle trattative per
la stipula dell’accordo di ristrutturazione, l’impresa debitrice può proporre un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. Come precisato dalla circolare 18.04.2008, n. 40, nel valutare il merito della
proposta, gli Uffici dovranno valutare l’eventuale effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del
credito erariale in sede di accordo transattivo, rispetto all’ipotesi di avvio di una procedura concorsuale
di fallimento, tenendo conto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché
della tutela degli interessi erariali.
SCHEMA DI SINTESI
Tributi amministrati dalle agenzie fiscali e relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo ad eccezione
ð dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.
• IRPEF
ð • IRES
• IRAP (1)
• Imposta di registro
• Imposta catastale
• Imposta ipotecaria
• Imposta sulle donazioni
• Imposta sulle successioni
• Imposta di bollo
ð Accessori in senso proprio, ossia interessi relativi al tributo e indennità di mora.
ð Sanzioni amministrative per violazioni tributarie.
Casi
ð particolari
ð IVA (imposta)
ð È ammesso solo il pagamento dilazionato.
ð IVA (sanzioni ed interessi)
ð È ammessa la falcidia ed il pagamento dilazionato.
Ritenute d’acconto operate e
ð non versate.
OGGETTO
DI
TRANSAZIONE
ð È ammesso solo il pagamento dilazionato.
Tributi locali in quanto non “amministrati” dalle agenzie fiscali (ICI, TARSU,
ð TOSAP, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni).
ð Esclusi
ð Crediti relativi a recuperi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili.
ð Entrate non tributarie.
Imposte emergenti dalle dichiarazioni fiscali presentate fino alla data di deposito
ð della domanda di transazione e non ancora liquidate.
Imposte emergenti dalle dichiarazioni integrative, al fine di rettificare o integrare
ð gli importi originariamente dichiarati.
Imposte dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-
ð Casistica
ð bis D.P.R. n. 600/1973 e del controllo formale ex art. 36-ter del medesimo decreto.
Debito d’imposta quantificato in atti d’accertamento, avvisi di liquidazione, atti di
ð recupero, atti di contestazione e/o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivi,
per la parte non iscritta a ruolo.
ð Crediti tributari iscritti a ruolo dagli uffici dell’Agenzia.
ð Tributi per i quali sia pendente una lite.
CREDITI
CHIROGRAFARI
CREDITI
PRIVILEGIATI
Nota(1)
Il trattamento non può essere differenziato rispetto
ð a quello degli altri creditori chirografari.
Nel caso di suddivisione in classi dei creditori
ð rispetto ai quali è previsto un trattamento più
favorevole.
• La percentuale, i tempi di pagamento ed eventuali garanzie non possono essere inferiori:
.. a quelli offerti ai creditori muniti di un privilegio inferiore; ovvero
ð .. a quelli con una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie e enti
previdenziali.
Pur dando luogo a un gettito non erariale, è un’imposta amministrata dall’Agenzia delle Entrate.
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 19.06.2013
A
T
I
O
N . 7 / 2 0 1 3
-
9447-R
71
FALLIMENTO
pratica professionale
ASPETTI OPERATIVI
Schema del procedimento di presentazione della domanda di transazione fiscale
Tavola
ð
Contenuto
della
domanda
1ª FASE
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
DI TRANSAZIONE
ð
Documenti
allegati
ð
ð
Ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, con indicazione di
eventuali contenziosi pendenti.
ð
Illustrazione della proposta di transazione, con indicazione dei tempi,
delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento, tenendo conto
di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e di convenienza
della transazione.
ð
Indicazione, anche sommaria, del piano concordatario.
ð
Ogni altro elemento che il contribuente ritiene utile ai fini dell’accoglimento della proposta e che ponga l’ufficio in condizione di effettuare le
proprie valutazioni.
ð
• Documentazione ex art. 161 L.F.
• Dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli
automatici.
• Dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta sino alla data di
presentazione della domanda.
ð
• Presso il Tribunale.
• All’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale.
• Al competente Agente della riscossione.
ð
• Predispone gli adempimenti connessi con l’attività di controllo (liquidazione tributi risultanti dalle dichiarazioni e notifica delle relative comunicazioni di irregolarità; notifica avvisi di accertamento).
• Predispone e trasmette al debitore una certificazione attestante il
complessivo debito tributario.
ð
• Trasmette al debitore una certificazione attestante l’entità del debito
iscritto a ruolo, scaduto o sospeso.
• Trasmette copia della certificazione al Direttore del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Deposito
ð
Agenzia
delle Entrate
Entro 30 giorni
ð
Agente della
Riscossione
Entro 30 giorni
ð
• Tributi non iscritti a ruolo.
• Tributi iscritti in ruolo non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di
presentazione della domanda di transazione.
ò
ò
4ª FASE
OMOLOGAZIONE
72
R
A
T
I
O
ð
• Indicazione degli organi giudiziari
competenti.
• Dati identificativi del procedimento,
del decreto di ammissione.
Elementi identificativi della
procedura di concordato in
corso.
ò
3ª FASE
VALUTAZIONE
E VOTO
DELLA PROPOSTA
DI TRANSAZIONE
• Denominazione e nome.
• Codice fiscale.
• Legale rappresentante.
Indicazioni complete del contribuente che richiede la transazione.
ð
2ª FASE
CONSOLIDAMENTO
DEL DEBITO
ð
ð
• Tributi iscritti a ruolo.
ð • Tributi già consegnati.
ð
L’adesione o il diniego è approvato con atto
del direttore dell’ufficio, su conforme parere della Direzione Regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in
sede di adunanza dei creditori.
ð
• L’agente della riscossione provvede ad
esprimere il voto.
• L’adesione o il diniego è dato dall’Agente
della riscossione, su indicazione del Direttore dell’Ufficio, previo conforme parere
della competente Direzione regionale.
Divenuto definitivo il decreto d’omologazione, si chiude la procedura di concordato e cessa la
ð materia del contendere nelle controversie aventi ad oggetto i tributi in transazione.
N . 7 / 2 0 1 3
-
9447-R
Aggiornato al 19.06.2013
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Rati9447-r

Aggiornamenti successivi
alla pubblicazione

 PROCEDURA DI TRANSAZIONE FISCALE
L’argomento trattato nell’articolo, successivamente alla data di pubblicazione dello stesso, è stato
interessato dai seguenti provvedimenti:
Transazione fiscale
Il Sole 24Ore
11.01.2017
p. 37
Varie
La Legge di Bilancio 2017 ha modificato la disciplina della transazione fiscale. Tra le novità
introdotte figura la previsione esplicita della falcidiabilità del debito per Iva e ritenute non
versate. In particolare, non può essere proposta una soddisfazione del credito inferiore a
quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, con riguardo al valore di mercato del bene su cui sussiste la causa di
prelazione.
Nel caso in cui la proposta concordataria o l’accordo di ristrutturazione del debito prevedano
il pagamento parziale di un debito tributario o previdenziale privilegiato, la quota residua e
degradata a chirogafo deve trovare collocazione in un’apposita classe.
Transazione fiscale
Italia Oggi
19.12.2016
p. 11
Imposte e tasse
Tra le novità introdotte dall’art. 1, c. 81 della Legge di Bilancio 2017 in tema di transazione
fiscale figura la possibilità, precedentemente esclusa, di falcidiare anche i crediti tributari
relativi all’Iva e alle ritenute alla fonte. Tale possibilità è subordinata al rilascio di apposita
attestazione da parte di un professionista, volta a certificare che quello proposto è il
massimo risultato ottenibile per l’Amministrazione Finanziaria.
Transazione fiscale nelle crisi di impresa
Il Sole 24Ore
12.05.2015
p. 42
Imposte e tasse
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 6.05.2015, n. 19/E, ha precisato che per il debitore è
possibile proporre, nell’ambito di una crisi d’impresa o di un accordo di ristrutturazione del
debito, un pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei
relativi accessori, nonché, pur con alcune limitazioni, dei contributi amministrati dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.
Iva e diritto fallimentare
Il Sole 24Ore
14.09.2014
p. 17
Imposte e tasse
La Corte Costituzionale, con la sentenza 25.07.2014, n. 225, ha affermato che è
costituzionalmente legittima la norma fallimentare sul concordato preventivo e sulla
transazione fiscale che, con riferimento all’Iva e alle ritenute operate e non versate, prevede
che la proposta di transazione fiscale può riguardare solo la dilazione del pagamento.
Al riguardo, non può essere ignorato che l’Iva rappresenta una risorsa propria dell'Unione
Europea e, come tale, impone condizioni non derogabili ai singoli Stati membri; inoltre, non
appare superabile la formulazione dell'articolo 182-ter della legge fallimentare, ossia il
principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria all'infuori di specifica previsione normativa
che ne preveda la rideterminazione. Ne consegue, dunque, l’esclusione della falcidia del
credito Iva all’interno della procedura di transazione fiscale.
Pagina I
Centro Studi Castelli
RIPRODUZIONE VIETATA
Centro Studi Castelli