La transazione fiscale e gli accordi di

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La transazione fiscale e gli accordi di
Cenni sulla transazione fiscale in caso di
accordi di ristrutturazione
Dragone Paolo – KStudioAssociato
Verona, 04 giugno 2009
© 2009 Studio Associato Consulenza legale e tributaria, an Italian professional partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
La transazione fiscale e gli accordi di
ristrutturazione
Aspetti generali
Prima di passare alla trattazione di alcuni degli aspetti peculiari di tale
disciplina preme osservare quanto segue.
Con la transazione fiscale è stato individuato un supporto nei rapporti
con l’Erario per l’impresa che si trova in difficoltà, riconoscendo quindi
che anche l’Erario, in veste di creditore, può svolgere un ruolo attivo
nel risanamento dell’impresa.
Inoltre, nonostante la transazione fiscale risulti rigorosa nel disciplinare
le modalità transattive (di dilazione o di remissione) ed i tributi che
possono essere oggetto della stessa, allo stesso tempo viene data una
certa libertà alle parti circa il contenuto che può assumere.
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La transazione fiscale e gli accordi di
ristrutturazione
Aspetti generali
Fonti:
Articolo 182 ter Legge Fallimentare
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18 aprile 2008
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.14 del 10 aprile 2009
Trattasi di una procedura transattiva tra
Fisco
Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie
Contribuente
OBIETTIVO
Possibilità di ottenere la riduzione
e/o la dilazione del pagamento dei
debiti tributari e contributivi,sia
privilegiati che chirografari
Attenzione: non è possibile soddisfare parzialmente il credito tributario al di fuori della
transazione fiscale
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La transazione fiscale e gli accordi di
ristrutturazione
Requisiti
Soggettivo
Si applica ai soggetti che possono
accedere:
alle procedure di concordato
preventivo (art.160LF)
agli accordi di ristrutturazione
dei debiti (art.182bisLF)
Vi rientrano i tributi amministrati dalle
agenzie fiscali, prescindendo dalla tipologia
di gettito (Statale o Regionale)
Oggettivo
IRES
IRAP
IRPEF
Sanzioni e interessi
I contributi amministrati dagli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie
(quali ad esempio INPS, INAIL, ENASARCO,
etc.) e i relativi tributi accessori
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La transazione fiscale e gli accordi di
ristrutturazione
I tributi esclusi
Non possono essere oggetto di transazione:
1. tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea (dazi doganali
di fonte comunitaria)
2. IVA
la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento (al contrario, gli interessi e le sanzioni ad essa
collegati possono essere dilazionati o subire una
decurtazione);
3. tributi locali quali:
Ici
Tarsu
Tosap
imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
4. Entrate non tributarie gestite dall’agenzia (esempio: risarcimento
danni)
5. I crediti relativi ai recuperi di aiuti di stato
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La transazione fiscale e gli accordi di
ristrutturazione
La proposta
La proposta di transazione può essere presentata solo dal
debitore
Contenuto della domanda (in forma libera):
Indicazioni complete del contribuente
Completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale del
contribuente, con indicazioni di eventuali contenziosi pendenti
Illustrazione della proposta di transazione, con indicazione dei
tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento
Ogni altro elemento che il contribuente riterrà utile all’accoglimento
della proposta
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La transazione fiscale e gli accordi di
ristrutturazione
La procedura
Le fasi in cui si articola la transazione fiscale possono essere riassunte
come segue:
1. presentazione della proposta al competente ufficio dell’Agenzia
delle Entrate e al competente agente della riscossione
2. trasmissione al contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate e
dell’Agente della riscossione, di una certificazione attestante il
complessivo debito tributario (entro 30 giorni)
3. approvazione o diniego della proposta
relativamente ai tributi non iscritti a ruolo,con atto del direttore
dell’Agenzia delle Entrate su parere della Direzione Regionale
relativamente ai tributi iscritti a ruolo, con atto dall’Agente della
riscossione, su indicazione del direttore dell’Agenzia, previo parere
della Direzione Regionale
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