Con l`accordo uno sconto sull`Iva
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Con l`accordo uno sconto sull`Iva
Norme e tributi 37 Il Sole 24 Ore Mercoledì 11 Gennaio 2017 - N. 10 DIRITTO DELL'ECONOMIA In breve AGGIOTAGGIO BANCARIO Conversione pena su elementi concreti www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com Legge di bilancio. Nelle transazioni fiscali sì alla falcidia del debito per l’imposta e le ritenute non versate Con l’accordo uno sconto sull’Iva Nuovo slancio ai concordati - Integrità limitata alle crisi da sovraindebitamento PAGINA A CURA DI Claudio Ceradini pLa legge di bilancio 2017 (legge L’articolo 634 del Codice di procedura penale postula, sulla richiesta di revisione per convertire in pecuniaria una pena detentiva per aggiotaggio bancario in presenza di nuove prove, un tipo di valutazione non più astratto ma concreto. Il tipo demandato al giudizio di ammissibilità della richiesta in assenza di contraddittorio può essere formulato senza andare oltre la sommaria delibazione sebbene vada fondato sulla rilevanza in concreto della nuova prova. Cassazione, sentenza 1° dicembre 2016, n. 51274 MERCI CONTRAFFATTE È reato l’origine inattendibile Per il reato di commercio di prodotti con segni falsi basta l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, non solo al momento dell’acquisto ma anche nell’uso. Non importa che il marchio, se notorio, sia registrato o no, data l’illiceità dell’uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile se ne deriva indebito vantaggio. La conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da ogni elemento pur indiretto. Quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri consapevolezza della provenienza illecita della cosa o dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza, spiegabile con un acquisto in mala fede. Cassazione, sentenza 7 dicembre 2016, n. 52230 A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com 232/2016) dà una nuova struttura alla transazione fiscale, rinnovando dal 1° gennaio buona parte dell’articolo 182-ter della legge fallimentare. Tra le novità della norma (articolo 1, comma 81 della leggedibilancio),spiccalaprevisione esplicita della falcidiabilità del debito per Iva e ritenute non versate, che sinora aveva una disciplina peculiare e inattaccabile, almeno fino al recente cambiamento di rotta delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 26988, del 27 dicembre 2016, si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 dicembre). Nel 2010 il Dl 78 aveva stabilito un preciso limite alla proposta di transazione fiscale, prevedendo solo la dilazione, e non la falcidia, dei crediti dello Stato per Iva e ritenute operate e non versate, nel presupposto che essi fossero risorse proprie della Ue. L’orientamento di legittimità è apparso per anni granitico nel sostenere la natura sostanziale della deroga alla gerarchia delle prelazioni così introdotta, che troverebbe quindi applicazione generalizzata ed indipendente dall’introduzione del sub procedimento, solo eventuale, della transazione fiscale. Un orientamento che si consolida a partire dalle “sentenze gemelle” della Cassazione (le n. 22931 e 22932 del 2011) e a cui si allinea la Corte costituzionale, con la sentenza 225/2014. Dopo la sentenza della Corte Ue 546-2014, le ragioni a supporto dell’intangibilità sembrano reggere meno: nel concordato preventivo la rinuncia alla pretesa da parte dello Stato non appare generalizzata, ma rispondente a criteri rigorosi di tutela dei crediti, soprattutto privilegiati. Tali ragioni hanno poi ceduto di schianto con la sentenza della Cassazione 26888/2016. In questo contesto, il nuovo testo dell’articolo 182-ter della legge fallimentare opera un deciso cambio di rotta. Se prima la transazione fiscale comportava ipso iure l’infalcidiabilità del debito per Iva e ritenute, ora solo l’apertura del relativo sub-procedimento potrà consentirvi l’accesso. Prevede il nuovo comma 1 che il debitore, solo con proposta presentata in base all’articolo 182-ter, possa chiedere il pagamento parziale o dilazionato di tributi e accessori amministrati dalle agenzie fiscali. Il limite alla misura del sacrificio da parte dello Stato creditore è duplice e coerente con l’assetto generale dell’articolo 160, comma 2dellaleggefallimentare.Daunlato, la misura del credito soddisfatto non può essere inferiore all’importo realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, dalla cessione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione. Dall’altro lato si conferma che il trattamento della quota di credito privilegiato non può essere diverso, per misura di soddisfazione, tempi di pagamento e garanzie, agli altri crediti di pari rango. Se, invece, il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, la proposta concordataria non ne può prevedere un trattamento peggiore degli altri. E in caso di suddivisione in classi è richiesto un allineamento con coloro cui è offerto un trattamento più favorevole. Infine, si introduce l’obbligo, nella prassi già sperimentato, di collocare in apposita classe l’eventuale importo del credito privilegiato degradato a chirografo per effetto della falcidia subita. È un quadro che tra novità e conferme diviene più omogeneo, ripristina la par condicio e la stabilità della disciplina, eliminando, auspichiamo, quelle pericolose incertezze nella progettazione dei piani dovute ai vari orientamenti dei Tribunali, prima più o meno allineati alla Cassazione. Nonostante le limitazioni subite col Dl 83/2015, tale novità non potrà che portare nuova linfa ai piani concordatari,chetroppospessoconla precedente interpretazione trovavano un limite insuperabile. Solo nella disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento l’integrità del debito per Iva e ritenute resiste: non viene toccato l’articolo 7, comma 1, della legge 3/2012, che continua a prevedere la falcidia dei crediti tributari privilegiati, tranne le risorse proprie dell’Ue. I punti-chiave della disciplina ora in vigore Il nuovo comma 1 dell’articolo 182-ter della legge fallimentare ammette la possibilità che la proposta di transazione fiscale preveda il pagamento parziale, e non solo dilazionato, anche del debito per Iva e ritenute non versate, cui prima dell’ultima pronuncia (Cassazione, sentenza 26988/2016, depositata il 27dicembre) la giurisprudenza di legittimità riconosceva un privilegio autonomo e del tutto speciale, in deroga alla gerarchia delle prelazioni IL LIMITE DI FALCIDIA Il nuovo testo del comma 1 prevede che non possa essere proposta una soddisfazione del credito inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene su cui sussiste la causa di prelazione, valore indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare. La norma è analoga a quella generale inclusa nell’articolo 160, comma 2 della legge fallimentare LA NUOVA CLASSE OBBLIGATORIA L’ultimo periodo del nuovo comma 1 prevede che, nel caso in cui la proposta concordataria o di accordo di ristrutturazione del debito preveda il pagamento parziale di un debito tributario o previdenziale privilegiato, la quota residua e degradata a chirografo deve trovare collocazione in apposita classe SALTA IL VINCOLO DEL RUOLO Nel nuovo comma 1 non c’è più il riferimento al ruolo, cosicché il perimetro dei tributi transabili si estende legalmente, e non solo per prassi, ai debiti privilegiati e chirografi, indipendentemente dalla loro iscrizione a ruolo. Rimane immodificato il limite dei tributi gestiti dalle agenzie, con esclusione quindi degli altri (per esempio, tributi locali) DIRITTO DI VOTO E ADESIONE L’esercizio del diritto di voto (comma 3) e l’adesione alla proposta di accordo (comma 5) sono riferiti all’agenzia delle Entrate per il debito complessivo. Scompare la precedente suddivisione tra agenzia e agente per la riscossione, basata sugli importi inclusi nei ruoli e consegnati alla data di presentazione della domanda LA CESSAZIONE DELLE LITI Scompare il precedente comma 5, che prevedeva la chiusura automatica della materia del contendere relativa ai tributi inclusi in transazione, alla data di conclusione della procedura di concordato di cui all’articolo 181 della Legge fallimentare L’ATTESTAZIONE DI CONVENIENZA Il nuovo comma 5 prevede che la relazione di attestazione che accompagna la proposta di accordo di ristrutturazione (articolo 182-bis, comma1, della Legge fallimentare) debba verificare la convenienza della proposta di transazione fiscale rispetto ad altre soluzioni concretamente praticabili I POTERI DI ACCERTAMENTO Rimane invariato il regime del potere accertativo dell’amministrazione finanziaria, che - come ha chiarito la circolare 40/E/2008 - permane anche successivamente alla adesione alla proposta di transazione ed al perfezionamento della proposta concordataria, con l’omologa, o di accordo di ristrutturazione, con le adesioni dei creditori In collaborazione con l’Agenzia delle Entrate I debiti non a ruolo diventano transabili anche per legge pOltre ad ammettere la falci- IL PRINCIPIO SU IVA E RITENUTE © RIPRODUZIONE RISERVATA Il perimetro. Potere di voto riconosciuto in toto alle Entrate diabilità di Iva e ritenute non versate, la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) apporta altre modifiche alla disciplina della transazione fiscale (articolo 182ter, legge fallimentare): interviene su aspetti quali il perimetro delle posizioni transabili e la razionalizzazione delle modalità di voto e adesione, lasciando peraltro alcuni aspetti irrisolti. Il nuovo comma 1 dell’articolo 182-ter, dal 1° gennaio non prevede più la limitazione, mai stata chiarissima, alla quota chirografaria dei debiti anche non iscritti a ruolo. Si tratta, nei fatti, non tanto di unanovità,quantodelrecepimento dell’orientamento espresso sin dal 2008 dall’agenzia delle Entrate. La circolare 40/E/2008, già riconosceva la necessità di una interpretazione sistematica, e non letterale, della norma, alla luce dei successivi periodi secondo e terzo. La conclusione non poteva che condurre a comprendere nel perimetro dei crediti tributari o previdenziali transabili sia quelli privilegiati sia quelli chirografari, indipendentemente dall’iscrizione a ruolo. Ciò oggi, con l’espunzione del riferimento al ruolo, trova formalizzazione normativa, pur già sperimentata da lungo tempo nella prassi operativa. La riscrittura del comma 1 avrebbeforsepotutochiariredefinitivamente anche che il perimetro di accessibilità alla transazione fiscale accoglie tutti i crediti tributari e previdenziali dotati di legittimacausadiprelazione,siaessacostituita da privilegio (articoli 2745 e seguenti del Codice civile) o da ipoteca giudiziale acquisita sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo, decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (articolo 77, Dpr 602/1973). L’Agenzia lo aveva già chiarito e la nuova versione del secondo periodo del primo comma avrebbe forse potuto recepirlo. Modificata anche la procedura di espressione del voto o dell’assenso, ora riferita per il debito complessivo all’Agenzia. Nella precedente formulazione l’adesione alla proposta di tran- sazione spettava, a mente dei commi 3 e 4, all’Agenzia per i tributi non iscritti a ruolo o comunque non consegnati all’agente della riscossione e direttamente a quest’ultimo per quanto già recepito alla data di presentazione della domanda, pur su indicazione del direttore dell’ufficio, a ciò autorizzato dalla direzione regionale. Nella nuova formulazione il voto sulla proposta concordataria o l’adesione a transazione ed accordo di ristrutturazione sono di competenza della sola Agenzia, lascando all’agente solo l’indicazione riferita agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del Dlgs 112/1999. Corretto anche quel che è sempre apparso un refuso, cioè il riferimento alla dire- NUOVO OBBLIGO L’attestatore deve verificare che il trattamento offerto sia conveniente per lo Stato rispetto alle alternative concretamente praticabili zione generale, invece di quella regionale (quinto comma). Nuova la previsione, per l’accordo di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182bis della Legge fallimentare, dell’obbligo per l’attestatore di verificare nella relazione dovuta ai sensi del primo comma che il trattamento offerto sia per lo Stato conveniente rispetto alle alternative concretamente praticabili. Sparisce infine nella nuova formulazione il vecchio quinto comma, e con lui la cessazione automatica della materia del contendere alla chiusura della procedura concordataria, perlomeno per i tributi transati. Un elemento di instabilità in più, quindi, che pare aggiungersi alla questione, immodificata nel nuovo testo, della permanenza in capo all’amministrazione finanziaria del potere di ulteriori accertamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA Le novità fiscali per le imprese e i professionisti 26° convegno de L’esperto risponde Giovedì 2 febbraio 2017 PROGRAMMA E RELATORI Le novità per le imprese e i professionisti LE SEDI INTERVENGONO ANCONA AUDITORIUM NUOVA BANCA MARCHE c/o Centro Direzionale di Fontedamo Via Ghislieri 6 - Jesi (AN) Roberto Napoletano - Direttore de Il Sole 24 ORE Rossella Orlandi - Direttore Agenzia delle Entrate RELAZIONI Registrati on line su www.ilsole24ore.com/telefisco, per te il pdf della Dispensa “TELEFISCO 2017” con la sintesi delle relazioni e le principali slides dei relatori e la consultazione del Quotidiano del Fisco, gratis fino al giorno dell’evento. Sul sito di Telefisco trovi anche tutte le informazioni sulle sedi e la possibilità di inviare i quesiti agli esperti. Telefisco 2017 è visibile anche in diretta streaming video sul proprio PC in pay per view e gratis per gli utenti di Business Class Digital, Business Class Fisco, Business Class Commercialisti e PlusPlus24 Fisco. CASTELLANZA (VA) LIUC - UNIVERSITÀ CATTANEO AULA CAMILLO BUSSOLATI Piazza Soldini 5 LOZZO ATESTINO (PD) BANCA DEI COLLI EUGANEI SALA CONVEGNI Piazza Dalle Fratte 1 MANTOVA AUDITORIUM MONTE PASCHI DI SIENA Via Luzio 5/C MILANO MILAN MARRIOTT HOTEL Via Washington 66 La rottamazione delle cartelle e la soppressione di Equitalia Luigi Lovecchio L’impatto fiscale delle nuove regole per i bilanci Luca Miele BARI THE NICOLAUS HOTEL Via Cardinale A. Ciasca 27 CINISELLO BALSAMO (MI) CENTRO CULTURALE “IL PERTINI” AUDITORIUM Piazza Confalonieri 3 L’effetto della rottamazione sulle liti tributarie e le altre novità sul contenzioso Antonio Iorio Agevolazioni per le imprese: ammortamenti maggiorati e investimenti in beni Industria 4.0 Roberto Lugano BERGAMO ENTE FIERA PROMOBERG SALA CARAVAGGIO Via Lunga CREMONA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA - SALA MAFFEI Via Lanaioli 7 Le assegnazioni dei beni d’impresa e le trasformazioni agevolate Primo Ceppellini BERGAMO CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII - SALA OGGIONI Via Papa Giovanni XXIII 106 EMPOLI (FI) SALA TEATRO IL MOMENTO Via del Giglio 59 Le novità sui depositi Iva, l’Iva di gruppo, le note di variazione e le altre novità 2017 Benedetto Santacroce Le comunicazioni delle fatture e delle liquidazioni Iva Raffaele Rizzardi Cu, 730, Unico: il calendario dei versamenti e le novità dei modelli 2017 Gian Paolo Ranocchi Le dichiarazioni integrative a favore, il ravvedimento e le indagini finanziarie Dario Deotto La riapertura della voluntary disclosure Marco Piazza Bilancio 2016: le nuove norme del codice civile e l’adeguamento dei principi contabili nazionali Franco Roscini Vitali Per informazioni su modalità di attivazione e costi: La regolamentazione delle società semplici come strumento di pianificazione patrimoniale Angelo Busani Imposta sul reddito di impresa e modifiche Ace Luca Gaiani Le semplificazioni fiscali e la tassazione per cassa delle imprese minori Gian Paolo Tosoni Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell’Agenzia delle Entrate www.ilsole24ore.com/telefisco 02/34973204 [email protected] BOLOGNA PALAZZO DEI CONGRESSI Auditorium Europa Piazza della Costituzione CAGLIARI CAESAR’S HOTEL Via Darwin 2/A CARATE BRIANZA (MB) AUDITORIUM BCC CARATE BRIANZA Via Garibaldi 37 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) CINEMA STABIA HALL SALA LUIGI DENZA Via Regina Margherita 50/54 ERBA (CO) BCC ALTA BRIANZA HOTEL LEONARDO DA VINCI Via Leonardo Da Vinci 6 FIRENZE FLORENTIA HOTEL Via G. 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