Con l`accordo uno sconto sull`Iva

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Con l`accordo uno sconto sull`Iva
Norme e tributi 37
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 11 Gennaio 2017 - N. 10
DIRITTO DELL'ECONOMIA
In breve
AGGIOTAGGIO BANCARIO
Conversione pena
su elementi concreti
www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com
Legge di bilancio. Nelle transazioni fiscali sì alla falcidia del debito per l’imposta e le ritenute non versate
Con l’accordo uno sconto sull’Iva
Nuovo slancio ai concordati - Integrità limitata alle crisi da sovraindebitamento
PAGINA A CURA DI
Claudio Ceradini
pLa legge di bilancio 2017 (legge
L’articolo 634 del Codice di
procedura penale postula,
sulla richiesta di revisione
per convertire in pecuniaria
una pena detentiva per
aggiotaggio bancario in
presenza di nuove prove, un
tipo di valutazione non più
astratto ma concreto. Il tipo
demandato al giudizio di
ammissibilità della richiesta
in assenza di contraddittorio
può essere formulato senza
andare oltre la sommaria
delibazione sebbene vada
fondato sulla rilevanza in
concreto della nuova prova.
Cassazione, sentenza 1°
dicembre 2016, n. 51274
MERCI CONTRAFFATTE
È reato l’origine
inattendibile
Per il reato di commercio di
prodotti con segni falsi basta
l’idoneità della falsificazione
a ingenerare confusione, non
solo al momento
dell’acquisto ma anche
nell’uso. Non importa che il
marchio, se notorio, sia
registrato o no, data l’illiceità
dell’uso senza giusto motivo
di un marchio identico o
simile se ne deriva indebito
vantaggio. La conoscenza
della provenienza delittuosa
della cosa può desumersi da
ogni elemento pur indiretto.
Quindi anche dal
comportamento
dell’imputato che dimostri
consapevolezza della
provenienza illecita della
cosa o dalla mancata - o non
attendibile - indicazione
della provenienza, spiegabile
con un acquisto in mala fede.
Cassazione, sentenza 7
dicembre 2016, n. 52230
A CURA DELLA REDAZIONE
PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com
232/2016) dà una nuova struttura
alla transazione fiscale, rinnovando dal 1° gennaio buona parte
dell’articolo 182-ter della legge fallimentare. Tra le novità della norma (articolo 1, comma 81 della leggedibilancio),spiccalaprevisione
esplicita della falcidiabilità del
debito per Iva e ritenute non versate, che sinora aveva una disciplina peculiare e inattaccabile, almeno fino al recente cambiamento di
rotta delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 26988, del 27 dicembre 2016, si veda «Il Sole 24
Ore» del 28 dicembre).
Nel 2010 il Dl 78 aveva stabilito
un preciso limite alla proposta di
transazione fiscale, prevedendo
solo la dilazione, e non la falcidia,
dei crediti dello Stato per Iva e ritenute operate e non versate, nel
presupposto che essi fossero risorse proprie della Ue. L’orientamento di legittimità è apparso per
anni granitico nel sostenere la natura sostanziale della deroga alla
gerarchia delle prelazioni così introdotta, che troverebbe quindi
applicazione generalizzata ed indipendente dall’introduzione del
sub procedimento, solo eventuale, della transazione fiscale. Un
orientamento che si consolida a
partire dalle “sentenze gemelle”
della Cassazione (le n. 22931 e
22932 del 2011) e a cui si allinea la
Corte costituzionale, con la sentenza 225/2014. Dopo la sentenza
della Corte Ue 546-2014, le ragioni
a supporto dell’intangibilità sembrano reggere meno: nel concordato preventivo la rinuncia alla
pretesa da parte dello Stato non
appare generalizzata, ma rispondente a criteri rigorosi di tutela dei
crediti, soprattutto privilegiati.
Tali ragioni hanno poi ceduto di
schianto con la sentenza della
Cassazione 26888/2016.
In questo contesto, il nuovo testo dell’articolo 182-ter della legge
fallimentare opera un deciso cambio di rotta. Se prima la transazione fiscale comportava ipso iure
l’infalcidiabilità del debito per Iva
e ritenute, ora solo l’apertura del
relativo sub-procedimento potrà
consentirvi l’accesso. Prevede il
nuovo comma 1 che il debitore, solo con proposta presentata in base
all’articolo 182-ter, possa chiedere
il pagamento parziale o dilazionato di tributi e accessori amministrati dalle agenzie fiscali.
Il limite alla misura del sacrificio da parte dello Stato creditore è
duplice e coerente con l’assetto
generale dell’articolo 160, comma
2dellaleggefallimentare.Daunlato, la misura del credito soddisfatto non può essere inferiore all’importo realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale, dalla
cessione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione. Dall’altro lato si conferma che il trattamento della quota di credito privilegiato non può essere diverso,
per misura di soddisfazione, tempi di pagamento e garanzie, agli altri crediti di pari rango. Se, invece,
il credito tributario o contributivo
ha natura chirografaria, la proposta concordataria non ne può prevedere un trattamento peggiore
degli altri. E in caso di suddivisione in classi è richiesto un allineamento con coloro cui è offerto un
trattamento più favorevole. Infine, si introduce l’obbligo, nella
prassi già sperimentato, di collocare in apposita classe l’eventuale
importo del credito privilegiato
degradato a chirografo per effetto
della falcidia subita.
È un quadro che tra novità e
conferme diviene più omogeneo,
ripristina la par condicio e la stabilità della disciplina, eliminando,
auspichiamo, quelle pericolose
incertezze nella progettazione dei
piani dovute ai vari orientamenti
dei Tribunali, prima più o meno allineati alla Cassazione. Nonostante le limitazioni subite col Dl
83/2015, tale novità non potrà che
portare nuova linfa ai piani concordatari,chetroppospessoconla
precedente interpretazione trovavano un limite insuperabile.
Solo nella disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento l’integrità del debito
per Iva e ritenute resiste: non viene toccato l’articolo 7, comma 1,
della legge 3/2012, che continua a
prevedere la falcidia dei crediti
tributari privilegiati, tranne le risorse proprie dell’Ue.
I punti-chiave della disciplina ora in vigore
Il nuovo comma 1 dell’articolo 182-ter della legge fallimentare ammette
la possibilità che la proposta di transazione fiscale preveda il
pagamento parziale, e non solo dilazionato, anche del debito per Iva e
ritenute non versate, cui prima dell’ultima pronuncia (Cassazione,
sentenza 26988/2016, depositata il 27dicembre) la giurisprudenza di
legittimità riconosceva un privilegio autonomo e del tutto speciale, in
deroga alla gerarchia delle prelazioni
IL LIMITE
DI FALCIDIA
Il nuovo testo del comma 1 prevede che non possa essere proposta una
soddisfazione del credito inferiore a quella realizzabile in ragione della
collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto
riguardo al valore di mercato del bene su cui sussiste la causa di
prelazione, valore indicato nella relazione di un professionista in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 67, comma 3, lettera d), della
legge fallimentare. La norma è analoga a quella generale inclusa
nell’articolo 160, comma 2 della legge fallimentare
LA NUOVA CLASSE
OBBLIGATORIA
L’ultimo periodo del nuovo comma 1 prevede che, nel caso in cui la
proposta concordataria o di accordo di ristrutturazione del debito
preveda il pagamento parziale di un debito tributario o previdenziale
privilegiato, la quota residua e degradata a chirografo deve trovare
collocazione in apposita classe
SALTA IL VINCOLO
DEL RUOLO
Nel nuovo comma 1 non c’è più il riferimento al ruolo, cosicché il
perimetro dei tributi transabili si estende legalmente, e non solo per
prassi, ai debiti privilegiati e chirografi, indipendentemente dalla loro
iscrizione a ruolo. Rimane immodificato il limite dei tributi gestiti dalle
agenzie, con esclusione quindi degli altri (per esempio, tributi locali)
DIRITTO DI VOTO
E ADESIONE
L’esercizio del diritto di voto (comma 3) e l’adesione alla proposta di
accordo (comma 5) sono riferiti all’agenzia delle Entrate per il debito
complessivo. Scompare la precedente suddivisione tra agenzia e agente
per la riscossione, basata sugli importi inclusi nei ruoli e consegnati alla
data di presentazione della domanda
LA CESSAZIONE
DELLE LITI
Scompare il precedente comma 5, che prevedeva la chiusura automatica
della materia del contendere relativa ai tributi inclusi in transazione, alla
data di conclusione della procedura di concordato di cui all’articolo 181
della Legge fallimentare
L’ATTESTAZIONE
DI CONVENIENZA
Il nuovo comma 5 prevede che la relazione di attestazione che
accompagna la proposta di accordo di ristrutturazione (articolo 182-bis,
comma1, della Legge fallimentare) debba verificare la convenienza della
proposta di transazione fiscale rispetto ad altre soluzioni concretamente
praticabili
I POTERI
DI ACCERTAMENTO
Rimane invariato il regime del potere accertativo dell’amministrazione
finanziaria, che - come ha chiarito la circolare 40/E/2008 - permane
anche successivamente alla adesione alla proposta di transazione ed al
perfezionamento della proposta concordataria, con l’omologa, o di
accordo di ristrutturazione, con le adesioni dei creditori
In collaborazione con
l’Agenzia delle Entrate
I debiti non a ruolo
diventano transabili
anche per legge
pOltre ad ammettere la falci-
IL PRINCIPIO
SU IVA E RITENUTE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il perimetro. Potere di voto riconosciuto in toto alle Entrate
diabilità di Iva e ritenute non
versate, la legge di bilancio 2017
(legge 232/2016) apporta altre
modifiche alla disciplina della
transazione fiscale (articolo 182ter, legge fallimentare): interviene su aspetti quali il perimetro
delle posizioni transabili e la
razionalizzazione delle modalità di voto e adesione, lasciando
peraltro alcuni aspetti irrisolti.
Il nuovo comma 1 dell’articolo
182-ter, dal 1° gennaio non prevede
più la limitazione, mai stata chiarissima, alla quota chirografaria
dei debiti anche non iscritti a ruolo. Si tratta, nei fatti, non tanto di
unanovità,quantodelrecepimento dell’orientamento espresso sin
dal 2008 dall’agenzia delle Entrate. La circolare 40/E/2008, già riconosceva la necessità di una interpretazione sistematica, e non
letterale, della norma, alla luce dei
successivi periodi secondo e terzo. La conclusione non poteva che
condurre a comprendere nel perimetro dei crediti tributari o previdenziali transabili sia quelli privilegiati sia quelli chirografari, indipendentemente dall’iscrizione a
ruolo. Ciò oggi, con l’espunzione
del riferimento al ruolo, trova formalizzazione normativa, pur già
sperimentata da lungo tempo nella prassi operativa.
La riscrittura del comma 1
avrebbeforsepotutochiariredefinitivamente anche che il perimetro di accessibilità alla transazione
fiscale accoglie tutti i crediti tributari e previdenziali dotati di legittimacausadiprelazione,siaessacostituita da privilegio (articoli 2745
e seguenti del Codice civile) o da
ipoteca giudiziale acquisita sulla
base del titolo esecutivo costituito
dal ruolo, decorsi inutilmente i 60
giorni dalla notifica della cartella
di pagamento (articolo 77, Dpr
602/1973). L’Agenzia lo aveva già
chiarito e la nuova versione del secondo periodo del primo comma
avrebbe forse potuto recepirlo.
Modificata anche la procedura di espressione del voto o dell’assenso, ora riferita per il debito complessivo all’Agenzia.
Nella precedente formulazione
l’adesione alla proposta di tran-
sazione spettava, a mente dei
commi 3 e 4, all’Agenzia per i tributi non iscritti a ruolo o comunque non consegnati all’agente della riscossione e direttamente a quest’ultimo per
quanto già recepito alla data di
presentazione della domanda,
pur su indicazione del direttore
dell’ufficio, a ciò autorizzato
dalla direzione regionale.
Nella nuova formulazione il
voto sulla proposta concordataria o l’adesione a transazione ed
accordo di ristrutturazione sono
di competenza della sola Agenzia, lascando all’agente solo l’indicazione riferita agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del
Dlgs 112/1999. Corretto anche
quel che è sempre apparso un refuso, cioè il riferimento alla dire-
NUOVO OBBLIGO
L’attestatore deve verificare
che il trattamento offerto
sia conveniente per lo Stato
rispetto alle alternative
concretamente praticabili
zione generale, invece di quella
regionale (quinto comma).
Nuova la previsione, per
l’accordo di ristrutturazione
del debito di cui all’articolo 182bis della Legge fallimentare,
dell’obbligo per l’attestatore di
verificare nella relazione dovuta ai sensi del primo comma
che il trattamento offerto sia
per lo Stato conveniente rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Sparisce infine nella nuova
formulazione il vecchio quinto
comma, e con lui la cessazione
automatica della materia del
contendere alla chiusura della
procedura concordataria, perlomeno per i tributi transati.
Un elemento di instabilità in
più, quindi, che pare aggiungersi alla questione, immodificata nel nuovo testo, della permanenza in capo all’amministrazione finanziaria del potere di ulteriori accertamenti.
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Le novità fiscali per le imprese
e i professionisti
26° convegno de L’esperto risponde
Giovedì 2 febbraio 2017
PROGRAMMA E RELATORI
Le novità per le imprese e i professionisti
LE SEDI
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di Fontedamo
Via Ghislieri 6 - Jesi (AN)
Roberto Napoletano - Direttore de Il Sole 24 ORE
Rossella Orlandi - Direttore Agenzia delle Entrate
RELAZIONI
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Quotidiano del Fisco, gratis fino al giorno dell’evento. Sul sito di Telefisco trovi anche tutte le informazioni sulle sedi e la possibilità di inviare i quesiti agli esperti. Telefisco 2017 è visibile
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La rottamazione delle cartelle e la soppressione di Equitalia
Luigi Lovecchio
L’impatto fiscale delle nuove regole
per i bilanci
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Agevolazioni per le imprese: ammortamenti maggiorati e investimenti in beni
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Le novità sui depositi Iva, l’Iva di gruppo,
le note di variazione e le altre novità 2017
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liquidazioni Iva
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Le dichiarazioni integrative a favore,
il ravvedimento e le indagini finanziarie
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La riapertura della voluntary disclosure
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Bilancio 2016: le nuove norme del codice civile e l’adeguamento dei principi
contabili nazionali
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di attivazione e costi:
La regolamentazione delle società semplici come strumento di pianificazione
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