condizioni particolari camper epoca - rivars

Transcript

condizioni particolari camper epoca - rivars
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Sede Legale: Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano - Italia
Tel. 02/5351.1 (20 linee) – Fax 02/5351322
Internet: www.helvetia.it
Anno di fondazione 1861
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n.370476
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind.,Comm.
ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n.357
del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997
pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Gruppi Impr. di Ass. n. ord. 031
Allegato
Agenzia
Cod.
Ramo
Milano 13
485
58
Polizza
App.
Contraente
Domicilio o Residenza / Sede legale: Via – C.A.P. – Comune - PV
CONDIZIONI PARTICOLARI RISERVATE
AGLI ASSOCIATI “R.I.V.A.R.S.”
Si conviene fra le parti che gli articoli sotto riportati sostituiscono integralmente e/o modificano in parte quelli riportati a stampa nel fascicolo Condizioni di
Assicurazione veicoli d’epoca e di interesse storico Mod. C/24 Epoca, che forma parte integrante della Polizza veicoli d’epoca e di interesse storico – Mod. C/4
Epoca.
Art. 0.0 – Delimitazione dell’Assicurazione – Veicoli assicurati
Il presente articolo si intende così integrato:
E’ assicurabile il Contraente iscritto per tutta la durata contrattuale al R.I.V.A.R.S. (Registro Italiano Veicoli Abitativi Ricreazionali Storici).
Per la stipulazione del contratto il Contraente è tenuto a presentare alla Società copia della tessera di iscrizione valida per l’intera durata contrattuale.
Veicoli assicurabili
A parziale integrazione della normativa contrattuale (Mod. C/38 Epoca – Ed. 7/2010) si precisa che sono assicurabili anche i Campers fino a 7,0 t.
Art. 0.11 – Veicoli non certificati ASI o FMI
Il presente articolo si intende così integrato:
i Campers, di proprietà del Contraente (intestatario al P.R.A.), aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni rispetto alla data di stipulazione del
contratto dotati dell’Omologazione rilasciata dal R.I.V.A.R.S..
Per la stipulazione del contratto e/o per l’eventuale rinnovo, il Contraente è tenuto a presentare alla Società copia dell’Omologazione rilasciata dal R.I.V.A.R.S.
Condizioni Particolari Sempre Operanti anche se non richiamate espressamente in polizza
Le seguenti condizioni particolari si intendono così integrate:
N - Rinuncia della Società al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di
Assicurazione
Ad integrazione di quanto indicato nella suddetta Condizione Particolare, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, anche nei seguenti casi:
4) Fatto di figli minori - La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nel caso di danni derivanti da fatto di figli
minori del Proprietario/Locatario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
per la guida o il trasporto di persone. La presente deroga è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo sia avvenuta all’insaputa
del Proprietario o del coniuge.
5) Peso non regolamentare - La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del veicolo indicato in polizza quando il peso a pieno carico del
veicolo al momento del sinistro risulti superiore a quello indicato dalla Carta di Circolazione e per il quale è stato pagato il premio.
M - Rinuncia totale della Società al diritto di rivalsa (ad integrazione della condizione particolare N)
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del veicolo, quando:
− lo stesso risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa qualora il
Proprietario/Locatario o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione;
− il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati (sono esclusi
quindi i veicoli non omologati per il trasporto di passeggeri);
− lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice
della Strada).
FERMO IL RESTO