Diapositiva 1 - Comune di Spoltore

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Diapositiva 1 - Comune di Spoltore
VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE
del patrimonio immobiliare pubblico
procedimento istituito con art.12 del D.Lgs. 42/2004, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio”
VERIFICA
ITER
Identificazione degli immobili / Descrizione della consistenza /
Compilazione degli elenchi delle schede / Compilazione delle
schede descrittive degli immobili
Accordo
Accredito / Registrazione
Inserimento dati
Stampa
Invio
In esame
PROVVEDIMENTO D ’INTERESSE
Esito positivo o negativo
Soggetti sottoposti alla verifica dell’interesse
(D.Lgs. 42/2004)
Articolo 12 -Verifica dell’interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate all’art.10, comma 1, che siano opera di
autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono
sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata
effettuata la verifica di cui al comma 2.
Chi richiede la Verifica dell’Interesse ?
La verifica può essere d’Ufficio a cura della competente Soprintendenza o su
richiesta dei soggetti cui le cose appartengono:
-Stato
-Regioni
-altri enti pubblici territoriali
-enti ed istituti pubblici
-persone giuridiche private senza fini di lucro
I privati proprietari
(D.Lgs. 42/2004)
Articolo 30 - Obblighi conservativi
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono
tenuti a garantirne la conservazione.
Cos’è la Verifica dell’Interesse Culturale ?
E’ un procedimento amministrativo che, sulla base di indirizzi stabiliti dal
Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio per assicurare l’uniformità di
valutazione, consente di verificare la sussistenza dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico dei beni immobili e mobili appartenenti allo
Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Città metropolitane, Enti pubblici e persone
giuridiche private senza fini di lucro.
Perche’ verificare l’interesse culturale dei beni?
“I beni appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali,
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private
senza fini di lucro, che siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga
ad oltre cinquanta anni sono beni culturali “per
presunzione” ovvero comunque sottoposti alla disciplina di tutela del
Codice, e, fino a quando non sia stata effettuata la verifica”:
1-per le Alienazioni tutti i trasferimenti di proprietà o di detenzione a qualsiasi
titolo, oneroso o gratuito, di beni culturali, nella loro totalità o in parte, debbono
essere denunciati onde ottenere l’autorizzazione del Ministero (art.59) ed in questa
ampia obbligazione rientra ogni contratto di locazione, comodato, cessione in uso,
permuta e trasferimento di proprietà o di uso o di usufrutto (art.55/58). Inoltre per
il trasferimento della proprietà o dei diritti reali, è riservato al Ministero il diritto di
prelazione-artistica sul bene trasferito, da esercitare entro 60gg. dalla ricezione
della denuncia di trasferimento (art. 60/62);
2-gli interventi sui beni immobili sono subordinati ad autorizzazione del
soprintendente ( art.21 comma. 4).
Azioni da intraprendere per l’avvio
1-Accordo tra Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i
beni e le attività culturali (Direzione Regionale) e l’Ente relativo:
-All’utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero(tracciato
dell’allegato A)
-Ai tempi di trasmissione delle richieste
-Alla consistenza delle richieste
2- Richiesta di accredito on-line e assegnazione password per l’autorizzazione
all’accesso al sistema (disponibile tramite servizio WEB interattivo nel sito MIBAC)
Prassi per la richiesta di verifica dell’interesse culturale
1-Identificazione degli immobili
2-Descrizione della consistenza
3-Compilazione degli elenchi delle schede
4-Compilazione delle schede descrittive degli immobili
Accesso al sistema
Inserimento dei dati
dell’immobile nel
programma (software)
Stampa cartacea della scheda e firma dell’ente proprietario
5-Invio dei dati
Inoltro, unitamente alla richiesta di verifica, alle Direzioni
Regionali, secondo modalità che prevedono l’avviso di
ricevimento e contestualmente per conoscenza alle competenti
Soprintendenze.
Accesso alla banca dati
Il Dipartimento per i Beni Culturali e paesaggistici del MIBAC assegnerà all’Ente
una password di accesso al sistema ministeriale (www.benitutelati.it) in sola lettura
perché possano verificare:
-La data di invio della richiesta alla direzione regionale
-La data di ricezione dalla quale scattano i 120 giorni
-La data di conclusione prevista, che tiene conto di eventuali interruzioni o
sospensioni
-L’esito positivo o negativo della richiesta.
Procedimento di dichiarazione
Le Direzioni regionali:
- verificano l'interesse culturale, sulla base delle istruttorie svolte dalle Soprintendenze;
- inseriscono i dati nel database centrale;
- emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli Enti richiedenti,
ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;
- trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art.15,
comma 2 del Codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.
Riferimenti normativi
1- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137":
2- Decreto Dirigenziale interministeriale del 6 febbraio 2004 "Verifica dell’interesse culturale del
patrimonio immobiliare di utilità pubblica" così come modificato dal Decreto Dirigenziale interministeriale
del 28 febbraio 2005 "Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica
dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica"
3- Decreto dirigenziale del 25 gennaio 2005 "Criteri e modalità per la verifica dell’interesse culturale dei
beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs.
42/2004"
4- Decreto dirigenziale interministeriale 22 febbraio 2007 "Criteri e modalità per la verifica
dell’interesse culturale dei beni immobili dello Stato in uso al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42“
5- Decreto Ministero per i beni e le attività culturali 27 settembre 2006 “Criteri e modalità per la verifica
dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico”
I suddetti decreti sono stati regolamentati in dettaglio con alcuni decreti applicativi.