n. 8 del 13 marzo 2007
Transcript
n. 8 del 13 marzo 2007
Circ. n. 8/2007 685/P GL/cd Milano, 13 marzo 2007 A tutti i Rivenditori di Giornali aderenti allo SNAG Confcommercio di Milano e Provincia Loro Indirizzi Riceviamo dallo SNAG Nazionale la circolare, della quale riportiamo integralmente il testo, relativa all’accatastamento delle edicole. Abbiamo già preso contatto con una società che si potrà occupare, per chi ne avesse necessità, di effettuare “visure” presso il catasto, per capire in che situazione è il proprio chiosco. A tal proposito vi saremo più precisi in una prossima circolare. “””In merito alla questione in oggetto portiamo alla Vostra attenzione quanto segue. Come già pubblicato sulla stampa specializzata, l’entrata in vigore del DL 3 ottobre 2006 n. 262 convertito nella legge 24/11/2006 n. 248 ha emanato delle nuove disposizioni per gli immobili accatastati nella speciale categoria catastale “E”. Al comma 40 dell’art. 2 del predetto Decreto Legge viene stabilito che “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”. Al comma 41 che “le unità immobiliari che per effetto di quanto previsto al precedente comma richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarati entro nove mesi dall’entrata in vigore del predetto decreto”, quindi entro il 03/07/2007. Al comma 42 demanda all’Agenzia del territorio l’obbligo di emanare entro 90 giorni un provvedimento col quale stabilire le modalità tecniche e operative per l’applicazione di cui ai predetti comma 40 e 41. Dalla lettura dei predetti commi si deduce che gli immobili speciali accatastati nella categoria “E”, le edicole sono classificate nella categoria E/3, dovranno essere classificati in altra categoria commerciale su esplicita richiesta dei soggetti interessati. Con data 2 Gennaio 2007 l’Agenzia del Territorio ha emanato il Provvedimento previsto al predetto comma 42 con il quale all’art. 1 ha confermato l’obbligatorietà del cambio in altra categoria catastale degli immobili o loro porzioni in precedenza compresi nella categoria “E”, utilizzando la stessa forma generica indicata al citato comma 40. Analizzando però quanto specificato dall’Agenzia del Territorio nell’allegato “A” al citato provvedimento, abbiamo constatato che in nessuna parte e tanto meno negli esempi l’Agenzia modifica quanto dalla stessa ribadito in data 16 maggio 2006, con la circolare n. 4, in merito ai chioschi singoli definiti speciali per le loro particolarità specifiche, ma fa solo esempi e riferimento alle edicole inserite in immobili globalmente classificati speciali. Infatti le edicole inserite all’interno di stazioni ferroviarie o aeroporti, non potevano essere accatastate autonomamente, ma dovevano considerarsi parte di quei grandi complessi pubblici, e, dunque, censite in E/1. Nell’allegato A del citato provvedimento, viene fornito come esempio chiarificatore quello dell’insieme degli immobili ferroviari costituenti ciascuna stazione. In particolare, viene evidenziato che, prima dell’entrata in vigore del citato art. 2 comma 40, DL 262/2006, nella nozione di stazione, da accatastare nel gruppo E, vi rientravano una serie di immobili o porzioni di immobili, purché interni al “recinto” della stazione medesima e situati nel tratto limitato dagli scambi della stazione, ossia: ristoranti, caffè, rivendite di giornali, tabacchi, bar ecc. In base alle nuove disposizioni, invece, gli esercizi commerciali, immobili a destinazione ricettiva od altro eventualmente presenti, pur ricompresi nel recinto di una stazione od aeroporto (ad es. dutyfree, centri commerciali, dormitori, ostelli, depositi per le merci, bar, ristoranti, ecc.) debbono essere censiti sulla base delle loro caratteristiche intrinseche. Vista la dubbia interpretazione che può derivare da quanto sopra evidenziato, abbiamo scritto all’Agenzia del Territorio, Direzione Centrale di Roma per avere chiarimenti e soluzioni ai dubbi interpretativi, che sarà nostra premura comunicare non appena in possesso.””” Cordiali saluti. Il Presidente (Giampiero Labò)