Legislazione MGF nella Repubblica Democratica del Congo
Transcript
Legislazione MGF nella Repubblica Democratica del Congo
Legislazione MGF nella Repubblica Democratica del Congo Sebbene la Repubblica Democratica del Congo non ha alcuna legge specifica che vieti le mutilazioni genitali femminili, l'articolo 46-48 del codice penale possono essere applicati. L’articolo 46 infatti afferma che: "qualsiasi persona che volontariamente ferisca o colpisca un altro individuo sarà punito con la reclusione dagli 8 giorni ai 6 mesi e con l'ammenda da 25 a 200 zaïre (US $ 5 45). L’articolo 47 fa menzione alla mutilazione, in generale, ma non definisce questo termine: "Se i colpi e le ferite causano una malattia o un'incapacità lavorativa o se essi hanno causato la totale perdita dell'uso di un organo o di una mutilazione grave, la pena è della reclusione da 2 a 5 anni e di una multa non superiore a 1.000 zaïre (US $ 220) ". Questo articolo è soggetto alle diverse opinioni, in quanto non tutti vedono gli atti di MGF come mutilazione e pertanto questo articolo non viene applicato. L'articolo 48, poi, prevede la punizione in caso di morte, dichiarando che: "quando i colpi o le ferite, inflitti intenzionalmente, provochino una morte accidentale, la pena sarà la reclusione da 5 a 20 anni e una multa non superiore a 2.000 zaïre ( US $ 440) ".