Gli atti giuridici a tutela dei diritti umani

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Gli atti giuridici a tutela dei diritti umani
MGF
problematiche giuridiche
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La Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo
(1948)
Convenzione contro ogni forma di
discriminazione contro le donne
(1979)
Convenzione sui diritti dell’infanzia
(1990)
2
Carta africana sui diritti umani
e dei popoli (1981)
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Carta dei diritti e del benessere dei
bambini africani
approvata dall’Organizzazione per l’unità africana
(Oua)
Art. 21 Protezione contro le pratiche sociali e
culturali negative
1. Gli Stati firmatari della presente Carta devono
prendere tutte le misure appropriate per abolire
le pratiche consuetudinarie, sociali e culturali,
dannose per il benessere, la crescita normale e
lo sviluppo del/della bambino/a e in particolare:
a) i costumi e le pratiche pregiudizievoli per la
salute e la vita del bambino/a;
b) i costumi e le pratiche discriminatorie per il/la
bambino/a sulla base del sesso o di altre cause
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Paesi africani che vietano le Mgf
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•
Burkina Faso
Costa d’Avorio
Egitto
Etiopia
Ghana
Guinea
Senegal
Sudan
Togo
Tanzania
Uganda
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In Burkina Faso queste pratiche sono
scese in 20 anni (dal ’76 al ’96) solo dal
70% al 66%
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In Egitto
• 1958: è stato posto il divieto ufficiale, ma
si è continuato a effettuare le Mgf
• 1994: si è dato il permesso di effettuare le
mutilazioni in ospedale
• 1996 è stato posto nuovamente il divieto
ufficiale, poi revocato e poi, a seguito di
pressioni nazionali e internazionali
nuovamente reintrodotto
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La norma consuetudinaria si rivela più
cogente e vincolante non solo di quella del
paese di accoglienza, ma anche di quella
ufficiale del paese di origine, quando essa
vieti le mutilazioni. La sanzione della
trasgressione della norma consuetudinaria
è vissuta come ben più pesante di quella
che eventualmente segue la trasgressione
della norma ufficiale
Tamar Pitch 2000
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In Europa
Si può creare una figura autonoma di
reato o ricondurlo ad altre fattispecie di
reato
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Legislazione nei paesi europei
Reati specifici
• Gran Bretagna (1985)
• Svezia (1982-1988)
• Norvegia (1998)
• Italia (2006)
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Reati non specifici
In Francia si persegue senza
criminalizzare
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Problema del dolo, cioè l’intenzionalità
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In Italia
Articoli di legge preesistenti
• Articolo 5 codice civile
• Articolo 582, Art. 583 codice penale
• Art. 32 della Costituzione
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Articolo 5 codice civile
Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo
sono vietati quando cagionino una
diminuzione permanente della integrità
fisica, o quando siano altrimenti contrari
alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume .
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Articolo 582
Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione
personale, dalla quale deriva una malattia nel
corpo o nella mente, e' punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una
durata non superiore ai venti giorni e non
concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli artt. 583 e 585 […]
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Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da
tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la
vita della persona offesa,ovvero una malattia o
un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per
un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un
senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto
inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della
capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso
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Art. 32.
Costituzione
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
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Legge 9 gennaio 2006, n. 7
Disposizioni concernenti la prevenzione
e il divieto delle pratiche di mutilazione
genitale femminile
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
18 gennaio 2006
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Articolo 1
In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della
Costituzione e di quanto sancito dalla
Dichiarazione e dal Programma di azione
adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella
quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite
sulle donne, la presente legge detta le misure
necessarie per prevenire, contrastare e
reprimere le pratiche di mutilazione genitale
femminile quali violazioni dei diritti fondamentali
all’integrità della persona e alla salute delle
donne e delle bambine
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Rischi della legge
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Chiusura della comunità su sé stessa
Vissuto di discriminazione
Clandestinizzazione
Isolamento
Spinte xenofobe
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Limiti della legge
Si è eliminata la possibilità di essere
dichiarati rifugiati politici
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Possibili vantaggi della legge
Diminuzione del problema attraverso la
minaccia della pena
Riconoscimento simbolico del problema
come un male
Mutamento degli atteggiamenti e delle
norme culturali relative a quel problema
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