GIURISPRUDENZA SULL`ART. 688 C.P. (Ubriachezza) Cassazione

Transcript

GIURISPRUDENZA SULL`ART. 688 C.P. (Ubriachezza) Cassazione
GIURISPRUDENZA SULL’ART. 688 C.P.
(Ubriachezza)
Cassazione Civile
Divieto di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio
L'articolo 2 della legge n. 287 del 1991 esclude che possa ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti
colui che abbia riportato una condanna per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, poiché tale
condanna viene in considerazione come mero presupposto di fatto non come decisione idonea al giudicato
in sede civile o amministrativa. Pertanto, il giudice può tenerne conto anche se inflitta con decreto penale
e anche se il reato di cui all'art. 688 cod. pen. sia stato depenalizzato. (Rigetta, App. Trieste, 27
Settembre 2002)
Sez. I, sent. n. 9149 del 17-04-2007 (ud. del 27-03-2007), A.A. c. Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia (rv. 596650)
Cassazione Penale
Effetti della depenalizzazione del reato
La depenalizzazione del reato di ubriachezza nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 688 c.p. opera
anche quando ricorra l'abitualità di cui al terzo comma dello stesso articolo, in quanto l'aumento di pena
previsto da quest'ultimo, riferibile ad entrambe le fattispecie previste dai primi due commi, non vale a far
mutare la natura di illecito amministrativo alla fattispecie depenalizzata.
Sez. I, sent. n. 30320 del 10-09-2002 (cc. del 09-07-2002), Manzuffa (rv 222182).
Cassazione Penale
Effetti della depenalizzazione del reato
In tema di ubriachezza, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 688 c.p. (che contempla la condotta di
colui che, avendo già riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale,
sia colto in stato di manifesta ebbrezza in luogo pubblico o aperto al pubblico) costituisce autonoma
fattispecie incriminatrice e non circostanza aggravante. Ne consegue che, l'intervenuta depenalizzazione,
disposta dall'@@art. 54@@ del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, attiene unicamente
all'ipotesi di cui al primo comma del predetto art. 688 c.p. (cosiddetta ubriachezza "semplice"),
continuando, viceversa, a rivestire rilevanza penale la condotta descritta nei commi seguenti.
Sez. V, sent. n. 1462 del 05-01-2002 (ud. del 04-12-2001), Savron (rv 220815).
Cassazione Penale
Effetti della depenalizzazione del reato
È consentito al pubblico ministero impugnare per far rilevare la trasformazione di un reato in illecito
amministrativo, atteso che l'organo dell'accusa ha interesse ad ottenere l'esatta applicazione della legge
anche a favore dell'imputato. (Fattispecie in tema di ubriachezza).
Sez. V, sent. n. 28207 del 12-07-2001 (cc. del 30-05-2001), Farnetani (rv 220235).
Cassazione Penale
Effetti della depenalizzazione del reato
In tema di esecuzione, la revoca della sentenza di condanna, conseguente ad abolizione del reato,
presuppone che il giudice si limiti a prendere atto del reato ritenuto dal giudice della cognizione, non
essendogli consentita neanche una diversa valutazione del fatto, in relazione alle condizioni soggettive del
condannato. (Fattispecie in cui, pur essendo stato l'istante condannato alla stregua del primo comma
dell'art. 688 c.p., il giudice dell'esecuzione ha erroneamente rigettato l'istanza di revoca della sentenza,
sul presupposto, da lui autonomamente rilevato, che il predetto aveva già riportato altre condanne per
reati contro la vita o l'incolumità personale, con la conseguenza che doveva ritenersi ricorrente l'ipotesi di
cui al comma secondo del predetto articolo, esclusa dalla depenalizzazione).
Sez. V, sent. n. 0 del 18-12-2000 (cc. del 08-11-2000), Henning (rv 219252).
Cassazione Penale
Effetti della depenalizzazione del reato
Il giudice è tenuto a dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato in caso di "abolitio
criminis" anche quando sussista una causa estintiva del reato stesso. Qualora, invece, la legge abolitrice
trasformi il reato in illecito amministrativo, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato se la relativa
causa sia precedente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione (Fattispecie in tema di reato di
ubriachezza, depenalizzato e punito con sanzione amministrativa dall'@@art. 54@@ del D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507).
Sez. VI, sent. n. 11405 del 07-11-2000 (ud. del 28-09-2000), Mirto (rv 217367).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- guida in stato di ebbrezza
La contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 cod. pen. concorre con la guida in stato di
ebbrezza punita dall'art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici
rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l'art. 688 cod. pen. mira alla
prevenzione dell'alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico, in quello stradale, invece, l'art. 186 vuole
garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova. La differenza tra
l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la
presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere
manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è. L'ubriachezza, quindi, in sé comprende e assorbe,
dal punto di vista clinico, l'ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere
perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.
Sez. U., sent. n. 1299 del 05-02-1996 (cc. del 27-09-1995), Cirigliano (rv 203633).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
L'interno dell'autovettura di un privato non costituisce né luogo pubblico, né luogo aperto al pubblico.
Pertanto, non risponde della contravvenzione di cui all'art. 688 cod. pen. colui che venga colto in stato di
ubriachezza nell'abitacolo del suddetto veicolo.
Sez. V, sent. n. 11309 del 10-11-1994 (cc. del 29-09-1994), Bacolini (rv 200188).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 132 del codice stradale, diversamente che per
il reato di cui all'art. 688 cod. pen., non è richiesto un grado tale di ebrietà da dover essere percepibile da
chiunque, essendo sufficiente che l'ingestione di sostanze alcooliche abbia fatto venir meno prontezza di
riflessi e capacità di valutazione delle contingenze della circolazione, indispensabili per la guida di un
veicolo. Pertanto quando lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente diventa manifesto attraverso
sintomatici e non equivoci dati comportamentali esteriori, si realizza anche l'ipotesi delittuosa di cui
all'art. 688 cod. pen. che, avendo diversa oggettività giuridica, può concorrere con l'altra.
Sez. V, sent. n. 9861 del 17-09-1987 (cc. del 05-05-1987), Fienir (rv 176679).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Il reato di cui all'art. 688 cod. pen. deve ritenersi pienamente sussistente laddove il comportamento in
pubblico dell'agente denunci inequivocabilmente uno stato di manifesta ubriachezza, tale da essere
facilmente percepito da chiunque, come nel caso in cui l'agente presenti un alito fortemente alcoolico,
abbia un'andatura barcollante e presenti una pronuncia incerta e balbettante.
Sez. IV, sent. n. 6336 del 27-06-1986 (cc. del 20-12-1985), Cristaldini (rv 173234).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Lo stato di ubriachezza può essere rilevato ed accertato senza dovere far ricorso ad apposito
accertamento tecnico, essendo sufficiente che esso sia rilevabile immediatamente o direttamente
dall'osservatore, anche in relazione al sintomatico comportamento tenuto in pubblico dall'agente.
Sez. V, sent. n. 651 del 23-01-1986 (cc. del 26-09-1985), Barberio (rv 171614).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
In tema di reato di ubriachezza, previsto dall'art. 688 cod. pen., occorre distinguere l'ebbrezza, che è il
semplice annebbiamento delle facoltà mentali, provocato da un'eccessiva quantità di alcoolici e che si
manifesta in forma di esaltazione o di stordimento, dall'ubriachezza vera e propria. Quest'ultima consiste
nella temporanea alterazione mentale conseguente a intossicazione per abuso di alcool e si manifesta con
il difetto della capacità di coscienza e spesso in forma molesta. Solo in simile caso risulta integra la
fattispecie di cui all'art. 688 cod. pen., in quanto si è in presenza di una condotta idonea a violare il
precetto volto a prevenire l'alcoolismo e i delitti commessi in stato di ubriachezza. Ne consegue che
qualora l'imputato venga trovato dai sanitari del pronto soccorso ospedaliero in stato di ebbrezza
alcoolica acuta e non si rinvengano altre forme che siano idonee a dimostrare lo stato di ubriachezza
dell'interessato, non sussiste il reato previsto dalla norma sopra indicata.
Sez. IV, sent. n. 6096 del 18-06-1985 (cc. del 09-05-1985), Venturini (rv 169807).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Nella ipotesi prevista dall'art. 688 cod. pen. e dall'art. 132 del codice della strada, lo stato di ubriachezza
può essere accertato sulla base di univoche testimonianze o univoci comportamenti, senza necessità di
conferma peritale.
Sez. V, sent. n. 4075 del 29-04-1985 (cc. del 22-02-1985), Bersani (rv 168924).
Cassazione Penale
Questioni di costituzionalità
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen., in relazione
agli artt. 3 e 32 Cost., nel presupposto che la norma creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento
per l'ubriaco rispetto all'intossicato acuto da sostanze stupefacenti, nei cui confronti non è prevista una
sanzione penale quando venga sorpreso in uno stato di manifesta intossicazione. Diversa infatti è la
posizione dell'intossicato rispetto all'ubriaco, in quanto il divieto di commercio e di uso sussiste per gli
stupefacenti, non anche per le bevande alcooliche. Ne deriva che la punibilità dell'ubriaco manifesto non
può considerarsi irrazionale e, in quanto riconducibile a scelta discrezionale del legislatore, sfugge al
sindacato del giudice costituzionale.
Sez. V, sent. n. 512 del 24-01-1983 (cc. del 09-12-1982), Zoggia (rv 157040).