Art. 600 ter c.p. - Non è cessione di materiale pedopornografico se il

Transcript

Art. 600 ter c.p. - Non è cessione di materiale pedopornografico se il
- Diritto penale e Processuale Penale Art. 600 ter c.p. Non è cessione di materiale pedopornografico se il materiale è
precostituito dal minore
________________________________________________________________________
Cassazione Penale, Sez. III, 21 marzo 2016 (ud. 18 febbraio 2016), n. 11675
La Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza del 18 febbraio 2016, n. 11675, si è
pronunciata su una questione di forte attualità, relativa alla diffusione di immagini
pornografiche raffiguranti minori, quando tali rappresentazioni siano state prodotte dal
minore stesso. Più nello specifico la Suprema Corte è intervenuta per stabilire se possa
ritenersi sussistente il delitto di offerta o cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di
materiale pornografico realizzato utilizzando minori, previsto dall’art. 600 ter comma 4
c.p., anche nel caso in cui tali riproduzioni siano state create dallo stesso minore
raffigurato.
La Corte ha condiviso l’interpretazione della citata disposizione normativa operata dal
Tribunale dei Minorenni, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di cessione od
offerta di materiale pedopornografico, è necessario che il soggetto che produce il
materiale pornografico – condotta di per sé punita dal 1° comma dell’art. 600 ter c.p. –
sia
diverso
dal
minore
oggetto
delle
raffigurazioni.
La sentenza è disponibile a questo indirizzo:
http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000078244/Il_selfie_la_cessione_online_di_materia
le_pedopornografico_prodotto_dal_minore_stesso.html