Art. 600 ter c.p. - Non è cessione di materiale pedopornografico se il
Transcript
Art. 600 ter c.p. - Non è cessione di materiale pedopornografico se il
- Diritto penale e Processuale Penale Art. 600 ter c.p. Non è cessione di materiale pedopornografico se il materiale è precostituito dal minore ________________________________________________________________________ Cassazione Penale, Sez. III, 21 marzo 2016 (ud. 18 febbraio 2016), n. 11675 La Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza del 18 febbraio 2016, n. 11675, si è pronunciata su una questione di forte attualità, relativa alla diffusione di immagini pornografiche raffiguranti minori, quando tali rappresentazioni siano state prodotte dal minore stesso. Più nello specifico la Suprema Corte è intervenuta per stabilire se possa ritenersi sussistente il delitto di offerta o cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico realizzato utilizzando minori, previsto dall’art. 600 ter comma 4 c.p., anche nel caso in cui tali riproduzioni siano state create dallo stesso minore raffigurato. La Corte ha condiviso l’interpretazione della citata disposizione normativa operata dal Tribunale dei Minorenni, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di cessione od offerta di materiale pedopornografico, è necessario che il soggetto che produce il materiale pornografico – condotta di per sé punita dal 1° comma dell’art. 600 ter c.p. – sia diverso dal minore oggetto delle raffigurazioni. La sentenza è disponibile a questo indirizzo: http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000078244/Il_selfie_la_cessione_online_di_materia le_pedopornografico_prodotto_dal_minore_stesso.html