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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 615 BIS DEL C.P.
(Interferenze illecite nella vita privata)
Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie
Il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 615 bis cod. pen. ai luoghi indicati nell'art. 614 dello
stesso codice ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l'interferenza nella altrui vita privata
assume penale rilevanza, ma non anche quella di recepire il regime giuridico dettato dalla disposizione da
ultima citata. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistere il reato di interferenze illecite nella vita privata
in relazione alla condotta dell'investigatore privato che aveva effettuato riprese di un rapporto sessuale
all'interno di una abitazione privata con il consenso del suo titolare, ma all'insaputa dell'altro soggetto
coinvolto nel rapporto). (Rigetta, App. Roma, 10/02/2011)
Sez. V, Sentenza n. 9235 del 11-10-2011 (ud. del 11-10-2011), (rv. 251999)
Cassazione Penale
Configurabilità del reato di cui all'art. 615-bis, c.p.- esclusione
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), la condotta di colui
che faccia riprese fotografiche e videofilmate dell'attività edificatoria in corso nella contigua proprietà
della persona offesa e consistente nella realizzazione di un muretto di confine, considerato che, ai fini
della fattispecie incriminatrice, l'attività intrusiva deve essere indebita e, pertanto, priva di qualsivoglia
ragione giustificativa della condotta dell'agente, sostanziandosi in una gratuita intrusione nella vita
privata altrui, il che non si verifica nel caso di realizzazione di un manufatto in prossimità di un confine
prediale, il quale postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche e, per di più, costituisce attività
agevolmente osservabile e, come tale, non sottratta alla normale osservazione dall'esterno. (Annulla
senza rinvio, App. Roma, 12 gennaio 2010)
Sez. V, Sentenza n. 25453 del 18-04-2011 (ud. del 18-04-2011), (rv. 250462)
Cassazione Penale
Configurabilità del reato di cui all'art. 615-bis, c.p.
Ai fini della configurabilità del reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis cod.
pen. è irrilevante la mancata identificazione, o la non identificabilità, della persona cui si riferisce
l'immagine abusivamente captata dal terzo, atteso che il titolare dell'interesse protetto dalla norma
incriminatrice, nel cui ambito rientra la riservatezza che connota i momenti tipici della vita privata, non è
soltanto il soggetto direttamente attinto dall'abusiva captazione delle immagini, ma chiunque, all'interno
del luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si
ricolleghino. (Fattispecie in cui il dipendente di una struttura ospedaliera si era indebitamente procurato
con il suo cellulare immagini attinenti alla vita privata dei pazienti, fotografandone gli organi sessuali
mentre facevano la doccia). (Annulla in parte con rinvio, App. Brescia, 16 luglio 2009)
Sez. VI, Sentenza n. 7550 del 26-01-2011 (ud. del 26-01-2011), (rv. 249322)
Cassazione Penale
Giudice competente:- individuazione
La riproduzione su un periodico di immagini attinenti alla vita privata di soggetto, captate, mediante
strumenti di ripresa visiva a distanza, all'interno della sua abitazione, integra il reato di interferenze
illecite nella vita privata, la cui cognizione appartiene al giudice che ha giurisdizione sul luogo in cui si
pubblica il giornale e non a quello del luogo in cui le immagini sono state captate. (Dichiara competenza).
Sez. I, Sentenza n. 41375 del 14-10-2009 (ud. del 14-10-2009), Gup T. Milano (rv. 245068)
Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) la condotta di colui
che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria
disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di
quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615 bis è la riservatezza
della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. - richiamato dall'art. 615 bis - tra i quali
non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via. (Rigetta, Trib. lib. Potenza, 19 dicembre 2008)
Sez. V, Sentenza n. 28251 del 06-03-2009 (ud. del 06-03-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di
Potenza c. P.A. (rv. 244196)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- violenza privata
Integra il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) - e non quello di interferenze illecite nella vita
privata (art. 615 bis cod. pen.) - la condotta di colui che introduca una telecamera sotto la porta di una
'toilettè pubblica in modo da captare immagini di un minore che si trovi all'interno di essa (nella specie
bagno di una stazione) - considerato che la 'toilettè pubblica non può essere considerata un domicilio, ex
art. 614 cod. pen. richiamato dall'art. 615 bis, neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona. (La
Corte ha osservato che l'interesse tutelato dall'art. 610 cod. pen. è la libertà morale - da intendersi come
libertà di determinarsi spontaneamente - che ricomprende nel suo ambito non solo la facoltà di formare
liberamente la propria volontà ma anche quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle
determinazioni liberamente assunte; d'altro canto, non è necessario che la condotta incriminata sia
esplicitamente connotata da violenza o minaccia essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare
coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione). (Rigetta, App. Trieste, 11 luglio 2007)
Sez. V, Sentenza n. 11522 del 03-03-2009 (ud. del 03-03-2009), F.M. (rv. 244199)
Cassazione Penale
Fattispecie- videoriprese autorizzate dal G.I.P.
Sono legittime e pertanto utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini
preliminari, le videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa eseguite a mezzo di impianti
installati dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita
intrusione nell'altrui domicilio. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catania, 5 agosto 2008)
Sez. I, Sent. n. 4422 del 18-12-2008 (ud. del 18-12-2008), G.S.R. (rv. 242793)
Cassazione Penale
Configurabilità del reato di cui all'art. 615-bis, c.p.
Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che consenta ai giornalisti di
introdursi nell'abitazione di un soggetto privato, in assenza di quest'ultimo, e di effettuare riprese
fotografiche - successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni televisive - dei locali e delle cose ivi
contenute. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui
il giudice di merito ha affermato la responsabilità penale - a titolo del reato di cui all'art. 615 bis oltre che
a quello di cui all'art. 323 cod. pen. - di un ufficiale di polizia giudiziaria che aveva introdotto i cronisti
nell'abitazione di un soggetto nei confronti del quale aveva eseguito una misura cautelare,
contravvenendo ad ordini superiori che autorizzavano le sole riprese esterne dell'abitazione in questione).
(Annulla in parte senza rinvio, App. Venezia, 6 maggio 2008)
Sez. V, Sent. n. 46509 del 27-11-2008 (ud. del 27-11-2008), Q.G. (rv. 242615)
Cassazione Penale
Fattispecie
Non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis
cod. pen.) nel caso in cui il soggetto attivo effettui, attraverso l'uso di telecamere installate all'interno
della propria abitazione, riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso,
trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla
tutela di cui all'art. 615 bis cod. pen., la quale concerne, sia che si tratti di "domicilio", di "privata dimora"
o "appartenenze di essi", una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita
privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. (Rigetta, App.
Palermo, 14 luglio 2008)
Sez. V, Sent. n. 44701 del 29-10-2008 (ud. del 29-10-2008), C.G. (rv. 242588)
Cassazione Penale
Fattispecie
L'occulta collocazione all'interno di un'autovettura di un telefono cellulare in grado di intercettare le
conversazioni intercorse tra le persone a bordo non integra il reato d'installazione d'apparecchiature atte
ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis cod.
pen.), non essendo in grado il congegno di captare le conversazioni di entrambi gli utilizzatori del
telefono, né quello d'interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), non essendo
qualificabile l'autovettura come luogo di privata dimora. (Annulla s. rinvio,Trib. Busto Arsizio
sez.d.Saronno,31 Gennaio 2008)
Sez. V, Sent. n. 4926 del 23-10-2008 (ud. del 23-10-2008), C.F. (rv. 243153)
Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie
Il reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. (interferenze illecite nella vita privata) non è configurabile per il
solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti
siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una
privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei. (Nella specie si trattava di
impianto di videosorveglianza installato sul balcone della propria abitazione e idoneo a riprendere aree
comuni, non recintate, non intercluse allo sguardo degli estranei e di comproprietà dell'imputato).
(Annulla senza rinvio, App. Trento, 16 Gennaio 2008)
Sez. V, Sent. n. 44156 del 21-10-2008 (ud. del 21-10-2008), G.A. c. C.P. (rv. 241745)
Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie
La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui
all'art. 615-bis, cod. pen., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione
dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in
condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l'azione, pur
svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari
accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza.
(Fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e
si trovavano in un cortile visibile dall'esterno). (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 4 Marzo 2008)
Sez. VI, Sent. n. 40577 del 01-10-2008 (ud. del 01-10-2008), A.M. (rv. 241213)
Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie
Integra il delitto d'interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) la condotta di colui che
con l'uso di una macchina fotografica si procuri indebitamente immagini di ragazze, partecipanti al
concorso di "Miss Italia", ritratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per consentire loro
di cambiarsi d'abito, in quanto detto camerino rientra nei luoghi di privata dimora, intesi come luoghi che
consentono una sia pur temporanea esclusiva disponibilità dello spazio, nel quale sia temporaneamente
garantita un'area d'intimità e di riservatezza. (Rigetta, App. Genova, 27 Febbraio 2007)
Sez. V, Sent. n. 36032 del 11-06-2008 (ud. del 11-06-2008), M.C. (rv. 241587)
Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) la condotta di colui
che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi
avvenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615 bis
cod. pen. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che,
invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l'oggetto della
ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in
luogo riservato. (Annulla senza rinvio, App. Roma, 21 Maggio 2007)
Sez. V, Sent. n. 1766 del 28-11-2007 (ud. del 28-11-2007), R.C.A. (rv. 239098)
Cassazione Penale
Elemento materiale e fattispecie
Il reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto dall'art. 615 bis cod. pen., è configurabile anche
nel caso di indebita registrazione, da parte di un coniuge, di conversazioni che, in ambito domestico,
l'altro coniuge intrattenga con un terzo. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 3 giugno 2005)
Sez. V, sent. n. 39827 del 08-11-2006 (ud. del 08-11-2006), A.G. (rv. 234960)
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) richiede il dolo generico, consistente
nella volontà cosciente dell'agente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la "privacy" altrui.
(Applicando tale principio, la Corte ha ritenuto sussistente tale reato nel caso di installazione di una
videocamera collocata in modo da riprendere la soglia di casa e l'ingresso dell'autorimessa della parte
offesa).
Sez. I, sent. n. 25666 del 12-06-2003 (ud. del 04-04-2003), Amadei (rv 225333).
Cassazione Penale
Diritto di querela
Titolare dell'interesse protetto dall'art. 615-bis. c.p., nel cui ambito deve ricomprendersi la riservatezza
che connota i momenti tipici della vita familiare, non è soltanto il soggetto direttamente attinto
dall'abusiva captazione delle immagini o notizie o immediatamente coinvolto dalla loro diffusione, ma
anche chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle
stesse si ricolleghino sì da comporre un unitario quadro rappresentativo di un'area riservata e preclusa
alle indebite intrusioni "ab externo" idonee a scalfirlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha
annullato con rinvio la sentenza con la quale veniva ritenuta inidonea, al fine della procedibilità del reato,
la querela presentata dal coniuge della persona fotografata nell'abitazione perché assente al momento del
fatto).
Sez. V, sent. n. 18058 del 16-04-2003 (cc. del 25-03-2003), Cirà (rv 224578).
Cassazione Penale
Luogo di privata dimora: nozione
Il decreto autorizzativo di un'intercettazione da eseguire all'interno di un'autovettura non deve essere
motivato nei termini previsti dall'art. 266 c.p.p., comma 2, con riferimento al fondato motivo sulla
sussistenza di un'attività criminosa in corso, in quanto deve escludersi che l'autovettura sia luogo di
privata dimora, secondo la definizione dell'art. 614 c.p., giacché in essa non si compiono, di norma, atti
caratteristici della vita domestica.
Sez. VI, sent. n. 8009 del 18-02-2003 (cc. del 10-12-2002), Palumbo (rv 223960).
Cassazione Penale
Luogo di privata dimora: nozione
Il servizio di osservazione realizzato dalla Polizia giudiziaria per mezzo di una telecamera installata
all'interno di un bagno di un locale pubblico non configura una forma di intercettazione tra presenti ai
sensi dell'art. 266 c.p.p., comma 2, in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza
assolutamente temporanea degli avventori e condizionata unicamente alla soddisfazione di un bisogno
personale, non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p., che
presuppongono una relazione con un minimo grado di stabilità con le persone che li frequentano. (Vedi
Corte Cost. 13 febbraio 2002 n. 135)
Sez. VI, sent. n. 6962 del 12-02-2003 (cc. del 10-01-2003), Cherif Ahmed (rv 223733).
Cassazione Penale
Luogo di privata dimora: nozione
Sono utilizzabili le intercettazioni audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria, senza l'autorizzazione del
G.I.P., nel bagno di un locale pubblico, in quanto deve escludersi che esso possa considerarsi luogo di
privata dimora la quale, in virtù dell'art. 614 c.p. e dell'art. 266 c.p.p., presuppone un soggiorno che, per
quanto breve, abbia comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile l'esplicazione di vita
privata che vi si svolge.
Sez. VI, sent. n. 3443 del 23-01-2003 (cc. del 10-01-2003), Mostra (rv 224743).
Cassazione Penale
Luogo di privata dimora: nozione
La tutela di cui all'art. 615-bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) non è estensibile allo
stabilimento industriale in cui l'imprenditore si rechi saltuariamente per svolgere le funzioni di direzione e
di controllo che gli competono, in quanto detto luogo non può essere assimilato ai luoghi di privata
dimora di cui all'art. 614 c.p. i quali presuppongono un soggiorno, sia pur breve, ma di una certa durata.
Con la conseguenza che ove manchi nel luogo in considerazione un minimo grado di stabilità, tale da far
ritenere ragionevolmente apprezzabile l'esplicazione di vita privata che in esso si svolge, si è fuori
dall'ambito della tutela accordata dall'art. 615-bis c.p.
Sez. V, sent. n. 35497 del 07-10-2001 (cc. del 04-06-2001), Rosina (rv 220206).
Cassazione Penale
Luogo di privata dimora: nozione
Sono inutilizzabili le riprese visive effettuate dalla polizia giudiziaria di sua iniziativa all'interno di un
bagno sito in un locale pubblico, in assenza di autorizzazione da parte dell'A.G. (La Corte nel motivare la
decisione ha affermato che l'inviolabilità del domicilio garantita dall'articolo 14 della Costituzione assicura
una tutela costituzionale non solo alle private dimore e ai luoghi che, pur non costituendo dimora,
consentono una sia pur temporanea ed esclusiva disponibilità dello spazio ma anche ai luoghi nei quali è
temporaneamente garantita alle persone un'area di intimità e di riservatezza, consentendo di opporsi
all'ingresso di altri; e che le riprese visive svolte nei luoghi oggetto della tutela costituzionale sono
consentite con l'applicazione del livello minimo di garanzie previsto dall'articolo 14 Cost. che richiede un
provvedimento motivato dell'A.G.).
Sez. IV, sent. n. 7063 del 15-06-2000 (ud. del 16-03-2000), Viskovic (rv 217688).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni
o conversazioni telegrafiche o telefoniche
L'installazione abusiva di una ricetrasmittente collegata al telefono di un'abitazione, con la quale si rende
possibile l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche che avvengono su tale utenza, realizza la
condotta descritta dall'art. 617-bis cod. pen., mentre la previsione di cui all'art. 615-bis cod. pen.
riguarda il diverso caso di indebita captazione di notizie o di immagini attinenti alla sfera privata mediante
l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora (cineprese, videocamere, apparecchi magnetofonici), al di
fuori, dunque, dell'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorrenti tra la vittima del reato e terzi.
(Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva abusivamente installato una ricetrasmittente collegata al
telefono della moglie separata).
Sez. VI, sent. n. 13793 del 01-12-1999 (cc. del 06-10-1999), Masiero (rv 215282).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- furto
La mera ripresa fotografica di documenti di una società, nella specie ordinativi di acquisto, effettuata nel
luogo di custodia degli stessi e non seguita da riproduzione, non integra il delitto di furto, consumato o
tentato, ma quello previsto dall'art. 615-bis cod. pen.
Sez. IV, sent. n. 9016 del 11-08-1995 (cc. del 28-04-1995), Gurrera (rv 203156).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni
o conversazioni telegrafiche o telefoniche
L'installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell'art. 617bis cod. pen. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni telegrafiche
o telefoniche) e non quella di cui all'art. 615-bis cod. pen. (interferenze illecite nella vita privata), poiché
tale attività è finalizzata all'intercettazione telefonica e non è "uno strumento di ripresa sonora" (quale
può essere un miniregistratore) diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata.
Sez. II, sent. n. 7091 del 17-06-1988 (cc. del 29-03-1988), Quintano (rv 178621).