Il contratto di lavoro somministrato (ex interinale)

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Il contratto di lavoro somministrato (ex interinale)
Il contratto di lavoro somministrato (ex interinale)
Il contratto di lavoro somministrato o temporaneo (ex lavoro interinale) è il contratto
concluso da un soggetto che utilizza la prestazione lavorativa e che viene denominato
utilizzatore ed un altro soggetto (agenzia) che fornisce la prestazione lavorativa e che
viene denominato somministratore. L’agenzia di somministrazione deve essere
appositamente autorizzata allo svolgimento di tale attività dal Ministero del Lavoro e
iscritta in apposito albo.
Il contratto di somministrazione di lavoro prevede la partecipazione di tre soggetti:
l’utilizzatore (datore di lavoro che utilizza la prestazione), il somministratore (agenzia
autorizzata) ed il lavoratore.
Il contratto di somministrazione di manodopera esige la forma scritta.
In assenza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione
lavorativa. Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi
previdenziali sono a carico del somministratore (agenzia).
L’utilizzatore (effettivo datore di lavoro) assume l'obbligo di rimborsare all'agenzia di
somministrazione gli oneri retributivi e previdenziali da questa sostenuti per i lavoratori
forniti. L'utilizzatore è solidalmente responsabile con il somministratore, in caso di
insolvenza di quest'ultimo, per quanto riguarda la corresponsione delle retribuzioni e dei
relativi contributi ai lavoratori. La proroga del contratto di somministrazione è ammessa,
con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dai
contratti collettivi delle imprese di somministrazione. I lavoratori che, nel contratto di
somministrazione, sono dipendenti dell'agenzia di somministrazione, ma prestano la loro
attività a favore di un altro soggetto utilizzatore, hanno diritto allo stesso trattamento
economico e normativo degli altri lavoratori, a parità di livello e di mansioni, direttamente
dipendenti dell'utilizzatore.
Al termine del contratto di somministrazione il lavoratore somministrato può essere
assunto direttamente dal soggetto utilizzatore salvo che al lavoratore sia corrisposta
un’adeguata indennità ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile
all'impresa di somministrazione.
E’ fatto divieto all'impresa di somministrazione di esigere o percepire compensi dal
lavoratore per l'esercizio delle attività di somministrazione.
L’agenzia di somministrazione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro o all’atto
dell’invio del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice, deve comunicare per iscritto al
lavoratore stesso la data di inizio e di presumibile fine del rapporto e una serie di altri
elementi previsti dalla legge tra cui gli estremi dell’autorizzazione ministeriale rilasciata
all’agenzia di somministrazione (articolo 21, comma 1, Decreto Legislativo 276/2003).
Normativa di riferimento
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 Marzo 2004
- Decreto legislativo 276/2003, artt. 20-28.