La somministrazione transfrontaliera nel settore dell

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La somministrazione transfrontaliera nel settore dell
La
somministrazione
transfrontaliera
dell'autotrasporto : le possibili problematiche
nel
settore
a cura di Celeste Vivenzi
Premessa generale
Nel settore dei trasporti su strada il Parlamento europeo ha, attraverso numerose risoluzioni e
relazioni, promosso e sostenuto l'apertura progressiva del mercato per il trasporto merci e
passeggeri su strada e ribadito che la liberalizzazione deve essere accompagnata
dall'armonizzazione anche per quanto riguarda gli aspetti sociali e la sicurezza dei trasporti. Pur
ribadendo che è del tutto lecito rivolgersi ad un’agenzia somministrazione comunitaria per
l'impiego di un lavoratore straniero è tuttavia d'obbligo segnalare che devono comunque sussistere
determinate condizioni . Recentemente è stato segnalato da più parti che alcune Imprese Italiane
hanno fatto ricorso alla stipula di contratti di lavoro con Agenzie di somministrazione Europee ( in
particolare Romania e Bulgaria ) a condizioni di particolare favore in quanto il costo del lavoro in
questi Paesi è di gran lunga inferiore a quello Italiano . In materia tuttavia la stipula di tali contratti
è irregolare e , a tale proposito, si intende chiarire la normativa generale applicabile in Italia onde
evitare possibili sanzioni per le nostre Imprese che , anche in buona fede, si affidano alle Agenzie
di Somministrazione in questione.
La disciplina nazionale : analisi delle principali disposizioni applicabili in materia
Le agenzie per il lavoro sono gli enti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a
offrire i servizi relativi a domanda e offerta di lavoro e per operare devono iscriversi all’Albo
informatico (previa autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 276/2003).
Al fine di tutelare i lavoratori e al fine di regolare le modalità di accredito/iscrizione, da parte di
società che esercitano la somministrazione del lavoro, è stata prevista dal nostro Legislatore una
specifica cauzione , nel primo biennio di attività, pari ad euro 350.000 euro che dovrà poi essere
sostituita con una specifica fideiussione di pari importo.
L'agenzia di somministrazione di lavoro già iscritta e/o autorizzata in base alla legislazione vigente
in un altro Stato membro dell'Unione Europea ed il cui provvedimento autorizzatorio sia
equivalente a quello rilasciato in Italia, è tenuta a presentare una mera richiesta di iscrizione presso
l'Albo informatico . Inoltre le Agenzie di somministrazione di lavoro "straniere", ancorché
comunitarie, che intendono operare nel mercato italiano, hanno l'obbligo di presentare le medesime
garanzie finanziarie, richieste alle società italiane, qualora non abbiano assolto agli analoghi
obblighi nei loro paesi di origine e , tale interpretazione e' stata fornita dal Ministero del Lavoro,
con la risposta all'interpello n. 31/2014 stabilendo l'obbligo di "deposito cauzionale", dovuto dalle
Agenzie di somministrazione a garanzia dei crediti retributivi, dei lavoratori impiegati, e relativi
crediti degli Enti previdenziali e assicurativi, finalizzato alla richiesta di iscrizione presso l'Albo
apposito tenuto dal Dicastero del Lavoro.
Sempre secondo la risposta del Ministero del Lavoro, al citato interpello n. 31/2014, l'Agenzia
straniera appartenente al consesso di Paesi comunitari che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
di detta attività, nel Paese di appartenenza, non è tenuta a presentare una nuova richiesta di
autorizzazione in Italia, ma è tenuta esclusivamente ad effettuare l'iscrizione presso l'albo istituito
dal Ministero del Lavoro.
Nota bene :
L'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003, al comma 2, dispone che, per l'esercizio delle attività di
somministrazione è richiesto, a garanzia dei crediti dei lavoratori e dei crediti contributivi degli
Enti Previdenziali per i primi 2 anni, un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Ue e , a
decorrere dal terzo anno solare, una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da
intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, non
inferiore al 5% del fatturato, al netto dell'Iva, realizzato nell'anno precedente e non inferiore a
350.000 euro. Sono esonerate dalle garanzie le società che abbiano assolto a obblighi analoghi
previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea e ,
come specificato dal Ministero del lavoro con risposta all’interpello n. 31/2014 ,non possono
essere però considerati analoghi obblighi quelli che prevedono il versamento di somme non
congrue, in quanto si avrebbe un pregiudizio alle condizioni di libera concorrenza del
mercato.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 14 del 09 aprile 2015
Il Ministero del lavoro con la circolare in oggetto ha chiarito che le tutele economico-normative si
applicano anche nell'ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro"
sconfessando in toto le iniziative di agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell'Unione
europea che propongono il ricorso a manodopera straniera sottocosto .
L’Istituto ribadisce che la normativa italiana prevede il rispetto da parte delle agenzie con sede in
altro Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta nel Decreto Legislativo
n. 276/2003 e il diritto del lavoratore interinale "a condizioni di base di lavoro e d'occupazione
complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di
mansioni svolte", insieme con l'applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale per
l'adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.
Il Ministero ha sottolineato che occorre pertanto diffidare di annunci pubblicitari che riportano
informazioni in contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco
transnazionale .
Si ricorda infine che il ricorso a tali “servizi” può dar luogo ad elevate sanzioni in capo alle
imprese utilizzatrici per cui si invitano gli uffici territoriali a contrastare con la massima attenzione
tali fenomeni ( applicabile la diffida accertativa).
La Solidarietà nel trasporto : analisi delle problematiche introdotte dalla Legge n.190-2014
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è quello di recente introduzione da parte della
Legge di stabilità 2015 relativo alla solidarietà nel trasporto che , al fine di garantire l'affidamento
del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e
assicurativi ha previsto che il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione
del contratto tale regolarità mediante acquisizione di un’attestazione rilasciata dagli enti
previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del
versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Il committente che non esegue la verifica è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno
degli eventuali sub‐ vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi
assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della
durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di
cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento ( il committente che ha eseguito il pagamento
può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.).
In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la
verifica, oltre agli oneri retributivi e contributivi, si assume anche gli oneri relativi
all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, commesse
nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
La disciplina comunitaria : Direttiva e Corte di Giustizia a confronto
La Direttiva 96/71/Ce, concernente il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione
transnazionale di servizi si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nel quadro di
una prestazione di servizi transnazionale, distacchino per conto proprio e sotto la loro direzione, in
territorio nazionale Italiano, nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario della
prestazione di servizi che opera nel territorio Italiano ovvero distaccano un lavoratore in territorio
nazionale Italiano, presso un’unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa
appartenente allo stesso gruppo, purché in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad
esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante.
Possono rientrare nella definizione normativa del distacco comunitario, ricorrendone le
caratteristiche di cui alla Direttiva, fattispecie riconducibili al contratto di appalto d’opera o di
servizi ; alla somministrazione di beni e servizi; ‐ al contratto di trasporto e ad altre tipologie
contrattuali “commerciali” aventi ad oggetto lo scambio di servizi.
L’art. 4 del decreto n. 72/2000 prevede che le imprese stabilite in uno Stato membro dell’U.E.
diverso dall’Italia che esercitano attività di imprese di somministrazione e che pertanto
distaccano un lavoratore presso l’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva
in territorio nazionale italiano, sono soggette alle disposizioni nazionali purché durante la
somministrazione continui ad esistere un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l’impresa
somministratrice.
La citata direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché, qualunque sia la
legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese garantiscano ai lavoratori distaccati
nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie di seguito
riportate che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono fissate da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o da contratti collettivi o da
arbitrati dichiarati di applicazione generale ( ad esempio periodi massimi di lavoro e periodi
minimi di riposo; durata minima delle ferie annuali retribuite; tariffe minime salariali ;
condizioni di cessione temporanea dei lavoratori ; sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere,
bambini e giovani; parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di
non discriminazione).
Da segnalare che anche la Corte di Giustizia UE è intervenuta in materia di distacchi intraeuropei
(caso assimilabile alla somministrazione), affermando il diritto dei lavoratori distaccati al
salario minimo, per evitare la concorrenza sleale.
La Corte ha fatto il punto sugli elementi della retribuzione da includere nel salario minimo
spettante ai lavoratori distaccati negli Stati dell’UE stabilendo che sulle materie di cui all’art. 3
della direttiva 96/71 (tra cui i salari minimi), deve essere applicata la legislazione dello Stato
ospitante, salvo i casi in cui la normativa nazionale dello Stato di provenienza risulti più
favorevole per i dipendenti.
Da segnalare inoltre che in alcuni Stati europei vigono già disposizioni che richiedono il rispetto
di determinati minimi agli autotrasportatori che consegnano e caricano nel territorio ( ad esempio
in Germania a far data dal 1° gennaio 2015 occorre garantire un salario minimo di 8,50 euro/h
lorde che riguarda anche i lavoratori subordinati stranieri che operano all’interno del territorio
tedesco e nel caso di specie ,i vettori non residenti in Germania sono tenuti a comunicare alcune
informazioni sul rispetto del salario minimo prima di effettuare il trasporto ed evitare sanzioni in
caso di controllo).
Nota bene : Fonte Eurostat
Il costo del lavoro in Romania e Bulgaria rimane il più basso dell’Ue ( l’Eurostat ha stimato
che nell’intera UE vige un costo del lavoro medio pari a 23,7 euro all’ora).
La Bulgaria si ferma a 3,7 euro e la Romania a 4,6.
Tra gli altri paesi dell’area balcanica si arriva a 8,8 euro in Croazia, 13,6 euro in Grecia e
14,6 euro in Slovenia.
Conclusioni
Dalla lettura e approfondimento di tutte le normative analizzate in precedenza , onde evitare
problemi e sanzioni, appare quindi molto chiaro che , prima di stipulare contratti di
Somministrazione con Agenzie Comunitarie , appare fondamentale controllare l’Albo delle Agenzie
per il Lavoro e verificare se è presente il relativo nominativo ; in secondo luogo occorre
controllare il CCNL applicato dall’azienda con particolare riguardo al prezzo a giornata proposto
dall’Agenzia di Somministrazione che deve essere proporzionato alla retribuzione spettante ad un
lavoratore dipendente Italiano.
Celeste Vivenzi