Relazione Esplicativa - Comune di Santa Croce Camerina

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Relazione Esplicativa - Comune di Santa Croce Camerina
COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA
Provincia di Ragusa
3° DIPARTIMENTO – ASSETTO DEL TERRITORIO
Ufficio Contratti
RELAZIONE
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
Santa Croce Camerina 14 maggio 2014
Il Responsabile dell’Ufficio Contratti
F.to (Geom. Filippo Barone)
Visto il Dirigente del III Dipartimento
F.to (Arch. Maria Angela Mormina)
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Relazione Esplicativa
Premesso che:
L’Amministrazione Comunale ha data mandato a quest’Ufficio di approntare uno studio finalizzato a
concludere un Accordo Quadro, con unico operatore economico, nell’ambito del quale saranno poi
affidati contratti specifici di “Somministrazione Lavoro Temporaneo” per le figure professionali di cui
al vigente C.C.N.L. relativamente alle categorie A, B e D, da impiegare per le necessità di carattere
temporaneo dell’Ente.
Il tema della corretta definizione dei bandi di gara pubblici in materia di lavoro flessibile travalica il
perimetro, pure rilevante e di immediato e più diretto interesse, delle Agenzie per il Lavoro per
investire quello, assai più ampio, della trasparenza del mercato del lavoro “pubblico” e del buon
andamento dell’Amministrazione in generale (articolo 97 della Costituzione).
In un momento come quello attuale, in cui il tema della riforma del lavoro da un lato e della migliore
allocazione delle risorse pubbliche (spending review) dall’altro sono al centro dell’agenda della
politica, la corretta qualificazione sin dall’inizio dei bandi di gara e, quindi, dei rapporti intercorrenti tra
Pubblica Amministrazione, Agenzia, Lavoratore appare di importanza decisiva.
Le Agenzie per il Lavoro possono rappresentare per la Pubblica Amministrazione un grande volano di
efficientamento e razionalizzazione se si considera il livello dei servizi offerti non solo sotto il profilo
della fornitura di lavoro flessibile “di qualità”, bensì anche della gestione delle risorse umane in
generale e di conseguente assorbimento di quei costi nascosti correlati alla gestione del rapporto di
lavoro. Basti pensare, oltre ai tradizionali oneri connessi alla ricerca, al reclutamento, alla selezione e
gestione del personale, anche a quelli strumentali relativi alla gestione del rapporto lavoro “diretto” da
parte del datore di lavoro “pubblico”.
In tale prospettiva diventano, quindi, chiari i vantaggi per tutti gli attori coinvolti (per i lavoratori
inseriti in un circuito “flessicuro”, per le Agenzie, per la P.A.) a condizione, però, che i bandi di gara
siano formulati correttamente, con la chiara indicazione del costo del lavoro e delle modalità di
aggiudicazione della gara stessa.
Quanto sopra premesso di seguito si proverà ad illustrare cosa oggi s’intende per somministrazione di
lavoro in particolare nella Pubblica Amministrazione.
Attraverso il contratto di somministrazione di lavoro l’Agenzia per il Lavoro, cd.
somministratore, in possesso di apposita Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro,
mette a disposizione di un soggetto terzo, detto utilizzatore, uno o più lavoratori subordinati
assunti direttamente dalla stessa Agenzia.
L’utilizzatore può essere un’impresa, un privato o la Pubblica Amministrazione.
Nella somministrazione di lavoro pertanto si instaura un rapporto triangolare - agenzia,
lavoratore, utilizzatore, con la contemporanea presenza di due distinti contratti:
il contratto di somministrazione tra somministratore e utilizzatore, di natura commerciale;
il contratto di lavoro tra lavoratore e somministratore, di natura giuslavoristica.
La somministrazione a tempo determinato (art. 20, comma 4, D. Lgs. n. 276/2003) è ammessa
in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo, anche dove le
stesse siano riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
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La somministrazione a tempo indeterminato, cd. staff leasing, può legittimamente stipularsi
esclusivamente nei casi previsti dall’art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 276/2003; riguardo la Pubblica
Amministrazione, la legge 191/2009 ha introdotto lo staff leasing in caso di servizi di cura e
assistenza alla persona per il sostegno alla famiglia.
Durante l’esecuzione del contratto di somministrazione, a differenza del contratto di appalto, i
lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse, sotto la direzione ed il controllo
dell’utilizzatore.
Per la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori in somministrazione hanno diritto a
condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei
dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
Con il servizio di somministrazione di lavoro, le Pubbliche Amministrazioni beneficiano di
prestazioni lavorative di breve, medio o lungo periodo, effettuate da personale selezionato e
appositamente formato dall’Agenzia.
Pur esercitando legittimamente la possibilità di coordinare e dirigere i lavoratori somministrati al
pari di propri dipendenti diretti, le Pubbliche Amministrazioni non hanno alcun rapporto di lavoro
con il personale somministrato, assunto direttamente dalle Agenzie per il Lavoro.
Le Pubbliche Amministrazioni non sostengono di conseguenza, come in precedenza accennato, gli
oneri tipici derivanti dall’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, che sono in capo
all’Agenzia per il lavoro, infatti i relativi vincoli di natura giuridica ed i costi amministrativi e
gestionali quali le comunicazioni le relative assunzioni/cessazioni, la gestione degli eventi
intercorrenti in costanza del rapporto di lavoro come la malattia e l’infortunio la predisposizione
delle comunicazioni mensili/annuali agli enti, gestione delle buste paga, ecc...
Inoltre il lavoratore non è computato nell’organico dell’utilizzatore, ai fini dell’applicazione di
norme di legge o contrattuali (escluse quelle relative alla sicurezza sul lavoro), e può essere
valutato per un periodo sostanzialmente corrispondente all’utilizzo e vengono individuate, per il
tramite delle Agenzie per il lavoro, quelle professionalità realmente funzionali ad esigenze
immediate ed a specifici incarichi o attività, in relazione all’effettivo fabbisogno.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro da parte della Pubblica Amministrazione
L’art. 36, D. Lgs. 165/2011, dispone che “(.....) per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione
d’impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa (…..). I CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro) provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione lavoro, degli altri
rapporti formativi e della somministrazione di lavoro e del lavoro accessorio”.
Ai contratti di somministrazione non si applicano le disposizioni del cd. “Codice dei Contratti
Pubblici” relative a lavori, servizi e forniture.
L’affidamento dei contratti pubblici esclusi dall’applicazione del Codice deve avvenire “nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”:
pertanto, le Pubbliche amministrazioni, anche con riguardo ai contratti di somministrazione di lavoro,
dovranno comunque attenersi alle disposizioni e ai principi in materia di concorrenza, garantendo la
dovuta pubblicità.
Gli appalti che hanno ad oggetto il servizio di somministrazione lavoro si sostanziano principalmente
nell’offerta di prestazioni lavorative su base oraria, per i livelli considerati del CCNL di riferimento.
Pertanto la quantificazione esatta dei costi costituisce un parametro di riferimento essenziale ed
inderogabile per garantire il corretto espletamento del servizio anche sotto il profilo giuridico. Le
Pubbliche Amministrazioni, pertanto, devono predisporre i propri capitolati sulla base delle analisi
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delle proprie necessità e fabbisogni, avendo cura di definire con attenzione e in dettaglio il costo del
lavoro del personale somministrato nella fase precedente alla stipula del contratto con l’agenzia di
somministrazione. Ciò in quanto tale elemento costituisce il parametro indispensabile per un corretto
espletamento del presente contratto di somministrazione lavoro (Dipartimento della Funzione Pubblica,
Circolare n. 2, 12 febbraio 2007 e Circolare n. 9 del 1° agosto 2007).
La PA deve quantificare correttamente il costo del lavoro già in fase di elaborazione del bando di gara,
in virtù di una triplice esigenza:
salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati;
acquisire l’offerta realmente più vantaggiosa per l’Amministrazione;
consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro.
In molti casi le Stazioni Appaltanti, viceversa, aggiudicano il servizio di somministrazione di lavoro
sulla base del costo più basso espresso in termini di maggiorazione, omettendo di quantificare il costo
del lavoro “giungendo paradossalmente a premiare l’agenzia che ha offerto un prezzo orario
complessivo (comprensivo del “costo del lavoro” e del “margine di agenzia”) più alto e violando i
principi di par condicio dei concorrenti e di imparzialità dell’azione amministrativa” (Autorità di
Vigilanza sui Contratto Pubblici, Parere n. 56/2010).
Al fine di evitare il verificarsi di tali situazioni, nell’Accordo Quadro de quo il costo del lavoro sarà
sempre stabilito da questa stazione appaltante ogni volta che sarà richiesta una “somministrazione di
lavoro”, utilizzando a tal uopo il modulo d’ordine, compilato in ogni sua parte, di cui all’art.8 del
Disciplinare. Per cui per tutta la durata della missione presso questo utilizzatore, i lavoratori in
somministrazione avranno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non
inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore stesso.
Di conseguenza una volta conosciuto il costo “sicuro” del lavoro occorre individuare il cosiddetto
“margine di agenzia” o come la presente procedura lo definisce il “moltiplicatore unico” a cui
assoggettare il citato costo del lavoro, detta selezione si risolverà a favore dell’Agenzia che offrirà il
“moltiplicatore unico” più basso il quale sempre ed in ogni caso dovrà essere compreso tra un minimo
1,020 ed un massimo di 1,20, al margine d’Agenzia così come ottenuto sarà applicata l’IVA nella
misura per legge prevista, che resta a carico di questo Ente.
A tutela dei lavoratori da impiegare nella presente somministrazione il “Criterio di Aggiudicazione”
che la presente procedura intende applicare è quello del “prezzo più basso” al quale assoggettare
unicamente il “margine di agenzia”, lasciando invariata la retribuzione/contribuzione per legge
spettante ai lavoratori in questione.
Santa Croce Camerina 14 maggio 2014
Il Responsabile dell’Ufficio Contratti
F.to (Geom. Filippo Barone)
Visto il Dirigente del III Dipartimento
F.to (Arch. Maria Angela Mormina)
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