Relazione Esplicativa - Comune di Santa Croce Camerina
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Relazione Esplicativa - Comune di Santa Croce Camerina
COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA Provincia di Ragusa 3° DIPARTIMENTO – ASSETTO DEL TERRITORIO Ufficio Contratti RELAZIONE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Santa Croce Camerina 14 maggio 2014 Il Responsabile dell’Ufficio Contratti F.to (Geom. Filippo Barone) Visto il Dirigente del III Dipartimento F.to (Arch. Maria Angela Mormina) 1 Relazione Esplicativa Premesso che: L’Amministrazione Comunale ha data mandato a quest’Ufficio di approntare uno studio finalizzato a concludere un Accordo Quadro, con unico operatore economico, nell’ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di “Somministrazione Lavoro Temporaneo” per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. relativamente alle categorie A, B e D, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell’Ente. Il tema della corretta definizione dei bandi di gara pubblici in materia di lavoro flessibile travalica il perimetro, pure rilevante e di immediato e più diretto interesse, delle Agenzie per il Lavoro per investire quello, assai più ampio, della trasparenza del mercato del lavoro “pubblico” e del buon andamento dell’Amministrazione in generale (articolo 97 della Costituzione). In un momento come quello attuale, in cui il tema della riforma del lavoro da un lato e della migliore allocazione delle risorse pubbliche (spending review) dall’altro sono al centro dell’agenda della politica, la corretta qualificazione sin dall’inizio dei bandi di gara e, quindi, dei rapporti intercorrenti tra Pubblica Amministrazione, Agenzia, Lavoratore appare di importanza decisiva. Le Agenzie per il Lavoro possono rappresentare per la Pubblica Amministrazione un grande volano di efficientamento e razionalizzazione se si considera il livello dei servizi offerti non solo sotto il profilo della fornitura di lavoro flessibile “di qualità”, bensì anche della gestione delle risorse umane in generale e di conseguente assorbimento di quei costi nascosti correlati alla gestione del rapporto di lavoro. Basti pensare, oltre ai tradizionali oneri connessi alla ricerca, al reclutamento, alla selezione e gestione del personale, anche a quelli strumentali relativi alla gestione del rapporto lavoro “diretto” da parte del datore di lavoro “pubblico”. In tale prospettiva diventano, quindi, chiari i vantaggi per tutti gli attori coinvolti (per i lavoratori inseriti in un circuito “flessicuro”, per le Agenzie, per la P.A.) a condizione, però, che i bandi di gara siano formulati correttamente, con la chiara indicazione del costo del lavoro e delle modalità di aggiudicazione della gara stessa. Quanto sopra premesso di seguito si proverà ad illustrare cosa oggi s’intende per somministrazione di lavoro in particolare nella Pubblica Amministrazione. Attraverso il contratto di somministrazione di lavoro l’Agenzia per il Lavoro, cd. somministratore, in possesso di apposita Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, mette a disposizione di un soggetto terzo, detto utilizzatore, uno o più lavoratori subordinati assunti direttamente dalla stessa Agenzia. L’utilizzatore può essere un’impresa, un privato o la Pubblica Amministrazione. Nella somministrazione di lavoro pertanto si instaura un rapporto triangolare - agenzia, lavoratore, utilizzatore, con la contemporanea presenza di due distinti contratti: il contratto di somministrazione tra somministratore e utilizzatore, di natura commerciale; il contratto di lavoro tra lavoratore e somministratore, di natura giuslavoristica. La somministrazione a tempo determinato (art. 20, comma 4, D. Lgs. n. 276/2003) è ammessa in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo, anche dove le stesse siano riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. 2 La somministrazione a tempo indeterminato, cd. staff leasing, può legittimamente stipularsi esclusivamente nei casi previsti dall’art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 276/2003; riguardo la Pubblica Amministrazione, la legge 191/2009 ha introdotto lo staff leasing in caso di servizi di cura e assistenza alla persona per il sostegno alla famiglia. Durante l’esecuzione del contratto di somministrazione, a differenza del contratto di appalto, i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse, sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore. Per la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori in somministrazione hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Con il servizio di somministrazione di lavoro, le Pubbliche Amministrazioni beneficiano di prestazioni lavorative di breve, medio o lungo periodo, effettuate da personale selezionato e appositamente formato dall’Agenzia. Pur esercitando legittimamente la possibilità di coordinare e dirigere i lavoratori somministrati al pari di propri dipendenti diretti, le Pubbliche Amministrazioni non hanno alcun rapporto di lavoro con il personale somministrato, assunto direttamente dalle Agenzie per il Lavoro. Le Pubbliche Amministrazioni non sostengono di conseguenza, come in precedenza accennato, gli oneri tipici derivanti dall’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, che sono in capo all’Agenzia per il lavoro, infatti i relativi vincoli di natura giuridica ed i costi amministrativi e gestionali quali le comunicazioni le relative assunzioni/cessazioni, la gestione degli eventi intercorrenti in costanza del rapporto di lavoro come la malattia e l’infortunio la predisposizione delle comunicazioni mensili/annuali agli enti, gestione delle buste paga, ecc... Inoltre il lavoratore non è computato nell’organico dell’utilizzatore, ai fini dell’applicazione di norme di legge o contrattuali (escluse quelle relative alla sicurezza sul lavoro), e può essere valutato per un periodo sostanzialmente corrispondente all’utilizzo e vengono individuate, per il tramite delle Agenzie per il lavoro, quelle professionalità realmente funzionali ad esigenze immediate ed a specifici incarichi o attività, in relazione all’effettivo fabbisogno. Il ricorso alla somministrazione di lavoro da parte della Pubblica Amministrazione L’art. 36, D. Lgs. 165/2011, dispone che “(.....) per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione d’impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (…..). I CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro) provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro e del lavoro accessorio”. Ai contratti di somministrazione non si applicano le disposizioni del cd. “Codice dei Contratti Pubblici” relative a lavori, servizi e forniture. L’affidamento dei contratti pubblici esclusi dall’applicazione del Codice deve avvenire “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”: pertanto, le Pubbliche amministrazioni, anche con riguardo ai contratti di somministrazione di lavoro, dovranno comunque attenersi alle disposizioni e ai principi in materia di concorrenza, garantendo la dovuta pubblicità. Gli appalti che hanno ad oggetto il servizio di somministrazione lavoro si sostanziano principalmente nell’offerta di prestazioni lavorative su base oraria, per i livelli considerati del CCNL di riferimento. Pertanto la quantificazione esatta dei costi costituisce un parametro di riferimento essenziale ed inderogabile per garantire il corretto espletamento del servizio anche sotto il profilo giuridico. Le Pubbliche Amministrazioni, pertanto, devono predisporre i propri capitolati sulla base delle analisi 3 delle proprie necessità e fabbisogni, avendo cura di definire con attenzione e in dettaglio il costo del lavoro del personale somministrato nella fase precedente alla stipula del contratto con l’agenzia di somministrazione. Ciò in quanto tale elemento costituisce il parametro indispensabile per un corretto espletamento del presente contratto di somministrazione lavoro (Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 2, 12 febbraio 2007 e Circolare n. 9 del 1° agosto 2007). La PA deve quantificare correttamente il costo del lavoro già in fase di elaborazione del bando di gara, in virtù di una triplice esigenza: salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati; acquisire l’offerta realmente più vantaggiosa per l’Amministrazione; consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro. In molti casi le Stazioni Appaltanti, viceversa, aggiudicano il servizio di somministrazione di lavoro sulla base del costo più basso espresso in termini di maggiorazione, omettendo di quantificare il costo del lavoro “giungendo paradossalmente a premiare l’agenzia che ha offerto un prezzo orario complessivo (comprensivo del “costo del lavoro” e del “margine di agenzia”) più alto e violando i principi di par condicio dei concorrenti e di imparzialità dell’azione amministrativa” (Autorità di Vigilanza sui Contratto Pubblici, Parere n. 56/2010). Al fine di evitare il verificarsi di tali situazioni, nell’Accordo Quadro de quo il costo del lavoro sarà sempre stabilito da questa stazione appaltante ogni volta che sarà richiesta una “somministrazione di lavoro”, utilizzando a tal uopo il modulo d’ordine, compilato in ogni sua parte, di cui all’art.8 del Disciplinare. Per cui per tutta la durata della missione presso questo utilizzatore, i lavoratori in somministrazione avranno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore stesso. Di conseguenza una volta conosciuto il costo “sicuro” del lavoro occorre individuare il cosiddetto “margine di agenzia” o come la presente procedura lo definisce il “moltiplicatore unico” a cui assoggettare il citato costo del lavoro, detta selezione si risolverà a favore dell’Agenzia che offrirà il “moltiplicatore unico” più basso il quale sempre ed in ogni caso dovrà essere compreso tra un minimo 1,020 ed un massimo di 1,20, al margine d’Agenzia così come ottenuto sarà applicata l’IVA nella misura per legge prevista, che resta a carico di questo Ente. A tutela dei lavoratori da impiegare nella presente somministrazione il “Criterio di Aggiudicazione” che la presente procedura intende applicare è quello del “prezzo più basso” al quale assoggettare unicamente il “margine di agenzia”, lasciando invariata la retribuzione/contribuzione per legge spettante ai lavoratori in questione. Santa Croce Camerina 14 maggio 2014 Il Responsabile dell’Ufficio Contratti F.to (Geom. Filippo Barone) Visto il Dirigente del III Dipartimento F.to (Arch. Maria Angela Mormina) 4