mandato di intestazione fiduciaria - Fiverre Srl società fiduciaria e di
Transcript
mandato di intestazione fiduciaria - Fiverre Srl società fiduciaria e di
NORME GENERALI 1) Il FIDUCIANTE ha la possibilità di modificare in ogni momento i poteri conferiti e di revocarli, nonché ha la possibilità di impartire in ogni momento istruzioni per il relativo esercizio, con comunicazione scritta. 2) Il FIDUCIANTE può revocare in ogni momento l’incarico alla FIDUCIARIA per tutti o parte dei TITOLI e la FIDUCIARIA dovrà mettere a disposizione del FIDUCIANTE i TITOLI di cui egli faccia richiesta compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso. 3) La FIDUCIARIA provvederà in particolare: a) ad incassare dividendi, utili, interessi, rimborsi di capitale ed ogni altro provento spettante ai TITOLI come sopra conferiti in amministrazione fiduciaria unicamente dietro conformi istruzioni scritte del FIDUCIANTE, che dovrà specificare – nel caso di possibilità alternative – il regime fiscale da richiedere; qualora dette istruzioni non precisino il tipo di ritenuta fiscale desiderata, la FIDUCIARIA provvederà ad incassare gli utili al netto della ritenuta fiscale a titolo d’imposta definitiva, se prevista; b) a ritirare e ad amministrare senz’altro i TITOLI emessi in relazione ad aumenti di capitale gratuiti esenti da ogni onere; c) a ritirare e ad amministrate i titoli emessi a fronte di aumenti di capitale a pagamento ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri a condizione che il FIDUCIANTE abbia dato conformi istruzioni alla FIDUCIARIA in ordine all’esercizio dei diritti non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa contestualmente alle istruzioni i fondi necessari per l’intera liberazione del capitale da sottoscriversi, onde esercitare i diritti medesimi; qualora, per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi sopraindicati per l’esercizio dei diritti connessi ai TITOLI, la FIDUCIARIA deve astenersi dall’esercizio dei diritti. d) In caso di assemblee della società i cui TITOLI formano oggetto del presente mandato la FIDUCIARIA, se ed in quanto ne abbia avuto notizia, provvederà ad informare il FIDUCIANTE che dovrà fornire istruzioni scritte alla FIDUCIARIA affinché partecipi tramite un suo rappresentante od un suo delegato all’assemblea ovvero potrà chiedere, sempre per iscritto il rilascio di una delega a proprio nome o a nome di una terza persona; le istruzioni dovranno pervenire comunque non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per l’assemblea di S.p.A. o di S.A.p.A. e non oltre il terzo giorno per tutti gli altri tipi di società; in ogni caso la FIDUCIARIA non assume impegni finanziari o oneri per conto del FIDUCIANTE, se non dietro preventiva copertura finanziaria o dietro idonea garanzia da parte del FIDUCIANTE stesso; inoltre il FIDUCIANTE dichiara che nel caso di delibere assembleari comportanti impegni finanziari, la FIDUCIARIA non sarà tenuta ad approvare né sottoscrivere gli stessi e, in caso di 4 delega a terzi o al FIDUCIANTE stesso, escluderà esplicitamente dai poteri del delegato la facoltà di assumere od approvare impegni o delibere che comportino oneri ed impegni finanziari per la FIDUCIARIA, salvo il caso in cui l’assemblea dia atto che tali impegni ed oneri, per quanto riguarda la FIDUCIARIA, siano già stati assolti; in caso di mancanza di istruzioni del FIDUCIANTE, o di istruzioni pervenute oltre i termini sopra indicati, la FIDUCIARIA è autorizzata a non partecipare all’assemblea né in proprio né per delega, ovvero a parteciparvi votando secondo le istruzioni pervenute; nei casi previsti precedentemente resta inteso che: la FIDUCIARIA è tenuta a comunicare al FIDUCIANTE solo convocazioni di assemblee per le quali abbia ricevuto apposita comunicazione scritta; la FIDUCIARIA è pertanto esonerata dall’obbligo di qualsiasi verifica o ricerca o controllo sulla Gazzetta Ufficiale di avvisi di convocazione di assemblee; la FIDUCIARIA, nel caso in cui un altro FIDUCIANTE le abbia conferito l’incarico di amministrare i TITOLI della stessa società potrà esercitare il voto divergente ed in tal senso il FIDUCIANTE è consenziente ed esonera la FIDUCIARIA da ogni responsabilità in proposito. Eventuali azioni giudiziarie connesse ai TITOLI in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi tra FIDUCIANTE e FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA si riserva comunque la facoltà di non accettare le istruzioni dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al FIDUCIANTE e con la facoltà di recedere dal presente contratto con reintestazione dei TITOLI al FIDUCIANTE. 4) Il FIDUCIANTE ha l’obbligo di anticipare alla FIDUCIARIA i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi e la FIDUCIARIA ha la facoltà di non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a disposizione. 5) Le somme del FIDUCIANTE verranno depositate a scelta della FIDUCIARIA presso una o più delle seguenti aziende di credito: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ I valori mobiliari, visto il particolare tipo di mandato, devono restare depositati presso lo stesso Istituto /gli uffici della FIDUCIARIA/la sede della società emittente. 6) La FIDUCIARIA ha l’obbligo di inviare al FIDUCIANTE un rendiconto dell’attività con cadenza …………………………… e comunque contestualmente con l’addebito delle commissioni pattuite. 7) In caso di più FIDUCIANTI, l’incarico si intende conferito, ad ogni effetto e salvo diversa pattuizione, con firma disgiunta di ognuno di essi. 5 Ciascuno dei FIDUCIANTI ha diritto di chiedere l’adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal rapporto fiduciario e l’adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i FIDUCIANTI. Pertanto, ogni disposizione per l’Amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, di revoca dell’incarico e di trasferimento totale o parziale dei TITOLI, potrà essere impartita con firma singola da ognuno dei FIDUCIANTI. Qualora prima dell’esecuzione pervengano alla FIDUCIARIA disposizioni divergenti da più FIDUCIANTI, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei TITOLI, non partecipando né direttamente né indirettamente all’assemblea, fino a che non le vengano comunicate istruzioni scritte, d’accordo tra tutti i FIDUCIANTI. 8) La FIDUCIARIA provvederà a versare le somme ricevute dal FIDUCIANTE e non immediatamente utilizzate, nonché le somme provenienti da eventuali vendite di titoli e diritti di opzione e di assegnazione, dall’incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall’amministrazione fiduciaria, su apposito conto fiduciario aperto esclusivamente in relazione al presente incarico. 9) Tutte le somme incassate dalla FIDUCIARIA per conto del FIDUCIANTE dovranno essere messe a disposizione del FIDUCIANTE stesso presso una delle aziende di credito di cui all’art. 5, ovvero inviategli a mezzo di assegno non trasferibile all’indirizzo di cui all’art. 24 salvi diverse istruzioni scritte del FIDUCIANTE; è vietato il versamento in contanti od in titoli al portatore di cui non si possa evincere gli elementi di individuazione. 10) Resta definitivamente stabilito che la FIDUCIARIA non rilascerà mai né fideiussioni, né garanzie, né comunque impegni da cui potessero derivare obbligazioni per la FIDUCIARIA stessa. 11) Sia il FIDUCIANTE sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente revocare il presente incarico, rinunciare ad esso in qualunque momento, mediante lettera raccomandata e con preavviso non inferiore a 10 giorni, che decorrono dalla data di spedizione della lettera raccomandata stessa da inviarsi alla sede della FIDUCIARIA o all’indirizzo del FIDUCIANTE indicato nel presente contratto ai fini della spedizione della corrispondenza. La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i TITOLI al FIDUCIANTE dando luogo, a spese di questo ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso. Nell’ipotesi in cui la FIDUCIARIA risultasse contemporaneamente creditrice o debitrice verso il FIDUCIANTE anche per rapporti diversi, la stessa è esplicitamente autorizzata ad effettuare la compensazione tra le suddette posizioni indipendentemente dalle ragioni che hanno generato i relativi rapporti. 6 La FIDUCIARIA ha diritto di ritenzione dei TITOLI ad essa fiduciariamente intestati, fino a completo soddisfacimento di ogni suo avere, diritto, credito, ragione, azione nei confronti del FIDUCIANTE, dipendenti o derivanti dal presente contratto. 12) E’ vietato alla FIDUCIARIA cedere il presente contratto. 13) E’ vietato al FIDUCIANTE cedere il presente contratto, nonché farsi sostituire da un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. 14) Il FIDUCIANTE potrà trasferire a terzi o ad altri fiducianti la proprietà dei TITOLI oggetto del presente contratto, come pure chiederne la reintestazione a proprio nome, dandone comunicazione scritta alla FIDUCIARIA, la quale provvederà all’esecuzione delle formalità relative e necessarie ad eseguire il trasferimento, previo rimborso delle spese relative e delle commissioni maturate, nonché previo saldo di ogni altro credito della FIDUCIARIA nei confronti del FIDUCIANTE; qualora la cessione riguardasse solo parte dei TITOLI oggetto del presente contratto, lo stesso rimarrà in essere per i TITOLI residui; l’eventuale plusvalenza realizzata è in ogni caso a carico del FIDUCIANTE, il quale ha l’obbligo, nei casi di legge, di adempiere alle obbligazioni tributarie conseguenti; nel caso in cui il FIDUCIANTE, o qualcuno dei FIDUCIANTI in caso di pluralità di mandanti, avesse dichiarato di essere imprenditore o comunque di svolgere un’attività soggetta alle procedure fallimentari o concorsuali, la cessione potrà avvenire solo dietro presentazione di un certificato di inesistenza di procedure fallimentari o di procedure concorsuali a suo o loro carico; in mancanza di tale certificato la FIDUCIARIA potrà rifiutare il trasferimento dei TITOLI a favore di terzi ed acconsentirà solamente alla reintestazione dei TITOLI al FIDUCIANTE; Nel caso in cui il FIDUCIANTE fosse coniugato in regime di comunione dei beni ed il presente contratto non fosse intestato ad entrambi i coniugi ma ad uno solo di esse, il FIDUCIANTE stesso è al corrente che ogni atto di vendita, donazione e comunque di trasferimento anche parziale di proprietà o di diritti reali relativi ai TITOLI è necessaria anche la firma del coniuge, e che pertanto la FIDUCIARIA non darà corso alle istruzioni in mancanza di assenso scritto del medesimo, e acconsentirà solo alla reintestazione dei TITOLI al FIDUCIANTE. 15) Il FIDUCIANTE dichiara per sé, per i propri eredi ed aventi causa, di rendere indenne la FIDUCIARIA da ogni danno o molestia, obbligo, onere anche di natura fiscale, che possano derivare alla stessa direttamente o indirettamente, dall’esecuzione del presente contratto ed a rimborsare alla FIDUCIARIA, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte della medesima, le somme per imposte, tasse, spese inerenti o comunque derivanti dal presente mandato, di cui la FIDUCIARIA fosse chiamata a rispondere anche in via provvisoria. 16) La FIDUCIARIA non è tenuta a rispettare l’obbligo di riservatezza circa il presente mandato e a non rivelare il nome del FIDUCIANTE nei seguenti casi: a) In tutti i casi previsti dalla normativa vigente; 7 b) In tutti i casi in cui speciali ragioni di salvaguardia o tutela della FIDUCIARIA lo richiedessero, ivi compresi ad esempio i casi in cui la mancata comunicazione del nome del FIDUCIANTE potesse causare sanzioni pecuniarie e/o penali alla FIDUCIARIA ed ai suoi amministratori, procuratori, rappresentanti o dipendenti, ovvero pregiudicare il buon nome della FIDUCIARIA stessa; c) Nei casi in cui pervenissero – o potessero pervenire – alla FIDUCIARIA notifiche di carattere fiscale, quali ad esempio avvisi di accertamento, di pagamento, di liquidazione, di ingiunzione di pagamento, cartelle esattoriali, avvisi di mora, avvisi o verbali di irrogazione di sanzioni, iscrizioni a ruolo, richieste di pagamenti, verbali di contestazione di carattere valutario relativi al FIDUCIANTE in quanto effettivo proprietario dei TITOLI oggetto del presente mandato, per i quali la difesa della FIDUCIARIA o il riconoscimento della sua estraneità fossero compromessi o resi difficoltosi o impossibili dalla mancata comunicazione del nome del FIDUCIANTE, il FIDUCIANTE autorizza sin d’ora la FIDUCIARIA ad opporsi, a suo nome ma per conto del FIDUCIANTE stesso, agli atti innanzi indicati, a condizione che da parte del FIDUCIANTE vengano prestate adeguate garanzie; la FIDUCIARIA, previa una sua insindacabile valutazione, può accettare o meno di dare esecuzione all’incarico; d) In tutti i casi in cui debba evitarsi la possibilità di configurare responsabilità civili o penali della FIDUCIARIA o dei suoi rappresentanti, procuratori, dipendenti o amministratori; e) In tutti i casi in cui sia reso necessario a difesa del FIDUCIANTE o in cui alla FIDUCIARIA appaia evidente il vantaggio che potrebbe derivare allo stesso, ivi compresi i casi in cui il FIDUCIANTE, per qualsiasi ragione, non potesse o fosse comunque impedito a concedere le dovute autorizzazioni. 17) La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata, per quanto concerne l’adempimento dell’obbligazione, dall’art. 1218 C.C. e, per l’adempimento del mandato dall’art. 1710 C.C.. 18) La FIDUCIARIA risponde altresì dell’operato dei propri ausiliari, di cui il FIDUCIANTE la autorizza ad avvalersi per l’esecuzione dell’incarico, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 del Codice Civile. 19) Le condizioni generali del presente mandato sono conformi al modello depositato in originale presso il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato. 20) Per ogni controversia che potesse insorgere in relazione al presente incarico fatta eccezione per il mancato pagamento delle commissioni e spese per l’inadempimento all’obbligo di manleva, restando fissata a riguardo l’esclusiva competenza del Foro di Verona sarà competente a decidere, senza formalità di procedura e quale amichevole compositore, un collegio arbitrale composto da tre Membri nominato uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verona, restando inteso che tale decisione ha valore di volontà contrattuale. Nell’ipotesi di più FIDUCIANTI per lo stesso incarico varrà l’indicazione di nomina di arbitro prima pervenuta per iscritto alla FIDUCIARIA dal FIDUCIANTE più diligente. 21) Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all’indirizzo indicato dal FIDUCIANTE in calce alla presente, o fatto conoscere esclusivamente per iscritto. 8 22) Tutti i termini previsti nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato. 23) La FIDUCIARIA opererà nel rispetto di eventuali vincoli di legge statuari o contrattuali e comunque limitanti la libera disposizione dei titoli oggetto del presente contratto di amministrazione fiduciaria, siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento della stipula dello stesso. 24) A tutti i fini del presente contratto, ed in particolare anche ai fini del disposto degli artt. 9 e 11, il FIDUCIANTE dichiara di eleggere domicilio e di voler ricevere ogni comunicazione ed ogni notifica al seguente indirizzo: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Pertanto ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all’indirizzo sopraindicato. Pertanto ogni variazione di detto indirizzo dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata R.R. ed avrà efficacia dal 2° giorno successivo a quello di ricevimento. 25) Il FIDUCIANTE anche in riferimento alle norme introdotte ai sensi della D.Lgs. 196/2003, si dichiara informato ed acconsente che il trattamento dei propri dati personali venga effettuato dalla FIDUCIARIA in esecuzione di obblighi legali (quali fatturazione, registrazione e tenuta della contabilità, gestione dell’archivio unico informatico) derivanti dalla legge, regolamento e normativa comunitaria vigente e futura, nonché in esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente mandato e delle successive istruzioni scritte impartite dal FIDUCIANTE, autorizzando altresì il trattamento di tali dati con sistemi manuali e/o automatizzati e acconsentendo alla comunicazione di detti dati, oltrechè nei casi previsti dall’art. 16 del presente mandato, ai soggetti che il mandante provvederà ad identificare con proprie istruzioni scritte. Verona, IL FIDUCIANTE Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 461/97 il sottoscritto fiduciante dichiara di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 della citata disposizione legislativa. IL FIDUCIANTE 9 Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., il FIDUCIANTE dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni tutte di cui alle norme generali di seguito riportate e dichiara di approvarle integralmente. In particolare il FIDUCIANTE approva specificatamente le clausole che prevedono: - l’esonero della FIDUCIARIA da responsabilità per il voto divergente e per l’eventuale mancato esperimento di azioni giudiziarie (art. 3 lett. d); - esonero per la FIDUCIARIA dall’obbligo di documentarsi e di verificare le eventuali convocazioni di assemblee della Società sulla Gazzetta Ufficiale (art. 3 lett. d); obbligo di anticipare i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi (art. 4); - pluralità di FIDUCIANTI ed istruzioni impartite da ciascun FIDUCIANTE (art. 7); - la facoltà di rinuncia all’incarico da parte della FIDUCIARIA (art. 11); - il diritto della FIDUCIARIA di ritenzione dei titoli (art. 11); - diritto per la FIDUCIARIA di operare compensazioni tra rapporti di credito e di debito nei confronti del - FIDUCIANTE (art. 11 ultimo comma); incedibilità del contratto (art. 12); - divieto al FIDUCIANTE di cedere il contratto e di farsi sostituire da un terzo (art. 13); - modalità per la cessione dei TITOLI intestati alla FIDUCIARIA; eventuale dichiarazione della plusvalenza da parte del FIDUCIANTE (art. 14); casi in cui il FIDUCIANTE rende indenne la FIDUCIARIA (art. 15); - deroghe al principio della riservatezza (art. 16); - regolamentazione della responsabilità della FIDUCIARIA (art. 17) - la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria e la clausola compromissoria (art. 20) - l’elezione di domicilio (art. 21); - l’opposizione di vincoli limitanti la libera disponibilità dei titoli (art. 23). Verona, IL FIDUCIANTE 10