mandato di intestazione fiduciaria - Fiverre Srl società fiduciaria e di

Transcript

mandato di intestazione fiduciaria - Fiverre Srl società fiduciaria e di
NORME GENERALI
1) Il FIDUCIANTE ha la possibilità di modificare in ogni momento i poteri conferiti e di revocarli, nonché
ha la possibilità di impartire in ogni momento istruzioni per il relativo esercizio, con comunicazione
scritta.
2) Il FIDUCIANTE può revocare in ogni momento l’incarico alla FIDUCIARIA per tutti o parte dei
TITOLI e la FIDUCIARIA dovrà mettere a disposizione del FIDUCIANTE i TITOLI di cui egli faccia
richiesta compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso.
3) La FIDUCIARIA provvederà in particolare:
a) ad incassare dividendi, utili, interessi, rimborsi di capitale ed ogni altro provento spettante ai TITOLI
come sopra conferiti in amministrazione fiduciaria unicamente dietro conformi istruzioni scritte del
FIDUCIANTE, che dovrà specificare – nel caso di possibilità alternative – il regime fiscale da
richiedere; qualora dette istruzioni non precisino il tipo di ritenuta fiscale desiderata, la
FIDUCIARIA provvederà ad incassare gli utili al netto della ritenuta fiscale a titolo d’imposta
definitiva, se prevista;
b) a ritirare e ad amministrare senz’altro i TITOLI emessi in relazione ad aumenti di capitale gratuiti
esenti da ogni onere;
c) a ritirare e ad amministrate i titoli emessi a fronte di aumenti di capitale a pagamento ovvero a titolo
gratuito non esenti da oneri a condizione che il FIDUCIANTE abbia dato conformi istruzioni alla
FIDUCIARIA in ordine all’esercizio dei diritti non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle
operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa contestualmente
alle istruzioni i fondi necessari per l’intera liberazione del capitale da sottoscriversi, onde esercitare i
diritti medesimi; qualora, per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le
istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi sopraindicati per
l’esercizio dei diritti connessi ai TITOLI, la FIDUCIARIA deve astenersi dall’esercizio dei diritti.
d) In caso di assemblee della società i cui TITOLI formano oggetto del presente mandato la
FIDUCIARIA, se ed in quanto ne abbia avuto notizia, provvederà ad informare il FIDUCIANTE che
dovrà fornire istruzioni scritte alla FIDUCIARIA affinché partecipi tramite un suo rappresentante od
un suo delegato all’assemblea ovvero potrà chiedere, sempre per iscritto il rilascio di una delega a
proprio nome o a nome di una terza persona;
le istruzioni dovranno pervenire comunque non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per
l’assemblea di S.p.A. o di S.A.p.A. e non oltre il terzo giorno per tutti gli altri tipi di società; in ogni
caso la FIDUCIARIA non assume impegni finanziari o oneri per conto del FIDUCIANTE, se non
dietro preventiva copertura finanziaria o dietro idonea garanzia da parte del FIDUCIANTE stesso;
inoltre il FIDUCIANTE dichiara che nel caso di delibere assembleari comportanti impegni
finanziari, la FIDUCIARIA non sarà tenuta ad approvare né sottoscrivere gli stessi e, in caso di
4
delega a terzi o al FIDUCIANTE stesso, escluderà esplicitamente dai poteri del delegato la facoltà di
assumere od approvare impegni o delibere che comportino oneri ed impegni finanziari per la
FIDUCIARIA, salvo il caso in cui l’assemblea dia atto che tali impegni ed oneri, per quanto riguarda
la FIDUCIARIA, siano già stati assolti;
in caso di mancanza di istruzioni del FIDUCIANTE, o di istruzioni pervenute oltre i termini sopra
indicati, la FIDUCIARIA è autorizzata a non partecipare all’assemblea né in proprio né per delega,
ovvero a parteciparvi votando secondo le istruzioni pervenute;
nei casi previsti precedentemente resta inteso che:
la FIDUCIARIA è tenuta a comunicare al FIDUCIANTE solo convocazioni di assemblee per le
quali abbia ricevuto apposita comunicazione scritta; la FIDUCIARIA è pertanto esonerata
dall’obbligo di qualsiasi verifica o ricerca o controllo sulla Gazzetta Ufficiale di avvisi di
convocazione di assemblee;
la FIDUCIARIA, nel caso in cui un altro FIDUCIANTE le abbia conferito l’incarico di amministrare
i TITOLI della stessa società potrà esercitare il voto divergente ed in tal senso il FIDUCIANTE è
consenziente ed esonera la FIDUCIARIA da ogni responsabilità in proposito.
Eventuali azioni giudiziarie connesse ai TITOLI in amministrazione fiduciaria dovranno formare
oggetto di specifici accordi tra FIDUCIANTE e FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA si riserva
comunque la facoltà di non accettare le istruzioni dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al
FIDUCIANTE e con la facoltà di recedere dal presente contratto con reintestazione dei TITOLI al
FIDUCIANTE.
4) Il FIDUCIANTE ha l’obbligo di anticipare alla FIDUCIARIA i mezzi necessari per lo svolgimento degli
incarichi e la FIDUCIARIA ha la facoltà di non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati
tempestivamente messi a disposizione.
5) Le somme del FIDUCIANTE verranno depositate a scelta della FIDUCIARIA presso una o più delle
seguenti aziende di credito:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
I valori mobiliari, visto il particolare tipo di mandato, devono restare depositati presso lo stesso Istituto
/gli uffici della FIDUCIARIA/la sede della società emittente.
6) La FIDUCIARIA ha l’obbligo di inviare al FIDUCIANTE un rendiconto dell’attività con cadenza
…………………………… e comunque contestualmente con l’addebito delle commissioni pattuite.
7) In caso di più FIDUCIANTI, l’incarico si intende conferito, ad ogni effetto e salvo diversa pattuizione,
con firma disgiunta di ognuno di essi.
5
Ciascuno dei FIDUCIANTI ha diritto di chiedere l’adempimento per intero delle obbligazioni nascenti
dal rapporto fiduciario e l’adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i
FIDUCIANTI.
Pertanto, ogni disposizione per l’Amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, di revoca dell’incarico
e di trasferimento totale o parziale dei TITOLI, potrà essere impartita con firma singola da ognuno dei
FIDUCIANTI.
Qualora prima dell’esecuzione pervengano alla FIDUCIARIA disposizioni divergenti da più
FIDUCIANTI, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei
TITOLI, non partecipando né direttamente né indirettamente all’assemblea, fino a che non le vengano
comunicate istruzioni scritte, d’accordo tra tutti i FIDUCIANTI.
8) La FIDUCIARIA provvederà a versare le somme ricevute dal FIDUCIANTE e non immediatamente
utilizzate, nonché le somme provenienti da eventuali vendite di titoli e diritti di opzione e di
assegnazione, dall’incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante
dall’amministrazione fiduciaria, su apposito conto fiduciario aperto esclusivamente in relazione al
presente incarico.
9) Tutte le somme incassate dalla FIDUCIARIA per conto del FIDUCIANTE dovranno essere messe a
disposizione del FIDUCIANTE stesso presso una delle aziende di credito di cui all’art. 5, ovvero
inviategli a mezzo di assegno non trasferibile all’indirizzo di cui all’art. 24 salvi diverse istruzioni scritte
del FIDUCIANTE;
è vietato il versamento in contanti od in titoli al portatore di cui non si possa evincere gli elementi di
individuazione.
10) Resta definitivamente stabilito che la FIDUCIARIA non rilascerà mai né fideiussioni, né garanzie, né
comunque impegni da cui potessero derivare obbligazioni per la FIDUCIARIA stessa.
11) Sia il FIDUCIANTE sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente revocare il presente incarico,
rinunciare ad esso in qualunque momento, mediante lettera raccomandata e con preavviso non inferiore a
10 giorni, che decorrono dalla data di spedizione della lettera raccomandata stessa da inviarsi alla sede
della FIDUCIARIA o all’indirizzo del FIDUCIANTE indicato nel presente contratto ai fini della
spedizione della corrispondenza.
La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i TITOLI al FIDUCIANTE dando luogo, a spese di
questo ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso.
Nell’ipotesi in cui la FIDUCIARIA risultasse contemporaneamente creditrice o debitrice verso il
FIDUCIANTE anche per rapporti diversi, la stessa è esplicitamente autorizzata ad effettuare la
compensazione tra le suddette posizioni indipendentemente dalle ragioni che hanno generato i relativi
rapporti.
6
La FIDUCIARIA ha diritto di ritenzione dei TITOLI ad essa fiduciariamente intestati, fino a completo
soddisfacimento di ogni suo avere, diritto, credito, ragione, azione nei confronti del FIDUCIANTE,
dipendenti o derivanti dal presente contratto.
12) E’ vietato alla FIDUCIARIA cedere il presente contratto.
13) E’ vietato al FIDUCIANTE cedere il presente contratto, nonché farsi sostituire da un terzo nei rapporti
derivanti dal presente contratto.
14) Il FIDUCIANTE potrà trasferire a terzi o ad altri fiducianti la proprietà dei TITOLI oggetto del presente
contratto, come pure chiederne la reintestazione a proprio nome, dandone comunicazione scritta alla
FIDUCIARIA, la quale provvederà all’esecuzione delle formalità relative e necessarie ad eseguire il
trasferimento, previo rimborso delle spese relative e delle commissioni maturate, nonché previo saldo di
ogni altro credito della FIDUCIARIA nei confronti del FIDUCIANTE;
qualora la cessione riguardasse solo parte dei TITOLI oggetto del presente contratto, lo stesso rimarrà in
essere per i TITOLI residui; l’eventuale plusvalenza realizzata è in ogni caso a carico del FIDUCIANTE,
il quale ha l’obbligo, nei casi di legge, di adempiere alle obbligazioni tributarie conseguenti;
nel caso in cui il FIDUCIANTE, o qualcuno dei FIDUCIANTI in caso di pluralità di mandanti, avesse
dichiarato di essere imprenditore o comunque di svolgere un’attività soggetta alle procedure fallimentari
o concorsuali, la cessione potrà avvenire solo dietro presentazione di un certificato di inesistenza di
procedure fallimentari o di procedure concorsuali a suo o loro carico; in mancanza di tale certificato la
FIDUCIARIA potrà rifiutare il trasferimento dei TITOLI a favore di terzi ed acconsentirà solamente alla
reintestazione dei TITOLI al FIDUCIANTE;
Nel caso in cui il FIDUCIANTE fosse coniugato in regime di comunione dei beni ed il presente contratto
non fosse intestato ad entrambi i coniugi ma ad uno solo di esse, il FIDUCIANTE stesso è al corrente
che ogni atto di vendita, donazione e comunque di trasferimento anche parziale di proprietà o di diritti
reali relativi ai TITOLI è necessaria anche la firma del coniuge, e che pertanto la FIDUCIARIA non darà
corso alle istruzioni in mancanza di assenso scritto del medesimo, e acconsentirà solo alla reintestazione
dei TITOLI al FIDUCIANTE.
15) Il FIDUCIANTE dichiara per sé, per i propri eredi ed aventi causa, di rendere indenne la FIDUCIARIA
da ogni danno o molestia, obbligo, onere anche di natura fiscale, che possano derivare alla stessa
direttamente o indirettamente, dall’esecuzione del presente contratto ed a rimborsare alla FIDUCIARIA,
entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte della medesima, le somme per imposte, tasse, spese
inerenti o comunque derivanti dal presente mandato, di cui la FIDUCIARIA fosse chiamata a rispondere
anche in via provvisoria.
16) La FIDUCIARIA non è tenuta a rispettare l’obbligo di riservatezza circa il presente mandato e a non
rivelare il nome del FIDUCIANTE nei seguenti casi:
a) In tutti i casi previsti dalla normativa vigente;
7
b) In tutti i casi in cui speciali ragioni di salvaguardia o tutela della FIDUCIARIA lo richiedessero, ivi
compresi ad esempio i casi in cui la mancata comunicazione del nome del FIDUCIANTE potesse
causare sanzioni pecuniarie e/o penali alla FIDUCIARIA ed ai suoi amministratori, procuratori,
rappresentanti o dipendenti, ovvero pregiudicare il buon nome della FIDUCIARIA stessa;
c) Nei casi in cui pervenissero – o potessero pervenire – alla FIDUCIARIA notifiche di carattere
fiscale, quali ad esempio avvisi di accertamento, di pagamento, di liquidazione, di ingiunzione di
pagamento, cartelle esattoriali, avvisi di mora, avvisi o verbali di irrogazione di sanzioni, iscrizioni a
ruolo, richieste di pagamenti, verbali di contestazione di carattere valutario relativi al FIDUCIANTE
in quanto effettivo proprietario dei TITOLI oggetto del presente mandato, per i quali la difesa della
FIDUCIARIA o il riconoscimento della sua estraneità fossero compromessi o resi difficoltosi o
impossibili dalla mancata comunicazione del nome del FIDUCIANTE, il FIDUCIANTE autorizza
sin d’ora la FIDUCIARIA ad opporsi, a suo nome ma per conto del FIDUCIANTE stesso, agli atti
innanzi indicati, a condizione che da parte del FIDUCIANTE vengano prestate adeguate garanzie; la
FIDUCIARIA, previa una sua insindacabile valutazione, può accettare o meno di dare esecuzione
all’incarico;
d) In tutti i casi in cui debba evitarsi la possibilità di configurare responsabilità civili o penali della
FIDUCIARIA o dei suoi rappresentanti, procuratori, dipendenti o amministratori;
e) In tutti i casi in cui sia reso necessario a difesa del FIDUCIANTE o in cui alla FIDUCIARIA appaia
evidente il vantaggio che potrebbe derivare allo stesso, ivi compresi i casi in cui il FIDUCIANTE,
per qualsiasi ragione, non potesse o fosse comunque impedito a concedere le dovute autorizzazioni.
17) La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata, per quanto concerne l’adempimento
dell’obbligazione, dall’art. 1218 C.C. e, per l’adempimento del mandato dall’art. 1710 C.C..
18) La FIDUCIARIA risponde altresì dell’operato dei propri ausiliari, di cui il FIDUCIANTE la autorizza ad
avvalersi per l’esecuzione dell’incarico, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 del Codice Civile.
19) Le condizioni generali del presente mandato sono conformi al modello depositato in originale presso il
Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato.
20) Per ogni controversia che potesse insorgere in relazione al presente incarico fatta eccezione per il
mancato pagamento delle commissioni e spese per l’inadempimento all’obbligo di manleva, restando
fissata a riguardo l’esclusiva competenza del Foro di Verona sarà competente a decidere, senza formalità
di procedura e quale amichevole compositore, un collegio arbitrale composto da tre Membri nominato
uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del
Tribunale di Verona, restando inteso che tale decisione ha valore di volontà contrattuale.
Nell’ipotesi di più FIDUCIANTI per lo stesso incarico varrà l’indicazione di nomina di arbitro prima
pervenuta per iscritto alla FIDUCIARIA dal FIDUCIANTE più diligente.
21) Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all’indirizzo
indicato dal FIDUCIANTE in calce alla presente, o fatto conoscere esclusivamente per iscritto.
8
22) Tutti i termini previsti nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il
sabato.
23) La FIDUCIARIA opererà nel rispetto di eventuali vincoli di legge statuari o contrattuali e comunque
limitanti la libera disposizione dei titoli oggetto del presente contratto di amministrazione fiduciaria,
siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento della stipula dello stesso.
24) A tutti i fini del presente contratto, ed in particolare anche ai fini del disposto degli artt. 9 e 11, il
FIDUCIANTE dichiara di eleggere domicilio e di voler ricevere ogni comunicazione ed ogni notifica al
seguente indirizzo:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Pertanto ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA
all’indirizzo sopraindicato.
Pertanto ogni variazione di detto indirizzo dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata R.R.
ed avrà efficacia dal 2° giorno successivo a quello di ricevimento.
25) Il FIDUCIANTE anche in riferimento alle norme introdotte ai sensi della D.Lgs. 196/2003, si dichiara
informato ed acconsente che il trattamento dei propri dati personali venga effettuato dalla FIDUCIARIA
in esecuzione di obblighi legali (quali fatturazione, registrazione e tenuta della contabilità, gestione
dell’archivio unico informatico) derivanti dalla legge, regolamento e normativa comunitaria vigente e
futura, nonché in esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente mandato e delle successive
istruzioni scritte impartite dal FIDUCIANTE, autorizzando altresì il trattamento di tali dati con sistemi
manuali e/o automatizzati e acconsentendo alla comunicazione di detti dati, oltrechè nei casi previsti
dall’art. 16 del presente mandato, ai soggetti che il mandante provvederà ad identificare con proprie
istruzioni scritte.
Verona,
IL FIDUCIANTE
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 461/97 il sottoscritto fiduciante dichiara di optare per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 della citata disposizione legislativa.
IL FIDUCIANTE
9
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., il FIDUCIANTE dichiara di aver preso
conoscenza delle condizioni tutte di cui alle norme generali di seguito riportate e dichiara di approvarle
integralmente.
In particolare il FIDUCIANTE approva specificatamente le clausole che prevedono:
- l’esonero della FIDUCIARIA da responsabilità per il voto divergente e per l’eventuale mancato
esperimento di azioni giudiziarie (art. 3 lett. d);
-
esonero per la FIDUCIARIA dall’obbligo di documentarsi e di verificare le eventuali convocazioni di
assemblee della Società sulla Gazzetta Ufficiale (art. 3 lett. d);
obbligo di anticipare i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi (art. 4);
-
pluralità di FIDUCIANTI ed istruzioni impartite da ciascun FIDUCIANTE (art. 7);
-
la facoltà di rinuncia all’incarico da parte della FIDUCIARIA (art. 11);
-
il diritto della FIDUCIARIA di ritenzione dei titoli (art. 11);
-
diritto per la FIDUCIARIA di operare compensazioni tra rapporti di credito e di debito nei confronti del
-
FIDUCIANTE (art. 11 ultimo comma);
incedibilità del contratto (art. 12);
-
divieto al FIDUCIANTE di cedere il contratto e di farsi sostituire da un terzo (art. 13);
-
modalità per la cessione dei TITOLI intestati alla FIDUCIARIA; eventuale dichiarazione della
plusvalenza da parte del FIDUCIANTE (art. 14);
casi in cui il FIDUCIANTE rende indenne la FIDUCIARIA (art. 15);
-
deroghe al principio della riservatezza (art. 16);
-
regolamentazione della responsabilità della FIDUCIARIA (art. 17)
-
la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria e la clausola compromissoria (art. 20)
-
l’elezione di domicilio (art. 21);
-
l’opposizione di vincoli limitanti la libera disponibilità dei titoli (art. 23).
Verona,
IL FIDUCIANTE
10