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MANDATO DI INTESTAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Tra la Società “.... S.r.l.”, con sede in ...., in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. ....; e il Signor .... residente in ....; premesso — che il Signor .... è intestatario di n. .... azioni da nominali Euro .... cadauna della Società “.... S.p.A.”, con sede in .... capitale sociale di € ....; — che il apparire medesimo quale signor socio ...., della desiderando suddetta Società di non “.... S.p.A.”, intende conferire mandato di intestazione e di amministrazione fiduciaria alla Società “.... S.p.A.”; ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue. 1) Il Signor .... conferisce alla Società “.... S.r.l.”, che, a mezzo del suo legale rappresentante come sopra, accetta, il mandato di intestazione e di amministrazione fiduciaria di n. .... azioni da nominali € .... cadauna della Società “.... S.p.A.”. Il mandato come sopra conferito ed accettato risulta regolato dalle clausole come qui di seguito pattuite. 2) Le Azioni saranno fiduciariamente intestate alla Società fiduciaria per conto del fiduciante. 3) Le istruzioni relative all’amministrazione — sia ordinaria e sia straordinaria — delle Azioni come sopra intestate saranno impartite dal fiduciante direttamente o tramite altra persona che sarà, all’occorrenza, dallo stesso indicata. In mancanza di istruzioni o qualora queste non fiduciaria modo pervengano è in senz’altro ritenuto più tempo utile, autorizzata opportuno e a la Società regolarsi che il nel fiduciante dichiara fin d’ora di approvare. 4) Eventuali dividendi maturati sulle Azioni come sopra conferite in amministrazione fiduciaria non saranno incassati fino a diversa disposizione del fiduciante. 5) Sia il potranno fiduciante, rispettivamente sia la revocare Società o fiduciaria rinunciare al presente mandato con preavviso di due mesi. Fermo restando quanto previsto dal successivo punto 10, la Società trasferire fiduciaria le Azioni al provvederà in fiduciante, tal dando caso a luogo, a spese di quest’ultimo, alle formalità del caso. 6) Qualora proprietà il delle fiduciante Azioni trasferisca conferite fiduciaria, la Società fiduciaria semplice richiesta scritta con in a terzi la amministrazione provvederà, dietro firma autenticata, all’esecuzione favore del delle terzo, formalità previo di rimborso trasferimento delle spese a e commissioni maturate. Ove dovessero sussistere norme statutarie relative a clausole di gradimento e/o a diritto di prelazione, il fiduciante provvederà in merito di propria iniziativa esonerando sin d’ora da ogni e qualsiasi responsabilità la Società fiduciaria. Nella richiesta di trasferimento il fiduciante dovrà indicare il prezzo e le modalità di cessione. 7) Nel caso il trasferimento a terzi venga effettuato con l’intesa di mantenere l’amministrazione fiduciaria, il fiduciante dovrà darne comunicazione nella stessa richiesta di trasferimento di cui al precedente art. 6. Detta richiesta dovrà essere in tal caso inviata anche al terzo acquirente e da quest’ultimo confermata per iscritto alla Società fiduciaria. Al terzo acquirente espressa, le si applicheranno, salvo deroga stesse norme e condizioni di cui alla presente. 8) Il fiduciante dichiara con la sottoscrizione della presente, per sé, per i suoi eredi e successori a qualsiasi titolo, di manlevare la Società fiduciaria da ogni responsabilità, danno o molestia, anche di natura fiscale, che possa derivare direttamente o indirettamente dall’esecuzione del presente mandato. Il fiduciante dichiara di conoscere le disposizioni relative alla segnalazione che le Società Fiduciarie debbono inviare al Ministero delle Finanze, conseguentemente all’eventuale incasso, per conto del fiduciante, di dividendi corrisposti alle Azioni oggetto del presente mandato. 9) A compenso delle operazioni di intestazione delle Azioni, nonché della successiva amministrazione fiduciaria, il fiduciante corrisponderà alla Società fiduciaria la commissione annuale prestabilita ed accettata da pagarsi anticipatamente. Qualora il presente incarico dovesse avere una durata inferiore ad un anno solare, la commissione non subirà variazioni. Analogamente si provvederà per ogni successivo anno solare iniziato e non terminato. 10) In caso di esercizio della facoltà di revoca o di rinuncia, la Società fiduciaria avrà il diritto di trattenere intestate fiduciariamente le Azioni oggetto del presente mandato, finché non saranno soddisfatti i diritti derivanti dal presente incarico. 11) Per relazione ogni al controversia presente che dovesse insorgere in sarà competente a mandato decidere in merito il Foro di .... 12) Il fiduciante dichiara di eleggere domicilio in .... 13) Il fiduciante dichiara altresì di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai numeri: 3 (approvazione dell’operato in mancanza di istruzioni), 5 (facoltà di revoca e di rinuncia), 8 (manleva di responsabilità, danni e molestie), l0 (modalità circa il diritto di soddisfacimento di fiduciaria), (Foro 11 quanto dovuto competente), alla 12 Società (elezione di domicilio). .... Data .... Firme .... (fiduciante) .... (Società fiduciaria)