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MANDATO DI INTESTAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE
FIDUCIARIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Tra la Società “.... S.r.l.”, con sede in ...., in
persona del suo Presidente e legale rappresentante sig.
....;
e
il Signor .... residente in ....;
premesso
— che il Signor .... è intestatario di n. .... azioni
da
nominali
Euro
....
cadauna
della
Società
“....
S.p.A.”, con sede in .... capitale sociale di € ....;
—
che
il
apparire
medesimo
quale
signor
socio
....,
della
desiderando
suddetta
Società
di
non
“....
S.p.A.”, intende conferire mandato di intestazione e di
amministrazione fiduciaria alla Società “.... S.p.A.”;
ciò premesso, tra le Parti
si conviene e stipula
quanto segue.
1)
Il
Signor
....
conferisce
alla
Società
“....
S.r.l.”, che, a mezzo del suo legale rappresentante
come sopra, accetta, il mandato di intestazione e di
amministrazione
fiduciaria
di
n.
....
azioni
da
nominali € .... cadauna della Società “.... S.p.A.”.
Il mandato come sopra conferito ed accettato risulta
regolato dalle clausole come qui di seguito pattuite.
2)
Le
Azioni
saranno
fiduciariamente
intestate
alla
Società fiduciaria per conto del fiduciante.
3)
Le
istruzioni
relative
all’amministrazione
—
sia
ordinaria e sia straordinaria — delle Azioni come sopra
intestate saranno impartite dal fiduciante direttamente
o tramite altra persona che sarà, all’occorrenza, dallo
stesso indicata. In mancanza di istruzioni o qualora
queste
non
fiduciaria
modo
pervengano
è
in
senz’altro
ritenuto
più
tempo
utile,
autorizzata
opportuno
e
a
la
Società
regolarsi
che
il
nel
fiduciante
dichiara fin d’ora di approvare.
4) Eventuali dividendi maturati sulle Azioni come sopra
conferite
in
amministrazione
fiduciaria
non
saranno
incassati fino a diversa disposizione del fiduciante.
5)
Sia
il
potranno
fiduciante,
rispettivamente
sia
la
revocare
Società
o
fiduciaria
rinunciare
al
presente mandato con preavviso di due mesi.
Fermo restando quanto previsto dal successivo punto 10,
la
Società
trasferire
fiduciaria
le
Azioni
al
provvederà
in
fiduciante,
tal
dando
caso
a
luogo,
a
spese di quest’ultimo, alle formalità del caso.
6)
Qualora
proprietà
il
delle
fiduciante
Azioni
trasferisca
conferite
fiduciaria, la Società fiduciaria
semplice
richiesta
scritta
con
in
a
terzi
la
amministrazione
provvederà, dietro
firma
autenticata,
all’esecuzione
favore
del
delle
terzo,
formalità
previo
di
rimborso
trasferimento
delle
spese
a
e
commissioni maturate.
Ove dovessero sussistere norme statutarie relative a
clausole di gradimento e/o a diritto di prelazione, il
fiduciante provvederà in merito di propria iniziativa
esonerando sin d’ora da ogni e qualsiasi responsabilità
la Società fiduciaria.
Nella richiesta di trasferimento il fiduciante dovrà
indicare il prezzo e le modalità di cessione.
7) Nel caso il trasferimento a terzi venga effettuato
con l’intesa di mantenere l’amministrazione fiduciaria,
il fiduciante dovrà darne comunicazione nella stessa
richiesta di trasferimento di cui al precedente art. 6.
Detta richiesta dovrà essere in tal caso inviata anche
al terzo acquirente e da quest’ultimo confermata per
iscritto alla Società fiduciaria.
Al
terzo
acquirente
espressa, le
si
applicheranno,
salvo
deroga
stesse norme e condizioni di cui alla
presente.
8) Il fiduciante dichiara con la sottoscrizione della
presente,
per
sé,
per
i
suoi
eredi
e
successori
a
qualsiasi titolo, di manlevare la Società fiduciaria da
ogni responsabilità, danno o molestia, anche di natura
fiscale,
che
possa
derivare
direttamente
o
indirettamente dall’esecuzione del presente mandato.
Il
fiduciante
dichiara
di
conoscere
le
disposizioni
relative alla segnalazione che le Società Fiduciarie
debbono
inviare
al
Ministero
delle
Finanze,
conseguentemente all’eventuale incasso, per conto del
fiduciante,
di
dividendi
corrisposti
alle
Azioni
oggetto del presente mandato.
9) A compenso delle operazioni di intestazione delle
Azioni,
nonché
della
successiva
amministrazione
fiduciaria, il fiduciante corrisponderà alla Società
fiduciaria
la
commissione
annuale
prestabilita
ed
accettata da pagarsi anticipatamente.
Qualora il presente incarico dovesse avere una durata
inferiore ad un anno solare, la commissione non subirà
variazioni.
Analogamente
si
provvederà
per
ogni
successivo
anno
solare iniziato e non terminato.
10) In caso di esercizio della facoltà di revoca o di
rinuncia,
la
Società
fiduciaria
avrà
il
diritto
di
trattenere intestate fiduciariamente le Azioni oggetto
del presente mandato, finché non saranno soddisfatti i
diritti derivanti dal presente incarico.
11)
Per
relazione
ogni
al
controversia
presente
che
dovesse
insorgere
in
sarà
competente
a
mandato
decidere in merito il Foro di ....
12) Il fiduciante dichiara di eleggere domicilio in
....
13) Il fiduciante dichiara altresì di approvare, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
c.c., le clausole di cui ai numeri: 3 (approvazione
dell’operato in mancanza di istruzioni), 5 (facoltà di
revoca e di rinuncia), 8 (manleva di responsabilità,
danni e molestie), l0 (modalità circa il diritto di
soddisfacimento
di
fiduciaria),
(Foro
11
quanto
dovuto
competente),
alla
12
Società
(elezione
di
domicilio).
.... Data ....
Firme
.... (fiduciante)
.... (Società fiduciaria)