Incarico amministrazione fiduciaria di immobili

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Incarico amministrazione fiduciaria di immobili
Bozza
(luogo), (data)
Spettabile
Fiduciaria
[•]
OGGETTO: INCARICO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI IMMOBILI SENZA
INTESTAZIONE
Egregi Signori,
a seguito delle intese intercorse, Vi proponiamo quanto segue.
PREMESSO CHE
il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], residente in [•], via [•], C.F. [•] (di
seguito anche il "Fiduciante") è proprietario dell’immobile [•]1
(l’"Immobile");
la Vostra società (la "Fiduciaria") opera quale società fiduciaria statica di
amministrazione di beni per conto terzi, ai sensi della L. 1966/39 e
successive modifiche ed integrazioni;
il Fiduciante ha autonomamente deciso per i propri fini di rivolgersi ad
una società fiduciaria, ed ha scelto la Fiduciaria;
il Fiduciante intende conferire alla Fiduciaria incarico di amministrazione
dell’Immobile, alle condizioni e termini di seguito meglio precisati
(l’”Incarico”) senza trasferimento alla Fiduciaria della proprietà
dell’Immobile né della titolarità dei diritti sull’Immobile, nè della generale
legittimazione all'esercizio dei diritti rivenienti dalla proprietà o da altro
diritto sull’Immobile, che restano del solo Fiduciante, al cui nominativo è
direttamente intestata la titolarità dell’Immobile, e dei diritti sul
medesimo, anche nei relativi registri pubblici e privati;
il Fiduciante dichiara di essere consapevole del contenuto e delle
implicazioni dell’Incarico e dei propri obblighi tributari e di assumere
responsabilità esclusiva delle valenze dell’Incarico, anche con specifico
riferimento alle modalità ed obblighi dichiarativi e tributari, dichiarando e
garantendo altresì quanto segue, che costituisce il presupposto
dell'accettazione dell’Incarico da parte della Fiduciaria:
(i)
il Fiduciante rispetterà ogni disciplina di legge e regolamentare
applicabile all'Immobile, alla sua titolarità ed amministrazione,
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Inserire i riferimenti identificativi dell’immobile e della quota di relativa proprietà o altro diritto del
Fiduciante, con acquisizione da parte della Fiduciaria della documentazione comprovante tale titolarità.
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e procurerà identico rispetto anche da parte dei terzi eventuali
controparti di atti di amministrazione e di disposizione
dell’Immobile e dei diritti sul medesimo, restando la Fiduciaria
estranea ad ogni attività non espressamente prevista
nell’Incarico;
(ii)
l'Incarico non è conferito dal Fiduciante in
imprenditore ovvero nell’esercizio dell’impresa2;
qualità
di
(iii)
il Fiduciante non è stato dichiarato fallito personalmente, e non
ha in corso alcuna procedura di fallimento a titolo personale;
(iv)
il Fiduciante non ha carichi pendenti né è stato dichiarato
interdetto o inabilitato né è soggetto ad alcuna forma di tutela,
curatela o amministrazione di sostegno;
(v)
il Fiduciante ha la capacità giuridica e la piena libertà e
disponibilità per conferire l’Incarico e per darvi esecuzione. La
conclusione ed esecuzione dell’Incarico non richiedono il
rilascio di alcuna autorizzazione di terzi. L’Incarico stabilisce e
contiene obblighi validi e vincolanti per il Fiduciante;
(vi)
il conferimento dell’Incarico e la sua esecuzione non violano,
né possono in alcun modo violare, diritti di terzi, né
costituiscono, né possono in alcun modo costituire,
inadempimento, diretto o indiretto, di obblighi assunti dal
Fiduciante verso terzi o, comunque, di obblighi, divieti o diritti
aventi direttamente o indirettamente ad oggetto l’Immobile, né
violano alcuna norma, regolamento, ordine, ingiunzione o
decreto emanati da organi nazionali o internazionali o stranieri;
(vii)
l’Incarico è esclusivamente volto a conseguire interessi ritenuti
meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico;
(viii)
l’Immobile è (barrare l’opzione del caso di specie)
( ) tenuto dal Fiduciante a disposizione propria o della propria
famiglia;
( ) messo a reddito (indicare gli estremi di eventuali contratti di
locazione o comunque diritti di terzi, con acquisizione da parte
della Fiduciaria della relativa documentazione di supporto).
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La dichiarazione dovrà essere di segno contrario nei casi in cui il Fiduciante intenda conferire l’Incarico
come imprenditore o nell’esercizio dell’impresa - e la Fiduciaria intenda accettarlo - (considerazione che
vale, mutatis mutandis, per le dichiarazioni di cui ai punti iv e v che seguono).
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TUTTO CIÒ PREMESSO
che, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale
dell’Incarico, il Fiduciante conferisce alla Fiduciaria, nell'ambito dell'attività
da questa svolta ex L. 1966/39 e successive modifiche ed integrazioni,
l’Incarico avente ad oggetto l’amministrazione dell’Immobile nelle forme ed
ai termini e condizioni di cui al presente atto:
1. Natura e oggetto dell'Incarico: Anche in precisa considerazione della
natura della Fiduciaria, che è società fiduciaria “statica”, destinataria di
incarichi di natura amministrativa e non gestoria né discrezionale, l'Incarico
prevede il compimento da parte della Fiduciaria di atti giuridici di
amministrazione in esecuzione delle istruzioni del Fiduciante che farà tutto
quanto necessario per consentire la loro esecuzione.
L'Incarico presuppone il presente impegno irrevocabile del Fiduciante (che
deve essere dal Fiduciante comunicato all’eventuale amministratore
dell’Immobile/stabile/condominio sede dell’Immobile e da questi accettato
mediante la comunicazione allegata sub doc. 1 costituendo siffatta
accettazione condizione sospensiva dell’efficacia dell’Incarico):
(i)
di incassare e fare comunque transitare sul Conto Corrente (come di
seguito definito) tutti i redditi e i proventi relativi all’Immobile ed alla
sua amministrazione e ad eventuali atti dispositivi in tutto o in parte
dell’Immobile o dei diritti sul medesimo;
(ii)
di comunicare alla Fiduciaria ogni informazione circa i flussi reddituali,
anche non fiscalmente rilevanti, relativi all’Immobile, fornendo altresì
ogni documentazione relativa ai flussi stessi;
(iii) di incaricare la Fiduciaria di operare sul Conto Corrente, senza
limitazioni di sorta, anche in conflitto di interessi e con se stessa, ed
anche al fine di consentire, in assenza di tempestiva ed idonea
provvista da parte del Fiduciante, i prelievi necessari:
(a)
per l’adempimento di ogni obbligo impositivo e di
pagamento previsto dalla normativa fiscale italiana e
straniera
relativamente
all’Immobile,
a
carico
dell’amministratore;
(b)
per il pagamento delle commissioni dovute alla Fiduciaria
per l’esecuzione dell’Incarico;
(c)
per l'assolvimento di ogni altro obbligo nascente
dall’Incarico.
L’Incarico prevede altresì che la Fiduciaria:
- detenga presso la Banca indicatagli dal Fiduciante un conto corrente
aperto a nome della Fiduciaria e per conto del Fiduciante, da rubricarsi
come conto di amministrazione fiduciaria (il "Conto Corrente"), in relazione
al quale varranno, in quanto non incompatibili o contrastanti con il
contenuto dell’Incarico, le clausole generali degli incarichi fiduciari in uso
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presso la Fiduciaria, qui allegate sub doc. 2, che il Fiduciante dichiara di
avere letto e di accettare integralmente;
- verifichi e controlli, sotto il mero profilo contabile, le movimentazioni
finanziarie relative all’Immobile;
- riceva in nome e per conto del Fiduciante i rendiconti dell’amministrazione
dell’Immobile e versi i relativi oneri e, previa specifica autorizzazione del
Fiduciante, le spese straordinarie ivi richieste, utilizzando, in assenza di
idonea provvista appositamente fornita dal Fiduciante, le giacenze sul Conto
Corrente;
- incassi sul Conto Corrente i corrispettivi dovuti al Fiduciante dal
conduttore dell’Immobile in forza del contratto di locazione qui allegato sub
doc. ___;3
- incassi sul Conto Corrente i corrispettivi dovuti al Fiduciante in relazione
ad eventuali atti dispositivi in tutto o in parte dell’Immobile o dei diritti sul
medesimo;
- applichi e versi, ove previste e dovute, le ritenute alla fonte o le imposte
sostitutive previste dall’ordinamento tributario italiano sui redditi derivanti
dall’Immobile che siano transitati sul Conto Corrente e, nelle ipotesi in cui le
ritenute siano applicate a titolo di acconto ovvero non siano previste,
effettui le eventuali comunicazioni nominative all’Amministrazione
finanziaria, e, comunque, adempia ad ogni obbligo di comunicazione,
segnalazione, monitoraggio e impositivo previsto dalla normativa fiscale
italiana in relazione all’Immobile ed alla sua amministrazione ed ai flussi
finanziari transitati sul Conto Corrente.
E’, in ogni caso, obbligo del Fiduciante, fornire alla Fiduciaria, a sua prima e
semplice richiesta, la provvista necessaria per l’assolvimento di ogni obbligo
di pagamento e impositivo comunque dovuto in relazione all’Immobile e
all’Incarico, nel caso di incapienza della giacenza sul Conto Corrente.
(…)4
La Fiduciaria potrà, inoltre, compiere tutti gli atti necessari e strumentali
all’esecuzione degli incarichi del Fiduciante di compimento di specifici atti
giuridici di amministrazione.
Il Fiduciante si impegna ad utilizzare il Conto Corrente, e ad indicarlo anche
ai terzi interessati (quali, a mero titolo esemplificativo, terzi cessionari
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Clausola eventuale regolante un’ipotesi di Immobile messo a reddito in locazione.
L'elenco delle attività oggetto dell'Incarico potrà essere ulteriormente adattato alle specifiche
esigenze dei casi concreti.
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dell’Immobile o di diritti sull’Immobile), quale esclusivo conto di accredito di
ogni provento e reddito relativo all’Immobile e, comunque, si impegna a
fare transitare sul Conto Corrente ogni disposizione in entrata ed in uscita
relativa all'amministrazione dell’Immobile.
La Fiduciaria provvederà ad accreditare sul Conto Corrente le somme
provenienti da eventuali atti compiuti su istruzione del Fiduciante, ed, in
genere, ogni altra somma derivante dall’amministrazione dell’Immobile.
La Fiduciaria accrediterà al Fiduciante, a richiesta di quest’ultimo, gli importi
sul Conto Corrente residui, a seguito dei pagamenti e dell’adempimento
degli obblighi sostitutivi dovuti dalla Fiduciaria in esecuzione di obblighi di
legge o comunque dell’Incarico, restando inteso che la Fiduciaria dovrà
mantenere sul Conto Corrente una giacenza - e conseguentemente non
dare seguito nei limiti di tale importo alla eventuale richiesta del Fiduciante
- idonea quale provvista per la copertura degli eventuali obblighi tributari in
capo alla Fiduciaria, in forza dell’Incarico, che siano maturati alla data della
richiesta del Fiduciante, anche se non siano ancora scaduti i termini del
relativo versamento.
L’Immobile e i diritti del Fiduciante sul medesimo non costituiscono oggetto
di intestazione fiduciaria, né, comunque, di detenzione, nemmeno formale,
da parte della Fiduciaria, che non può in alcun modo disporne direttamente.
Eventuali flussi reddituali e/o proventi di atti di amministrazione
dell’Immobile non canalizzati e non transitati dal Conto Corrente,
costituendo violazione dell’Incarico da parte del Fiduciante, comporteranno
la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
cod. civ. e, comunque, giusta causa per la Fiduciaria di recesso dall’Incarico,
fatto, in ogni caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, e fermo
restando che per tali atti la Fiduciaria non sarà tenuta ad alcun
adempimento impositivo né dichiarativo che sarà a carico del solo
Fiduciante.
2. Obblighi del Fiduciante: La Fiduciaria nell’esecuzione dell’Incarico
compirà
i
singoli
atti
di
amministrazione,
condizionatamente
all'adempimento dell'obbligo del Fiduciante di dotare la Fiduciaria, entro il
quinto giorno lavorativo precedente, dei formali poteri di rappresentanza e
dei fondi eventualmente necessari. Qualora per qualsiasi ragione, nel
termine indicato, non pervenissero alla Fiduciaria i formali poteri di
rappresentanza e/o non fossero forniti, accreditati o disponibili i fondi
necessari e/o quanto comunque necessario per l'esecuzione dell'incarico, la
Fiduciaria non darà seguito all’atto di amministrazione e alle istruzioni
ricevute.
La Fiduciaria si riserva di opporre al Fiduciante ed ai terzi eventuali vincoli di
legge, regolamentari o contrattuali comunque impeditivi o limitanti
l'esecuzione delle istruzioni del Fiduciante.
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In ogni caso, la Fiduciaria non accetterà le istruzioni del Fiduciante, o ne
sospenderà l’esecuzione – dandone in tale ipotesi, pronta comunicazione al
Fiduciante – qualora esse, secondo il prudente apprezzamento della
Fiduciaria, appaiano contrarie a norme di legge o pregiudizievoli alla
onorabilità o professionalità della Fiduciaria o alla sua operatività ed ai suoi
diritti soggettivi.
3. Rapporti con i terzi: La Fiduciaria nell’eseguire le istruzioni del
Fiduciante nei rapporti negoziali con i terzi espliciterà che essa opera
nell'esercizio dell'attività tipica ex legge 23 novembre 1939 n. 1966 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il Fiduciante autorizza, in ogni caso, sin da ora la spendita del suo
nominativo come mandante/fiduciante in relazione agli atti di
amministrazione compiuti dalla Fiduciaria.
L'esecuzione degli atti di amministrazione da parte della Fiduciaria avviene
su istruzioni, a nome e nell'esclusivo interesse del Fiduciante, effettivo
proprietario dell’Immobile e titolare dei diritti sul medesimo; al solo
Fiduciante, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici e le
responsabilità discendenti da tali atti.
4. Esclusiva: L'Incarico, anche in ragione dell’unicità del ruolo di sostituto
di imposta e responsabile del versamento da esso discendente, è
necessariamente conferito in regime di esclusiva, dichiarando e garantendo
il Fiduciante di non avere conferito (ed impegnandosi a non conferire) ad
alcuno per tutta la durata dell’Incarico, incarichi contrastanti e/o
incompatibili con esso.
Il Fiduciante promette e garantisce che non compirà, né consentirà che
siano compiuti da terzi, atti di gestione o di amministrazione dell’Immobile
se non compatibilmente con i termini di cui all’Incarico e assicurando,
comunque, alla Fiduciaria tempestiva informazione ed evidenza
documentale. L'inadempimento da parte del Fiduciante a quanto promesso e
garantito nel presente articolo 4 comporterà la risoluzione di diritto
dell’Incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e, comunque,
giusta causa per la Fiduciaria di recesso, fatto, in ogni caso, salvo il diritto al
risarcimento del danno.
5.
Obblighi di comunicazione e di rendicontazione del Fiduciante:
Al fine di consentire alla Fiduciaria di potere applicare, ove previsto, le
ritenute e le imposte sostitutive, effettuare versamenti ed assolvere ad
ogni altro obbligo tributario connesso all’Incarico ed ai singoli atti di
amministrazione dell’Immobile, nonché per consentire alla Fiduciaria di
effettuare le rilevazioni, comunicazioni e segnalazioni eventualmente
previste a suo carico dalla vigente normativa fiscale, il Fiduciante promette
e garantisce di fare tutto quanto a ciò necessario sia mediante trasmissione
alla Fiduciaria di ogni informazione e documentazione circa i flussi reddituali
relativi all’Immobile, sia procurando identica trasmissione da parte
dell’amministratore dell’Immobile/stabile/condominio sede dell’Immobile e
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di eventuali terzi che ne siano in possesso, indicando, quando necessario
anche a eventuali terzi, la Fiduciaria quale destinataria dei pagamenti ex
art. 1188 cod. civ. di ogni reddito o provento relativo all’Immobile.
L'inadempimento da parte del Fiduciante agli impegni di cui al presente
articolo 5 determinerà la risoluzione di diritto dell’Incarico ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 cod. civ. e, comunque, giusta causa di recesso per la
Fiduciaria, fatto, in ogni caso, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. Non discrezionalità e rendiconto: L’Incarico non comporta, in alcun
modo, obblighi di amministrazione discrezionale né autonoma da parte della
Fiduciaria.
Ove la Fiduciaria non invii di volta in volta la documentazione afferente ai
singoli atti posti in essere per conto del Fiduciante, la stessa provvederà a
rendere conto al Fiduciante medesimo dell’attività svolta con cadenza
almeno annuale.
7. Responsabilità della Fiduciaria: La responsabilità della Fiduciaria è
regolamentata dagli artt. 1218, 1710 e 1717 c.c..
La Fiduciaria, nell’esecuzione dell’Incarico è autorizzata in via generale, a
termine dell’art. 1717 secondo comma c.c. e con gli effetti ivi previsti, a
sostituire a sé altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente
abilitata. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, e da quella in cui la sostituzione
per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata
espressamente autorizzata dal Fiduciante, la Fiduciaria risponde dell’operato
del suo sostituto, a termine degli artt. 1228 e 2049 c.c..
8. Manleva: Il Fiduciante manleva la Fiduciaria da ogni responsabilità,
onere e danno comunque connessi all'esistenza o conseguenti all’esecuzione
dell’Incarico, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli di natura fiscale,
anche sanzionatoria, impegnandosi sin da ora irrevocabilmente a tenerne la
Fiduciaria completamente indenne.
9. Incedibilità dell’Incarico: L’Incarico non può essere ceduto a terzi né
dal Fiduciante né dalla Fiduciaria.
10. Durata: L’Incarico avrà durata a tempo indeterminato, con diritto per
ciascuna delle parti di recedere con comunicazione scritta all'altra parte (e
contestuale notifica da parte del recedente all’amministratore dello
stabile/condominio sede dell’Immobile ove esistente e conseguente recesso
dagli accordi con lo stesso presi in esecuzione dell’Incarico (come meglio
previsti nel documento Allegato 1).
In tutte le ipotesi di esercizio del diritto di recesso – convenzionale o in
presenza di giusta causa – previste e disciplinate nell’Incarico, il recesso
avrà efficacia alla data di accadimento dell’ultimo presupposto impositivo
per il quale la Fiduciaria abbia potuto acquisire idonea provvista per il
versamento della relativa imposta, ed identica efficacia avrà la risoluzione di
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diritto eventualmente comunicata dalla Fiduciaria in tutti i casi previsti e
disciplinati nell’Incarico.
Resta inteso che a decorrere da tale data, che sarà successivamente
evidenziata anche nel rendiconto di chiusura del rapporto fiduciario, sarà di
esclusiva competenza del Fiduciante assolvere personalmente e
direttamente ogni eventuale obbligo dichiarativo derivante dalla diretta
titolarità dell’Immobile e dei diritti sul medesimo, con sua esclusiva
responsabilità per ogni conseguenza da ciò derivante nei confronti
dell'amministrazione finanziaria, e con piena liberazione della Fiduciaria, che
il Fiduciante si impegna, per tale caso, a tenere integralmente indenne e
manlevata.
In tutti i casi di scioglimento dell’Incarico, anche per risoluzione o recesso,
la Fiduciaria provvederà alle dichiarazioni e comunicazioni di legge alle
competenti autorità, ove e come previste.
11. Commissioni e spese: Per il conferimento e l'esecuzione dell’Incarico,
oltre al rimborso di ogni onere e spesa (postali, telefoniche, bolli e tasse,
trasferte, commissioni bancarie, onorari per la consulenza e l’assistenza di
professionisti ed altri esperti), il Fiduciante riconoscerà alla Fiduciaria i
corrispettivi dettagliatamente specificati, unitamente ai relativi criteri di
applicazione, nell’allegato prospetto (doc. 3).
12. Comunicazioni: Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica, anche di
eventuali atti giudiziari, sarà validamente eseguita dalla Fiduciaria
all’indirizzo indicato dal Fiduciante all’atto del conferimento dell’Incarico o
fatto conoscere successivamente per iscritto.
Allegati:
1)
2)
3)
Incarico all’amministratore;
Clausole generali degli incarichi fiduciari in uso presso la
Fiduciaria;
Tariffario.
*** * ***
Qualora concordiate su quanto sopra, Vi preghiamo di darcene conferma
scritta trascrivendo il contenuto della presente in segno del Vostro accordo
ed accettazione dell’Incarico.
Distinti saluti.
Il Fiduciante
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., il Fiduciante dichiara di
approvare specificamente le pattuizioni di cui agli articoli:
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art. 1 Natura e oggetto dell'incarico: clausola risolutiva espressa e
diritto di recesso della Fiduciaria;
art. 2: Obblighi del Fiduciante;
art. 4: Esclusiva: clausola risolutiva espressa e diritto di recesso della
Fiduciaria;
art. 5: Obblighi di comunicazione e di rendicontazione del Fiduciante:
clausola risolutiva espressa, diritto di recesso della Fiduciaria;
art. 7: Responsabilità della Fiduciaria;
art. 8: Manleva;
art. 9: Incedibilità dell’Incarico;
art. 10: Durata: effetti del recesso e della risoluzione, manleva a
favore della Fiduciaria.
Il Fiduciante
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