Incarico amministrazione fiduciaria di immobili
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Incarico amministrazione fiduciaria di immobili
Bozza (luogo), (data) Spettabile Fiduciaria [•] OGGETTO: INCARICO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI IMMOBILI SENZA INTESTAZIONE Egregi Signori, a seguito delle intese intercorse, Vi proponiamo quanto segue. PREMESSO CHE il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], residente in [•], via [•], C.F. [•] (di seguito anche il "Fiduciante") è proprietario dell’immobile [•]1 (l’"Immobile"); la Vostra società (la "Fiduciaria") opera quale società fiduciaria statica di amministrazione di beni per conto terzi, ai sensi della L. 1966/39 e successive modifiche ed integrazioni; il Fiduciante ha autonomamente deciso per i propri fini di rivolgersi ad una società fiduciaria, ed ha scelto la Fiduciaria; il Fiduciante intende conferire alla Fiduciaria incarico di amministrazione dell’Immobile, alle condizioni e termini di seguito meglio precisati (l’”Incarico”) senza trasferimento alla Fiduciaria della proprietà dell’Immobile né della titolarità dei diritti sull’Immobile, nè della generale legittimazione all'esercizio dei diritti rivenienti dalla proprietà o da altro diritto sull’Immobile, che restano del solo Fiduciante, al cui nominativo è direttamente intestata la titolarità dell’Immobile, e dei diritti sul medesimo, anche nei relativi registri pubblici e privati; il Fiduciante dichiara di essere consapevole del contenuto e delle implicazioni dell’Incarico e dei propri obblighi tributari e di assumere responsabilità esclusiva delle valenze dell’Incarico, anche con specifico riferimento alle modalità ed obblighi dichiarativi e tributari, dichiarando e garantendo altresì quanto segue, che costituisce il presupposto dell'accettazione dell’Incarico da parte della Fiduciaria: (i) il Fiduciante rispetterà ogni disciplina di legge e regolamentare applicabile all'Immobile, alla sua titolarità ed amministrazione, 1 Inserire i riferimenti identificativi dell’immobile e della quota di relativa proprietà o altro diritto del Fiduciante, con acquisizione da parte della Fiduciaria della documentazione comprovante tale titolarità. 1 Bozza e procurerà identico rispetto anche da parte dei terzi eventuali controparti di atti di amministrazione e di disposizione dell’Immobile e dei diritti sul medesimo, restando la Fiduciaria estranea ad ogni attività non espressamente prevista nell’Incarico; (ii) l'Incarico non è conferito dal Fiduciante in imprenditore ovvero nell’esercizio dell’impresa2; qualità di (iii) il Fiduciante non è stato dichiarato fallito personalmente, e non ha in corso alcuna procedura di fallimento a titolo personale; (iv) il Fiduciante non ha carichi pendenti né è stato dichiarato interdetto o inabilitato né è soggetto ad alcuna forma di tutela, curatela o amministrazione di sostegno; (v) il Fiduciante ha la capacità giuridica e la piena libertà e disponibilità per conferire l’Incarico e per darvi esecuzione. La conclusione ed esecuzione dell’Incarico non richiedono il rilascio di alcuna autorizzazione di terzi. L’Incarico stabilisce e contiene obblighi validi e vincolanti per il Fiduciante; (vi) il conferimento dell’Incarico e la sua esecuzione non violano, né possono in alcun modo violare, diritti di terzi, né costituiscono, né possono in alcun modo costituire, inadempimento, diretto o indiretto, di obblighi assunti dal Fiduciante verso terzi o, comunque, di obblighi, divieti o diritti aventi direttamente o indirettamente ad oggetto l’Immobile, né violano alcuna norma, regolamento, ordine, ingiunzione o decreto emanati da organi nazionali o internazionali o stranieri; (vii) l’Incarico è esclusivamente volto a conseguire interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico; (viii) l’Immobile è (barrare l’opzione del caso di specie) ( ) tenuto dal Fiduciante a disposizione propria o della propria famiglia; ( ) messo a reddito (indicare gli estremi di eventuali contratti di locazione o comunque diritti di terzi, con acquisizione da parte della Fiduciaria della relativa documentazione di supporto). 2 La dichiarazione dovrà essere di segno contrario nei casi in cui il Fiduciante intenda conferire l’Incarico come imprenditore o nell’esercizio dell’impresa - e la Fiduciaria intenda accettarlo - (considerazione che vale, mutatis mutandis, per le dichiarazioni di cui ai punti iv e v che seguono). 2 Bozza TUTTO CIÒ PREMESSO che, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale dell’Incarico, il Fiduciante conferisce alla Fiduciaria, nell'ambito dell'attività da questa svolta ex L. 1966/39 e successive modifiche ed integrazioni, l’Incarico avente ad oggetto l’amministrazione dell’Immobile nelle forme ed ai termini e condizioni di cui al presente atto: 1. Natura e oggetto dell'Incarico: Anche in precisa considerazione della natura della Fiduciaria, che è società fiduciaria “statica”, destinataria di incarichi di natura amministrativa e non gestoria né discrezionale, l'Incarico prevede il compimento da parte della Fiduciaria di atti giuridici di amministrazione in esecuzione delle istruzioni del Fiduciante che farà tutto quanto necessario per consentire la loro esecuzione. L'Incarico presuppone il presente impegno irrevocabile del Fiduciante (che deve essere dal Fiduciante comunicato all’eventuale amministratore dell’Immobile/stabile/condominio sede dell’Immobile e da questi accettato mediante la comunicazione allegata sub doc. 1 costituendo siffatta accettazione condizione sospensiva dell’efficacia dell’Incarico): (i) di incassare e fare comunque transitare sul Conto Corrente (come di seguito definito) tutti i redditi e i proventi relativi all’Immobile ed alla sua amministrazione e ad eventuali atti dispositivi in tutto o in parte dell’Immobile o dei diritti sul medesimo; (ii) di comunicare alla Fiduciaria ogni informazione circa i flussi reddituali, anche non fiscalmente rilevanti, relativi all’Immobile, fornendo altresì ogni documentazione relativa ai flussi stessi; (iii) di incaricare la Fiduciaria di operare sul Conto Corrente, senza limitazioni di sorta, anche in conflitto di interessi e con se stessa, ed anche al fine di consentire, in assenza di tempestiva ed idonea provvista da parte del Fiduciante, i prelievi necessari: (a) per l’adempimento di ogni obbligo impositivo e di pagamento previsto dalla normativa fiscale italiana e straniera relativamente all’Immobile, a carico dell’amministratore; (b) per il pagamento delle commissioni dovute alla Fiduciaria per l’esecuzione dell’Incarico; (c) per l'assolvimento di ogni altro obbligo nascente dall’Incarico. L’Incarico prevede altresì che la Fiduciaria: - detenga presso la Banca indicatagli dal Fiduciante un conto corrente aperto a nome della Fiduciaria e per conto del Fiduciante, da rubricarsi come conto di amministrazione fiduciaria (il "Conto Corrente"), in relazione al quale varranno, in quanto non incompatibili o contrastanti con il contenuto dell’Incarico, le clausole generali degli incarichi fiduciari in uso 3 Bozza presso la Fiduciaria, qui allegate sub doc. 2, che il Fiduciante dichiara di avere letto e di accettare integralmente; - verifichi e controlli, sotto il mero profilo contabile, le movimentazioni finanziarie relative all’Immobile; - riceva in nome e per conto del Fiduciante i rendiconti dell’amministrazione dell’Immobile e versi i relativi oneri e, previa specifica autorizzazione del Fiduciante, le spese straordinarie ivi richieste, utilizzando, in assenza di idonea provvista appositamente fornita dal Fiduciante, le giacenze sul Conto Corrente; - incassi sul Conto Corrente i corrispettivi dovuti al Fiduciante dal conduttore dell’Immobile in forza del contratto di locazione qui allegato sub doc. ___;3 - incassi sul Conto Corrente i corrispettivi dovuti al Fiduciante in relazione ad eventuali atti dispositivi in tutto o in parte dell’Immobile o dei diritti sul medesimo; - applichi e versi, ove previste e dovute, le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario italiano sui redditi derivanti dall’Immobile che siano transitati sul Conto Corrente e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo di acconto ovvero non siano previste, effettui le eventuali comunicazioni nominative all’Amministrazione finanziaria, e, comunque, adempia ad ogni obbligo di comunicazione, segnalazione, monitoraggio e impositivo previsto dalla normativa fiscale italiana in relazione all’Immobile ed alla sua amministrazione ed ai flussi finanziari transitati sul Conto Corrente. E’, in ogni caso, obbligo del Fiduciante, fornire alla Fiduciaria, a sua prima e semplice richiesta, la provvista necessaria per l’assolvimento di ogni obbligo di pagamento e impositivo comunque dovuto in relazione all’Immobile e all’Incarico, nel caso di incapienza della giacenza sul Conto Corrente. (…)4 La Fiduciaria potrà, inoltre, compiere tutti gli atti necessari e strumentali all’esecuzione degli incarichi del Fiduciante di compimento di specifici atti giuridici di amministrazione. Il Fiduciante si impegna ad utilizzare il Conto Corrente, e ad indicarlo anche ai terzi interessati (quali, a mero titolo esemplificativo, terzi cessionari 3 Clausola eventuale regolante un’ipotesi di Immobile messo a reddito in locazione. L'elenco delle attività oggetto dell'Incarico potrà essere ulteriormente adattato alle specifiche esigenze dei casi concreti. 4 4 Bozza dell’Immobile o di diritti sull’Immobile), quale esclusivo conto di accredito di ogni provento e reddito relativo all’Immobile e, comunque, si impegna a fare transitare sul Conto Corrente ogni disposizione in entrata ed in uscita relativa all'amministrazione dell’Immobile. La Fiduciaria provvederà ad accreditare sul Conto Corrente le somme provenienti da eventuali atti compiuti su istruzione del Fiduciante, ed, in genere, ogni altra somma derivante dall’amministrazione dell’Immobile. La Fiduciaria accrediterà al Fiduciante, a richiesta di quest’ultimo, gli importi sul Conto Corrente residui, a seguito dei pagamenti e dell’adempimento degli obblighi sostitutivi dovuti dalla Fiduciaria in esecuzione di obblighi di legge o comunque dell’Incarico, restando inteso che la Fiduciaria dovrà mantenere sul Conto Corrente una giacenza - e conseguentemente non dare seguito nei limiti di tale importo alla eventuale richiesta del Fiduciante - idonea quale provvista per la copertura degli eventuali obblighi tributari in capo alla Fiduciaria, in forza dell’Incarico, che siano maturati alla data della richiesta del Fiduciante, anche se non siano ancora scaduti i termini del relativo versamento. L’Immobile e i diritti del Fiduciante sul medesimo non costituiscono oggetto di intestazione fiduciaria, né, comunque, di detenzione, nemmeno formale, da parte della Fiduciaria, che non può in alcun modo disporne direttamente. Eventuali flussi reddituali e/o proventi di atti di amministrazione dell’Immobile non canalizzati e non transitati dal Conto Corrente, costituendo violazione dell’Incarico da parte del Fiduciante, comporteranno la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e, comunque, giusta causa per la Fiduciaria di recesso dall’Incarico, fatto, in ogni caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, e fermo restando che per tali atti la Fiduciaria non sarà tenuta ad alcun adempimento impositivo né dichiarativo che sarà a carico del solo Fiduciante. 2. Obblighi del Fiduciante: La Fiduciaria nell’esecuzione dell’Incarico compirà i singoli atti di amministrazione, condizionatamente all'adempimento dell'obbligo del Fiduciante di dotare la Fiduciaria, entro il quinto giorno lavorativo precedente, dei formali poteri di rappresentanza e dei fondi eventualmente necessari. Qualora per qualsiasi ragione, nel termine indicato, non pervenissero alla Fiduciaria i formali poteri di rappresentanza e/o non fossero forniti, accreditati o disponibili i fondi necessari e/o quanto comunque necessario per l'esecuzione dell'incarico, la Fiduciaria non darà seguito all’atto di amministrazione e alle istruzioni ricevute. La Fiduciaria si riserva di opporre al Fiduciante ed ai terzi eventuali vincoli di legge, regolamentari o contrattuali comunque impeditivi o limitanti l'esecuzione delle istruzioni del Fiduciante. 5 Bozza In ogni caso, la Fiduciaria non accetterà le istruzioni del Fiduciante, o ne sospenderà l’esecuzione – dandone in tale ipotesi, pronta comunicazione al Fiduciante – qualora esse, secondo il prudente apprezzamento della Fiduciaria, appaiano contrarie a norme di legge o pregiudizievoli alla onorabilità o professionalità della Fiduciaria o alla sua operatività ed ai suoi diritti soggettivi. 3. Rapporti con i terzi: La Fiduciaria nell’eseguire le istruzioni del Fiduciante nei rapporti negoziali con i terzi espliciterà che essa opera nell'esercizio dell'attività tipica ex legge 23 novembre 1939 n. 1966 e successive modifiche ed integrazioni. Il Fiduciante autorizza, in ogni caso, sin da ora la spendita del suo nominativo come mandante/fiduciante in relazione agli atti di amministrazione compiuti dalla Fiduciaria. L'esecuzione degli atti di amministrazione da parte della Fiduciaria avviene su istruzioni, a nome e nell'esclusivo interesse del Fiduciante, effettivo proprietario dell’Immobile e titolare dei diritti sul medesimo; al solo Fiduciante, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità discendenti da tali atti. 4. Esclusiva: L'Incarico, anche in ragione dell’unicità del ruolo di sostituto di imposta e responsabile del versamento da esso discendente, è necessariamente conferito in regime di esclusiva, dichiarando e garantendo il Fiduciante di non avere conferito (ed impegnandosi a non conferire) ad alcuno per tutta la durata dell’Incarico, incarichi contrastanti e/o incompatibili con esso. Il Fiduciante promette e garantisce che non compirà, né consentirà che siano compiuti da terzi, atti di gestione o di amministrazione dell’Immobile se non compatibilmente con i termini di cui all’Incarico e assicurando, comunque, alla Fiduciaria tempestiva informazione ed evidenza documentale. L'inadempimento da parte del Fiduciante a quanto promesso e garantito nel presente articolo 4 comporterà la risoluzione di diritto dell’Incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e, comunque, giusta causa per la Fiduciaria di recesso, fatto, in ogni caso, salvo il diritto al risarcimento del danno. 5. Obblighi di comunicazione e di rendicontazione del Fiduciante: Al fine di consentire alla Fiduciaria di potere applicare, ove previsto, le ritenute e le imposte sostitutive, effettuare versamenti ed assolvere ad ogni altro obbligo tributario connesso all’Incarico ed ai singoli atti di amministrazione dell’Immobile, nonché per consentire alla Fiduciaria di effettuare le rilevazioni, comunicazioni e segnalazioni eventualmente previste a suo carico dalla vigente normativa fiscale, il Fiduciante promette e garantisce di fare tutto quanto a ciò necessario sia mediante trasmissione alla Fiduciaria di ogni informazione e documentazione circa i flussi reddituali relativi all’Immobile, sia procurando identica trasmissione da parte dell’amministratore dell’Immobile/stabile/condominio sede dell’Immobile e 6 Bozza di eventuali terzi che ne siano in possesso, indicando, quando necessario anche a eventuali terzi, la Fiduciaria quale destinataria dei pagamenti ex art. 1188 cod. civ. di ogni reddito o provento relativo all’Immobile. L'inadempimento da parte del Fiduciante agli impegni di cui al presente articolo 5 determinerà la risoluzione di diritto dell’Incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. e, comunque, giusta causa di recesso per la Fiduciaria, fatto, in ogni caso, salvo il diritto al risarcimento del danno. 6. Non discrezionalità e rendiconto: L’Incarico non comporta, in alcun modo, obblighi di amministrazione discrezionale né autonoma da parte della Fiduciaria. Ove la Fiduciaria non invii di volta in volta la documentazione afferente ai singoli atti posti in essere per conto del Fiduciante, la stessa provvederà a rendere conto al Fiduciante medesimo dell’attività svolta con cadenza almeno annuale. 7. Responsabilità della Fiduciaria: La responsabilità della Fiduciaria è regolamentata dagli artt. 1218, 1710 e 1717 c.c.. La Fiduciaria, nell’esecuzione dell’Incarico è autorizzata in via generale, a termine dell’art. 1717 secondo comma c.c. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitata. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata espressamente autorizzata dal Fiduciante, la Fiduciaria risponde dell’operato del suo sostituto, a termine degli artt. 1228 e 2049 c.c.. 8. Manleva: Il Fiduciante manleva la Fiduciaria da ogni responsabilità, onere e danno comunque connessi all'esistenza o conseguenti all’esecuzione dell’Incarico, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli di natura fiscale, anche sanzionatoria, impegnandosi sin da ora irrevocabilmente a tenerne la Fiduciaria completamente indenne. 9. Incedibilità dell’Incarico: L’Incarico non può essere ceduto a terzi né dal Fiduciante né dalla Fiduciaria. 10. Durata: L’Incarico avrà durata a tempo indeterminato, con diritto per ciascuna delle parti di recedere con comunicazione scritta all'altra parte (e contestuale notifica da parte del recedente all’amministratore dello stabile/condominio sede dell’Immobile ove esistente e conseguente recesso dagli accordi con lo stesso presi in esecuzione dell’Incarico (come meglio previsti nel documento Allegato 1). In tutte le ipotesi di esercizio del diritto di recesso – convenzionale o in presenza di giusta causa – previste e disciplinate nell’Incarico, il recesso avrà efficacia alla data di accadimento dell’ultimo presupposto impositivo per il quale la Fiduciaria abbia potuto acquisire idonea provvista per il versamento della relativa imposta, ed identica efficacia avrà la risoluzione di 7 Bozza diritto eventualmente comunicata dalla Fiduciaria in tutti i casi previsti e disciplinati nell’Incarico. Resta inteso che a decorrere da tale data, che sarà successivamente evidenziata anche nel rendiconto di chiusura del rapporto fiduciario, sarà di esclusiva competenza del Fiduciante assolvere personalmente e direttamente ogni eventuale obbligo dichiarativo derivante dalla diretta titolarità dell’Immobile e dei diritti sul medesimo, con sua esclusiva responsabilità per ogni conseguenza da ciò derivante nei confronti dell'amministrazione finanziaria, e con piena liberazione della Fiduciaria, che il Fiduciante si impegna, per tale caso, a tenere integralmente indenne e manlevata. In tutti i casi di scioglimento dell’Incarico, anche per risoluzione o recesso, la Fiduciaria provvederà alle dichiarazioni e comunicazioni di legge alle competenti autorità, ove e come previste. 11. Commissioni e spese: Per il conferimento e l'esecuzione dell’Incarico, oltre al rimborso di ogni onere e spesa (postali, telefoniche, bolli e tasse, trasferte, commissioni bancarie, onorari per la consulenza e l’assistenza di professionisti ed altri esperti), il Fiduciante riconoscerà alla Fiduciaria i corrispettivi dettagliatamente specificati, unitamente ai relativi criteri di applicazione, nell’allegato prospetto (doc. 3). 12. Comunicazioni: Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica, anche di eventuali atti giudiziari, sarà validamente eseguita dalla Fiduciaria all’indirizzo indicato dal Fiduciante all’atto del conferimento dell’Incarico o fatto conoscere successivamente per iscritto. Allegati: 1) 2) 3) Incarico all’amministratore; Clausole generali degli incarichi fiduciari in uso presso la Fiduciaria; Tariffario. *** * *** Qualora concordiate su quanto sopra, Vi preghiamo di darcene conferma scritta trascrivendo il contenuto della presente in segno del Vostro accordo ed accettazione dell’Incarico. Distinti saluti. Il Fiduciante Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., il Fiduciante dichiara di approvare specificamente le pattuizioni di cui agli articoli: 8 Bozza art. 1 Natura e oggetto dell'incarico: clausola risolutiva espressa e diritto di recesso della Fiduciaria; art. 2: Obblighi del Fiduciante; art. 4: Esclusiva: clausola risolutiva espressa e diritto di recesso della Fiduciaria; art. 5: Obblighi di comunicazione e di rendicontazione del Fiduciante: clausola risolutiva espressa, diritto di recesso della Fiduciaria; art. 7: Responsabilità della Fiduciaria; art. 8: Manleva; art. 9: Incedibilità dell’Incarico; art. 10: Durata: effetti del recesso e della risoluzione, manleva a favore della Fiduciaria. Il Fiduciante 9