a000888 ordinanza del giudice istruttore del tribunale di reggio

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FONDAZIONE INSIEME onlus.
ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
VOLTO ALL’ACCERTAMENTO DEI REDDITI IN CAUSA DI SEPARAZIONEDIVORZIO.
Tribunale Civile Ordinanza 27/03/2006
Separazione, guardia di finanza, indagini, fiduciaria
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
IL GIUDICE ISTRUTTORE
della causa N. ------/2002 R.G. promossa da YYYXXX nei confronti di XXXXXX con
l'intervento del Pubblico Ministero, esaminata la documentazione in atti, vista
la nota della Guardia di Finanza del 17/3/2006, a scioglimento della riserva
formulata all'udienza del 22/3/2006,
osserva quanto segue.
La Fiduciaria ... S.p.A. ha comunicato alla Guardia di Finanza di non poter
fornire alcuna informazione in ordine ai rapporti intrattenuti da YYYXXX, TIZIA,
ALFA S.r.l., BETA S.r.l., GAMMA S.r.l. e DELTA S.r.l. con la predetta società
fiduciaria adducendo “l'obbligo di riservatezza assunto ai sensi della Legge n.
1966 del 23 novembre 1939, che regolamenta l'attività delle società fiduciarie”.
In realtà, stando al tenore letterale delle disposizioni, la Legge 23 novembre
1939 n. 1966 non prevede alcun “segreto fiduciario” (rappresentato, per
definizione, dall'identità del fiduciante, le cui aspettative di protezione si
basano esclusivamente sulla convinzione che la propria identità non possa essere
oggetto di disclosure da parte della società fiduciaria).
Difatti, questo si
desume solo in via indiretta, attraverso l'esame del corpus legislativo che si
occupa del fenomeno, rappresentato, oltre che dalla fondamentale legge
1966/1939, dall'art. 1 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 e dalle altre normative che
disciplinano peculiari modalità di accesso alle informazioni detenute dalle
società fiduciarie e specifici obblighi di comunicazione da parte di queste
ultime (art. 9 Legge 1745/1962, art. 32 D.P.R. 600/1973, art. 4-bis Legge
216/1974, art. 3 D.L. 26/1979 convertito con la Legge 95/1979, art. 6 Legge
576/1982, art. 1 Legge 936/1982, art. 10 Legge 281/1985, art. 2 D.L. 233/1986,
art. 13 Legge 223/1990, art. 13 Legge 20/1991, art. 21 e 110 D.Lgs. 385/1993,
artt. 29 e 60 D.Lgs. 415/1996, art. 17 e 115 D.Lgs. 58/1998, art. 83 D.Lgs.
270/1999, artt. 69 e 71 D.Lgs. 209/2005); poiché varie disposizioni ne
disciplinano la deroga, indirettamente è confermata la sussistenza del segreto,
di cui l'ordinamento dà una sorta di “definizione in negativo”.
Anche la prevalente giurisprudenza ha riconosciuto l'esistenza di un “segreto
fiduciario” (Cass. 14 ottobre 1997 n. 10031, Corte d'Appello di Trieste – 15
gennaio 2004, Tribunale di Catania – ord. 7 luglio 2003; sotto forma di parere
fornito all'Agenzia delle Entrate, Consiglio di Stato – parere 1 luglio 2003 n.
2345; contra Trib. Pordenone – 9 gennaio 2001, riformata dalla citata pronuncia
della Corte d'Appello di Trieste).
Ciò posto, occorre verificare se il segreto fiduciario può essere opposto alla
Guardia di Finanza (che opera con le forme previste dall'art. 32 D.P.R.
600/1973) e/o superato attraverso le “indagini” di polizia tributaria disposte
nel corso della causa di divorzio (art. 5 Legge 898/1970 e successive
modificazioni) o l'“accertamento” di polizia tributaria previsto dal novellato
art. 155 cod. proc. civ. (norma prevista per il procedimento di separazione
personale, ma applicabile “anche in caso di scioglimento, di cessazione degli
effetti civili o di nullità del matrimonio” in forza dell'art. 4 comma 2° Legge
54/2006, legge che trova applicazione nelle cause pendenti alla sua entrata in
vigore).
Sull'opponibilità del segreto all'Amministrazione Finanziaria si era già
autorevolmente espresso, in senso negativo, il Consiglio di Stato col parere
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dell'1 luglio 2003 n. 2345, il quale aveva esplicitamente escluso anche “sotto
il profilo costituzionale, l'esistenza di una «zona franca», sottratta ad
eventuali acquisizioni di dati ed elementi valutativi, da parte degli uffici
fiscali”.
Con specifico riferimento all'art. 32 D.P.R. 600/1973 (modificato dalla Legge
311/2004), si osserva che la disposizione – al n. 7) – ha esteso e chiarito i
poteri d'indagine nei confronti delle società fiduciarie (sia di gestione
“statica” sia di gestione “dinamica”) consentendo espressamente di richiedere la
comunicazione:
a) di “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od
operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti,
nonché alle garanzie prestate da terzi”,
b) delle “generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o
amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati”, “specificando i periodi temporali di interesse”.
Nel contempo, la norma ha introdotto particolari cautele che l'Amministrazione
finanziaria deve adottare per procedere agli accertamenti previsti dal n. 7.
Difatti: occorre una preventiva autorizzazione del “direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore Regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante
Regionale”; il termine concesso per l'adempimento non può essere inferiore a 30
giorni; sono stabilite dalla normazione secondaria peculiari modalità di
trasmissione delle richieste e delle risposte.
Le disposizioni sopra richiamate rendono evidente che il segreto fiduciario cede
(o, quantomeno, è derogato) di fronte alle esigenze pubblicistiche
dell'accertamento tributario.
Il primo periodo non lascia spazio ad interpretazioni: consente
all'Amministrazione Finanziaria di risalire, dietro indicazione delle generalità
del soggetto interessato dall'accertamento, alle operazioni – anche fiduciarie –
da questo concluse; a questo potere corrisponde il dovere delle società
fiduciarie di rendere trasparenti le operazioni che il cliente ha concluso
attraverso lo schermo fiduciario.
Quanto al secondo periodo della disposizione, la collocazione della locuzione
“inequivocamente individuati” è stata interpretata nel senso che la stessa possa
riferirsi alternativamente ai “soggetti” o ai “beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese” oppure che debba riferirsi a entrambi.
Conformemente a quanto sostenuto dalla prevalente dottrina, è da escludersi che
la locuzione si riferisca solo ai “soggetti”, perché una siffatta
interpretazione renderebbe la norma perfettamente inutile e sovrabbondante
rispetto a quella contenuta nel primo periodo.
L'impostazione che
conseguentemente appare più logica e razionale è che la locuzione in questione
si riferisca sia al soggetto che ai beni (la stessa collocazione della norma e
l'utilizzo dell'intercalare “tra l'altro” depongono per questa tesi; inoltre si
pone come norma speciale e complementare rispetto al disposto contenuto nel
primo periodo e rivolto alla generalità degli operatori finanziari).
Così interpretato, il menzionato art. 32 permette all'Amministrazione
Finanziaria di risalire dall'oggetto intestato al soggetto accertato (o
accertabile) derogando alla riservatezza fiduciaria, ma a condizione, da un
lato, che l'oggetto dell'indagine sia individuato con precisione, con specifica
indicazione sia del bene intestato fiduciariamente che del periodo temporale di
interesse per l'indagine e, dall'altro, che sia precisato il collegamento fra
l'intestazione fiduciaria e l'attività d'indagine svolta nei confronti dei
soggetti sottoposti o sottoponibili ad accertamento.
Riguardo alla possibilità, necessita di operare tramite le forme dell'art. 32
D.P.R. 600/1973, la relazione tra il Giudice che ha disposto le indagini e la
Polizia Tributaria a queste deputata potrebbe essere inquadrata nel fenomeno
della “delegazione intersoggettiva ad efficacia esterna di diritto pubblico”
(relazione di diritto pubblico in cui la forma degli atti deve corrispondere a
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quella propria del delegato, e non già del delegante): secondo l'assunto
precedente, la Guardia di Finanza, anche nelle fattispecie in cui opera quale
ausiliario del Giudice, deve agire conformemente alle regole ordinamentali
previste per la sua attività “ordinaria”.
Conseguentemente, la Polizia Tributaria dovrebbe avvalersi degli strumenti
previsti dal D.P.R. 600/1973 per ottenere le informazioni richieste in questa
causa; tuttavia, anche se fosse plausibile una simile configurazione dei
rapporti tra il Giudice del divorzio (o della separazione) e la Guardia di
Finanza (tesi smentita dalle considerazioni successivamente svolte), l'art. 32
D.P.R. 600/1973 deve essere “adattato” alle particolarità del controllo delegato
dall'Autorità Giudiziaria): nel caso non si può pretendere, infatti, la previa
autorizzazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza che si rende
superflua stante l'esplicita delega del Giudice (certo non potrebbe il
Comandante Regionale negare l'autorizzazione).
Il corollario dei principi ora esposti è il seguente: anche in assenza della
preventiva autorizzazione del Comandante Regionale, la Guardia di Finanza ha il
potere di ottenere – come previsto dall'art. 32 n. 7) D.P.R. 600/1973 dalla
Fiduciaria ...:
-- dati, notizie e rapporto intrattenuto od operazione effettuata,−documenti
relativi a qualsiasi ivi compresi i servizi prestati e le garanzie prestate da
terzi, relativi a YYYXXX, TIZIA, ALFA S.r.l., BETA S.r.l., GAMMA S.r.l., DELTA
S.r.l.
-- la comunicazione (se questi coincidono con YYYXXX o TIZIA o ALFA−delle
generalità dei soggetti S.r.l. o BETA S.r.l. o GAMMA S.r.l.) per conto dei quali
la predetta società ha detenuto o amministrato o gestito le partecipazioni nella
DELTA S.r.l. (riguardo a questa informazione pare addirittura che non si possa
configurare il segreto fiduciario visto il disposto dell'ultimo comma dell'art.
1 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239).
Già in base all'art. 32 D.P.R. 600/1973, pertanto, il segreto fiduciario non
poteva essere opposto.
Ma non basta: sia l'art. 5 Legge 898/1970, sia l'art. 155 cod. proc. civ.
attribuiscono al Giudice del divorzio o della separazione il potere di ottenere
dalla società fiduciaria una completa disclosure riguardo alle generalità del
fiduciante e ai beni fiduciariamente intestati, senza prevedere alcuna
limitazione (nemmeno in analogia con i limiti che il D.P.R. 600/1973 ha imposto
all'Erario).
La prima delle disposizioni citata consente al Tribunale di disporre “indagini
sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del
caso, anche della polizia tributaria” (art. 5 Legge 898/1970 e successive
modificazioni).
E' bene precisare che le indagini di polizia tributaria non
sono un mezzo di prova necessariamente riservato al Collegio, come dimostra
anche l'art. 3 della Legge 154/2001 che attribuisce anche al Giudice monocratico
il potere di disporle; peraltro, sono state da tempo eliminate le norme – ancora
vigenti all'epoca della Legge 74/1987, che ha modificato l'art. 5 della Legge
898/1970 – che imponevano di rimettere al Tribunale in composizione collegiale
la decisione su alcuni mezzi istruttori e quelle che prevedevano la possibilità
di reclamare l'ordinanza istruttoria innanzi al Collegio (oggi, salve le ipotesi
disciplinate dagli art. 279 e 281 c.p.c., nel rito ordinario è il Giudice
Istruttore che ammette e dispone i mezzi di prova).
La giurisprudenza aveva già interpretato l'art. 5 Legge 898/1970 nel senso che
le indagini potevano essere estese anche a terzi.
La Legge 54/2006 (che ha
modificato l'ultimo comma dell'art. 155 cod. proc. civ. stabilendo: “Ove le
informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia
tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se
intestati a soggetti diversi”) ha confermato l'orientamento giurisprudenziale.
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La recente disciplina legislativa costituisce norma successiva e speciale
rispetto a tutte le disposizioni dalle quali si desume il segreto fiduciario
che, pertanto, sono (quantomeno) derogate nelle controversie “di diritto di
famiglia”.
Peraltro, proprio da tali normative si evince che il c.d. “segreto fiduciario”
deve essere considerato un “segreto privato” (inteso come obbligo di non
divulgare ad altri una determinata notizia) il quale, tuttavia, cede (o deve
essere attenuato) di fronte ad esigenze pubblicistiche che presiedono ad
interessi di rango costituzionale più elevato rispetto alla tutela della
riservatezza, della libertà di iniziativa economica e del patrimonio (ad
esempio, riguarda la salvaguardia del principio di libera concorrenza – sancito
dall'art. 85 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea – la
decisione della Commissione n. 79/253/CEE del 31 gennaio 1979 con la quale è
stata disposta la soggezione di una fiduciaria ad una visita di accertamento).
Alla protezione di beni giuridici di elevatissimo grado (artt. 30 e 31 della
Costituzione) mirano le indagini sui patrimoni che il Giudice, nelle cause di
separazione/divorzio, può disporre, anche d'ufficio (nell'interesse materiale
della prole) e anche nei confronti dei terzi.
Nel caso, ricorrono tutti i presupposti per disporre le indagini presso la
Fiduciaria ...:
-- le informazioni lacunose e poco credibili (in proposito si richiama−fornite
da YYYXXX risultano il contenuto dell'ordinanza del 14/1/2005);
-- lo stesso YYYXXX, libero del 22/3/2006, ha rifiutato di rispondere−nel corso
dell'interrogatorio ad una precisa domanda sui suoi rapporti con Fiduciaria ...;
-- il teste CAIO non la persona fisica che ha partecipato alle−è stato in grado
di ricordare assemblee della DELTA S.r.l. per conto del socio Fiduciaria ...;
-- secondo quanto Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni del−emerso
dall'informativa della teste CAIO, la DELTA S.r.l., che è amministrata da un
professionista (socio all'1%) e vede una consistente partecipazione di
Fiduciaria ... (99% del capitale sociale), ha compiuto solo quattro operazioni,
tutte riguardanti l'acquisto di beni di YYYXXX;
-- la controparte ha delle affermazioni e delle dichiarazioni dei
redditi−contestato la veridicità di YYYXXX producendo numerosi documenti;
-- la decisione del “provvedimenti riguardo ai figli” (art. 155 cod.
proc.−Tribunale concerne i civ.), dato che la XXXXXX ha avanzato domanda per
ottenere da YYYXXX un contributo al mantenimento di FIGLIA (maggiorenne ma non
economicamente indipendente) e FIGLIO (minorenne).
Oltre che in forza del D.P.R. 600/1973, a maggior ragione alla luce delle
disposizioni sopra richiamate (art. 5 Legge 898/1970 e art. 155 cod. proc. civ.
che non pongono limitazioni di sorta ai poteri istruttori), si ritiene che la
Fiduciaria ... non possa validamente opporre il segreto fiduciario a questo
Giudice Istruttore, né di conseguenza alla Guardia di Finanza che opera quale
suo delegato e – con la delega – è investita dei medesimi poteri del delegante
(non si tratta perciò di delegazione intersoggettiva ad efficacia esterna di
diritto pubblico, perché, quando il legislatore ha voluto che la Polizia
Tributaria – nell'espletamento di compiti ulteriori rispetto a quelli
“originari” – si avvalesse dei propri poteri istruttori impiegando le medesime
modalità e soggiacendo agli stessi limiti di questi, lo ha espressamente
previsto: cfr. art. 2 comma 4° D.Lgs. 68/2001).
Conseguentemente, si dispone che la Guardia di Finanza provveda a comunicare la
presente ordinanza a Fiduciaria ... S.p.A., a richiedere le informazioni
indicate in dispositivo e ad acquisire copia di tutte le annotazioni relative a
YYYXXX o TIZIA o ALFA S.r.l. o BETA S.r.l. o GAMMA S.r.l. o DELTA S.r.l.
inserite nel “Libro dei Fiducianti” (che la società fiduciaria è tenuta ad avere
– come previsto dalla Circolare n. 3188 del 5 maggio 1989 del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sul quale devono essere
annotate le “generalità dei fiducianti stessi, con relativo domicilio, le somme
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di denaro o i valori mobiliari conferiti, i successivi conferimenti, gli
eventuali rimborsi, le restituzioni di valori mobiliari”).
Provveda la Polizia Tributaria a trasmettere a questo Giudice, nel più breve
tempo possibile, l'esito dell'accertamento (o a comunicare l'eventuale rifiuto
per l'adozione di eventuali provvedimenti coercitivi).
Si dispone altresì l'acquisizione, presso DELTA S.r.l., dei verbali delle
assemblee della società, dai quali risulti il nominativo della persona fisica
che ha partecipato alle assemblee per conto del socio Fiduciaria ....
La causa deve essere rinviata ad altra udienza in attesa degli accertamenti
delegati alla Guardia di Finanza e, comunque, per l'audizione della teste
Sempronia.
P.Q.M.
DISPONE
che la Guardia di Finanza di Reggio Emilia – Nucleo di Polizia Tributaria
provveda a
-- richiedere alla Fiduciaria ..., previa comunicazione di questa ordinanza:
−
-- dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od
operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati e le garanzie prestate da
terzi, relativi a YYYXXX, TIZIA, ALFA S.r.l., BETA S.r.l., GAMMA S.r.l., DELTA
S.r.l.
−
-- le generalità dei soggetti (se questi coincidono con YYYXXX o TIZIA o ALFA
S.r.l. o BETA S.r.l. o GAMMA S.r.l.) per conto dei quali la predetta società ha
detenuto (o detiene) o amministrato (o amministra) o gestito (o gestisce) le
partecipazioni nella DELTA S.r.l.
−
-- copia di tutte le annotazioni relative a YYYXXX o TIZIA o ALFA S.r.l. o BETA
S.r.l. o GAMMA S.r.l. o DELTA S.r.l. inserite nel “Libro dei Fiducianti”
-- fornire tempestiva comunicazione della risposta fornita dalla Fiduciaria ...
per l'adozione dei provvedimenti conseguenti
-- acquisire presso DELTA S.r.l. i verbali delle assemblee della predetta
società (dai quali risulti il nominativo della persona fisica che ha partecipato
alle assemblee per conto di Fiduciaria ... S.p.A.)
-- trasmettere con la massima sollecitudine a questo Giudice la documentazione
acquisita nel corso delle indagini così disposte
FISSA
l'udienza del 19/5/2006 alle ore 9.00 per l'assunzione del teste Sempronia e per
l'esame degli esiti degli accertamenti disposti
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione integrale del presente provvedimento alle
parti, al P.M. e alla Guardia di Finanza di Reggio Emilia – Nucleo di Polizia
Tributaria.
Dispone che la notifica alla Guardia di Finanza sia eseguita anche a mezzo fax
(ex art. 151 c.p.c.).
Reggio Emilia, 27/3/2006
Il Giudice Istruttore: Dott. Giovanni Fanticini