Decisione n. 2618 del 29 aprile 2014

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Decisione n. 2618 del 29 aprile 2014
Decisione N. 2618 del 29 aprile 2014
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) QUADRI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO
Nella seduta del 01/04/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nel mese di marzo 2006 il ricorrente stipulava con l’intermediario convenuto, per il tramite
di una società mandataria, un contratto di finanziamento per euro 20.400,00 rimborsabili,
mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, in centoventi rate da
euro 170,00 ciascuna. Dall’importo lordo finanziato venivano detratte le seguenti somme:
euro 788,35 a titolo di commissione per l’intermediario committente; euro 1.178,01 a titolo
di commissione per la società mandataria (ivi compresa la quota per l’eventuale intervento
di un agente/mediatore); euro 2.181,56 a titolo di premio assicurativo.
Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di giugno 2011, in
corrispondenza della sessantatreesima rata di ammortamento; in sede di conteggio
estintivo veniva riconosciuto in favore del ricorrente il rimborso di euro 153,78 quale quota
non maturata delle commissioni bancarie.
Con lettera di reclamo, inviata per il tramite di un professionista di fiducia, il ricorrente
chiedeva il rimborso proporzionale delle quote non godute di tutte le voci di costo relative
al finanziamento, per un ammontare complessivo di euro 3.000,00 comprensivo di
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interessi, onorari e spese. L’intermediario riscontrava negativamente il reclamo,
osservando di aver già rimborsato la quota non maturata delle commissioni per il
committente, in conformità alle condizioni contrattuali; circa le commissioni per la società
mandataria osservava la natura non retrocedibile delle attività da queste remunerate,
anche con riferimento alla quota destinata all’agente/mediatore, sottolineando peraltro che
le somme comunque versate non erano mai entrate nella propria disponibilità ma solo in
quella della mandataria, alla quale invitava a rivolgere la richiesta. Infine, con riguardo al
premio assicurativo, riteneva di non essere tenuta ad alcuna restituzione, alla luce delle
disposizioni introdotte dalla legge n. 221/2012 che imponeva il relativo obbligo in capo alle
compagnie di assicurazione; rilevava comunque che la compagnia con la quale era stata
sottoscritta la polizza avesse già risposto negativamente alla richiesta avanzata dallo
stesso ricorrente.
Insoddisfatto del riscontro ottenuto, il ricorrente adiva questo Arbitro – sempre per il
tramite del professionista di fiducia – reiterando le proprie richieste restitutorie, quantificate
in euro 1.036,39 quale quota non maturata delle commissioni finanziarie, bancarie ed
accessorie ed euro 1.145,88 quale quota non maturata del premio, oltre gli interessi legali.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l’irricevibilità
del ricorso, data la litispendenza sussistente con la procedura di mediazione che era stata
avviata in relazione al caso di specie; dava conto del fatto che detta procedura si era
conclusa con un verbale negativo per mancata adesione delle controparti tra cui il
ricorrente.
Sempre in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine
alla richiesta di rimborso delle commissioni della società mandataria alla quale era stato
conferito il potere di gestire i rapporti con i soggetti finanziati; proprio in ragione di tale
attività di gestione, la società aveva percepito il compenso definito nella commissione
corrispondente. Chiedeva, peraltro, in caso di riconoscimento della legittimazione passiva,
il riconoscimento del proprio diritto di rivalsa nei confronti della società stessa.
Nel merito di dette commissioni, precisava la loro natura non rimborsabile, per essere
destinate a remunerare il compimento di attività preliminari alla concessione del
finanziamento, completamente esaurite nel momento della estinzione anticipata come
peraltro sarebbe stato confermato da alcuni arresti di questo Arbitro.
Quanto alle commissioni bancarie, invece, nel ribadire l’avvenuta retrocessione
dell’importo di euro 153,78 in occasione del conteggio estintivo, dava conto dei criteri di
calcolo adottati per la quantificazione di detta somma, calcolata in applicazione del
standard IAS 39, sulla base del piano di ammortamento “riferito ai principi di competenza
economica di cui alla metodologia finanziaria basata sul tasso interno di rendimento
(TIR)”.
Da ultimo, con riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il resistente
riteneva che all’estinzione anticipata del contratto de quo dovesse applicarsi la disciplina di
cui alla legge n. 221/2012, con la conseguenza che l’obbligo del rimborso dovesse
ritenersi incombente soltanto a carico dell’impresa assicuratrice, la quale – peraltro –
aveva richiesto il rinvio dell’incontro di mediazione per l’esame delle singole posizioni dei
clienti che avevano fatto richiesta di restituzione del premio nei confronti dell’intermediario.
Pertanto chiedeva, in via preliminare, di pronunciare l’irricevibilità del ricorso; in via
subordinata dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di
rimborso delle commissioni per la mandataria e, comunque, di accertarne la natura up
front, nonché in ordine alla domanda di rimborso del premio assicurativo; nel merito,
dichiarare come non dovute le somme richieste a titolo di retrocessione di quest’ultimo, ai
sensi delle norme della legge n. 221/2012; infine di respingere il ricorso in ragione della
retrocessione dell’importo di euro 153,78. In via subordinata, chiedeva comunque di
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accertare – in caso di condanna – il proprio diritto ad agire in rivalsa nei confronti,
rispettivamente, della società mandataria e della compagnia di assicurazioni.
DIRITTO
Giova, innanzitutto, mettere conto all’eccezione preliminare sollevata dall’intermediario
resistente, il quale ritiene che debba dichiararsi l’irricevibilità del ricorso per litispendenza
con la procedura di mediazione dallo stesso promossa in relazione alla medesima
fattispecie.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che detta procedura sia stata non soltanto
promossa bensì anche conclusa, con verbale negativo per mancata comparizione delle
controparti.
Al riguardo le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono che “Non
possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale
ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di
norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal
ricorrente o al quale questi abbia aderito” (cfr. Sez. I, par. 4).
Pertanto, le stesse norme procedimentali chiariscono che – per aversi litispendenza – la
procedura di mediazione eventualmente, avviata dall’intermediario, debba avere avuto
quanto meno l’adesione da parte del ricorrente.
Nel caso di specie risulta – per un verso – che la procedura di mediazione sia stata
avviata dal resistente e – per altro verso – che il ricorrente non vi abbia aderito, con la
conseguenza che non può ritenersi sussistente alcuna litispendenza.
Neppure la circostanza del fallimento della procedura di mediazione per mancata
adesione, tra gli altri, anche del ricorrente può assumere rilievo: al di là della dirimente
circostanza per cui il verbale negativo è stato redatto successivamente alla presentazione
del ricorso, il fallimento della mediazione rafforza viepiù l’insussistenza di qualsivoglia
litispendenza.
Giova ricordare, infatti, che le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
prevedono che “Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura
conciliativa già intrapresa; in questo caso – fermo restando quanto previsto dall’art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – il ricorso può essere proposto
anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 1.” (cfr.
Sez. I, par. 4, 2 cpv.).
L’eccezione proposta va, dunque, rigettata.
Nel merito, va respinta in primis l’ulteriore eccezione di carenza di legittimazione passiva
avanzata dal resistente con riferimento alle commissioni per la società mandataria.
Seppure non può essere relegato in dubbio che il contratto di finanziamento in questione
sia stato concluso per il tramite di un’articolata rete distributiva, costituita da un
intermediario, incaricato del collocamento del prodotto per conto dell’intermediario
mandante, la titolarità del credito permane esclusivamente in capo all’istituto erogante, nei
cui confronti dunque deve essere riconosciuta la legittimazione passiva in ordine alla
richiesta di restituzione avanzata dal ricorrente (cfr. ex multis, Collegio di Napoli dec. n.
2280/2012).
Ciò premesso, dall’esame della documentazione contrattuale emerge che le commissioni
in favore della società mandataria siano state corrisposte: “1) per l’attività istruttoria del
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prestito, comprensiva dell’acquisizione della documentazione necessaria, della
notificazione del contratto di mutuo agli enti interessati e di rimessa del netto ricavo al
cliente; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) per l’eventuale estinzione dei
precedenti prestiti contratti dal mutuatario; 4) per la prestazione della garanzia “non
riscosso per riscosso”; 5) per la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) per le
perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza
dell’ammortamento” (cfr. art. a2 delle condizioni generali di contratto).
La formulazione della clausola, dunque, appare del tutto opaca, posto che essa contempla
allo stesso tempo attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito e attività
che, invece, devono essere rese durante lo svolgimento del rapporto negoziale.
La ridetta formulazione, peraltro, non risulta neppure conforme alle indicazioni rivenienti
dalle comunicazioni della Banca d’Italia del 2009 e del 2011 relative alle operazioni di
finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio o operazioni assimilate: al
riguardo, infatti, l’Autorità di vigilanza ha richiamato l’attenzione degli intermediari ad una
precisa identificazione delle varie voci di costo connesse a tali prestiti, al fine di mettere in
evidenza quali attività siano da queste remunerate, in particolar modo distinguendo quelle
relative alla fase prodromica alla concessione del finanziamento (cc.dd. up front) e quelle
relative all’esecuzione del contratto (cc.dd. recurring). Ciò non soltanto per rendere i
sovvenuti edotti dei costi da sopportare in occasione di un prestito ma (con riguardo alla
vicenda sottoposta all’esame del Collegio) ad identificare la quota parte restituibile in caso
di estinzione anticipata del finanziamento, in applicazione del principio di equa riduzione
del costo del finanziamento di cui all’art. 125-sexies t.u.b.
Alla luce di tali premesse, dunque, il riferimento ad attività la cui natura appare eterogenea
determina il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della quota non maturata delle
commissioni per la società mandataria, quantificate proporzionalmente in euro 559,55.
Al contrario, non può essere disposta la retrocessione delle commissioni per
l’intermediario committente (id est l’odierno convenuto), le uniche rispetto alle quali parte
resistente riconosce la propria legittimazione passiva e che sono state già oggetto di
abbuono in sede di conteggio estintivo.
La relativa previsione contrattuale dispone che queste siano state corrisposte “a
convenuta copertura – in accezione non solo unitaria ed inscindibile ma anche aleatoria –
delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali,
esemplificativamente, l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione e la
convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo
rischio per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della
provvista; la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91; le perdite per l’eventuale
ritardo di adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate
condizioni di mercato” (cfr. art. a1 delle condizioni generali).
Dinanzi a siffatta formulazione il Collegio ha già avuto modo di rilevare la natura
sostanzialmente up front delle relative commissioni (cfr. dec. nn. 5580; 4851/2013); deve
pertanto ribadirsi anche nel caso di specie la non rimborsabilità delle stesse.
Residua la domanda di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo; al
riguardo l’intermediario convenuto ha sollevato un’ulteriore eccezione di carenza di
legittimazione passiva, richiamando la disposizione dell’art. 22, comma 15-quater, della
legge n. 221/2012 che ha convertito con modificazioni il d. lg. n. 179/2012; in particolare,
riterrebbe che essa sia applicabile ratione temporis anche al contratto in esame, posto che
il successivo comma 15-septies fa retrocedere la sua efficacia anche ai contratti
commercializzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.
Ad avviso del Collegio, tale considerazione non appare convincente: la disposizione
dell’art. 22, comma 15-quater (la quale peraltro fa assurgere al rango di norma primaria la
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disposizione di analogo tenore già contenuta nel regolamento ISVAP n. 40/2010), prevede
che in caso di polizze assicurative connesse a mutui o ad altri contratti di finanziamento al
consumo, in caso di estinzione anticipata le imprese di assicurazione siano obbligate a
corrispondere la quota parte del premio integralmente versato in loro favore; il successivo
comma 15-septies, nel riconoscere l’applicabilità di detta disposizione anche ai contratti
commercializzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 221/2012 non intende operare
una retroazione generalizzata di detta disposizione. Il riferimento ai contratti
commercializzati prima di detto termine, infatti, deve essere correttamente interpretato nel
senso che l’obbligo restitutorio posto in capo alle compagnie assicuratrici è riferibile ai
contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, ma la cui
estinzione anticipata sia necessariamente avvenuta dopo tale termine. È solo l’anticipata
estinzione, infatti, che può essere considerata quale evento al cui verificarsi sorge in capo
al consumatore il diritto alla restituzione della quota non maturata, che può essere
esercitato in conformità con la disposizione citata. Essa, infatti, intende esclusivamente
disporre che il diritto alla restituzione, il quale necessariamente deve sorgere in data
successiva alla sua entrata in vigore, può essere riferito anche contratti conclusi prima di
tale data.
La diversa interpretazione prospettata dal resistente, che intenderebbe leggere la ridetta
norma nel senso che la disciplina de qua possa applicarsi anche ai contratti estinti prima
dell’entrata in vigore della legge di conversione, si porrebbe in insanabile contrasto con il
principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 disp. att. cod. civ.
Anche ad una lettura che si soffermi sul solo dato etimologico non può sfuggire che il
riferimento che la norma compie è ai contratti “commercializzati”, id est stipulati e non
anche estinti prima del termine richiamato.
Al contrario il resistente, al fine di sostenere la propria carenza di legittimazione passiva,
vorrebbe intendere la richiamata disposizione nel senso che essa vada applicata anche al
contratto in esame, che non solo è stato concluso, ma è anche stato estinto
anticipatamente prima del ridetto limite temporale. Tale interpretazione non appare
condivisibile, con la conseguenza che va riconosciuta la propria legittimazione passiva.
Al di là di tale aspetto, vale la pena – e ciò risulta decisivo – sottolineare, comunque, come
la norma di cui si discute non sia una norma di legittimazione, nel senso che essa non vale
ad individuare il soggetto passivamente legittimato alla restituzione: essa, al contrario,
conferma un principio generale – desumibile anche dalla normativa applicabile in
precedenza e come questo Collegio ha più volte ribadito – per cui sussiste tra il contratto
di finanziamento e quello di assicurazione un collegamento negoziale tale per cui le
vicende che riguardano il primo condizionano la sorte del secondo. In particolare,
l’anticipata estinzione del prestito non può che riverberare anche sul secondo: in ragione
della interdipendenza sussistente (sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista
oggettivo), ciò determina il diritto al rimborso delle quote assicurative non ancora maturate,
il quale può esser fatto valere anche nei confronti dell’intermediario collocatore della
polizza.
Né, ad argomentare diversamente, possono trovare accoglimento le ulteriori deduzioni
dell’intermediario resistente, il quale vorrebbe riconoscere un riconoscimento della propria
legittimazione passiva da parte della compagnia di assicurazioni, per aver interloquito con
le parti, anche in sede di mediazione.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata
del premio, proporzionalmente quantificata in euro 1.036,24.
Il Collegio, da ultimo, dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli
interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.
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Decisione N. 2618 del 29 aprile 2014
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla
restituzione dell’importo complessivo di € 1.595,79, oltre interessi legali a far data del
reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda
alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al
ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del
ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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