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Decisione N. 594 del 27 gennaio 2015
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA
Presidente
(RM) GEMMA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore CARATELLI MASSIMO
Nella seduta del 28/11/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La controversia verte sulla richiesta di rimborso del rateo relativo alle commissioni
finanziarie, e di quelle di intermediazione e assicurative connesse a un prestito contro
cessione del quinto dello stipendio accordato da un terzo istituto, il cui credito è stato
ceduto alla resistente.
Il prestito prevedeva, tra i costi a carico della cliente:
ƒ
commissioni finanziarie, per euro 2.457,93 (lett. A, a1 del contratto);
ƒ
commissioni di intermediazione, per euro 1.451,94 (lett. A, a2);
ƒ
costi assicurativi, per euro 667,42 (lett. A, a4).
In data 19 febbraio 2013, su richiesta della ricorrente, è stato rilasciato
dall’intermediario convenuto un conteggio di estinzione anticipata: i) con un importo a
saldo di euro 15.584,88; ii) numero 69 rate mensili ancora non scadute su 120 totali; iii)
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deduzione pro-quota delle commissioni non maturate per euro 110,40. La cliente
provvedeva, quindi, a versare l’importo conteggiato a estinzione del prestito.
Con reclamo del 30 ottobre 2013, parte attrice contestava alla resistente il conteggio,
invocando il rimborso della parte non ancora maturata dei costi e oneri pagati
anticipatamente, a fronte di commissioni e provvigioni nonché del premio assicurativo.
L’istanza veniva riscontrata dall’istituto di credito con nota del 25 novembre 2013. Nella
lettera la convenuta chiariva di non poter accogliere la richiesta di ulteriore storno delle
commissioni giacché parzialmente abbuonate in fase di estinzione del prestito, afferendo
altresì il residuo importo degli oneri addebitati “ai costi di impianto della pratica, vincolanti
per l’erogazione del finanziamento”. In ordine al premio assicurativo non goduto,
l’intermediario invitava la controparte a rivolgere la richiesta di rimborso alla compagnia
assicurativa, referente del contratto in parola, della quale richiamava i recapiti.
La compagnia, interessata dalla ricorrente, in data 17 dicembre 2013, riscontrava
positivamente la richiesta di storno riconoscendo alla cliente l’importo di euro 374,58.
Ritenendo non soddisfatte le proprie istanze, con ricorso pervenuto il 7 maggio 2014,
la ricorrente - con l’assistenza dell’avvocato - reitera le lamentele già espresse, e chiede il
versamento di ulteriori euro 2.146,97, oltre interessi legali, quale equo ristoro di
commissioni e oneri assicurativi non ancora maturati. Parte attrice invoca, altresì, la
condanna dell’intermediario alla ripetizione delle spese di assistenza professionale, che
quantifica in euro 500,00.
Al ricorso replica l’istituto di credito. La convenuta ribadisce, prima di tutto, la propria
carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda la restituzione di quota parte del
premio. L’istituto di credito precisa, inoltre, che la sottoscrizione del contratto è avvenuta
antecedentemente alla data di pubblicazione della comunicazione della Banca d’Italia del
novembre 2009 in tema di cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate, così
come all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 141/2010 introduttivo dell’art. 125sexies del TUB. Di conseguenza, “tutti i presidi di informazione” - quali la descrizione delle
voci di spesa che concorrono al costo del finanziamento nonché la suddivisione degli
importi relativi alle commissioni in oneri up-front e recurring -, a detta della resistente, non
possono essere desunti dal contratto, che risulta redatto secondo i canoni di trasparenza
vigenti alla data di stipula. L’intermediario, al contempo, osserva di aver proceduto al
conteggio di un “equo rimborso” a favore della cliente applicando la medesima politica di
gestione adottata in origine da parte del terzo istituto cui la resistente è subentrata nella
titolarità dei diritti e obblighi. Nel caso di specie, l’importo stornato in fase di estinzione è
stato calcolato pro quota, “riscostruendo in [euro] 110,40 il totale delle commissioni
recurring” sulla pratica in oggetto. Tutto ciò premesso, l’istituto di credito ritiene che
nessuna responsabilità o violazione possa essergli contestata, e chiede dunque all’Arbitro
il rigetto di ogni pretesa prospettata dalla controparte, compresa l’istanza di ripetizione
delle spese legali, a detta dell’istituto, non dovute giacché il “Collegio non necessita di
apposita rappresentanza professionale per essere adito”.
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DIRITTO
In via preliminare, si deve disattendere l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva sollevata dall’intermediario resistente con riferimento alla domanda di restituzione
di quota parte degli oneri assicurativi. La Legge n. 221/2012, che più specificamente
regola la materia, si limita infatti a ribadire quanto già noto in relazione all’obbligo
restitutorio dell’assicuratore in caso di estinzione anticipata di un prestito protetto da
apposita polizza, ma non prevede che la relativa responsabilità rivesta natura esclusiva
con il conseguente venir meno del solidale coinvolgimento dell’intermediario. In tal senso
si è pronunciato il Collegio di coordinamento di questo Arbitro nelle decisioni n. 6167 del
22 settembre 2014 e n. 3378 del 21 giugno 2013. L’eccezione pregiudiziale è, pertanto,
infondata.
Quanto allo storno di spese e oneri percepiti anticipatamente, è opportuno anzitutto
rammentare che tale questione è stata più volte portata all’attenzione dei tre Collegi
dell’ABF (v. tra le altre, Decisione n. 4020 del 25 luglio 2013). Gli approfondimenti
effettuati, da ultimo anche da parte del Collegio di coordinamento (v. dec. cit.), hanno
consentito di ritenere che, in caso di estinzione anticipata: a) l’intermediario debba
restituire, per la parte non maturata, le commissioni addebitate in sede di stipula; b) in
assenza di una “chiara e congrua” ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e
recurring - come è nel caso in esame -, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci
debba essere considerato soggetto a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del
rapporto negoziale; c) in riferimento ai costi recurring, l’importo da rimborsare vada
equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis (in base al
quale l’ammontare complessivo delle spese viene suddiviso per il numero complessivo
delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue), giacché trattasi di corrispettivi
allo svolgimento di attività amministrative il cui costo, al netto di fattori esogeni, è costante
in pendenza di rapporto; d) l’onere economico del contratto di assicurazione, per il
collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento, debba essere
annoverato tra i “costi” del credito presi in considerazione dall’art. 125-sexies, comma 1,
TUB ai fini della determinazione del diritto di rimborso del cliente; e) non sarebbe
illegittimo, né irrazionale quantificare l’equa riduzione degli oneri assicurativi ponderando il
rimborso della quota del premio in funzione del capitale residuo assicurato, purché
l’applicazione di tale criterio di rimborso sia espressamente enunciata in contratto; f) in
assenza di una siffatta previsione, sia ragionevole quantificare il diritto di rimborso del
cliente applicando ai premi versati il principio di competenza economia, posto che si tratta
di costi che maturano in ragione del tempo, e che di conseguenza sono da rilevare pro
rata temporis.
Alla stregua di tali principi, questo Collegio ritiene che le quote di spese e oneri di cui
la ricorrente ha diritto al rimborso siano quelle risultanti dai seguenti conteggi:
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Contratto n. ***080
Commissioni finanziarie e di
intermediazione (euro)
Costi assicurativi (euro)
Importo aggiuntivo
spettante alla ricorrente
Importo rimborsato
sulla base del criterio di
calcolo temporale
Importo
contrattualmente
previsto
3.909,87
110,40
2.137,77 (1)
667,42
374,58
9,18 (2)
TOTALE sul contratto
(euro)
2.146,95 (3)
(1) {[(3.909,87/120)x69]-110,40} = euro 2.137,77 (rimborso pro quota delle commissioni finanziarie e di quelle di
intermediazione; importo al netto di quanto già detratto in occasione della richiesta di estinzione anticipata)
(2) {[(667,42/120)x69]-374,58} = euro 9,18 (rimborso pro quota delle spese assicurative; importo al netto di quanto
detratto in sede di riscontro al reclamo)
(3) (2.137,77+9,18) = euro 2.146,95 (importo da restituire alla cliente)
In base alle considerazioni su illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e per
l’effetto dispone che l’intermediario provveda all’ulteriore rimborso a favore della ricorrente
di spese e oneri dovuti in relazione alle quote non maturate, che liquida in complessivi
euro 2.146,95, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Appare meritevole di accoglimento, altresì, l’istanza di liquidazione delle spese di
assistenza professionale sub specie di danno patrimoniale subito dalla cliente per effetto
dell’illegittima condotta dell’intermediario, che si liquidano in via equitativa in euro 250,00.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e per l’effetto condanna la resistente al
pagamento della somma di euro 2.146,95 in favore della ricorrente, con interessi
legali dalla data del reclamo al saldo.
Dispone altresì che l’intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro
250,00 per spese di assistenza professionale.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale
contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00)
quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
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