affidamenti in conto corrente - aziende (pdf 0.1 mb)

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affidamenti in conto corrente - aziende (pdf 0.1 mb)
Foglio
N. 2.11.0
informativo
Codice
Prodotto
Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia
bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in
materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca
d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio
2015.
Data aggiornamento 10/01/2017
AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE - AZIENDE
Banca Popolare di Milano - Società per Azioni
Sede Sociale e Direzione Generale: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano
Telefono: 02 77001
www.bpm.it
Capitale Sociale e al 1/01/2017: euro 326.753.310,60 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Camera di Commercio
00103200762
Codice Fiscale 00103200762
Partita Iva 01906000201
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche 1462
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM
Numero di Iscrizione all' Albo dei Gruppi Bancari 5034
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A.
Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :
Nome/Ragione Sociale :
Cognome :
Telefono :
Iscrizione ad Albi o Elenchi :
E-Mail :
Sede :
Qualifica :
CHE COSA SONO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di
addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare
(anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché
bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente ed il foglio
informativo relativo alle commissioni e diritti applicati per i principali servizi - incassi e pagamenti).
L'affidamento può essere concesso anche in modalità "affidamento di cassa con piano di rientro",che consiste nella
concessione di un fido con la contestuale determinazione della riduzione dell'accordato a date prefissate.
Le aperture di credito Hot money o di Finanziamenti in euro la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato e
solitamente a breve termine, una somma di denaro necessaria per fronteggiare improvvisi bisogni finanziari. Il finanziamento è
solitamente offerto ad imprese con elevato standing creditizio.
Principali rischi (generici e specifici)
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del
servizio) ove contrattualmente previsto;
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L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per
specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite
tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono
essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione
degli stessi (es. la possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere
attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca
nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate
dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione
informativa.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
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Apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa
INTERESSI DOVUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO DI FIDO
Periodicità di maturazione
Annuale, al 31 dicembre di ciascun
anno.
Esigibilità
Al 1° marzo di ciascun anno.
INTERESSI DOVUTI ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI FIDO
Al momento della chiusura del rapporto di Fido le somme dovute alla Banca a titolo di capitale e di
interessi sono immediatamente esigibili. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute alla
Banca a titolo di capitale sulle stesse si producono interessi secondo quanto di seguito previsto:
Periodicità di maturazione
Annuale, al 31 dicembre di ciascun
anno.
Esigibilità
Al 1° marzo di ciascun anno.
INTERESSI DEBITORI IN CORSO/ALLA CHIUSURA DI RAPPORTO
Tasso debitore annuo nominale sulle
somme utilizzate
13,20%
Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) (vedi nota 1)
0,500%
SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
15,500%
COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)
- primo scaglione sconfinamento oltre fido fino a
- CIV importo primo scaglione
- secondo scaglione sconfinamento oltre fido fino a
- CIV importo secondo scaglione
- terzo scaglione sconfinamento oltre fido superiore a
- CIV importo terzo scaglione
- saldo di sconfinamento in franchigia
- incremento di sconfinamento in franchigia (vedi nota 2)
5000,00 euro
100,00 euro
15.000,00 euro
150,00 euro
15.000,00 euro
180,00 euro
300,00 euro
300,00 euro
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo
alle operazioni di credito in Conto Corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
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Calcolo interessi
Divisore per il calcolo degli interessi
anno civile
Altre spese
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online
1,35 euro
0 euro
Esempio di applicazione della CIV per un rapporto che nel trimestre sconfina 4 volte:
1. sconfinamento di 250€: è entro la franchigia definita da BPM (300€), quindi la CIV non è dovuta; in seguito
il saldo torna positivo
2. sconfinamento di 200€: è entro la franchigia definita da BPM (300€), quindi la CIV non è dovuta
a. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50€ e arriva a 250€: è ancora entro la
franchigia definita da BPM (300€), quindi la CIV non è dovuta
b. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 100€ e arriva a 350€: supera la
franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata con l’importo relativo al primo
scaglione (sconfinamento fino a 5.000€); in seguito il saldo torna positivo
3. sconfinamento di 500€: supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata con l’importo
relativo al primo scaglione (sconfinamento fino a 5.000€)
a. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 200€ rispetto allo sconfinamento di 500€
per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento è entro l’incremento in franchigia (300€), quindi
la CIV non è dovuta
b. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 150€ e arriva a + 350€ rispetto
allo sconfinamento di 500€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento supera
l’incremento in franchigia, quindi la CIV è conteggiata con l’importo relativo al primo scaglione
(sconfinamento fino a 5.000€); in seguito il saldo torna positivo
4.
sconfinamento di 5.500€: la CIV è conteggiata con l’importo relativo al secondo scaglione
(sconfinamento fino a 15.000€)
Nel trimestre la CIV totale conteggiata è:
sconfinamento 1
0€
sconfinamento 2
100€
sconfinamento 3
100€
incremento sconf.3
100€
sconfinamento 4
150€
totale trimestre
450€
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Apertura di credito in conto corrente per finanziamenti in euro (FL) e denaro caldo (HM)
Con l’apertura di credito hot money o di finanziamento in euro, la banca mette a disposizione del cliente, a tempo
determinato e solitamente a breve termine, una somma di denaro necessaria per fronteggiare improvvisi bisogni finanziari.
Il finanziamento è solitamente offerto solamente ad imprese con elevato standig creditizio.
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
13,20%
Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) (vedi nota 1)
0,500%
SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
15,500%
Calcolo interessi
Divisore per il calcolo degli interessi
anno civile
Altre spese
Spese per conteggio periodico degli interessi debitori
Oneri per utilizzo oltre fido
Spese per accensione e rinnovo operazioni
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online
0 euro
0 euro
5,00 euro
1,35 euro
0 euro
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di
credito in Conto Corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
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RECESSO E RECLAMI
DIRITTO DEL RECESSO
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di
credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto
dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga
facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.
Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo
la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle
disposizioni eseguite.
Al Correntista è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere in ogni momento dall’apertura di credito
con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.
Con riferimento all’apertura di credito “Anticipazione Sociale” costituiscono inoltre giusta causa di revoca
dell’affidamento il diniego del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale dell’emanazione del decreto di
concessione dell’integrazione salariale straordinaria e la disposizione che il Cliente abbia dato all’INPS di
accreditare le somme dovutegli su altro conto corrente.
In caso di recesso della Banca, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 5
giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca inviatagli con lettera raccomandata A.R.
Recesso in caso di Offerta Fuori Sede
Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla
conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il
diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:
il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche
previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.
PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami
BPM - Piazza F . Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai
seguenti indirizzi: [email protected], [email protected] ovvero tramite fax al seguente numero: 02
7700 2799.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto
cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia
ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi
all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.
Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma
congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la
facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed
applicazione del presente Contratto deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge - preventivamente
rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti.
Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono
concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione
diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi
tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra
descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla
Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it
ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.
Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla
Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di
attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
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NOTE:
Nota 1: Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per
un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,500% trimestrale sull'importo
dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca.
Nota 2: In caso di concessione di uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido, il cliente è tenuto a
corrispondere alla Banca la Commissione di Istruttoria Veloce, ove ne ricorrano i presupposti e fatte salve le
esenzioni, in presenza di addebiti che determinano uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido o che
accrescano uno sconfinamento già esistente. Tale commissione viene calcolata sul saldo disponibile di fine giornata
considerando le franchigie previste. La commissione viene applicata in quanto la Banca effettua, nei casi
sopraesposti, una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo sconfinamento. L’ammontare della
commissione di istruttoria veloce varia anche in funzione dell’importo del saldo disponibile conseguente allo
sconfinamento extra fido o in assenza di fido.
LEGENDA
Commissione di messa a disposizione dei Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista
una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al
fondi (CDF)
massimo allo 0,5% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde
dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo
Fido e affidamento
disponibile
Somma pagata che eccede il fido utilizzabile
Sconfinamenti extra-fido
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle
Tasso debitore annuo nominale
somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi
addebitati sul conto.
per utilizzi entro i limiti del fido
Tasso applicato per utilizzi rientranti nel fido accordato
per utilizzi oltre i limiti del fido
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso applicato sulla porzione di utilizzo debordante il fido accordato
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze
come previsto dalla legge sull'usura. Per determinare se un tasso e' usurario occorre
verificare se il TEG (tasso effettivo globale) supera la soglia d'usura. Per determinare tale
soglia occorre individuare il TEGM (tasso effettivo globale medio) della specifica
categoria di operazione creditizia, aumentarlo di un quarto ed aggiungere ulteriori quattro
punti percentuali. La differenza tra la soglia d'usura cosi' calcolata ed il TEGM di
riferimento non puo' essere superiore agli otto punti percentuali.