pdf 0.1 mb - Gruppo BPM

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Foglio
N. 2.11.3
informativo
Codice
Prodotto
Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia
bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in
materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca
d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio
2015.
Data aggiornamento 10/01/2017
AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE CONSUMATORI ANTICIPAZIONE
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Banca Popolare di Milano - Società per Azioni
Sede Sociale e Direzione Generale: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano
Telefono: 02 77001
www.bpm.it
Capitale Sociale e al 1/01/2017: euro 326.753.310,60 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Camera di Commercio
00103200762
Codice Fiscale 00103200762
Partita Iva 01906000201
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche 1462
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM
Numero di Iscrizione all' Albo dei Gruppi Bancari 5034
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A.
Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :
Nome/Ragione Sociale :
Cognome :
Telefono :
Iscrizione ad Albi o Elenchi :
E-Mail :
Sede :
Qualifica :
CHE COS’E’ L’AFFIDAMENTO A VALERE SU ANTICIPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
STRAORDINARIA
L’anticipazione sociale su Cassa Integrazione Guadagni è una operazione con la quale la Banca concede, con
cadenza mensile e a tempo determinato, ad un soggetto (lavoratore dipendente) una somma di denaro,
equivalente ai contributi di Cassa Integrazione, al fine di facilitare il cliente nel periodo che intercorre tra la
presentazione della domanda di Cassa Integrazione o di Contratti di Solidarietà e il momento in cui l’INPS
procede all’effettivo pagamento dell’indennità.
L’anticipazione a tasso agevolato, viene concessa dalla banca su un conto dedicato, totalmente esente da
spese, intestato al lavoratore e accessorio al conto ordinario. Viene erogata con cadenza mensile, per una
durata massima di 7 mesi e per un importo massimo complessivo che varia in funzione della singola
convenzione. L’anticipazione cessa automaticamente senza alcuna comunicazione o notifica nel momento in cui
l’INPS effettua l’accredito dell’indennità dovuta al lavoratore cassaintegrato e, comunque, scade decorsi 12
mesi dalla data di apertura.
A seguito degli accordi con ABI, Organizzazioni Sindacali, Fondazione Welfare Ambrosiano e Finlombardia , la
banca fornisce ai lavoratori in cassa integrazione, la possibilità di richiedere un anticipo della relativa
integrazione salariale che verrà poi erogata dall’Istituto di Previdenza.Le tipologie di anticipazione e le relative
condizioni, differenti a seconda degli accordi stipulati, sono riportate in tabella (*).
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Principali rischi
L’Anticipazione Sociale su Cassa Integrazione o su Contratti di Solidarietà è un prodotto sicuro.
L’unico rischio è legato all’applicazione di un tasso fisso che impedisce di beneficiare delle eventuali riduzioni
dei tassi di interesse conseguenti all’andamento di mercato.
TIPOLOGIE DI ACCORDO
(*)
Tipo
Convenzione
Tipologia
anticipazione
Importo
massimo
erogabile
Durata
massim
a
Rata
massima
Tass
o
Competenza
territoriale
Modalità
di inoltro
richiesta
Accordo con
Fondazione
Welfare
Ambrosiano
CIGS / CIGD /
SOLIDARIETA’
6.000 euro
7 mesi
900 euro
2%
Provincia di Milano
Richiesta del
cliente al
sindacato che
inoltra a BPM
Accordo con
CIGS / CIGD a
zero ore
5.950 euro
7 mesi
850 euro
2%
Regione Lombardia
con
esclusione
della Provincia di
Milano
Richiesta del
cliente al
sindacato che
inoltra a BPM
CIGS a zero ore
6.000 euro
7 mesi
900 euro
3%
Tutto il territorio
Nazionale
con
esclusione
della
regione Lombardia
Richiesta del
cliente a BPM
Finlombarda
Accordo
Nazionale
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QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Esempio di contratto con durata determinata
Si ipotizza che il cliente abbia un affidamento di 1.500 euro, utilizzato per intero e per l’intera durata del medesimo, nel caso di
contratti a tempo indeterminato, si presume che il credito abbia una durata pari a tre mesi e con una periodicità di liquidazione
degli interessi su base trimestrale.
Accordo Fondazione Welfare Ambrosiano e Finlombarda
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Accordo Nazionale
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad una ipotesi di operatività indicata dalla Banca d’Italia. E'
possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bpm.it. Le condizioni e i tassi indicati saranno comunque
applicati sempre nella misura massima consentita dalla Legge 108/96 e dalla relativa normativa di attuazione.
L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per
specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite
tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono
essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione
degli stessi (es. la possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere
attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca
nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate
dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione
informativa.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Accordo con Fondazione Welfare Ambrosiano e Finlombarda
INTERESSI DOVUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO DI FIDO
Periodicità di maturazione
Annuale, al 31 dicembre di ciascun
anno.
Esigibilità
Al 1° marzo di ciascun anno.
INTERESSI DOVUTI ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI FIDO
Al momento della chiusura del rapporto di Fido le somme dovute alla Banca a titolo di capitale e di interessi
sono immediatamente esigibili. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute alla Banca a titolo di
capitale sulle stesse si producono interessi secondo quanto di seguito previsto:
Periodicità di maturazione
Annuale, al 31 dicembre di ciascun
anno.
Esigibilità
Al 1° marzo di ciascun anno.
INTERESSI DEBITORI IN CORSO/ALLA CHIUSURA DI RAPPORTO
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (Tasso Fisso)
Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) (vedi nota 1)
SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (Tasso Fisso)
2 ,000%
0,00%
Servizio non previsto
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)
- CIV importo
- CIV importo massimo trimestrale
- saldo di sconfinamento in franchigia
- incremento di sconfinamento in franchigia
ESCLUSIONI EX ART. 117 BIS TUB (vedi nota 2)
-importo massimo saldo passivo
-numero giorni massimo consecutivi
-numero di sconfinamenti nel trimestre
CALCOLO INTERESSI
Divisore per il calcolo degli interessi
0,00 euro
00,00 euro
150,00 euro
150,00 euro
500,00 euro
7
1
anno civile
ALTRE SPESE
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online
0 euro
0 euro
Accordo Nazionale
FIDI
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (Tasso Fisso)
Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) (vedi nota 1)
SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (Tasso Fisso)
COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)
- CIV importo
- CIV importo massimo trimestrale
- saldo di sconfinamento in franchigia
- incremento di sconfinamento in franchigia
ESCLUSIONI EX ART. 117 BIS TUB (vedi nota 2)
-importo massimo saldo passivo
-numero giorni massimo consecutivi
-numero di sconfinamenti nel trimestre
CALCOLO INTERESSI
Divisore per il calcolo degli interessi
ALTRE SPESE
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online
3 ,000%
0,00%
Servizio non previsto
0,00 euro
00,00 euro
150,00 euro
150,00 euro
500,00 euro
7
1
anno civile
0 euro
0 euro
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle
operazioni di credito in Conto Corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
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Esempio di applicazione della CIV per un rapporto che nel trimestre sconfina 3 volte:
1. Sconfinamento di 250€ e per 5 giorni continuativi: lo sconfinamento è entro le franchigie previste per legge,
quindi la CIV non è dovuta. Per i successivi sconfinamenti non varranno più le franchigie di legge;
in seguito il saldo torna positivo.
2. Sconfinamento di 100€: è entro la franchigia definita da BPM (150€), quindi la CIV non è dovuta
1. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50€ e arriva a 150€: è ancora entro la
franchigia definita da BPM (150€), quindi la CIV non è dovuta;
2. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 50€ e arriva a 200€: supera la
franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata; in seguito il saldo torna positivo.
3. Sconfinamento di 300€: supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata;
1. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50€ rispetto allo sconfinamento di 300€ per il
quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento è entro l’incremento in franchigia (150€), quindi la CIV
non è dovuta;
2. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 50€ e arriva a + 100€ rispetto allo
sconfinamento di 300€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento è entro l’incremento in
franchigia, quindi la CIV non è dovuta;
3. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 60€ e arriva a + 160€ rispetto allo
sconfinamento di 300€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento supera l’incremento in
franchigia, quindi la CIV è conteggiata;
Nel trimestre la CIV totale conteggiata è:
1. sconfinamento 1
2. sconfinamento 2
3. sconfinamento 3
4. incremento sconf. 3
5. totale trimestre
0€
60 €
60 €
60 €
180 € (non supera il massimo trimestrale di 300€)
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RECESSO E RECLAMI
Recesso del Cliente
1. Nelle aperture di credito a tempo determinato il Cliente ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e
senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto.
2. Il Cliente per recedere deve inviare alla sede della Banca, prima della scadenza del termine di quattordici
giorni dalla conclusione del Contratto, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma,
telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se
consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto.
3. Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli
interessi maturati fino al momento della restituzione entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di
recesso di cui al primo comma. Il Cliente, inoltre, deve rimborsare alla Banca le somme non ripetibili da
questa corrisposte alla pubblica amministrazione (ad es. i bolli di Stato). L'efficacia del recesso è
subordinata alla restituzione del capitale, degli interessi e delle altre spese dovute in relazione al presente
Contratto dal Cliente alla Banca. Nessun altra somma è pretesa dalla Banca.
4. Ad ogni modo, sia nelle aperture di credito a tempo determinato che a tempo indeterminato, il Cliente ha
sempre la facoltà recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, inviando una lettera
raccomandata alla Banca. A tal fine il Cliente è tenuto a rispettare un termine di preavviso di quindici
giorni, a meno che sussista un giustificato motivo imputabile alla Banca. L'efficacia del recesso è sempre
subordinata alla restituzione alla Banca del capitale, degli interessi e delle altre spese dovute in relazione al
presente Contratto.
Recesso della Banca
1. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto di apertura di credito a tempo
indeterminato:
1. senza preavviso, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente
mediante lettera raccomandata, o
2. con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata, qualora non ricorra un giustificato motivo.
2. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere dall'affidamento prima
della scadenza del termine pattuito con il Cliente solo se ricorre una giusta causa, inviando un'apposita
comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata.
3. salvo il caso in cui la Banca debba rispettare un termine di preavviso, il recesso ha l'effetto di sospendere
immediatamente l'utilizzo del Fido accordato una volta che la comunicazione di recesso è stata ricevuta dal
Cliente.
4. In ogni caso di recesso da parte della Banca, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al Cliente, con
lettera raccomandata, un termine di 15 giorni.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o
dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo
delle disposizioni eseguite.
6. Resta fermo che anche nel caso di recesso dall'apertura di credito trovano applicazione le disposizioni di
cui all'art. 12, commi 5, 6, 7 e 8, della Sezione I ("Conto corrente bancario") delle Condizioni generali per
l'apertura dei rapporti con la Banca.
Portabilità
Nel caso in cui, per rimborsare il prestito, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il
cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o
penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Recesso in caso di Offerta Fuori Sede
Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla
conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in
cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:
il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni
•
economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.
•
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PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami
BPM - Piazza F . Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai
seguenti indirizzi: [email protected], [email protected] ovvero tramite fax al seguente numero: 02
7700 2799.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto
cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia
ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi
all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.
Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma
congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la
facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed
applicazione del presente Contratto deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge - preventivamente
rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti.
Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono
concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione
diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi
tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra
descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla
Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it
ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.
Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla
Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di
attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
NOTE:
NOTA 1: Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una
somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,500% trimestrale
sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione
dalla banca.
NOTA 2: In caso di concessione di uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido, il cliente è tenuto a
corrispondere alla Banca la Commissione di Istruttoria Veloce, ove ne ricorrano i presupposti e fatte salve le
esenzioni, in presenza di addebiti che determinano uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido o che
accrescano uno sconfinamento già esistente. Tale commissione viene calcolata sul saldo disponibile di fine
giornata considerando le franchigie previste. La commissione viene applicata in quanto la Banca effettua, nei
casi sopraesposti, una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo sconfinamento.
F.I. 2.11.3 pag. 9/9
LEGENDA
Commissione di messa a
disposizione dei fondi (CDF)
Fido e affidamento
Sconfinamenti extra-fido
Tasso debitore annuo nominale
per utilizzi entro i limiti del fido
per utilizzi oltre i limiti del fido
Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)
Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a
disposizione del correntista una somma per un determinato
periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo
0,5% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione
prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione
dalla banca
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del
cliente oltre il saldo disponibile
Somma pagata che eccede il fido utilizzabile
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a
carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o
allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso applicato per utilizzi rientranti nel fido accordato
Tasso applicato sulla porzione di utilizzo debordante il fido
accordato
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge
sull'usura. Per determinare se un tasso e' usurario occorre
verificare se il TEG (tasso effettivo globale) supera la soglia
d'usura. Per determinare tale soglia occorre individuare il TEGM
(tasso effettivo globale medio) della specifica categoria di
operazione creditizia, aumentarlo di un quarto ed aggiungere
ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra la soglia
d'usura cosi' calcolata ed il TEGM di riferimento non puo'
essere superiore agli otto punti percentuali.