IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori

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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori
Decisione N. 943 del 18 febbraio 2013
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai Signori:
Dott. Giuseppe Marziale
Presidente
Avv. Bruno De Carolis
Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.ssa Claudia Rossi
Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri
Membro designato dal Conciliatore Bancario e
Finanziario
[Estensore]
Prof. Avv. Claudio Colombo
Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio, Confagricoltura
e Confartigianato.
nella seduta del 18/01/2012, dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;
Fatto
La società ricorrente, titolare di un contratto di leasing immobiliare con
l’intermediario resistente, lamenta la mancata concessione, da parte di
quest’ultimo, del beneficio della sospensione del pagamento delle rate in
scadenza, prevista dall’Accordo ABI del 28 febbraio 2012. A sostegno della
propria domanda la ricorrente espone quanto segue.
Con contratto stipulato il 12/6/2007, l’intermediario resistente, in pool con un
altro intermediario, concedeva alla società ricorrente in locazione finanziaria, per
la durata di 15 anni, un complesso immobiliare composto da diversi fabbricati ad
uso commerciale/industriale, per il complessivo importo di € 30.421.606,76.
A marzo del 2012 la società ricorrente ha manifestato l’interesse a beneficiare
della nuova moratoria ABI di cui all’Accordo del 28/2/2012, formalizzando la
richiesta mediante compilazione dell’apposito modello di domanda.
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Nelle more dell’invio della documentazione richiesta dall’intermediario per la
necessaria valutazione della domanda, la società ricorrente, nel corso di numerosi
contatti via fax con la resistente, ha affermato di voler beneficiare della suddetta
moratoria «semplicemente per una scelta di utilizzo di uno strumento previsto per
legge». Con lettera del 26/6/2012 l’intermediario ha comunicato il rigetto della
suddetta richiesta per «l’impossibilità di esprimere una valutazione positiva sulla
dimostrazione del requisito di prospettive economiche positive sulla base delle
informazioni da Voi trasmesse e ad oggi in nostro possesso».
Con mail del 7/7/2012 la ricorrente ha chiesto di riconsiderare la decisione
presa dall’intermediario, in quanto la stessa è riuscita a sublocare soltanto due
“porzioni” del suddetto complesso immobiliare a due subconduttori, percependo i
relativi canoni locatizi, mentre le restanti parti sono rimaste nella sua diretta
disponibilità.
Tale difficoltà nel trovare un collocamento delle parti sfitte dell’immobile, ha
comportato pertanto la necessità di richiedere la suddetta sospensione del
pagamento delle rate.
La ricorrente chiede dunque all’ABF di ordinare all’intermediario la sospensione
del pagamento delle rate alla luce dell’Accordo ABI in precedenza citato.
L’intermediario, dal canto suo, ha replicato osservando quanto segue.
Per tutta la durata del contratto, la ricorrente ha sempre corrisposto i canoni
trimestrali della locazione finanziaria. Tuttavia, a partire da marzo 2012, essa ha
arbitrariamente sospeso il pagamento pur continuando a percepire i canoni di
affitto dai subconduttori.
A seguito della richiesta da parte della società, di sospensione del pagamento
del rimborso della quota capitale dei rispettivi canoni, l’intermediario ha risposto
negativamente. L’intermediario fa presente che il rifiuto della sospensione dei
canoni è dipeso dal fatto che, nella specie, non ricorrono i presupposti oggettivi
chiesti dall’avviso comune, in quanto i canoni di leasing sono in gran parte
remunerati dai canoni delle sublocazioni stipulate dalla ricorrente.
La mancata sublocazione di alcune porzioni immobiliari non è un valido
presupposto per beneficiare della moratoria ABI.
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Pur in presenza di una situazione di pieno collocamento delle singole frazioni
immobiliari, comunque, la somma dei canoni locatizi corrisposti da tutti i subconduttori non potrà mai coprire l’intero importo del canone di leasing, anche
perché quest’ultimo è espressione della restituzione in 15 anni del finanziamento
erogato dal pool di intermediari per l’acquisizione dell’intero complesso
immobiliare, mentre i canoni delle sublocazioni sono parametrati al mercato delle
locazioni, per cui le argomentazioni formulate dalla ricorrente sono prive di pregio.
Se inoltre la ricorrente avesse ottenuto la sospensione del pagamento del
corrispettivo del leasing, avrebbe, comunque, continuato a percepire i canoni dai
subconduttori, distraendoli dal rimborso del finanziamento ricevuto, con grave
pregiudizio della resistente.
Del resto, osserva quest’ultima, la concessione della sospensione del
pagamento della quota capitale dei canoni di leasing sulla base del citato “accordo
ABI” non è un diritto, che spetta in ogni caso al richiedente, né sorge
automaticamente per il solo possesso dei requisiti soggettivi o per la sussistenza
dei presupposti oggettivi, ma è in ogni caso condizionato all’autonoma valutazione
dell’intermediario, il quale, pertanto, non può soggiacere a nessuna imposizione,
né è previsto che una terza Autorità possa sostituirsi alla sua discrezionale
valutazione. Infatti, il § 5 dell’accordo ABI del 28.2.2012, contenente le nuove
misure per il credito alle piccole e medie imprese, stabilisce espressamente che le
richieste di moratoria devono essere necessariamente istruite e che ciascuna
operazione deve essere impostata su base individuale dalle banche che
aderiscono all’iniziativa “senza alcuna forma di automatismo nella concessione del
credito o realizzazione dell’intervento”.
Nell’accordo ABI è inoltre esplicitato che: “nell’effettuare l’istruttoria, le banche
si attengono al principio della sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie
procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione”. L’intermediario fa
inoltre presente che, trattandosi di operazione in pool, la suddetta sospensione
non è stata autorizzata nemmeno dal secondo intermediario concedente il leasing,
ciò che confermerebbe la correttezza di comportamento della resistente.
A detta dell’intermediario, infatti, la società avrebbe inteso trasformare il
contratto di leasing de quo in un investimento speculativo, facendosi finanziare
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l’acquisizione dell’intero complesso immobiliare, per poi, dopo averlo frazionato,
sublocarlo a terzi.
Inoltre la società non è riuscita a dimostrare l’esistenza di prospettive
economiche positive, avendo essa stessa denunciato difficoltà nel collocamento
delle parti sfitte.
Alla luce di quanto precede, l’intermediario conclude quindi per il rigetto del
ricorso.
Diritto
Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni qui di seguito
esposte.
La
società
ricorrente
lamenta
la
mancata
concessione,
da
parte
dell’intermediario, del beneficio della sospensione del pagamento delle rate di un
contratto di leasing con lo stesso stipulato. A fondamento della propria domanda
invoca l’accordo ABI recante “nuove misure per il credito alle PMI” al quale hanno
aderito in data 28 febbraio 2012 gli intermediari associati e, tra questi, l’odierna
resistente. Tra le misure di sostegno previste da tale accordo vi è, in effetti, anche
la “sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di
operazioni di leasing” sia mobiliare che immobiliare.
Tuttavia, come precisato dai successivi chiarimenti pubblicati dall’ABI in data 1°
giugno 2012, affinché una impresa possa essere ammessa ad uno dei benefici
previsti dal suddetto accordo è necessario che ricorrano talune condizioni,
soggettive e oggettive, la cui sussistenza compete all’intermediario verificare. Tra
le citate condizioni rientrano, oltre a quella di “non avere rate scadute ... da più di
90 giorni” – che nella specie risulta soddisfatta – anche quella di “avere adeguate
prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà
finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa”.
Orbene, dalla documentazione in atti risulta che l’intermediario, all’esito della
istruttoria effettuata sulla domanda del ricorrente, abbia rilevato la mancanza di
questo secondo presupposto, consistente, come detto, nella sussistenza di
adeguate prospettive di continuità aziendale. A tale conclusione negativa
l’intermediario risulta essere giunto sulla scorta di una valutazione della attività
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svolta dalla ricorrente e delle modalità di utilizzo del finanziamento da essa
ottenuto, valutazione che, allo stato, appare congrua e coerente con le finalità
dell’Accordo.
Alla
luce
di
quanto
precede,
il comportamento
tenuto
nella
specie
dall’intermediario appare conforme alle previsioni del citato Accordo e, come tale,
non appare censurabile da parte di questo Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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