IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori
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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori
Decisione N. 943 del 18 febbraio 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'Italia Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'Italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore] Prof. Avv. Claudio Colombo Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. nella seduta del 18/01/2012, dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica; Fatto La società ricorrente, titolare di un contratto di leasing immobiliare con l’intermediario resistente, lamenta la mancata concessione, da parte di quest’ultimo, del beneficio della sospensione del pagamento delle rate in scadenza, prevista dall’Accordo ABI del 28 febbraio 2012. A sostegno della propria domanda la ricorrente espone quanto segue. Con contratto stipulato il 12/6/2007, l’intermediario resistente, in pool con un altro intermediario, concedeva alla società ricorrente in locazione finanziaria, per la durata di 15 anni, un complesso immobiliare composto da diversi fabbricati ad uso commerciale/industriale, per il complessivo importo di € 30.421.606,76. A marzo del 2012 la società ricorrente ha manifestato l’interesse a beneficiare della nuova moratoria ABI di cui all’Accordo del 28/2/2012, formalizzando la richiesta mediante compilazione dell’apposito modello di domanda. Pag. 2/6 Decisione N. 943 del 18 febbraio 2013 Nelle more dell’invio della documentazione richiesta dall’intermediario per la necessaria valutazione della domanda, la società ricorrente, nel corso di numerosi contatti via fax con la resistente, ha affermato di voler beneficiare della suddetta moratoria «semplicemente per una scelta di utilizzo di uno strumento previsto per legge». Con lettera del 26/6/2012 l’intermediario ha comunicato il rigetto della suddetta richiesta per «l’impossibilità di esprimere una valutazione positiva sulla dimostrazione del requisito di prospettive economiche positive sulla base delle informazioni da Voi trasmesse e ad oggi in nostro possesso». Con mail del 7/7/2012 la ricorrente ha chiesto di riconsiderare la decisione presa dall’intermediario, in quanto la stessa è riuscita a sublocare soltanto due “porzioni” del suddetto complesso immobiliare a due subconduttori, percependo i relativi canoni locatizi, mentre le restanti parti sono rimaste nella sua diretta disponibilità. Tale difficoltà nel trovare un collocamento delle parti sfitte dell’immobile, ha comportato pertanto la necessità di richiedere la suddetta sospensione del pagamento delle rate. La ricorrente chiede dunque all’ABF di ordinare all’intermediario la sospensione del pagamento delle rate alla luce dell’Accordo ABI in precedenza citato. L’intermediario, dal canto suo, ha replicato osservando quanto segue. Per tutta la durata del contratto, la ricorrente ha sempre corrisposto i canoni trimestrali della locazione finanziaria. Tuttavia, a partire da marzo 2012, essa ha arbitrariamente sospeso il pagamento pur continuando a percepire i canoni di affitto dai subconduttori. A seguito della richiesta da parte della società, di sospensione del pagamento del rimborso della quota capitale dei rispettivi canoni, l’intermediario ha risposto negativamente. L’intermediario fa presente che il rifiuto della sospensione dei canoni è dipeso dal fatto che, nella specie, non ricorrono i presupposti oggettivi chiesti dall’avviso comune, in quanto i canoni di leasing sono in gran parte remunerati dai canoni delle sublocazioni stipulate dalla ricorrente. La mancata sublocazione di alcune porzioni immobiliari non è un valido presupposto per beneficiare della moratoria ABI. Pag. 3/6 Decisione N. 943 del 18 febbraio 2013 Pur in presenza di una situazione di pieno collocamento delle singole frazioni immobiliari, comunque, la somma dei canoni locatizi corrisposti da tutti i subconduttori non potrà mai coprire l’intero importo del canone di leasing, anche perché quest’ultimo è espressione della restituzione in 15 anni del finanziamento erogato dal pool di intermediari per l’acquisizione dell’intero complesso immobiliare, mentre i canoni delle sublocazioni sono parametrati al mercato delle locazioni, per cui le argomentazioni formulate dalla ricorrente sono prive di pregio. Se inoltre la ricorrente avesse ottenuto la sospensione del pagamento del corrispettivo del leasing, avrebbe, comunque, continuato a percepire i canoni dai subconduttori, distraendoli dal rimborso del finanziamento ricevuto, con grave pregiudizio della resistente. Del resto, osserva quest’ultima, la concessione della sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni di leasing sulla base del citato “accordo ABI” non è un diritto, che spetta in ogni caso al richiedente, né sorge automaticamente per il solo possesso dei requisiti soggettivi o per la sussistenza dei presupposti oggettivi, ma è in ogni caso condizionato all’autonoma valutazione dell’intermediario, il quale, pertanto, non può soggiacere a nessuna imposizione, né è previsto che una terza Autorità possa sostituirsi alla sua discrezionale valutazione. Infatti, il § 5 dell’accordo ABI del 28.2.2012, contenente le nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese, stabilisce espressamente che le richieste di moratoria devono essere necessariamente istruite e che ciascuna operazione deve essere impostata su base individuale dalle banche che aderiscono all’iniziativa “senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell’intervento”. Nell’accordo ABI è inoltre esplicitato che: “nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio della sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione”. L’intermediario fa inoltre presente che, trattandosi di operazione in pool, la suddetta sospensione non è stata autorizzata nemmeno dal secondo intermediario concedente il leasing, ciò che confermerebbe la correttezza di comportamento della resistente. A detta dell’intermediario, infatti, la società avrebbe inteso trasformare il contratto di leasing de quo in un investimento speculativo, facendosi finanziare Pag. 4/6 Decisione N. 943 del 18 febbraio 2013 l’acquisizione dell’intero complesso immobiliare, per poi, dopo averlo frazionato, sublocarlo a terzi. Inoltre la società non è riuscita a dimostrare l’esistenza di prospettive economiche positive, avendo essa stessa denunciato difficoltà nel collocamento delle parti sfitte. Alla luce di quanto precede, l’intermediario conclude quindi per il rigetto del ricorso. Diritto Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni qui di seguito esposte. La società ricorrente lamenta la mancata concessione, da parte dell’intermediario, del beneficio della sospensione del pagamento delle rate di un contratto di leasing con lo stesso stipulato. A fondamento della propria domanda invoca l’accordo ABI recante “nuove misure per il credito alle PMI” al quale hanno aderito in data 28 febbraio 2012 gli intermediari associati e, tra questi, l’odierna resistente. Tra le misure di sostegno previste da tale accordo vi è, in effetti, anche la “sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing” sia mobiliare che immobiliare. Tuttavia, come precisato dai successivi chiarimenti pubblicati dall’ABI in data 1° giugno 2012, affinché una impresa possa essere ammessa ad uno dei benefici previsti dal suddetto accordo è necessario che ricorrano talune condizioni, soggettive e oggettive, la cui sussistenza compete all’intermediario verificare. Tra le citate condizioni rientrano, oltre a quella di “non avere rate scadute ... da più di 90 giorni” – che nella specie risulta soddisfatta – anche quella di “avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa”. Orbene, dalla documentazione in atti risulta che l’intermediario, all’esito della istruttoria effettuata sulla domanda del ricorrente, abbia rilevato la mancanza di questo secondo presupposto, consistente, come detto, nella sussistenza di adeguate prospettive di continuità aziendale. A tale conclusione negativa l’intermediario risulta essere giunto sulla scorta di una valutazione della attività Pag. 5/6 Decisione N. 943 del 18 febbraio 2013 svolta dalla ricorrente e delle modalità di utilizzo del finanziamento da essa ottenuto, valutazione che, allo stato, appare congrua e coerente con le finalità dell’Accordo. Alla luce di quanto precede, il comportamento tenuto nella specie dall’intermediario appare conforme alle previsioni del citato Accordo e, come tale, non appare censurabile da parte di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6