Decisione N. 8500 del 29 settembre 2016
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Decisione N. 8500 del 29 settembre 2016
Decisione N. 8500 del 29 settembre 2016 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA Presidente (RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) CHERTI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore GRANATA ENRICO Nella seduta del 15/07/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato il 21.12.2015, preceduto da reclamo datato 26.10.2015, la parte ricorrente, con l’assistenza di un professionista, espone di aver stipulato con l’intermediario convenuto, in data 16.9.2004, un contratto di mutuo a tasso misto pari a € 90.000,00. Contesta: x la violazione della delibera del CICR in data 9 febbraio 2000 relativamente alla capitalizzazione degli interessi; x la violazione del calcolo del TAEG (indicato nel contratto ai sensi dell’art. 124, comma 2, lett. c) del TUB, nella formulazione all’epoca vigente), non essendo stata inclusa nessuna spesa mensilmente sostenuta per le assicurazioni imposte dall’intermediario (sostiene che a fronte di un TAEG dichiarato del 4,085% il TAEG corretto è il 4,7817%). Sul punto osserva altresì che al contratto in questione, sottoscritto nel 2004, era applicabile la disciplina stabilita dal Decreto del Ministro del Tesoro dell’8.7.1992, la quale prevedeva che nel TAEG andassero incluse “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o Pag. 2/7 Decisione N. 8500 del 29 settembre 2016 disoccupazione del consumatore” (cfr. art. 2, comma 3, lett. d), del citato decreto) e che, viceversa, dovessero essere escluse “le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente” (cfr., art. 2, comma 4, lett. e), del medesimo decreto). x la violazione degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, del codice del consumo (D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005); x la violazione dell’art. 117, commi 1 e 4, e dell’art. 124, comma 1, lett. c), TUB; x la violazione della legge n. 108/96 e dell’art. 644 c.p. sia in sede pattizia che in quanto sopravvenuta. A tale riguardo precisa che in data 1.12.2015 ha richiesto all’intermediario convenuto una simulazione dei costi di estinzione anticipata del finanziamento da cui è emersa l’applicazione di un tasso superiore al tasso soglia dell’usura. Formula pertanto le seguenti richieste (come precisate in sede di repliche di cui infra): x in via preliminare, voler accertare e dichiarare il palese e grave ritardo con cui l’intermediario convenuto ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni e per l’effetto sanzionare, ai sensi della Sezione VI, § 4 delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, la condotta di detto intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione al funzionamento della procedura; x in via principale, accertare il superamento della tasso soglia dell’usura contrattuale e sopravvenuta e per l’effetto imporre all’intermediario finanziario convenuto la restituzione degli interessi applicati in violazione della legge 108/96, per l’importo di € 36.613,53; x in via subordinata, accertare il mancato rispetto da parte dell’intermediario convenuto della disciplina sulla trasparenza bancaria, in particolare dell’art. 6 della delibera del CICR del 4 marzo 2003 e degli artt. 117 e 124, comma 1, lett. c, del TUB, e per l’effetto condannarlo alla restituzione degli interessi ultralegali per l’importo di € 25.088,61. Con controdeduzioni in data 24.3.2016 l’intermediario convenuto conferma che la ricorrente è titolare di un contratto di mutuo, pari a € 90.000,00, sottoscritto in data 16.9.2004. Il finanziamento, con piano di ammortamento “alla francese”, prevedeva la corresponsione di un interesse del 3,9% nominale annuo fino al 31.8.2007; decorso tale termine l’operazione conferiva al mutuatario l’opzione di proseguire il finanziamento a tasso variabile oppure a tasso fisso. L’opzione prescelta dalla ricorrente è stata il tasso fisso. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del mutuo alle scadenze convenute era prevista l’applicazione di interessi di mora nella misura del tasso di interesse corrispettivo maggiorato di un punto percentuale. Dopo un tentativo di mediazione avviato il 30.6.2015 dalla ricorrente al quale l’intermediario non aveva partecipato, in data 26.10.2015 il cliente presentava reclamo e quindi, a seguito del riscontro negativo da parte dell’intermediario, ricorso all’ABF. In relazione alle contestazioni della ricorrente circa l’applicazione del TAEG in misura difforme rispetto a quanto concordato in sede di stipula del contratto di mutuo, l’intermediario convenuto eccepisce innanzitutto l’improcedibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis dell’ABF, poiché il contratto di finanziamento de quo è stato stipulato in data 16.9.2004. Rileva comunque che tale contratto stabiliva un interesse corrispettivo del 3,90% e indicava, inoltre, un valore dell’ISC (indicatore sintetico di costo) o TAEG (tasso annuo effettivo globale) pari al 4,085%, determinato considerando il tasso (3,90%) e le seguenti voci di spesa: spese di istruttoria (€ 360,00); spese di incasso rata (€ 2,00 per ogni rata); Pag. 3/7 Decisione N. 8500 del 29 settembre 2016 spese di invio documenti di sintesi (€ 2,00 ogni anno); polizza vita (premio pari allo 0,16% del debito residuo al 1° gennaio di ogni anno). A fronte delle ulteriori contestazioni avanzate nel ricorso e a seguito di successive verifiche, l’intermediario rilevava che, in effetti, alle voci di spesa sopra enunciate avrebbero dovuto essere aggiunte l’imposta sostitutiva (pari a € 1.800,00) e la polizza incendio (pari a € 6,97 per ogni rata), arrivando a definire il TAEG nella misura del 4,74%. Deduce che il TAEG assolve ad una funzione di trasparenza e quindi di informativa alla clientela circa il costo globale dell’operazione: nel caso di specie, il cliente non può affermare di non essere stato posto a conoscenza delle spese dovute a titolo di imposta sostitutiva e polizza incendio in quanto le stesse risultano esplicitate in seno al contratto. L’intermediario convenuto evidenzia peraltro come un’eventuale valutazione da parte del Collegio circa l’erronea indicazione del predetto parametro (TAEG) non potrebbe dar luogo all’applicazione di quanto previsto dall’art. 125-bis del TUB né sotto il profilo della nullità della relativa clausola ai sensi del comma 6 di tale articolo né, tantomeno, sotto il profilo “rimediale l sanzionatorio” di cui al comma 7 considerato che l’art. 122 del TUB statuisce che le disposizioni di cui al Capo II si applicano ai contratti di credito ai consumatori ad eccezione, fra l’altro, dei finanziamenti di importo superiore a 75.000,00 nonché dei finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni”. Tali disposizioni non si applicano pertanto al finanziamento oggetto della presente controversia, trattandosi di un mutuo ipotecario di durata ultraquinquennale dell’importo di Euro 90.000,00. Con riferimento alla doglianza relativa al presunto superamento del tasso soglia dell’usura, l’intermediario evidenzia che la vigente normativa (art. 1 del d.l. 29.12.2000, n. 394) indica nella data di stipula del contratto il momento per stabilire se il tasso applicato al finanziamento sia usurario. Atteso che la contestazione attiene ad un vizio genetico di un contratto sottoscritto nel 2004 e non riguarda la successiva evoluzione del rapporto, l’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’ABF (cita la decisione n. 6103 del Collegio di Napoli del 25.8.2015). Per completezza segnala comunque che ai sensi del Decreto Tesoro relativo al terzo trimestre del 2004, in corrispondenza della categoria di operazioni “mutui con garanzia ipotecaria - a tasso fisso” viene riportato un “tasso medio” del 5,47% che, per la determinazione degli interessi usurari, deve essere aumentato della metà, ottenendosi quindi un tasso soglia pari all’8,205%. E’ pertanto di palmare evidenza che i tassi applicati al finanziamento risultino ben al di sotto di tale limite, atteso che il tasso contrattuale era pari al 3,90%, il tasso di mora al 4,90% (un punto in più del tasso contrattuale) ed anche il TAEG, così come ricalcolato in misura pari al 4,74 %, risulta inferiore a detta soglia. Per le ragioni fin qui espresse, risultano inoltre del tutto pretestuose e prive di fondamento le considerazioni circa la presunta “applicazione” di un tasso superiore alla soglia dell’usura in occasione dell’elaborazione (per simulazione) di un conteggio di anticipata estinzione effettuato su richiesta della ricorrente del dicembre 2015. In relazione alle perizie prodotte dalla ricorrente, l’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto a richiedere la prestazione di un’attività consulenziale, estranea alle funzioni dell’Arbitro Bancario Finanziario. Inoltre, per quanto attiene alla valutazione degli interessi di mora pattuiti, argomento oggetto di diverse sentenze da parte della Corte di Cassazione e dell’ABF, sottolinea la legittimità dell’applicazione degli interessi di mora sulle rate di mutuo scadute e non pagate, la diversa natura degli interessi corrispettivi rispetto agli interessi di mora, l’esclusione dei tassi di mora dalle rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia, riportanti i tassi medi (TEGM) per il calcolo dei tassi usurari ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 108/1996. Ritiene che, nella fattispecie, il tasso di mora non possa che essere considerato Pag. 4/7 Decisione N. 8500 del 29 settembre 2016 “in linea” con le rilevazioni di cui ai decreti ministeriali di rilevazione dei TEGM, essendo stato stabilito nella misura pari ad un punto percentuale in più del tasso corrispettivo. Per quanto attiene infine alla contestazione in ordine alla presunta capitalizzazione degli interessi, nel ribadire che il piano di ammortamento del finanziamento oggetto del ricorso in esame è “alla francese” (a rata costante, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente), l’intermediario rileva che tale contestazione, tra l’altro non supportata da alcuna documentazione probatoria a giustificazione di quanto affermato, è priva di qualsiasi valido fondamento, risultando assodato, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’applicazione del piano di ammortamento citato non determina la produzione di effetti anatocistici. Cita, in tal senso, anche alcune decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Napoli, dec. n. 7585 del 28.9.2015; Collegio di Milano, dec. n. 7801 del 7.10.2015). Chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, respinto in quanto infondato in fatto e in diritto. Con nota in data 14.4.2016 la ricorrente replicava affermando in sintesi che le controdeduzioni, in quanto tardive, devono essere considerate irricevibili. Aggiungeva che la (comunque ammessa) errata indicazione del TAEG nonché il superamento del tasso soglia dell’usura sono vizi che hanno rilevanza anche per quanto concerne gli interessi pagati successivamente al 1° gennaio 2009, tenendo in considerazione altresì il fatto, non marginale, che il mutuo de quo è tuttora in essere. Aggiunge che le spese relative alla polizza assicurativa, che non sono state computate nel calcolo del TAEG, come ammesso dall’intermediario, invece di decrescere come previsto contrattualmente, sono inspiegabilmente lievitate negli ultimi anni, in assoluta assenza di trasparenza del rapporto e di alcun criterio giustificativo. Il ricorso è dunque ammissibile sotto il profilo temporale poiché, secondo l’orientamento costante dei Collegi, la competenza del’ABF deve essere negata in relazione a controversie concernenti operazioni poste in essere in epoca antecedente al 1° gennaio 2009 o comunque per comportamenti che, posti in essere anteriormente a quella data, abbiano, sempre anteriormente ad essa, esaurito i propri effetti. Afferma che le controdeduzioni sono assolutamente “generiche, astratte ed evanescenti”, anche alla luce del fatto che la ricorrente ha prodotto ben due consulenze tecniche a sostegno delle sue ragioni. L’intermediario ha ammesso l’erroneo calcolo (e la conseguente erronea indicazione) del TAEG facendo riferimento agli artt. 122 e 125-bis del TUB, ai fini della violazione della normativa sulla trasparenza, che nulla hanno a che vedere con le contestazioni formulate a riguardo. Afferma che il documento di sintesi del contratto di mutuo, versato unitamente alle controdeduzioni, non è stato allegato al contratto e non ha né può avere alcun valore ed efficacia probatoria. Ribadisce infine la contestazione in merito al superamento del tasso soglia dell’usura. Con nota del 25.5.2016, l’intermediario convenuto inviava proprie controrepliche rappresentando e sostenendo in sintesi che la tardiva presentazione delle controdeduzioni era stata dovuta esclusivamente alla necessità di svolgere accurate e approfondite verifiche sul rapporto de quo, attese le ulteriori osservazioni svolte dalla ricorrente nel ricorso rispetto al reclamo. Precisava inoltre, per quanto attiene alle spese sostenute per l’assicurazione sull’immobile sottoposto ad ipoteca, che come riportato all’articolo 7 del contratto, l’ammontare del premio “è pari allo 0,055% annuo, calcolato sul costo di ricostruzione a nuovo degli immobili, salvo eventuali future variazioni disposte dalla Compagnia assicuratrice e di cui la Banca provvederà a dare comunicazione alla parte finanziata”. L’importo di Euro 83,59, riportato dal cliente, si riferisce al premio calcolato per Pag. 5/7 Decisione N. 8500 del 29 settembre 2016 l’intero 2004, coincidente con l’anno di stipula del contratto durante il quale il cliente ha pagato esclusivamente per il periodo di competenza, ovvero 6,97 euro per ogni rata con scadenza dal 30.9.2004 al 31.12.2004. L’intermediario aveva rilevato una mancata coincidenza tra i dati presenti nei propri archivi e quelli catastali relativi al suddetto immobile: a seguito dell'aggiornamento comunicato alla Compagnia di Assicurazione, a decorrere dal 27.7.2012 è stato ricalcolato il premio relativo alla polizza alla quale la ricorrente aveva aderito e, conseguentemente, sono state rideterminate le quote del premio addebitate unitamente alle rate del finanziamento. Infine il documento di sintesi del mutuo risulta essere stato sottoscritto dal cliente in data 16.9.2004, unitamente al contratto di finanziamento. DIRITTO Prima di procedere all’esame delle censure mosse dalla ricorrente occorre preliminarmente vagliare l’eccezione sollevata dall’intermediario convenuto in merito all’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro. In effetti sia la contestazione riguardante il superamento del tasso soglia dell’usura, con richiesta della restituzione di un importo pari a € 36.613,53, sia la contestazione riguardante l’erronea indicazione del TAEG, con richiesta di restituzione di un importo pari a € 25.088,61, appaiono concernere asseriti vizi genetici del contratto di finanziamento stipulato nel settembre 2004. La competenza dell’Arbitro bancario e finanziario deve essere negata in relazione a controversie concernenti comportamenti o operazioni dell’intermediario risalenti ad epoca antecedente la data del 1° gennaio 2009 posta dal § 4, Sez. 1 delle Disposizioni regolamentari Banca d’Italia in data12.11.2011 (come modificate con delibera della Banca d’Italia del 13.11.2012) quale termine iniziale di competenza temporale dell’ABF e ciò “a prescindere dal momento di verificazione o percepibilità” del pregiudizio che possa esserne derivato al cliente (cfr., ex multis, ABF dec. 756/11, 1431/11, 487/12, 3163/13, 3530/14, 2127/15, 4570/16). Si aggiunge per completezza che la ricorrente contesta l’usurarietà genetica degli interessi pattuiti in contratto sulla base della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. Vale a proposito ricordare che il Collegio di Coordinamento ha ribadito la natura intrinsecamente diversa delle due tipologie di interessi (escludendone il cumulo ai fini del rispetto delle legge 186/94), rispondendo gli interessi corrispettivi alla funzione di remunerazione del prestito mentre quelli moratori ad una funzione preventiva e forfetaria di risarcimento danno e quindi in definitiva ad una logica di alterità rispetto agli interessi corrispettivi ( dec 1875/2014; 2666/2014). Quanto all’asserita usurarietà sopravvenuta dei tassi pattuiti si rileva che tale contestazione è formulata nel ricorso, sulla base della perizia ad esso allegato, senza alcuna corrispondenza con quanto lamentato nel reclamo ove, come sopra visto, si fa riferimento alla sola usurarietà genetica del tasso contrattuale (sulla base della sommatoria fra tassi corrispettivo e tasso di mora). Si registra pertanto una corrispondenza solo parziale fra contenuto del ricorso e quanto richiesto nel reclamo. Sulla necessità di corrispondenza fra quanto esposto in sede di reclamo e quanto contenuto del ricorso vale citare la decisione di questo Collegio n 1444/2015, in un caso cui mancava del tutto tale corrispondenza, che ha affermato in materia che “ … le “Disposizioni di procedura” che regolano il funzionamento di questo Collegio dispongono che “Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario.[…] il ricorso deve avere ad oggetto la medesima questione esposta nel reclamo”. In relazione alla Pag. 6/7 Decisione N. 8500 del 29 settembre 2016 conformità tra reclamo e ricorso, in una controversia analoga, l’ABF ha ulteriormente precisato che “l’oggetto del ricorso non possa estendersi oltre i confini delineati in sede di reclamo, ove il motivo di ulteriore doglianza sia già avanzabile in sede di reclamo, con la sola eccezione di estensioni relative allo stesso evento dedotto in ricorso, ma appreso solo successivamente dal ricorrente» (in questo senso v. Collegio di Milano, decisione 300/2011).” (Collegio di Milano, Decisione 6265/2014). Il ricorso è pertanto inammissibile per quanto attiene la contestazione in ordine all’usurarietà sopravvenuta del tasso del finanziamento. Si aggiunge comunque, per completezza, che la contestazione della ricorrente si fonda sulla perizia allegata al ricorso (ma, come detto, non al reclamo) che fa derivare l’usurarietà sopravvenuta del tasso del finanziamento dal conteggio (o più propriamente dalla simulazione) richiesto nel 2015, ai fini di un’eventuale estinzione anticipata del finanziamento de quo, in cui è indicata l’applicazione di una penale di estinzione pari al 2,0000%. Basta rilevare, a prescindere da ogni altra considerazione di merito, che la penale di estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito. La sommatoria della penale agli interessi contrattuali appare, se possibile, ancora più incongrua di quella fra interessi corrispettivi e interessi moratori. Quanto alla contestazione in ordine all’asserito anatocismo causato dal piano di ammortamento alla francese va escluso, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, che tale piano comporti un effetto anatocistico. Vale citare, ex multis, la decisione di questo Collegio n.6613/2015 ove si afferma che “ Riguardo al piano di ammortamento “alla francese”, questo Arbitro ha già precedentemente esaminato gli orientamenti della giurisprudenza di merito che hanno messo in dubbio la sua compatibilità con la disciplina dell’anatocismo (art. 1283 c.c. e art. 120 t.u.b.) (decisione del Collegio di Roma, n. 367 del 2012). Conformemente alla giurisprudenza di merito più recente, questo Arbitro è giunto alla conclusione che il piano di ammortamento “alla francese” non determini alcun tipo di anatocismo e che pertanto sia legittimo (decisioni del Collegio di Roma, n. 2358 del 2014, n. 6769 del 2013, n. 1061 del 2012 e n. 3267 del 2012; decisione del Collegio di Napoli, n. 6703 del 2014; decisioni del Collegio di Milano, n. 2834 del 2015 e n. 1283 del 2015)…”. Quanto infine alla richiesta di sanzionare la condotta dell’intermediario convenuto, sotto il profilo della mancata cooperazione al funzionamento della procedura, in ragione della tempistica con cui ha fatto pervenire le controdeduzioni si rileva che è costante orientamento dell’Arbitro ritenere il termine di presentazione delle controdeduzioni ordinatorio e non perentorio. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7