Decisione N. 8228 del 05 dicembre 2014

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Decisione N. 8228 del 05 dicembre 2014
Decisione N. 8228 del 05 dicembre 2014
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA
Presidente
(RM) SILVETTI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore NERVI ANDREA
Nella seduta del 17/10/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente lamenta il mancato rilascio, da parte dell’intermediario, del documento
attestante la devoluzione al c.d. fondo “rapporti dormienti” di cinque assegni circolari
prescritti. In particolare, la ricorrente espone quanto segue:
a seguito della chiusura di un libretto postale emesso a proprio nome, ella riceveva –
tramite girata da Poste Italiane S.p.A. – n. cinque assegni circolari emessi
dall’intermediario resistente per l’importo complessivo di euro 25.000,00;
l’importo corrispondente a detti assegni, non riscosso nel termine di prescrizione,
veniva devoluto al Fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (di seguito anche “Fondo”);
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si rivolgeva, quindi, a Poste Italiane, che si attivava presso l’intermediario per
ottenere l’attestazione di devoluzione al Fondo, necessaria per attivare la procedura
di rimborso;
l’intermediario, tuttavia, rilevava che erano andate smarrite le distinte di richiesta
degli assegni e pretendeva da Poste Italiane una lettera di manleva, che tuttavia
Poste Italiane si rifiutava di rilasciare.
La ricorrente chiede quindi che l’intermediario rilasci la predetta attestazione.
L’intermediario contesta la richiesta del ricorrente, rilevando che:
gli assegni sono stati emessi dalla banca su ordine di Poste Italiane;
all’epoca dei fatti (2005) l’emissione di assegni circolari veniva effettuata a fronte di
richieste cumulative. Tali richieste venivano talvolta avanzate non solo da Poste
Italiane, ma anche direttamente da funzionari di questo Istituto;
anche per tale particolarità non è stato possibile recuperare le distinte di richiesta
degli assegni. E’ stata quindi chiesta a Poste Italiane una dichiarazione sostitutiva
attestante che la richiesta di emissione proveniva da propri dipendenti, nonché
un’apposita manleva;
tale richiesta non è stata soddisfatta da Poste Italiane.
Parte resistente chiede quindi che, in via preliminare, venga dichiarato il proprio difetto di
legittimazione passiva e, in via subordinata, che il ricorso venga rigettato, avendo la banca
posto in essere tutti i necessari adempimenti.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via pregiudiziale deve essere rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata
dall’intermediario in ordine al proprio asserito difetto di legittimazione passiva. In proposito
è sufficiente rilevare che è lo stesso intermediario a dichiarare, in sede di controdeduzioni,
di aver devoluto al Fondo l’importo corrispondente agli assegni per cui è causa. È del tutto
pacifico che l’attestazione di devoluzione al Fondo debba essere rilasciata
dall’intermediario che ha effettuato la devoluzione.
Passando ora al merito, le circostanze rilevanti possono essere così riepilogate:
(i) a titolo di liquidazione di un libretto postale, la ricorrente ha ricevuto, tramite girata da
Poste Italiane S.p.A., n. cinque assegni circolari, dell’importo complessivo di euro
25.000,00, emessi dall’intermediario resistente a favore di Poste Italiane;
(ii) non essendo stati riscossi entro il termine triennale di prescrizione, i relativi importi
sono stati devoluti al c.d. Fondo “rapporti dormienti” ai sensi dell’articolo 1, comma
345-ter, della legge n. 266/2005;
(iii) la ragione della mancata riscossione risiede nello smarrimento degli assegni.
Successivamente, la ricorrente è rientrata in possesso dei titoli e, dunque, si è rivolta
a Poste Italiane per ottenere il rimborso. Poste Italiane ha investito della questione la
banca odierna resistente, in qualità di emittente i titoli, al fine di ottenere
l’attestazione di devoluzione al Fondo, in mancanza della quale non può essere
ottenuto il rimborso;
(iv) In base alle istruzioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 3
novembre 2010, la richiesta di rimborso deve necessariamente essere corredata
dalla predetta attestazione;
(v) L’intermediario resistente, dopo aver rilevato lo smarrimento della distinta di richiesta
degli assegni, ha dichiarato di essere disposto a rilasciare l’attestazione di
devoluzione solo dietro rilascio, da parte di Poste Italiane, di una dichiarazione
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sostitutiva attestante che gli assegni sono stati richiesti da Poste, oltre ad un’apposita
manleva;
(vi) Poste Italiane si è rifiutata di produrre tale documentazione, reputando sufficiente
quanto già prodotto.
La posizione assunta dall’intermediario resistente non è fondata.
Premesso che lo stesso intermediario individua in Poste Italiane il soggetto ordinante gli
assegni in discorso, non trova giustificazione la posizione di subordinare il rilascio della
richiesta attestazione al rilascio di una manleva, soprattutto se tale posizione viene
motivata dal timore di incorrere in eventuali responsabilità in caso di errata individuazione
dell’avente diritto. Il rilascio dell’attestazione, infatti, non ha alcuna implicazione in ordine
all’individuazione dell’avente diritto al rimborso da parte del Fondo: il rimborso è effettuato,
previo accertamento dei relativi presupposti, da Consap S.p.A., la quale può chiedere tutta
la documentazione che ritiene necessaria in base alla normativa in materia.
Il rilascio dell’attestazione richiesta dalla ricorrente, dunque, nulla implica in merito
all’individuazione dell’avente diritto, come già affermato dal Collegio di Napoli nella
decisione n. 2411/2013.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e per l’effetto dispone che l’intermediario rilasci
l’attestazione richiesta.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle
spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso
della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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