faq fondo nazionale innovazione
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F.A.Q. FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE - STRUMENTO CAPITALE DI RISCHIO Qual è lo stato di attuazione per il capitale di rischio? È stato individuato lo scorso anno sulla base della procedura pubblica (prevista dall’avviso emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5ª serie speciale n.153 del 30 dicembre 2009) l’intermediario finanziario INNOGEST SGR SpA con il quale il Ministero (DGLC – UIBM) ha firmato una convenzione, in data 12 novembre 2010, per la realizzazione di un fondo mobiliare chiuso, che gestirà risorse finanziarie pari almeno a 40,9 milioni di euro, denominato IPGest. Questo fondo diventerà operativo per le imprese dopo l’approvazione del regolamento di gestione da parte di Banca d’Italia e successivamente al completamento della fase di sottoscrizione delle quote da parte degli investitori privati (tempi previsti giugno 2011). A quanto ammontano le risorse finanziare complessive attivate per la linea capitale di rischio? L'ammontare complessivo delle risorse per la linea capitale di rischio sarà pari almeno a 40 milioni 900 mila euro, di cui 20 milioni messe a disposizione dal FNI ed almeno ulteriori 20 milioni e 900 mila euro apportate da investitori privati. Quali sono le modalità d'investimento delle risorse attivate? Attraverso il soggetto intermediario selezionato, le risorse del Fondo IPGest saranno investite in strumenti di Equity (acquisizione di quote di partecipazione sia di maggioranza che di minoranza) ovvero in strumenti di quasi Equity per il finanziamento di progetti innovativi realizzati da PMI e finalizzati all’'utilizzo economico di uno o più brevetti. Che cosa si intende per strumenti di “quasi equity”? Sono quegli strumenti finanziari il cui rendimento, per colui che li detiene, si basa primariamente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese Esiste un tetto massimo di investimento per ciascuna PMI beneficiaria? Le tranche di investimento per ciascuna PMI beneficiaria non possono superare 1,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi. Qual è la durata complessiva dell'investimento? La durata complessiva dell’investimento in ciascuna PMI beneficiaria dipenderà dalla strategia di uscita applicata dal soggetto intermediario selezionato per la gestione dell’operazione finanziaria. La durata complessiva del fondo non potrà comunque essere superiore a 10 anni eventualmente prorogabile per ulteriori 4 anni. Quali PMI possono accedere al finanziamento? Possono accedere ai finanziamenti esclusivamente PMI , aventi le seguenti caratteristiche: essere costituite sotto forma di società di capitali; essere ubicate nel territorio nazionale; operare in un qualsiasi settore di attività economica ad eccezione del settore carboniero. Sono da ritenersi escluse le imprese ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria: qualificabili come “imprese in difficoltà”; che non hanno restituito agevolazioni godute per cui è stata disposta la restituzione dal Ministero; che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese. Come avviene la valutazione del progetto e la selezione delle imprese? La valutazione tecnico-economica del progetto e la selezione dell’impresa in cui effettuare l’investimento è di esclusiva competenza dell’intermediario finanziario selezionato dal Ministero. Il FNI prevede il ricorso preferenziale alla metodologia di valutazione condivisa con ABI, Confindustria, CRUI firmata dal MISE nell’ottobre del 2008, la “Griglia di valutazione dei Brevetti” (link). Cosa si intende per imprese di piccole e medie dimensioni? Come si determina la dimensione aziendale? Per la concessione di “aiuti di Stato”, si fa riferimento alla dimensione aziendale, determinata come prescritto dalla specifica disciplina comunitaria. In particolare, per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie si fa riferimento ai parametri e alle previsioni contenute nell’allegato I del Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, n. L 214 e ai chiarimenti forniti nel D.M. del 18 aprile 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. del 12 ottobre 2005, n. 238. Quali progetti sono ammessi? Le PMI potranno beneficiare del finanziamento in capitale di rischio da parte del Fondo per la realizzazione di un progetto innovativo finalizzato all’utilizzo economico di uno o più brevetti. In particolare, si deve trattare di un brevetto per invenzione che abbia ottenuto l’emanazione da parte dell’EPO del rapporto di ricerca con esito non negativo. Nell’avviso è stabilito che gli investimenti del fondo debbano essere strettamente connessi al finanziamento di progetti innovativi, realizzati da PMI e finalizzati all’utilizzo di uno o più brevetti. A tal fine, è necessario che l’impresa target sia proprietaria del brevetto? No. Il brevetto può essere detenuto dall’impresa target anche, ad esempio, su licenza. Quali requisiti devono avere i brevetti alla base dei progetti innovativi? Con riferimento alla definizione di brevetto di cui all’articolo 1 lettera k) occorre precisare che il brevetto di invenzione deve avere validità in Italia. Tuttavia, qualora non sia stato ancora concesso, è sufficiente che sia esistente una domanda di brevetto per la quale sia stato rilasciato un rapporto di ricerca a cura dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office EPO). Questo include: il deposito di brevetto per invenzione e relativo rapporto di ricerca effettuato nell’ambito della Convenzione del Brevetto Europeo (European Patent Convention EPC), la domanda di brevetto nazionale per la quale sia stato rilasciato il rapporto di ricerca sulla base dell’accordo di lavoro tra l’EPO e la Direzione generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, la domanda di brevetto internazionale depositata nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione sui Brevetti (Patent Cooperation Treaty PCT ) per la quale l’EPO abbia rilasciato il rapporto di ricerca internazionale in qualità di autorità internazionale di ricerca. Cosa si intende per rapporto di ricerca con esito negativo? Si intende un rapporto di ricerca che non evidenzi, su tutte le rivendicazioni, anteriorità rilevanti ai fini del requisito della novità (indicate nei rapporti di ricerca EPO con una X), a meno che nell’ambito dell’esame di merito successivo all’emissione del rapporto di ricerca non siano emersi elementi grazie ai quali l’EPO (nella corrispondenza ufficiale tra il depositante e l’esaminatore) possa ritenere superabili le limitazioni imposte dall’anteriorità evidenziate dal rapporto di ricerca in parola Le spese per l’acquisizione da terzi di un brevetto rientrano tra quelle ammissibili? In caso affermativo, il progetto innovativo può consistere nella mera ed esclusiva acquisizione da terzi di un brevetto? Il progetto da finanziare deve avere ad oggetto la valorizzazione economica di un brevetto, da intendersi come sfruttamento dell’invenzione brevettata ai fini della immissione sul mercato di un bene o servizio. Le spese sostenute dall’impresa per la eventuale acquisizione da terzi del brevetto possono far parte del progetto innovativo purché rientrino in un più ampio e articolato progetto aziendale finalizzato, per l’appunto, all’utilizzo economico del brevetto acquisito. Non è da ritenersi, dunque, ammissibile un progetto avente ad esclusivo oggetto l’acquisizione di un brevetto. Quali sono I maggiori vantaggi per le imprese? Attraverso l’intervento del FNI, le PMI hanno la possibilità di accedere a forme di finanziamento – quelle proprie del private equity e del venture capital – particolarmente adatte a supportare la realizzazione di progetti dall’elevato contenuto innovativo e le fasi di start-up e di sviluppo dell’azienda, senza che vengano richieste, come espressamente previsto dall’avviso, garanzie alle PMI partecipate e/o a loro soci L’ingresso nel capitale di un fondo di private equity può rappresentare un fattore strategico per garantire crescita di una PMI. Soprattutto se il gestore del fondo adotta, come espressamente previsto nell’avviso pubblico, un approccio attivo, non limitandosi al ruolo di mero “finanziatore” Le imprese partecipate da un fondo di investimento godono di elevato standing anche nei confronti del sistema creditizio e riescono ad accedere al finanziamento bancario a condizioni migliori