la tutela dei sistemi di confezionamento e del packaging attraverso il

Transcript

la tutela dei sistemi di confezionamento e del packaging attraverso il
LA TUTELA DEI SISTEMI
DI CONFEZIONAMENTO
E DEL PACKAGING
ATTRAVERSO IL
BREVETTO ED IL DESIGN
Fabio D’Angelo
Consulente in Proprietà Industriale
Mandatario abilitato Italiano, Europeo e Comunitario
per Brevetti e Design
Studio Torta – ITALY
[email protected]
FUNZIONI DEL PACKAGING O “IMBALLAGGIO”
|
Contenere e proteggere determinati prodotti.
|
Consentire la loro manipolazione, trasporto e consegna dal
produttore al consumatore o utilizzatore.
|
“Presentare” il prodotto, ad esempio renderlo di maggiore
interesse rispetto ad altri prodotti simili.
2
OBIETTIVI DEL PACKAGING
|
FUNZIONALI
preservare e proteggere i prodotti
consentire la loro fruibilità in modo pratico
(confezioni alimentari)
|
ESTETICI
abbellire i prodotti e renderli attraenti
IL PACKAGING DEVE:
|
Essere utile, bello e originale
|
Costare poco perché è un prodotto di scarto
|
Deve essere ecosostenibile
3
PACKAGING ECOSOSTENIBILE
|
Ridotto
carta)
in modo da consentire il trasporto di un numero
maggiore di prodotti contemporaneamente
-Riduce trasporti ed emissioni CO2
- Permette risparmio su materie prime (es.
|
Utilizzare materiali riciclabili
|
Benefici di immagine tra i consumatori per aver adottato una
linea verde
4
ESEMPI DI PACKAGING PARTICOLARI
5
COME SI POSSONO TUTELARE IL PACKAGING
ED I SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO?
|
BREVETTO
inventiva e
Requisiti: novità assoluta, attività
applicazione industriale
|
DESIGN
individuale
Requisiti: novità (relativa), carattere
6
BREVETTI: NOVITÀ
|
Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato
della tecnica.
|
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso
accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima
della data del deposito della domanda di brevetto,
mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un
qualsiasi altro mezzo.
|
È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il
contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di
brevetto europeo o internazionali designanti l’Italia, così come
sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore
e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in
questa data o più tardi.
7
BREVETTI: ATTIVITÀ INVENTIVA
|
Un’invenzione è considerata come implicante un’attività
inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta
in modo evidente dallo stato della tecnica.
|
Se lo stato della tecnica comprende documenti presenti in
brevetti ancora segreti, questi documenti non sono presi in
considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.
8
ESEMPIO DI BREVETTO NON VALIDO
PER MANCANZA DI ATTIVITA’ INVENTIVA (1)
9
ESEMPIO DI BREVETTO NON VALIDO
PER MANCANZA DI ATTIVITA’ INVENTIVA (2)
10
CLOSEST PRIOR ART
ESEMPIO DI BREVETTO NON VALIDO
PER MANCANZA DI ATTIVITA’ INVENTIVA (3)
+
OVVIO
CLOSEST PRIOR ART
11
AMBITO DI TUTELA DEL BREVETTO
|
I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle
rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono a
interpretare le rivendicazioni.
|
La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di
informazione tecnica e deve concludersi con una o più
rivendicazioni, in cui sia indicato, specificatamente, ciò che si
intende debba formare oggetto del brevetto.
12
VERIFICA DI CONTRAFFAZIONE
|
Affinché vi sia contraffazione è necessario che tutte le
caratteristiche presenti nella rivendicazione principale della
privativa siano riprodotte nella presunta copia.
CONFRONTO: PRODOTTO – RIVENDICAZIONI
ESEMPIO: RIVENDICAZIONE 1 = A + B + C
Presunta copia è contraffazione se riproduce A + B + C
(indipendentemente dal fatto che presenti ulteriori
caratteristiche)
Se la presunta copia non riproduce una delle caratteristiche
della riv. 1 (es. A), non è contraffazione
13
PRINCIPIO FONDAMENTALE
Il deposito di un brevetto
non garantisce di per sé la possibilità di attuare
(produrre e vendere) l’invenzione.
14
IL PRINCIPIO DEL BREVETTO DIPENDENTE
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione
implichi quella di invenzioni protette da precedenti
brevetti ancora in vigore, non può essere attuato, né
utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
15
DURATA DEL BREVETTO PER INVENZIONE
|
Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni a decorrere
dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato
né può essere prorogata la durata.
16
CHE COS’E’ UN DESIGN COMUNITARIO ?
Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli
l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalle caratteristiche:
|
|
|
|
|
|
delle linee
dei contorni
dei colori
della forma
della struttura superficiale, ovvero
dei materiali
del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.
17
CONSEGUENZE
Il Design Comunitario non protegge i prodotti come tali ma
protegge
l’aspetto dei prodotti.
Questo significa che:
|
qualsiasi divulgazione anteriore avente lo stesso aspetto
può rendere nullo il Design;
|
qualsiasi prodotto presentante lo stesso aspetto ricade
nell’ambito di tutela del Design;
L’indicazione dei prodotti (titolo) e la classe del Design non hanno
effetti sull’ambito di tutela.
18
SIGNIFICATO DI PRODOTTO
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale,
compresi tra l’altro:
|
|
|
|
|
i componenti che devono essere assemblati per formare un
prodotto completo;
gli imballaggi;
le presentazioni;
i simboli grafici e
i caratteri tipografici
esclusi i programmi per elaboratore
19
ESEMPI DI TIPOLOGIE DI
PRODOTTI PROTEGGIBILI CON DESIGN
Classe 9
IMBALLAGGI E RECIPIENTI PER IL
TRASPORTO O
LA MOVIMENTAZIONE DELLE
MERCI:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bottiglie, flaconi, vasi;
Bidoni e fusti;
Scatole, casse, contenitori, scatole (per conserve);
Cassette e panieri;
Sacchi, sacchetti, tubi e capsule;
Corde e materiali di cerchiatura;
Mezzi di chiusura e accessori;
Pallet e piattaforme per movimentazione;
Pattumiere e contenitori per immondizia e loro supporti;
Varie.
20
REQUISITI DI VALIDITA’
Un Design Comunitario è valido se:
individuale
è nuovo
ha carattere
21
NOVITA’
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico
è stato divulgato anteriormente alla data di deposito
(o di priorità) del Design stesso.
I disegni o modelli si reputano identici quando le caratteristiche
differiscono solo per dettagli irrilevanti.
22
NOVITA’ – PERIODO DI GRAZIA
La legge prevede che una divulgazione del Design non sia presa in
considerazione se esso è stato divulgato:
dall’autore (o dal suo avente causa)
nei 12 mesi precedenti la data
di deposito o di priorità
per effetto di un abuso nei
12 mesi precedenti la data
di deposito o di priorità
23
CARATTERE INDIVIDUALE
|
Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione
generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce
dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da
qualsiasi disegno o modello anteriore.
|
Nell’accertare il carattere individuale, si prende in
considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha
beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
24
AMBITO DI TUTELA
|
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazioni di un disegno o
modello si estendono o qualunque disegno o modello che non
produca nell’utilizzatore informato una impressione
generale diversa.
|
Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del
margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o
modello.
25
CHI E’ L’UTILIZZATORE INFORMATO ?
Un utilizzatore regolare del prodotto in questione con conoscenze di
disponibilità e tendenze dei prodotti del settore e alcune conoscenze
tecniche di base.
“Informato” significa che ha una certa “familiarità” con i prodotti in
cui il
Design si intende sia incorporato.
L’utilizzatore informato NON è:
|
un semplice utilizzatore finale;
|
un designer;
|
un produttore;
|
un esperto di design di prodotto;
|
l’uomo “della strada”;
|
una persona esperta del settore;
|
un consumatore medio.
26
LIBERTA’ DI DESIGN
|
Nel valutare il carattere individuale la libertà di design è
quella dell’autore del Design di cui si deve determinare la
validità, nel caso di contraffazione è la libertà di design del
designer del presunto Design contraffatto.
|
Minore è il grado di libertà del designer, minori sono le
distinzioni richieste tra due Design per determinare la validità di
un design o per escludere la contraffazione.
27
FUNZIONE TECNICA
|
Non possono costituire oggetti di registrazione come design
quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto
stesso.
|
SCOPO
per
impedire che i diritti di design siano utilizzati
ottenere monopoli su soluzioni tecniche senza
soddisfare i requisiti più stringenti previsti dalla
normativa sui brevetti.
28
ESEMPIO VISTO SUL BREVETTO
NELL’OTTICA DISEGNI
CLOSEST PRIOR ART
29
CONFRONTO 1:1
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Fabio D’Angelo
Tel. 011-5611320 Cell. 335-8797755
[email protected]