scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 9077/2016 pubbl. il 19/07/2016
RG n. 39319/2014
n. 7359/2016 del 19/07/2016
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” N. Repert.
R.G. 39319/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Maria Gandolfi
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Anna Bellesi
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39319/2014 promossa da:
FALL.TO CFY GROUP SRL (C.F.03495060968), con il patrocinio dell’avv. MURARO KARIN
PAOLA, elettivamente domiciliato in Via Meravigli, 16 20123 MILANO
attore
contro
UMBERTO GONNELLA (C.F. GNNMRT66L14G157U), con il patrocinio dell’avv. MERLO
FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 15 20122 MILANO
Convenuto
EUROMARKET SRL (C.F. 05833310963), NATALE CHIRICO (C.F. CHRNTL50A27A874W),
con il patrocinio dell’avv. BANCHI GLORIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MAGNO, 3
20025 LEGNANO
Convenuti
MARCO CHIRICO (C.F. CHRMRC75C28F205J), con il patrocinio dell’avv. PETRELLA LUCA
ANTONIO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BERGAMO, 7 20135 MILANO, presso il
difensore avv. PETRELLA LUCA ANTONIO MARIA
Convenuto
SWISS INK E PAPER SRL
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di p.c. depositati telematicamente
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Fallimento CFY Group srl ha convenuto in giudizio Umberto Gonnella, SWISS INK + PAPER SRL,
EUROMARKET SRL e Natale Chirico al fine di sentir dichiarare:
- che il signor Gonnella ha illegittimamente ceduto il sito www.soscartucce.it alla società Swiss Ink
+ Paper srl e che illegittima è stata anche la cessione effettuata da quest’ultima al signor Natale
Chirico, “quantomeno per non aver il sig. Gonnella titolo alcuno alla cessione ed avendo,
comunque, tutti operato in male fede”;
- che, conseguentemente, il sito predetto è di titolarità del Fallimento, ordinando, per l’effetto,
all’Autorità di registrazione di trasferire, ai sensi dell’art. 118, co. 6, c.p.i., il nome a dominio in
capo al Fallimento;
- che i convenuti, utilizzando e sfruttando illegittimamente il nome a dominio www.soscartucce.it
hanno violato i diritti di utilizzo del medesimo spettanti in via di esclusiva al Fallimento;
- che con l’appropriazione e l’uso del nome a dominio e con gli ulteriori comportamenti i convenuti
si sono resi responsabili di concorrenza sleale ex art. 2598, nn.2 e 3, c.c., con conseguente
pronuncia di inibitoria alla prosecuzione degli illeciti e condanna al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda il Fallimento ha dedotto che l'attività prevalente della società – dichiarata
fallita il 24.12.2012 - consisteva nel commercio elettronico di prodotti consumabili per l'ufficio, quali
quelli per la cancelleria, le cartucce e i toner per stampanti e similari, che avveniva attraverso il sito
internet www.soscartucce.it, sito che, a dire della curatela, rappresentava l'unico valore della società.
Nell'ottobre del 2009 le quote della società sono state cedute (a dire dell’attrice ‘fittiziamente’) ad una
società inglese, la Bavarian Catering London Limited, con sede a Londra, ove veniva trasferita anche la
sede legale; sicchè, con delibera assembleare del 21.10.2009, veniva nominato amministratore il sig.
Jenk Andreas.
Il sig. Gonnella il 25.2.2011 avrebbe trasferito il sito e il nome a dominio alla Swiss Ink + Paper srl
‘senza esserne il titolare, ma anche in epoca sospetta dato che ciò sarebbe accaduto poco dopo la
cessione delle quote alla società inglese e un anno prima del fallimento” .
In data 1.10.2013 il nome a dominio è stato poi ceduto al sig. Natale Chirico amministratore unico di
Euromarket srl, che esercita attività di vendita on line di prodotti per l’ufficio tramite il sito
www.soscartucce.it., ma - sempre a dire della curatela - verrebbe ‘gestito’ in effetti dal Gonnella e
dalla società Mow s.r.l., di cui questi è A.U. Nulla allega l’attore a fondamento di detto assunto.
Secondo il Fallimento sarebbe “manifesto il disegno criminoso ideato dal Gonnella per sottrarre a
CFY Group l’unico valore della società, ben consapevole che dopo la cessione delle quote il fallimento
sarebbe stato imminente” .
In diritto l’attrice reputa “applicabile l’azione di rivendica disciplinata dall’art. 118 comma 6° c.p.i.”,
ritiene che la fattispecie descritta sia riconducibile ad un’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2
c.c. (vi sarebbe stata, da parte dei convenuti, appropriazione di pregi, e agganciamento alla notorietà
altrui attraverso la registrazione e l’utilizzazione di un nome a dominio in assenza di legittimazione) e
n.3 (per aver “dolosamente architettato e consapevolmente collaborato ai fini della sottrazione e dello
sfruttamento del nome a dominio).
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 9077/2016 pubbl. il 19/07/2016
RG n. 39319/2014
n. 7359/2016
del 19/07/2016
Concisa esposizione delle ragioni di fatto eRepert.
di diritto della
decisione
I convenuti si sono costituiti - tranne Swiss Ink, rimasta contumace - contestando il fondamento delle
domande. In particolare:
- il Gonnella ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto
non sarebbe mai mai stato titolare del sito; nel merito ha affermato che, come risulta dai documenti
e dalle stesse dichiarazioni dell’attore, dopo aver ceduto le quote della società (che dopo il
trasferimento della sede a Londra sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese) non avrebbe
ricoperto alcun incarico nella società; né sarebbe chiaro cosa intende la Curatela quando afferma
che il sito sarebbe stato ‘illegittimamente trasferito’ dal Gonella.
- Euromarket e Natale Chirico (amministratore di Euromarket), hanno chiesto il rigetto di tutte le
domande attoree osservando che nulla il Fallimento avrebbe dedotto e provato a sostegno in
concreto del “disegno criminoso’ che attribuisce ai due convenuti, che avrebbero avuto rapporti con
Swiss Ink (da cui poi Natale Chirico ha acquistato il sito in questione, in data 1.10.2013) in ragione
di rapporti commerciali di fornitura di merce; in subordine, in via riconvenzionale, hanno chiesto
di dichiarare il Gonnella e Swiss Ink tenuti, in alternativa o in solido tra di loro, a manlevare i
convenuti Natale Chirico ed Euromarket da ogni legittima pretesa attorea, ed, in caso di
accoglimento della domanda di rivendica del dominio, condannarli al pagamento in favore di
Euromarket della somma di euro 42.737,80 ( pari al corrispettivo pagato per l’acquisto del sito e del
nome a dominio );
- Marco Chirico, figlio di Natale Chirico - chiamato in causa dall’attore onde estendere anche a lui
le medesime domande svolte, e ciò allorchè, nel corso della prima udienza di comparizione,
emergeva che questi era divenuto titolare del sito - ha contestato i fatti allegati dall’attore, in
particolare, affermando: che non vi sarebbe mai stato alcun disegni criminoso e alcun rapporto tra
lui e Swiss Ink o Gonnella; che aveva semplicemente acquistato il sito da Natale Chirico che ne
risultava proprietario; che i fatti posti a fondamento della domanda nulla avrebbero a che vedere
con un’azione di rivendica, poiché sarebbe pacifico – essendo affermato dalla stessa parte attrice
che se ne duole – che il sito era stato ceduto da CFY (quindi dal legittimo titolare) a Swiss Ink
attraverso un soggetto - il Gonnella - che non ne avrebbe avuto titolo: in altre parole la curatela
anziché agire in revocatoria, ovvero per ottenere la dichiarazione di simulazione o di nullità o
l’annullamento del contratto avrebbe svolto un’azione del tutto infondata di rivendica “erga
omnes”, ovvero verso coloro che avevano acquistato del tutto in buona fede il sito dal suo legittimo
titolare, ovvero da CFY, prima, da Swiss Ink, poi, e, da ultimo, da Natale Chirico Euromarket).
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la curatela nulla ha replicato alle difese svolte dai
convenuti.
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Ciò premesso il Tribunale reputa infondata la domanda svolta dall’attore nei confronti di tutti i
convenuti.
L’attore ha agito “in rivendica” pur affermando ripetutamente che il sito oggetto della domanda sarebbe
stato illegittimamente ‘trasferito’; il trasferimento sarebbe avvenuto ad opera del Gonella – ex
amministratore della società - ‘senza titolo’; questi avrebbe agito in concorso con i successivi titolari, i
quali, in mala fede, avrebbero collaborato per sottrarre alla società l’univo valore prima del fallimento.
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 9077/2016 pubbl. il 19/07/2016
RG n. 39319/2014
Repert. n. 7359/2016 del 19/07/2016
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bene in data 25 febbraio 2011 - che contraddice la sua legittimazione ‘in rivendica’; si tratta, peraltro,
di un fatto documentato: invero dallo stesso documento prodotto dall’attore - ovvero dalla
comunicazione dell’autorità di registrazione Registro.it,1 (sub 6) – si evince che “il Registro.it in data
25 febbraio 2011 ha ricevuto da parte dell'assegnatario del nome a dominio “sosvartucce.it”, la
società CFY Group Srl (…) La richiesta di modifica del registrando che a favore della società Swiss
Ink + Paper s.r.l (..). In data 1° ottobre 2013 è stata avviata dal Registrar un'operazione di modifica
del registrar ante che ha portato il passaggio del nome a dominio dalla socieà Swiss Ink + Paper s.r.l
al sig. Natale Chirico”.
In altre parole nella misura in cui risulta - dai documenti ed anche da quanto afferma parte attrice in
citazione - che il bene è stato (sia pure illegittimamente) trasferito a terzi dalla società poi fallita e
non oggetto di indebita distrazione del Gonnella, il Fallimento non può agire in ‘rivendica’.
Avrebbe, semmai, potuto agire per ottenere una declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia (anche in
via di revocatoria fallimentare) di detto trasferimento; ma ciò non ha fatto, pur allegando che il bene
sarebbe stato trasferito da Gonnella senza poteri.
In ogni caso, deve rilevarsi che anche l’allegazione per cui il Gonnella sarebbe l’autore dell’indebito
trasferimento non ha trovato alcun riscontro: da un lato, risulta che all’epoca, egli non era titolare di
alcun potere di gestione della società CFY Group, dato che la stessa Curatela afferma che con
assemblea del 28.1.2010, dopo la cessione delle quote da parte di Gonella, venne nominato un nuovo
amministratore, come conferma la visura camerale prodotta dalla stessa curatela dalla quale si evince
che in data 19 febbraio 2010 è stata iscritto la delibera assembleare di nomina del nuovo A.U., Jenk
Andreas; dall’latro non v’è alcun elemento che riconduca al Gonnella l’atto di trasferimento, dato che
nel doc. 6, già citato, si dà atto del fatto che il mutamento della registrazione avvenne da parte della
società CFY Group, per mezzo di chi (legittimamente o illegittimamente ) ne ha speso il nome.
Ne deriva che se la curatela avesse inteso affermare che il Gonella aveva trasferito il bene in assenza di
potere, avrebbe, comunque, dovuto dedurre e chiedere una pronuncia volta ad invalidare il titolo, il
che, come detto, non ha fatto.
La carenza di legittimazione ad agire in rivendica del bene oggetto della domanda, rende la stessa
infondata nei confronti di tutti i convenuti.
Peraltro i successivi titolari del sito risultano averlo acquistato da colui che ne era proprietario, alla
luce delle risultanze del Registro. Nè è stato fornito alcun elemento - né sul piano dell’allegazione né
su quello della prova - onde ravvisare un comune disegno criminoso volto a ‘spogliare’ la società di un
bene di grande valore. Ed è significativo a questo proposito il fatto che l’attore non abbia replicato
alcunchè nella prima memoria di trattazione alle difese in fatto dei convenuti circa i reciproci rapporti;
né abbia contestato quanto ex adverso affermato a proposito del valore attribuito al sito al momento
della cessione (euro 42.737,80), ben lontano da quello allegato dall’attore (1.500.000,00), sulla base,
peraltro di una mera affermazione resa al Curatore da un precedente amministratore della fallita, tale
sig. Garbin).
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organo deputato a svolgere le operazioni necessarie a garantire la funzionalità del servizio di registrazione dei nomi a dominio
nell'ambito del ccTLD.it ;
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Sentenza n. 9077/2016 pubbl. il 19/07/2016
RG n. 39319/2014
Repert.
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Lo stesso attore, dunque, deduce a fondamento della domanda
un fatton.- ovvero
il trasferimento
del
Sentenza n. 9077/2016 pubbl. il 19/07/2016
RG n. 39319/2014
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Ne consegue l’infondatezza di tutte le conseguenti domande
volte ad n.
accertare
la sussistenza
una
concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c. e ad ottenere il risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede:
1) respinge le domande svolte dall’attore Fallimento CFY Group s.r.l. nei confronti di Umberto
Gonnella, SWISS INK + PAPER SRL, EUROMARKET SRL, Natale Chirico e Marco
Chirico;
2) condanna il Fallimento CFY Group s.r.l. a rifondere in favore dei convenuti Umberto
Gonnella, Euromarket Srl/ Natale Chirico e Marco Chirico le spese di lite, liquidate in euro
5.000, per ciascuno oltre 15% per spese forfettarie su compensi, CPA e IVA come per legge
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 9.6.2016.
Il Giudice Relatore
dott. Alessandra Dal Moro
Il Presidente
dott. Paola Maria Gandolfi
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Il rigetto integrale delle domande - nelle quali l’attore ha insistito pur dopo il contraddittorio svoltosi
all’esito delle memorie di trattazione - comporta la condanna della Curatela alla rifusione delle spese,
che si liquidano, per ciascuno dei convenuti costituiti, in considerazione del valore della controversia
dei parametri di legge e dell’impegno difensivo in concreto profuso, in euro 5.000,00 per compensi,
oltre 15% per spese forfettarie su compensi, CPA e IVA come per legge.