apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 7395/2015 pubbl. il 16/06/2015 RG n. 22756/2013 Repert. n. 6261/2015 del 16/06/2015 R.G. 22756/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Giani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 22756/2013 promossa da: NUOVA GARELLI SPA IN LIQ. E IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. 05807160964), in persona del Presidente del collegio dei liquidatori, rappresentata e difesa dall’avv. SINOPOLI LIVIANO ed elettivamente domiciliata in via DEI BOSSI, 4 - 20121 MILANO presso il difensore; ATTRICE contro LUCIANO MIRO CICCONE GIOVANNI CHIODINI CONVENUTI CONTUMACI OGGETTO: Cessione d’azienda. Responsabilità precontrattuale CONCLUSIONI Per l’attore: Nel merito: - accertare e dichiarare che i signori Luciano Miro Ciccone e Giovanni Chiodini hanno violato il principio di buona fede nelle trattative contrattuali e, per l’effetto, condannare i signori Luciano Miro Ciccone e Giovanni Chiodini a risarcire il danno subito da Nuova Garelli s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, che si quantifica in complessivi Euro 1.000.000,00, ovvero nella diversa somma dovuta dagli attori ritenuta di giustizia pagina 1 di 11 http://bit.ly/1QCSXaf Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A – Sentenza n. 7395/2015 pubbl. il 16/06/2015 RG n. 22756/2013 Repert. n. 6261/2015 del 16/06/2015 all’esito della presente causa, maggiorata di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria: - ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova non ammessi: 1) Vero che in data 6.7.2012, su richiesta del signor Luciano Ciccone e del signor Giovanni Chiodini (nel seguito, “Acquirenti”), si è tenuto un incontro presso lo studio Crafa di seguito, “Nuova Garelli”), dott. Luciano Crafa e dott. Fabio Pettinato (nel seguito, i “Liquidatori”); 2) Vero che, nel corso dell’incontro del 6.7.2012, di cui al capitolo che precede, gli Acquirenti rappresentavano ai Liquidatori l’intenzione di voler acquisire, attraverso una costituenda società svizzera, European Industrial Project Group S.A. (nel seguito, “EIPG”), il ramo di azienda di Nuova Garelli (nel seguito, “Ramo di Azienda”), oltre ai marchi “Garelli” (nel seguito, “Marchi”), di proprietà di Laboratorio Ulisse s.r.l. (nel seguito, “Laboratorio Ulisse”); 3) Vero che nell’incontro del 6.7.2012 di cui al capitolo 1, gli Acquirenti assicuravano a Nuova Garelli di aver predisposto un contratto preliminare di acquisto del Ramo d’Azienda per un importo di € 1.000.000,00 (un milione di euro) e dei Marchi per un importo di € 2.000.000,00 (due milioni di euro); 4) Vero che con comunicazione e-mail del 9.7.2012, il sig. Ciccone inviava al dott. Crafa di Nuova Garelli il testo di un accordo di riservatezza relativo all’operazione che avrebbe dovuto coinvolgere Nuova Garelli, sottoscritto in pari data dalle parti come da docc. 2 e 6 che si mostrano al teste; 6) Vero che con e-mail del 10.7.2012, il sig. Luciano Ciccone inviava nuovamente a Nuova Garelli la bozza del contratto preliminare di compravendita del Ramo d’Azienda, come da doc. 7 e relativo allegato che si mostra al teste; 7) Vero che Nuova Garelli, nel corso degli incontri avuti nel mese di luglio 2012 con i convenuti, informava questi ultimi che la prosecuzione delle trattative avrebbe necessariamente implicato l’impossibilità per Nuova Garelli di procedere alla vendita pagina 2 di 11 http://bit.ly/1QCSXaf Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Milano, tra gli stessi Acquirenti ed i liquidatori di Nuova Garelli S.p.A. in liquidazione (nel Sentenza n. 7395/2015 pubbl. il 16/06/2015 RG n. 22756/2013 Repert. n. 6261/2015 del 16/06/2015 dello stock di motorini presenti nel magazzino, dato atto che i convenuti avevano incluso detto magazzino tra gli elementi essenziali costituenti il Ramo d’Azienda come da doc. 1, 6 e 7 che si mostra al teste; 8) Vero che alla data del 17.7.2012, il magazzino di Nuova Garelli annoverava n. 1.457 (millequattrocentocinquantasette) motoveicoli come da doc. 8 e relativo allegato e doc. 12 art. 1 lett. a) che si mostrano al teste; 10) Vero che il valore dei motocicli contenuti nel magazzino alla data del 17.7.2012 era, 11) Vero che la prosecuzione delle trattative con i convenuti, impediva, per espressa richiesta di questi ultimi, a Nuova Garelli di vendere a Grancasa s.p.a. lo stock di motorini presenti nel magazzino alla data del 17.7.2012; 15) Vero che, nel corso degli incontri intercorsi con i convenuti nel mese di agosto e settembre 2012, Nuova Garelli informava gli Acquirenti di aver ricevuto ulteriori offerte per l’acquisizione del Ramo d’Azienda tra cui quella dell’ing. Fano; 17) Vero che a garanzia del buon fine dell’operazione (acquisto del Ramo d’Azienda) i convenuti si impegnavano a consegnare una comfort letter che attestasse la disponibilità dei fondi per il perfezionamento dell’operazione come da doc. 12, art. 4 che si mostra al teste); 19) vero che in data 20.9.2012, Nuova Garelli e Laboratorio Ulisse ricevevano dai convenuti due nuove e separate offerte d’acquisto rispettivamente del Ramo d’Azienda e dei Marchi, prodotte come docc. 16 e 17 e che si mostrano al teste; 20) Vero che con comunicazione del 21.9.2012, a seguito degli accertamenti svolti da Nuova Garelli, Societé Generale Private Banking di Lugano comunicava alla società attrice che la comfort letter inviata dal sig. Ciccone (doc. 3) era “palesemente falsa” e che “Mai Societé Generale Lugano ha allestito una lettera sulla fattispecie ivi menzionata”, come da doc. 18 che si mostra al teste; 21) Vero che nel corso di una riunione con i convenuti tenutasi alla fine del mese di settembre 2012, Nuova Garelli aderiva alla proposta di questi di sottoscrivere direttamente il contratto definitivo di acquisto del Ramo d’Azienda, fissando per tale incombente l’incontro dell’1.10.2012, poi rinviato al giorno 4.10.2012 su richiesta dei convenuti. pagina 3 di 11 http://bit.ly/1QCSXaf Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee sulla base dei parametri indicati nei precedenti capitoli 8 e 9, pari a circa € 1.000.000,00; Sentenza n. 7395/2015 pubbl. il 16/06/2015 RG n. 22756/2013 Repert. n. 6261/2015 del 16/06/2015 22) Vero che all’incontro del 4.10.2012, i convenuti si presentavano senza la comfort letter che attestasse la disponibilità dei fondi per il perfezionamento dell’operazione; 25) Vero che in data 10.10.2012 i convenuti comunicavano a Nuova Garelli di aver effettuato un bonifico di € 100.000,00 a favore della società attrice, anche questo mai ricevuto; 26) Vero che in data 12.10.2012 Nuova Garelli e Laboratorio Ulisse ricevevano dai convenuti due nuove e separate offerte irrevocabili d’acquisto rispettivamente del Ramo 27) Vero che i convenuti in data 13.10.2012 comunicavano a Nuova Garelli di avere avuto temporanee difficoltà, ma di essere intenzionati ad acquisire il Ramo d’Azienda. Si indicano come testi sui predetti capitoli di prova: -Dott. Luciano Crafa, domiciliato c/o c/o Nuova Garelli s.r.l. in liquidazione, con sede Galleria Sala dei Longobardi, 2 -20121 – Milano; -Dott. Fabio Pettinato, domiciliato c/o Nuova Garelli s.r.l. in liquidazione, con sede Galleria Sala dei Longobardi, 2 -20121 – Milano; -Dott. Matteo Pagliano, domiciliato c/o Nuova Garelli s.r.l. in liquidazione, con sede Galleria Sala dei Longobardi, 2 -20121 – Milano, sui capitoli: 8, 10, 11 e 15; -Dott.ssa Alessia Berlusconi, domiciliata c/o Laboratorio Ulisse s.r.l., Via Gaetano Negri 4 -20123 Milano su tutti i capitoli; -Dott. Luciano Volpato, domiciliato c/o il suo studio in Milano, Galleria Sala dei Longobardi, 2 -20121 – Milano sui capitoli: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 19 e 20 e da 24 a 27; -Dott. Roberto Merlini, domiciliato c/o Laboratorio Ulisse s.r.l., Via Gaetano Negri 4, 20123 Milano sul capitolo 19; In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA. *** MOTIVAZIONE 1.Con atto notificato in data 21 marzo 2013 e 5 ottobre 2013, la Nuova Garelli S.p.A. in liquidazione citava in giudizio i convenuti Giovanni Chiodini e Luciano Miro Ciccone, allegando che: pagina 4 di 11 http://bit.ly/1QCSXaf Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee d’Azienda e dei Marchi che sostituivano le precedenti del 19.9.2012 (docc. 19 a e b); Sentenza n. 7395/2015 pubbl. il 16/06/2015 RG n. 22756/2013 Repert. n. 6261/2015 del 16/06/2015 - in data 6 luglio 2012, si era tenuto un incontro tra i liquidatori della società attrice e i sig.ri Chiodini e Ciccone volto all’acquisto di un ramo d’azienda della Nuova Garelli in liquidazione e dei relativi marchi; veniva, quindi, redatto un accordo di riservatezza con lo scopo di consentire una due diligence in relazione al ramo d’azienda oggetto di cessione; - nella stessa occasione, i convenuti Chiodini e Ciccone avevano espresso la richiesta alla cedente Nuova Garelli di mantenere inalterato il magazzino relativo al ramo d’azienda millecinquecento motorini e da diversi pezzi di ricambio; - l’incontro del 23 luglio 2012, fissato per la stipula del contratto preliminare, veniva spostato dai convenuti al 30 luglio 2012 e poi nuovamente rimandato a data successiva; - la trattativa in corso con i sig.ri Chiodini e Ciccone non consentiva di alienare a terzi interessati né il ramo d’azienda né la merce in magazzino; - il 20 settembre 2012 era inviata alla Garelli da parte del sig. Ciccone una comfort letter rilasciata da parte di una banca svizzera e si decideva di fissare la data per la stipula del contratto definitivo del 1 ottobre 2012; - tale incontro veniva nuovamente rinviato e il 5 ottobre 2012, al fine di rassicurare i liquidatori circa il buon esito dell’operazione, gli acquirenti comunicavano di aver effettuato un bonifico di Euro 200.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, rimandando ancora una volta la stipula del contratto; - tuttavia, alla Nuova Garelli non veniva accreditata alcuna somma da parte del sig. Ciccone e in data 13 ottobre 2012, lo stesso informava la cedente di aver avuto alcune difficoltà economiche, ma di essere comunque intenzionati all’acquisto del ramo d’azienda; - a seguito di alcuni accertamenti, l’attrice riceveva la comunicazione da parte del direttore generale esecutivo della banca svizzera che aveva emesso la lettera di garanzia, che la medesima era falsa. Ciò dedotto, gli attori chiedevano che fosse accertato che i convenuti avevano violato le regole di buonafede nelle trattative precontrattuali e che fossero condannate al risarcimento dei danni subiti, quantificato in euro 1.000.000 ( un milione). pagina 5 di 11 http://bit.ly/1QCSXaf Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee oggetto della cessione fino alla stipula del contratto, costituito all’epoca da circa Sentenza n. 7395/2015 pubbl. il 16/06/2015 RG n. 22756/2013 Repert. n. 6261/2015 del 16/06/2015 1.2 I convenuti non si sono costituiti, nonostante regolare notificazione dell’atto di citazione e sono stati dichiarati contumaci all’udienza del 18 settembre 2013 e del 4 febbraio 2014. 1.3. L’istruttoria si è articolata nell’assunzione dell’interrogatorio formale del convenuto sig. Ciccone e nell’assunzione dei tre testi, signori Fano, Berlusconi e Merlini (verbale 28 gennaio 2015). l’udienza di precisazione delle conclusioni del 26 maggio 2015, nella quale la causa è stata trattenuta per la decisione. 2. Il giudizio ha fatto accertare, sia documentalmente che attraverso le prove costituende, i fatti allegati dalla società attrice e, conseguentemente, la responsabilità precontrattuale da parte dei convenuti per avere violato i principi di buona fede e correttezza in sede di trattative. I signori Ciccone e Chiodini hanno manifestato nel luglio 2012 la volontà di acquisire , attraverso una costituenda società svizzera ( mai costituita) il ramo d’azienda Garelli, esibendo una “confort letter” rilasciata da Banca Intesa a garanzia della disponibilità dei fondi necessari, che è stato accertato essere falsa. Le trattative tra le parti sono proseguite, fino alla fine del mese di settembre con concrete offerte da parte dei convenuti che hanno ingenerato nella società attrice affidamento nella conclusione del contratto . L’accordo di riservatezza stipulato dalle parti nel luglio 2012, gli incontri e la corrispondenza intervenuta tra le parti, le offerte di acquisto irrevocabili del ramo d’azienda per euro 800.000 e dei marchi per euro 2.000.000, entrambe del settembre 2012, confermano lo stato avanzato delle trattative e il legittimo affidamento riposto nella conclusione da parte dell’attrice ( cfr , in particolare, doc . 2, 16 e 17). La provenienza della corrispondenza e di tutta la documentazione in atti dai convenuti non solo non è stata contestata, ma è stata espressamente riconosciuta in sede d’interrogatorio formale dal sig Ciccone, il quale si è limitato a contestare parzialmente, con dichiarazioni contraddittorie, e smentite dai testi escussi, di aver dichiarato di avere effettuato il bonifico di Euro 200.000,00. pagina 6 di 11 http://bit.ly/1QCSXaf Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee 1.4. Su richiesta dell’attrice, formulata all’udienza del 28 gennaio 2015, è stata fissata Sentenza n. 7395/2015 pubbl. il 16/06/2015 RG n. 22756/2013 Repert. n. 6261/2015 del 16/06/2015 Il giudizio ha fatto altresì accertare, sia a mezzo delle risultanze documentali che di quelle testimoniali, che la lettera di garanzia dat. 20 settembre 2012 – sub doc. 3-, consegnata dai convenuti all’attrice, era falsa. Nel corso delle trattative, infatti, i convenuti avevano inviato all’attore una lettera proveniente dalla società svizzera “Societe generale – Private Banking”, con la quale essa si impegnava a capitalizzare la società dei convenuti, dotandola della liquidità necessaria Tuttavia, successivamente in data 21 settembre 2012 la società attrice riceveva una comunicazione da parte del direttore generale esecutivo della banca svizzera della falsità della detta lettera di garanzia inviata dal sig. Ciccone ( cfr sub doc 18 email nel quale si legge: “ Con riferimento alla lettera Societe generale Lugano , le significo che è palesemente falsa”). Tale circostanza è, quindi, idonea a provare addirittura la malafede dei convenuti, volta ad accrescere l’affidamento della Nuova Garelli nella conclusione del contratto di cessione del ramo di azienda, fingendo l’esistenza di una lettera di garanzia e la seria intenzione di stipulare un contratto definitivo. I testi Berlusconi e Merlini hanno confermato, in contrasto ( sia pure solo con riguardo a tale punto) con la dichiarazione del sig Ciccone, che il medesimo riferì del perfezionamento del bonifico di Euro 200.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, bonifico in realtà mai accreditato sul conto corrente della Nuova Garelli. Anche tale fatto, quindi, contestato dal convenuto in sede di interrogatorio formale, in modo contraddittorio e non credibile, è in grado di rafforzare la ricostruzione attorea, volta a dimostrare un legittimo affidamento da parte dell’attore nella conclusione del contratto e la contestuale malafede dei convenuti. Per costante giurisprudenza, incorre in responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. la parte che interrompe le trattative contrattuali senza una ragionevole giustificazione, sì da sacrificare arbitrariamente un affidamento nella controparte, qualificabile come logico e fondato, tenuto conto del modo, della durata e dello stato delle trattative. L’affidamento sulla conclusione del contratto può considerarsi fondato quando le parti, sia pur a livello di semplici trattative, abbiano preso in considerazione gli elementi essenziali pagina 7 di 11 http://bit.ly/1QCSXaf Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee per portare a compimento l’acquisizione del ramo di azienda Garelli. Sentenza n. 7395/2015 pubbl. il 16/06/2015 RG n. 22756/2013 Repert. n. 6261/2015 del 16/06/2015 del contratto che si propongono di stipulare, rimandandone soltanto i dettagli. Il caso de quo deve, quindi, essere qualificato quale rapporto di natura precontrattuale, posto che gli incontri, i documenti e la corrispondenza prodotta non lasciano dubbi circa l’esistenza di una trattativa in corso, la violazione da parte dei convenuti di regole di buona condotta, per avere interrotto ingiustificatamente le trattative e, soprattutto, fornito consapevolmente informazioni false, ingenerando affidamento nella conclusione del contratto. hanno iniziato le trattative (vd. sub doc. 6 e 2) e il 19 ottobre 2012, data fissata per la stipula del contratto definitivo, secondo quanto previsto dalla e-mail sub doc. 19, inviata dal sig. Ciccone alla dott.ssa Alessia Berlusconi. Riconosciuta dunque, l’esistenza di una trattativa in corso tra le parti in causa, nonché l’esistenza di una condotta tenuta in violazione delle regole di buona fede, nel caso di specie, non vi sono dubbi sull’esistenza dell’elemento soggettivo per la configurabilità della fattispecie. Per consolidata giurisprudenza la responsabilità precontrattuale nel corso delle trattative non presuppone necessariamente la malafede consistente nell’intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all’altro, essendo, invece, sufficiente anche il comportamento solo colposo della parte che, senza giustificato motivo, abbia interrotto le trattative, eludendo le aspettative della controparte che, confidando nella buona riuscita dell’operazione, abbia rinunciato ad altre favorevoli occasioni o abbia subito costi connessi alla trattativa (vd. Cass. n. 2525/2006, n. 8723/2004 e n.12147/2002). 3. Accertata la responsabilità dei convenuti, va verificata l’esistenza dei danni risarcibili. L’accertamento della responsabilità precontrattuale obbliga colui che ha cagionato il danno a risarcirlo, limitatamente al c.d. interesse negativo, escludendo l’interesse positivo alla stipula del contratto e all’adempimento delle obbligazioni che sarebbero discese dal contratto, ossia quello che il contraente in buona fede avrebbe ottenuto qualora il contratto si fosse correttamente perfezionato. L’interesse negativo è costituito dal danno emergente, e cioè dai costi sostenuti in fase di trattative e dalla perdita di chance relativamente ad altre occasioni che il contraente danneggiato ha perso a causa del legittimo affidamento nella conclusione del contratto pagina 8 di 11 http://bit.ly/1QCSXaf Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Tale periodo può pacificamente essere ricompreso tra il 9 luglio 2012, data in cui le parti Sentenza n. 7395/2015 pubbl. il 16/06/2015 RG n. 22756/2013 Repert. n. 6261/2015 del 16/06/2015 (Cass 7-2-2006 n 2525; C. Stato, 03-08-2012, n. 4440; Cass 10-10-2003 n 15172; Cass. 13-10-2005, n. 19883, secondo cui “In materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso”). luglio e il 19 ottobre, sono stati documentati costi per consulenze legali per un totale di Euro 22.260,40 (doc 22). Non risulta che la società attrice abbia sostenuto altre spese, nel detto periodo, aventi nesso causale con l’affidamento illegittimamente riposto nella conclusione del contratto. La società attrice ha allegato e quantificato il danno derivante dalla mancata vendita di motorini e beni durante il periodo di svolgimento delle trattative con i convenuti, calcolando il valore medio dei ciclomotori giacenti in magazzino nel luglio 2012 – e pari a 1467- per euro 600,00 per un totale di euro 874.200 e aggiungendo il corrispettivo convenuto con i convenuti per gli altri beni (cfr conclusionale p 13-14). I lacunosi elementi offerti dalla società attrice non sono sufficienti a fare ritenere accertata l’esistenza di un danno in diretta relazione causale con la lesione ingiusta dell’affidamento, poiché: - l’attrice non ha provato la consistenza attuale del magazzino, dei beni mobili all’attivo e la persistenza di quelli esistenti alla data delle trattative con i convenuti; anzi, per la verità, nell’atto di citazione la stessa società attrice ha allegato la successiva alienazione di merce in giacenza ( atto di citazione p 7). - Non ha provato la diminuzione di valore rispetto alla data di svolgimento delle trattative della merce ancora in giacenza. - Non può essere risarcito un danno corrispondente all’intero valore di un bene che sia ancora nel possesso della società attrice, ma eventualmente solo la differenza di valore conseguente alla responsabilità dei convenuti. - La manifestazione di interesse manifestata dal sig. Fano è rimasta ad uno stato solo iniziale, non essendo stata fatta la due diligence e non essendo stata formulata pagina 9 di 11 http://bit.ly/1QCSXaf Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Iniziando dai costi sostenuti dalla Nuova Garelli durante le trattative intercorse tra il 9 Sentenza n. 7395/2015 pubbl. il 16/06/2015 RG n. 22756/2013 Repert. n. 6261/2015 del 16/06/2015 alcuna concreta proposta. Non risulta provata, quindi, una concreta e ragionevole probabilità di raggiungimento di un risultato positivo. Depone in senso ostativo anche la valutazione delle circostanze di tempo: la comunicazione da parte dell’attrice al terzo interessato dell’entità della proposta formulata dai convenuticircostanza che avrebbe arrestato ogni trattativa- è avvenuta nel settembre 2012 e cioè solo qualche giorno prima del naufragare della trattativa con i convenuti. La perdita di chance è risarcibile se chi agisce dimostra l'esistenza di una probabilità, non trascurabile, di conseguire il risultato utile anche secondo un calcolo di probabilità. Nel caso di specie, non solo non è raggiunto un livello di probabilità tale da giustificare il nesso causale, ma - circostanza decisiva- è addirittura carente la prova dell’attuale consistenza delle giacenze e/o della loro diminuzione di valore. Alla luce delle sopra estese considerazioni i convenuti vengono condannati in solido al versamento in favore dell’attrice, a titolo di danno emergente, della somma di euro 21840,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal 23 ottobre 2013, data del bonifico, al saldo. 4. In considerazione della loro soccombenza, i convenuti vengono altresì condannati in solido alla rifusione delle spese processuali, che vengono liquidate, tenuto conto dell’entità dell’importo accertato e non di quello domandato, e considerata la natura contumaciale della causa, in euro 4600,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’impresa – A – , in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Giani, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da NUOVA GARELLI SPA IN LIQ. E CONCORDATO PREVENTIVO nei confronti di LUCIANO MIRO CICCONE e GIOVANNI CHIODINI, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - Accertata la responsabilità precontrattuale, condanna i convenuti Luciano Miro Ciccone e Giovanni Chiodini in solido al versamento in favore dell’attrice pagina 10 di 11 http://bit.ly/1QCSXaf Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Sentenza n. 7395/2015 pubbl. il 16/06/2015 RG n. 22756/2013 Repert. n. 6261/2015 del 16/06/2015 dell’importo di euro 21.840,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal 23 ottobre 2013 al saldo. - Condanna i convenuti in solido alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate in euro 4.600,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge. Milano, 12 giugno 2015 Il Giudice pagina 11 di 11 http://bit.ly/1QCSXaf Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee dott.ssa Silvia Giani