scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1109/2015 del 11/06/2015 RG n. 36495/2015 TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi ORDINANZA nella procedura cautelare iscritta al N. 36495 dell’anno 2015 R.G. promossa da: SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED (c.f. ), con il patrocinio degli avv. FERRETTI NICCOLO’ e CASUCCI GIOVANNI FRANCESCO (CSCGNN66A24G478L) VIALE REGINA MARGHERITA, 35 20122 MILANO; RICORRENTE; Contro EDIBAS COLLECTIONS SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e RESISTENTE; EDIBAS COLLECTIONS B.V. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e RESISTENTE; Visto il ricorso presentato da Sony Computer Entertainment Europe Ltd diretto ad ottenere la descrizione nei confronti di Edibas s.r.l. ed Edibas Collection BV, la prima avente sede del distretto della Sezione Specializzata adita, dei prodotti recanti i marchi di titolarità della ricorrente, nonché i diritti d’autore sui personaggi, oltre all’inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio ; rilevato che il ricorso fonda detta domanda sulla titolarità in capo alla ricorrente dei marchi internazionali (indicanti l’Italia) “INVIZIMALS” (docc. 5-6), nonché sui diritti d’autore sugli omonimi personaggi; 1 http://bit.ly/21jIDI6 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee ha pronunciato la seguente Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1109/2015 del 11/06/2015 RG n. 36495/2015 rilevato che la resistente risulta essere stata licenziataria dei diritti in questione, con contratto da tempo scaduto; rilevato che la ricorrente offre un principio di prova in relazione alla esportazione dal dal territorio italiano da parte della resistente di prodotti contrassegnati dal marchio, rinvenuti peraltro su mercati latinoamericani; contratto di licenza possono costituire violazione del diritto assoluto ex art. 20 CPI, precisando che “il titolare del marchio di impresa può far valere il diritto all’ uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio per cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario”; ritenuta la propria competenza; ritenuto che gli elementi evidenziati consentano allo stato di ritenere sussistente il fumus boni iuris per i richiesti provvedimenti di descrizione, al fine di acquisire preventivamente la prova dell’illecito, nonché il periculum in mora, essendo le modalità di commercializzazione tali da poter pregiudicare il valore degli originali e soprattutto del relativo marchio; ritenuta l’opportunità di provvedere inaudita altera parte per consentire un’efficace esecuzione del provvedimento; 2 http://bit.ly/21jIDI6 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee rilevato l’art. 23 CPI sancisce che anche taluni inadempimenti dei criteri dettati nel Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1109/2015 del 11/06/2015 RG n. 36495/2015 ritenuto al contrario che per provvedere in relazione alle altre richieste cautelari sia necessario instaurare il contraddittorio; considerato quindi che ricorrono sufficienti elementi per autorizzare la descrizione dei prodotti e dei documenti di importazione ed esportazione della linea denominata INVIZIMALS, o comunque contrassegnati dal relativo marchio o riproducenti i Figurines e Lamincards, nonché della documentazione utile ai fini di individuare i canali di fornitura dei prodotti stessi e di commercializzazione o esportazione detenuta dalla resistente, tenuto conto della verosimile insussistenza o comunque irrilevanza di un danno per la medesimi resistente, dovendo l’ufficiale giudiziario limitarsi a verificare la situazione esistente anche mediante acquisizione in copia, per i prodotti anche fotografica, della documentazione rilevante e di ogni elemento di prova concernente le denunciate violazioni e la entità delle stesse, con il rispetto delle informazioni riservate, eventualmente predisponendo plichi chiusi e da tenersi secretati; ritenuto non necessario nominare un consulente tecnico al fine di fornire all’ufficiale giudiziario procedente il necessario supporto tecnico e demandando al solo legale della ricorrente, con vincolo di riservatezza anche nei confronti della cliente sino all’udienza, di assistere l’Ufficiale Giudiziario nella individuazione dei prodotti e documentazione in questione; visti l’art.129 CPI dispone 3 http://bit.ly/21jIDI6 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee personaggi dell’omonimo videogioco, e particolarmente di quelli denominati Mini Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1109/2015 del 11/06/2015 RG n. 36495/2015 la descrizione, a mezzo di Ufficiale giudiziario, nei confronti di Edibas Collections s.r.l. (ed eventualmente di Edibas Collection BV), presso la sede di via Pier Luigi da Palestrina 2, Milano, nonchè presso eventuali altre sedi secondarie, magazzini, uffici ed altri locali nella disponibilità della resistente, dei prodotti dei prodotti e dei documenti di importazione ed esportazione della linea denominata INVIZIMALS, o dell’omonimo videogioco, e particolarmente di quelli denominati Mini Figurines e Lamincards, nonché della documentazione strettamente necessaria ai fini di individuare i canali di fornitura dei prodotti stessi e di commercializzazione o esportazione detenuta dalla resistente; dispone che i resistenti forniscano all’ufficiale giudiziario procedente, o agli ufficiali giudiziari procedenti, al CTU ed ai suoi ausiliari le informazioni e gli strumenti necessari per accedere a tutti i prodotti ed alla documentazione; autorizza l’ufficiale giudiziario procedente –gli ufficiali giudiziari procedenti- ad avvalersi di tutti i mezzi tecnici necessari alla descrizione, quali l’estrazione, la copia e la stampa di dati anche informatici, autorizzando l’uso di strumenti tecnici considerati idonei per l’eventuale copia fotografica; autorizza la ricorrente ad assistere alle operazioni, esclusivamente tramite un proprio legale, vincolato al segreto professionale; invita l’Ufficiale giudiziario –gli Ufficiali Giudiziari- procedenti ad adottare tutte le misure ritenute idonee a garantire la tutela delle ulteriori informazioni riservate, 4 http://bit.ly/21jIDI6 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee comunque contrassegnati dal relativo marchio o riproducenti i personaggi Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1109/2015 del 11/06/2015 RG n. 36495/2015 anche mediante consegna in Cancelleria delle copie tratte in busta chiusa, sino all’udienza in contraddittorio; fissa l’ udienza del 1/7/15 ore 10.30, per la conferma o revoca del provvedimento concesso inaudita altera parte, e per la prosecuzione della procedura assegnando termine per la notifica ai resistenti entro il 18/6/15 e termine per difese sino al cartacea degli atti difensivi e dei documenti offerti in comunicazione; riserva al contraddittorio ogni ulteriore valutazione, compresa la concessione di un termine più ampio per le difese e per garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio; manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto. Milano 11/6/15 Il G.Des. 5 http://bit.ly/21jIDI6 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee 29/6/15, invitando a voler cortesemente produrre entro il giorno successivo copia