scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1109/2015 del 11/06/2015
RG n. 36495/2015
TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A
Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi
ORDINANZA
nella procedura cautelare iscritta al N. 36495 dell’anno 2015 R.G.
promossa da:
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED (c.f. ), con il
patrocinio degli avv.
FERRETTI NICCOLO’ e
CASUCCI GIOVANNI
FRANCESCO (CSCGNN66A24G478L) VIALE REGINA MARGHERITA, 35
20122 MILANO;
RICORRENTE;
Contro
EDIBAS COLLECTIONS SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e
RESISTENTE;
EDIBAS COLLECTIONS B.V. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e
RESISTENTE;
Visto il ricorso presentato da Sony Computer Entertainment Europe Ltd diretto ad
ottenere la descrizione nei confronti di Edibas s.r.l. ed Edibas Collection BV, la prima
avente sede del distretto della Sezione Specializzata adita, dei prodotti recanti i
marchi di titolarità della ricorrente, nonché i diritti d’autore sui personaggi, oltre
all’inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio ;
rilevato che il ricorso fonda detta domanda sulla titolarità in capo alla ricorrente dei
marchi internazionali (indicanti l’Italia) “INVIZIMALS” (docc. 5-6), nonché sui
diritti d’autore sugli omonimi personaggi;
1
http://bit.ly/21jIDI6
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
ha pronunciato la seguente
Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1109/2015 del 11/06/2015
RG n. 36495/2015
rilevato che la resistente risulta essere stata licenziataria dei diritti in questione, con
contratto da tempo scaduto;
rilevato che la ricorrente offre un principio di prova in relazione alla esportazione dal
dal territorio italiano da parte della resistente di prodotti contrassegnati dal marchio,
rinvenuti peraltro su mercati latinoamericani;
contratto di licenza possono costituire violazione del diritto assoluto ex art. 20 CPI,
precisando che “il titolare del marchio di impresa può far valere il diritto all’ uso
esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del
contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio,
alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio per cui
il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati
dal licenziatario”;
ritenuta la propria competenza;
ritenuto che gli elementi evidenziati consentano allo stato di ritenere sussistente il
fumus boni iuris per i richiesti provvedimenti di descrizione, al fine di acquisire
preventivamente la prova dell’illecito, nonché il periculum in mora, essendo le
modalità di commercializzazione tali da poter pregiudicare il valore degli originali e
soprattutto del relativo marchio;
ritenuta l’opportunità di provvedere inaudita altera parte per consentire un’efficace
esecuzione del provvedimento;
2
http://bit.ly/21jIDI6
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
rilevato l’art. 23 CPI sancisce che anche taluni inadempimenti dei criteri dettati nel
Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1109/2015 del 11/06/2015
RG n. 36495/2015
ritenuto al contrario che per provvedere in relazione alle altre richieste cautelari sia
necessario instaurare il contraddittorio;
considerato quindi che ricorrono sufficienti elementi per autorizzare la descrizione
dei prodotti e dei documenti di importazione ed esportazione della linea denominata
INVIZIMALS, o comunque contrassegnati dal relativo marchio o riproducenti i
Figurines e Lamincards, nonché della documentazione utile ai fini di individuare i
canali di fornitura dei prodotti stessi e di commercializzazione o esportazione
detenuta dalla resistente, tenuto conto della verosimile insussistenza o comunque
irrilevanza di un danno per la medesimi resistente, dovendo l’ufficiale giudiziario
limitarsi a verificare la situazione esistente anche mediante acquisizione in copia, per
i prodotti anche fotografica, della documentazione rilevante e di ogni elemento di
prova concernente le denunciate violazioni e la entità delle stesse, con il rispetto delle
informazioni riservate, eventualmente predisponendo plichi chiusi e da tenersi
secretati;
ritenuto non necessario nominare un consulente tecnico al fine di fornire all’ufficiale
giudiziario procedente il necessario supporto tecnico e demandando al solo legale
della ricorrente, con vincolo di riservatezza anche nei confronti della cliente sino
all’udienza, di assistere l’Ufficiale Giudiziario nella individuazione dei prodotti e
documentazione in questione;
visti l’art.129 CPI
dispone
3
http://bit.ly/21jIDI6
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
personaggi dell’omonimo videogioco, e particolarmente di quelli denominati Mini
Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1109/2015 del 11/06/2015
RG n. 36495/2015
la descrizione, a mezzo di Ufficiale giudiziario, nei confronti di Edibas Collections
s.r.l. (ed eventualmente di Edibas Collection BV), presso la sede di via Pier Luigi da
Palestrina 2, Milano, nonchè presso eventuali altre sedi secondarie, magazzini, uffici
ed altri locali nella disponibilità della resistente, dei prodotti dei prodotti e dei
documenti di importazione ed esportazione della linea denominata INVIZIMALS, o
dell’omonimo videogioco, e particolarmente di quelli denominati Mini Figurines e
Lamincards, nonché della documentazione strettamente necessaria ai fini di
individuare i canali di fornitura dei prodotti stessi e di commercializzazione o
esportazione detenuta dalla resistente;
dispone che i resistenti forniscano all’ufficiale giudiziario procedente, o agli ufficiali
giudiziari procedenti, al CTU ed ai suoi ausiliari le informazioni e gli strumenti
necessari per accedere a tutti i prodotti ed alla documentazione;
autorizza l’ufficiale giudiziario procedente –gli ufficiali giudiziari procedenti- ad
avvalersi di tutti i mezzi tecnici necessari alla descrizione, quali l’estrazione, la copia
e la stampa di dati anche informatici, autorizzando l’uso di strumenti tecnici
considerati idonei per l’eventuale copia fotografica;
autorizza la ricorrente ad assistere alle operazioni, esclusivamente tramite un proprio
legale, vincolato al segreto professionale;
invita l’Ufficiale giudiziario –gli Ufficiali Giudiziari- procedenti ad adottare tutte le
misure ritenute idonee a garantire la tutela delle ulteriori informazioni riservate,
4
http://bit.ly/21jIDI6
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
comunque contrassegnati dal relativo marchio o riproducenti i personaggi
Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1109/2015 del 11/06/2015
RG n. 36495/2015
anche mediante consegna in Cancelleria delle copie tratte in busta chiusa, sino
all’udienza in contraddittorio;
fissa l’ udienza del 1/7/15 ore 10.30, per la conferma o revoca del provvedimento
concesso inaudita altera parte, e per la prosecuzione della procedura assegnando
termine per la notifica ai resistenti entro il 18/6/15 e termine per difese sino al
cartacea degli atti difensivi e dei documenti offerti in comunicazione;
riserva al contraddittorio ogni ulteriore valutazione, compresa la concessione di un
termine più ampio per le difese e per garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio;
manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto.
Milano 11/6/15
Il G.Des.
5
http://bit.ly/21jIDI6
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
29/6/15, invitando a voler cortesemente produrre entro il giorno successivo copia