apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 9579/2016 pubbl. il 02/08/2016 RG n. 75196/2014 n. 7819/2016 del 02/08/2016 SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” N. Repert. R.G. 75196/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Maria Gandolfi Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Silvia Giani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75196/2014 promossa da: M.C.R. EDITRICE - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (C.F.05632771001), con il patrocinio dell’avv. LUCIBELLO GIUSEPPE e dell’avv. MIGLINO ARNALDO (MGLRLD62S23G011U) VIA SAN LEONARDO, 56 84061 OGLIASTRO CILENTO; , elettivamente domiciliata in VIA SAN BARNABA, 39 20122 MILANO attore contro DE AGOSTINI EDITORE S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. DE MARCO RAFFAELLO elettivamente domiciliata in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO convenuto PLANETA JUNIOR S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. DE MARCO RAFFAELLO e dell’avv. DI BELLA ANTONINO (NINO) (DBLNNN60D27C351J) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO; elettivamente domiciliata in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente pagina http://bit.ly/2hOpyxJ 1 di 5 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 - Sezione specializzata in materia di impresa A - M.C.R. Editrice s.r.l. in liquidazione ha convenuto in giudizio le società De Agostini Editore s.p.a. e Planeta Junior s.r.l. chiedendo al giudice di a) dichiarare l'illiceità delle diffide prive- in tesi- di ogni titolo giustificativo, rivoltele da De Agostini Editore S.p.A. e da Planeta Junior Italia s.r.l. (già Planeta Junior s.r.l.); b) condannare la De Agostini Editore S.p.A., e la Planeta Junior Italia s.r.l (già Planeta Junior s.r.l.), a risarcire all'attrice tutti i danni indicati in atto di citazione, con rivalutazione ed interessi. * A fondamento delle proprie domande MCR – società che si occupa di attività editoriale con distribuzione nelle edicole tramite le proprie testate – ha dedotto di aver acquistato il diritto di commercializzare le compilation “Heidi” in DVD e VHS dalla società Medianetwork Communication s.p.a. (di seguito MTC), la quale, a sua volta, aveva acquistato i relativi diritti di utilizzazione economica dal produttore di Heidi, EM Entertainment GmbH (di seguito EM) in qualità di licenziataria esclusiva per l’Italia fino al febbraio 2006. In particolare MCR avrebbe acquistato da MTC: a) DVD e CD-ROM dell’intera storia di Heidi (suddivisa in 3 serie di film); b) supporti di cartone; c) i c.d. blister, al fine di comporre la confezione. Detto acquisto avrebbe permesso alla MCR di distribuire il prodotto per 3 volte (con 9 passaggi per la vendita in edicola); la prima distribuzione, avvenuta a partire dalla fine dell’anno 2005, era terminata con una percentuale di vendite pari al 26,3%; la restante parte di merce, era dunque stata rimessa in vendita a partire dal novembre 2006. Tuttavia in data 15.1.2007, la De Agostini Editore – deducendo di essere titolare esclusiva dei diritti di distribuzione per il canale edicola del titolo “Heidi” – aveva diffidato MCR dal commercializzare il prodotto editoriale in discorso, invitandola a ritirare i blister dal mercato entro il termine di due giorni. La medesima diffida era stata inviata anche alla società MTC (fornitore delle confezioni in blister), e, per conoscenza, alla società di distribuzione Parrini & C. s.p.a., alla EM (produttore del titolo Heidi), alla RBA Collectionables SA (società editrice spagnola) ed alla Planeta junior s.r.l. (società totalmente controllata dalla De Agostini). In data 13.2.2007 anche la Planet Junior (oggi Planeta Junior Italia) assumendo di essere la titolare dei diritti ‘Heidi’ per l’Italia, aveva contestato a MCR la violazione della normativa sul diritto d’autore. In data 28.2.07 MCR, pur ribadendo di aver effettuato un acquisto legittimo, aveva comunicato di aver interrotto la commercializzazione del prodotto contestato, riconsegnando alla MTC le confezioni non ancora vendute. Per effetto di detta interruzione MCR deduce di aver subito un grave pregiudizio: un danno emergente corrispondente alle somme pagate alla MTC per i blister restituiti, pari a euro 213.686,45; un danno per lucro cessante a fronte dell’impossibilità di riutilizzare il blister invenduti per almeno due distribuzioni, non inferiore ad euro 222.839,17; un pregiudizio all’immagine e alla reputazione commerciale, da liquidarsi in via equitativa, a fronte del fatto che la diffida era stata inviata anche a società terze (EM, RBA Collectionables SA, Parrini & C. s.p.a.). * De Agostini Editore s.p.a. si è costituita eccependo: a) la carenza di legittimazione attiva dell’attrice, che non avrebbe provato il fatto costitutivo del diritto azionato, quindi la titolarità in capo a MCR dei diritti di sfruttamento economico asseritamente lesi (osservando che, comunque, avrebbe dovuto rispettare i limiti temporali della licenza concessa a MTC, scadente il 28.2.06); b) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto in data 20.4.11, conferendo il ramo d’azienda “Partworks Italia” (avente ad oggetto l’attività “di produzione e commercializzazione di prodotti editoriali collezionabili a fascicoli, basati su contenuti propri o acquisiti da terzi” ) alla società De Agostini Publishing s.r.l. pagina http://bit.ly/2hOpyxJ 2 di 5 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Sentenza n. 9579/2016 pubbl. il 02/08/2016 RG n. 75196/2014 n. 7819/2016 del 02/08/2016 Concisa esposizione delle ragioni di fatto eRepert. di diritto della decisione da terzi ed inerenti le attività oggetto del ramo d’azienda. Ha chiesto il rigetto delle domande proposte ex adverso e la condanna di MCR ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. * Planeta Junior Italia s.r.l. (già Planeta Junior s.r.l.) ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice. In via riconvenzionale ha chiesto di inibire a MCR la condotta di commercializzazione dei prodotti oggetto di causa, con ogni pronuncia consequenziale, e di condannarla al risarcimento dei danni. A suo dire MCR - in violazione dei diritti acquisiti dalla Planeta – commercializzerebbe prodotti identici rispetto a quelli realizzati da Planeta e dalla sub licenziataria DeAgostini, attraverso il medesimo canale distributivo, in violazione del diritto d’autore (posto che Planeta sarebbe licenziataria esclusiva per l’Italia dei diritti di sfruttamento economico delle opere video Heidi) ed in contraffazione del proprio marchio ‘Heidi’ n. 1276903, registrato il 23.4.2010. La condotta dell’attrice costituirebbe altresì concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c. Il danno da essa subito sarebbe pari all’utile netto realizzato dal contraffattore. Ha chiesto, inoltre, di condannare MCR ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.. *** Preliminarmente il Tribunale osserva che sono infondate le eccezioni processuali di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dalle convenute: l’attrice, invero, si afferma titolare di un diritto al risarcimento del danno che avrebbe subito per aver dovuto cessare la commercializzazione di prodotti in ragione di una diffida illegittima; quindi è chiaramente legittimata ad agire, salvo dover provare il fondamento del suo diritto, ovvero che l’interruzione della commercializzazione dei beni oggetto di causa è stata frutto di una condotta illecita di controparte; la convenuta De Agostini, a sua volta, è legittimata passiva, in quanto è ad essa che parte attrice attribuisce la condotta illegittima (ed è, oltretutto, effettivamente il soggetto che inviato la diffida che integrerebbe il comportamento illecito oggetto delle domande attoree) a nulla rilevando la successiva cessione del ramo d’azienda denominato “Partworks Italia” dalla De Agostini s.p.a. alla DeAgostini Publishing Italia s.p.a., che non avrebbe, certo, determinato il trasferimento di eventuali debiti riferibili alla condotta della cedente, poiché il credito risarcitorio vantato dall’attrice (a partire, peraltro, dal 2014, ben dopo la cessione) non poteva risultare dai libri contabili dell’azienda ceduta. Ciò premesso si osserva che la domanda di MCR è infondata. Oggetto della contratto tra MCR e MTC (licenziataria dei diritti da parte di EM Entertainment GmbH, sua dante causa) non era la cessione del diritto di sfruttamento economico della storia di Heidi, bensì, come afferma la stessa attrice e come risulta dalle fatture e dalle e - mail prodotte (doc. 39-49) la fornitura delle confezioni in blister dei “ tre film di Heidi in DVD, Cd-rom e VHS” (‘Heidi sui monti’,’Heidi va in città’, ‘Heidi torna trai monti’). Invero dette serie erano state realizzate da MTC in ragione di una licenza esclusiva concessa da EM Entertainment GmbH (come risulta dal Deal Memo stipulato il 12.2.2004, prodotto sub doc. 32) che comprendeva il diritto di noleggio e vendita - quanto alle compilation Heidi in DVD VHS e Cd rom “ per posta, al dettaglio e in edicola”. Detta licenza sarebbe scaduta il 28.2.2006. Anche ammesso, quindi, che la commercializzazione dei prodotti in questione fosse stata lecita sino al 28.2.2006, certamente dopo tale data, essa quale, nuova immissione sul mercato di diritti di proprietà pagina 3 di 5 http://bit.ly/2hOpyxJ Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Sentenza n. 9579/2016 pubbl. il 02/08/2016 RG n. 75196/2014 Repert. n. 7819/2016 delvantati 02/08/2016 (successivamente De Agostini Publishing s.p.a.), avrebbe trasferito a quest’ultima anche i debiti intellettuale da un valido titolo. Nel dubbio della legittimazione di De Agostini a diffidare MCR, per quanto si dirà in seguito sul titolo di licenza, si osserva comunque che, come sottolinea la convenuta, non si ravvisa nella specie neppure un nesso di causalità certo tra la condotta pretesamente illecita e l’evento dannoso, poiché, dopo la diffida di De Agostini e Planeta Italia, l’attrice ha compiuto una valutazione del tutto libera: considerando evidentemente i rischi della prosecuzione di in una condotta potenzialmente illecita ha deciso di ottemperare alla diffida e di sospendere la commercializzazione dei prodotti contestati e riconsegnare i blister invenduti alla MTC. Perciò MCR non può pretendere alcun risarcimento in assenza della prova di aver subito un danno ingiusto per effetto della condotta delle convenute, né quanto all’interruzione della commercializzazione, né quanto alla presunta lesione dell’immagine e della reputazione commerciale. --Venendo alla valutazione della domanda riconvenzionale si osserva che la convenuta Planeta Italia allega titoli infondati: - da un lato avendo provveduto a registrare il marchio ‘Heidi’ n. 1276903 il 23.4.2010, non può invocare alcuna violazione della sua privativa per effetto di una condotta pacificamente cessata ben prima, ovvero nel febbraio 2007; - dall’altro non ha provato di essere stata titolare dei diritti di utilizzazione esclusiva che allega al tempo della controversa commercializzazione da parte di MCR (che, comunque, sino al 28.2.2006 poteva avvalersi del titolo di licenza esclusiva di cui era titolare la sua dante causa); invero soltanto la produzione del contratto di licenza e dalle relative clausole si sarebbero potuti evincere i diritti trasferiti, anche, eventualmente, in relazione al segno Heidi; - al contrario, l’atto1 asseritamente ‘ricognitivo’ della licenza esclusiva in capo a Planeta datato 14.11.2007, sottoscritto da una società del gruppo ‘EM’ diversa da quella che cha aveva concesso la licenza esclusiva a MTC, documentata in atti, non reca la dicitura “atto ricognitivo”, ma richiama semplicemente un accordo che sarebbe stato concluso il 2.6.04 tra EM e Planeta (della cui effettiva esistenza, tuttavia, non è stata data alcuna prova); - in mancanza dei presupposti di illegittimità della condotta predetti nessuna concorrenza sleale è ravvisabile nella condotta dell’attrice. Le ragioni che precedono ed il contesto fattuale di riferimento escludono di poter qualificare come temeraria la pretesa dell’attrice agli effetti di una condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta da De Agostini e Da Planeta Junior, onde anche tali domande riconvenzionali vanno respinte. Stante la reciproca soccombenza il Tribunale reputa che sussistano giuste ragioni per ritenere interamente compensate tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede: 1) respinge la domanda proposta da M.C.R. Editrice S.r.l. nei confronti di De Agostini Editore s.p.a. e Planeta Junior Italia s.r.l.; 2) respinge le domande riconvenzionali proposte da De Agostini Editore s.p.a. e da Planeta Junior Italia s.r.l. nei confronti di M.C.R. Editrice S.r.l.; 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. 1 doc. 7 Planeta. pagina http://bit.ly/2hOpyxJ 4 di 5 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Sentenza n. 9579/2016 pubbl. il 02/08/2016 RG n. 75196/2014 Repert. n. di7819/2016 delassistita 02/08/2016 rientrati nella disponibilità della licenziante (nella fattispecie EM), non era più Sentenza n. 9579/2016 pubbl. il 02/08/2016 RG n. 75196/2014 Milano, così deciso nella camera di consiglio del 7.7.2016 Repert. n. 7819/2016 del 02/08/2016 Il Presidente dott. Paola Maria Gandolfi pagina http://bit.ly/2hOpyxJ 5 di 5 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Il Giudice estensore dott. Alessandra Dal Moro