apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 9579/2016 pubbl. il 02/08/2016
RG n. 75196/2014
n. 7819/2016 del 02/08/2016
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” N. Repert.
R.G. 75196/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Maria Gandolfi
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Silvia Giani
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75196/2014 promossa da:
M.C.R. EDITRICE - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
(C.F.05632771001), con il patrocinio dell’avv. LUCIBELLO GIUSEPPE e dell’avv. MIGLINO
ARNALDO (MGLRLD62S23G011U) VIA SAN LEONARDO, 56 84061 OGLIASTRO CILENTO; ,
elettivamente domiciliata in VIA SAN BARNABA, 39 20122 MILANO
attore
contro
DE AGOSTINI EDITORE S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. DE MARCO RAFFAELLO
elettivamente domiciliata in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO
convenuto
PLANETA JUNIOR S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. DE MARCO RAFFAELLO e
dell’avv. DI BELLA ANTONINO (NINO) (DBLNNN60D27C351J) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121
MILANO; elettivamente domiciliata in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente
pagina
http://bit.ly/2hOpyxJ
1 di 5
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
M.C.R. Editrice s.r.l. in liquidazione ha convenuto in giudizio le società De Agostini Editore s.p.a. e
Planeta Junior s.r.l. chiedendo al giudice di
a) dichiarare l'illiceità delle diffide prive- in tesi- di ogni titolo giustificativo, rivoltele da De Agostini
Editore S.p.A. e da Planeta Junior Italia s.r.l. (già Planeta Junior s.r.l.);
b) condannare la De Agostini Editore S.p.A., e la Planeta Junior Italia s.r.l (già Planeta Junior s.r.l.), a
risarcire all'attrice tutti i danni indicati in atto di citazione, con rivalutazione ed interessi.
*
A fondamento delle proprie domande MCR – società che si occupa di attività editoriale con
distribuzione nelle edicole tramite le proprie testate – ha dedotto di aver acquistato il diritto di
commercializzare le compilation “Heidi” in DVD e VHS dalla società Medianetwork Communication
s.p.a. (di seguito MTC), la quale, a sua volta, aveva acquistato i relativi diritti di utilizzazione
economica dal produttore di Heidi, EM Entertainment GmbH (di seguito EM) in qualità di
licenziataria esclusiva per l’Italia fino al febbraio 2006.
In particolare MCR avrebbe acquistato da MTC: a) DVD e CD-ROM dell’intera storia di Heidi
(suddivisa in 3 serie di film); b) supporti di cartone; c) i c.d. blister, al fine di comporre la confezione.
Detto acquisto avrebbe permesso alla MCR di distribuire il prodotto per 3 volte (con 9 passaggi per la
vendita in edicola); la prima distribuzione, avvenuta a partire dalla fine dell’anno 2005, era terminata
con una percentuale di vendite pari al 26,3%; la restante parte di merce, era dunque stata rimessa in
vendita a partire dal novembre 2006.
Tuttavia in data 15.1.2007, la De Agostini Editore – deducendo di essere titolare esclusiva dei diritti di
distribuzione per il canale edicola del titolo “Heidi” – aveva diffidato MCR dal commercializzare il
prodotto editoriale in discorso, invitandola a ritirare i blister dal mercato entro il termine di due giorni.
La medesima diffida era stata inviata anche alla società MTC (fornitore delle confezioni in blister), e,
per conoscenza, alla società di distribuzione Parrini & C. s.p.a., alla EM (produttore del titolo Heidi),
alla RBA Collectionables SA (società editrice spagnola) ed alla Planeta junior s.r.l. (società totalmente
controllata dalla De Agostini).
In data 13.2.2007 anche la Planet Junior (oggi Planeta Junior Italia) assumendo di essere la titolare dei
diritti ‘Heidi’ per l’Italia, aveva contestato a MCR la violazione della normativa sul diritto d’autore.
In data 28.2.07 MCR, pur ribadendo di aver effettuato un acquisto legittimo, aveva comunicato di
aver interrotto la commercializzazione del prodotto contestato, riconsegnando alla MTC le confezioni
non ancora vendute.
Per effetto di detta interruzione MCR deduce di aver subito un grave pregiudizio: un danno emergente
corrispondente alle somme pagate alla MTC per i blister restituiti, pari a euro 213.686,45; un danno per
lucro cessante a fronte dell’impossibilità di riutilizzare il blister invenduti per almeno due
distribuzioni, non inferiore ad euro 222.839,17; un pregiudizio all’immagine e alla reputazione
commerciale, da liquidarsi in via equitativa, a fronte del fatto che la diffida era stata inviata anche a
società terze (EM, RBA Collectionables SA, Parrini & C. s.p.a.).
*
De Agostini Editore s.p.a. si è costituita eccependo: a) la carenza di legittimazione attiva dell’attrice,
che non avrebbe provato il fatto costitutivo del diritto azionato, quindi la titolarità in capo a MCR dei
diritti di sfruttamento economico asseritamente lesi (osservando che, comunque, avrebbe dovuto
rispettare i limiti temporali della licenza concessa a MTC, scadente il 28.2.06); b) la propria carenza di
legittimazione passiva, in quanto in data 20.4.11, conferendo il ramo d’azienda “Partworks Italia”
(avente ad oggetto l’attività “di produzione e commercializzazione di prodotti editoriali collezionabili a
fascicoli, basati su contenuti propri o acquisiti da terzi” ) alla società De Agostini Publishing s.r.l.
pagina
http://bit.ly/2hOpyxJ
2 di 5
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 9579/2016 pubbl. il 02/08/2016
RG n. 75196/2014
n. 7819/2016
del 02/08/2016
Concisa esposizione delle ragioni di fatto eRepert.
di diritto della
decisione
da terzi ed inerenti le attività oggetto del ramo d’azienda.
Ha chiesto il rigetto delle domande proposte ex adverso e la condanna di MCR ai sensi dell’articolo
96 c.p.c.
*
Planeta Junior Italia s.r.l. (già Planeta Junior s.r.l.) ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in
capo all’attrice.
In via riconvenzionale ha chiesto di inibire a MCR la condotta di commercializzazione dei prodotti
oggetto di causa, con ogni pronuncia consequenziale, e di condannarla al risarcimento dei danni.
A suo dire MCR - in violazione dei diritti acquisiti dalla Planeta – commercializzerebbe prodotti
identici rispetto a quelli realizzati da Planeta e dalla sub licenziataria DeAgostini, attraverso il
medesimo canale distributivo, in violazione del diritto d’autore (posto che Planeta sarebbe licenziataria
esclusiva per l’Italia dei diritti di sfruttamento economico delle opere video Heidi) ed in contraffazione
del proprio marchio ‘Heidi’ n. 1276903, registrato il 23.4.2010.
La condotta dell’attrice costituirebbe altresì concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c.
Il danno da essa subito sarebbe pari all’utile netto realizzato dal contraffattore.
Ha chiesto, inoltre, di condannare MCR ai sensi dell’articolo 96 c.p.c..
***
Preliminarmente il Tribunale osserva che sono infondate le eccezioni processuali di carenza di
legittimazione attiva e passiva sollevate dalle convenute:
 l’attrice, invero, si afferma titolare di un diritto al risarcimento del danno che avrebbe subito
per aver dovuto cessare la commercializzazione di prodotti in ragione di una diffida illegittima;
quindi è chiaramente legittimata ad agire, salvo dover provare il fondamento del suo diritto,
ovvero che l’interruzione della commercializzazione dei beni oggetto di causa è stata frutto di
una condotta illecita di controparte;
 la convenuta De Agostini, a sua volta, è legittimata passiva, in quanto è ad essa che parte
attrice attribuisce la condotta illegittima (ed è, oltretutto, effettivamente il soggetto che inviato
la diffida che integrerebbe il comportamento illecito oggetto delle domande attoree) a nulla
rilevando la successiva cessione del ramo d’azienda denominato “Partworks Italia” dalla De
Agostini s.p.a. alla DeAgostini Publishing Italia s.p.a., che non avrebbe, certo, determinato il
trasferimento di eventuali debiti riferibili alla condotta della cedente, poiché il credito
risarcitorio vantato dall’attrice (a partire, peraltro, dal 2014, ben dopo la cessione) non poteva
risultare dai libri contabili dell’azienda ceduta.
Ciò premesso si osserva che la domanda di MCR è infondata.
Oggetto della contratto tra MCR e MTC (licenziataria dei diritti da parte di EM Entertainment GmbH,
sua dante causa) non era la cessione del diritto di sfruttamento economico della storia di Heidi, bensì,
come afferma la stessa attrice e come risulta dalle fatture e dalle e - mail prodotte (doc. 39-49) la
fornitura delle confezioni in blister dei “ tre film di Heidi in DVD, Cd-rom e VHS” (‘Heidi sui
monti’,’Heidi va in città’, ‘Heidi torna trai monti’).
Invero dette serie erano state realizzate da MTC in ragione di una licenza esclusiva concessa da EM
Entertainment GmbH (come risulta dal Deal Memo stipulato il 12.2.2004, prodotto sub doc. 32) che
comprendeva il diritto di noleggio e vendita - quanto alle compilation Heidi in DVD VHS e Cd rom “ per posta, al dettaglio e in edicola”. Detta licenza sarebbe scaduta il 28.2.2006.
Anche ammesso, quindi, che la commercializzazione dei prodotti in questione fosse stata lecita sino al
28.2.2006, certamente dopo tale data, essa quale, nuova immissione sul mercato di diritti di proprietà
pagina 3 di 5
http://bit.ly/2hOpyxJ
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 9579/2016 pubbl. il 02/08/2016
RG n. 75196/2014
Repert.
n. 7819/2016
delvantati
02/08/2016
(successivamente De Agostini Publishing s.p.a.), avrebbe trasferito
a quest’ultima
anche i debiti
intellettuale
da un valido titolo.
Nel dubbio della legittimazione di De Agostini a diffidare MCR, per quanto si dirà in seguito sul titolo
di licenza, si osserva comunque che, come sottolinea la convenuta, non si ravvisa nella specie neppure
un nesso di causalità certo tra la condotta pretesamente illecita e l’evento dannoso, poiché, dopo la
diffida di De Agostini e Planeta Italia, l’attrice ha compiuto una valutazione del tutto libera:
considerando evidentemente i rischi della prosecuzione di in una condotta potenzialmente illecita ha
deciso di ottemperare alla diffida e di sospendere la commercializzazione dei prodotti contestati e
riconsegnare i blister invenduti alla MTC.
Perciò MCR non può pretendere alcun risarcimento in assenza della prova di aver subito un danno
ingiusto per effetto della condotta delle convenute, né quanto all’interruzione della
commercializzazione, né quanto alla presunta lesione dell’immagine e della reputazione commerciale.
--Venendo alla valutazione della domanda riconvenzionale si osserva che la convenuta Planeta Italia
allega titoli infondati:
- da un lato avendo provveduto a registrare il marchio ‘Heidi’ n. 1276903 il 23.4.2010, non può
invocare alcuna violazione della sua privativa per effetto di una condotta pacificamente cessata
ben prima, ovvero nel febbraio 2007;
- dall’altro non ha provato di essere stata titolare dei diritti di utilizzazione esclusiva che allega al
tempo della controversa commercializzazione da parte di MCR (che, comunque, sino al
28.2.2006 poteva avvalersi del titolo di licenza esclusiva di cui era titolare la sua dante causa);
invero soltanto la produzione del contratto di licenza e dalle relative clausole si sarebbero
potuti evincere i diritti trasferiti, anche, eventualmente, in relazione al segno Heidi;
- al contrario, l’atto1 asseritamente ‘ricognitivo’ della licenza esclusiva in capo a Planeta datato
14.11.2007, sottoscritto da una società del gruppo ‘EM’ diversa da quella che cha aveva
concesso la licenza esclusiva a MTC, documentata in atti, non reca la dicitura “atto
ricognitivo”, ma richiama semplicemente un accordo che sarebbe stato concluso il 2.6.04 tra
EM e Planeta (della cui effettiva esistenza, tuttavia, non è stata data alcuna prova);
- in mancanza dei presupposti di illegittimità della condotta predetti nessuna concorrenza sleale è
ravvisabile nella condotta dell’attrice.
Le ragioni che precedono ed il contesto fattuale di riferimento escludono di poter qualificare come
temeraria la pretesa dell’attrice agli effetti di una condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta da De Agostini e
Da Planeta Junior, onde anche tali domande riconvenzionali vanno respinte.
Stante la reciproca soccombenza il Tribunale reputa che sussistano giuste ragioni per ritenere
interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da M.C.R. Editrice S.r.l. nei confronti di De Agostini Editore
s.p.a. e Planeta Junior Italia s.r.l.;
2) respinge le domande riconvenzionali proposte da De Agostini Editore s.p.a. e da Planeta
Junior Italia s.r.l. nei confronti di M.C.R. Editrice S.r.l.;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
1
doc. 7 Planeta.
pagina
http://bit.ly/2hOpyxJ
4 di 5
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 9579/2016 pubbl. il 02/08/2016
RG n. 75196/2014
Repert.
n. di7819/2016
delassistita
02/08/2016
rientrati nella disponibilità della licenziante (nella
fattispecie
EM), non era più
Sentenza n. 9579/2016 pubbl. il 02/08/2016
RG n. 75196/2014
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 7.7.2016 Repert. n. 7819/2016 del 02/08/2016
Il Presidente
dott. Paola Maria Gandolfi
pagina
http://bit.ly/2hOpyxJ
5 di 5
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Il Giudice estensore
dott. Alessandra Dal Moro