n. 10692 - MIlalegal

Transcript

n. 10692 - MIlalegal
Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015
RG n. 55669/2012
Repert. n. 9089/2015 del 24/09/2015
N. R.G. 55669/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA‟ INTELLETTUALE
SEZIONE A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Paola Maria Gandolfi
Presidente
dott. Claudio Marangoni
Giudice a latere
dott. ssa Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55669/2012 promossa da:
LUIGI ZILLI, in proprio e quale titolare dell‟impresa individuale Officine Fotografiche Friulane, con
il patrocinio dell‟avv. BENEVENTO NICOLA
ATTORE
contro
OLIRIALE & C. SRL, con il patrocinio dell‟avv. MAGNANI FEDERICA ASTRID
CONVENUTO
EDIZIONI GRIBAUDO SRL OGGI GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE SRL con il
patrocinio degli avv.ti COTTAFAVI PIERLUIGI, S. CARMINI, d ORTO e M. DE SANTIS
TERZO CHIAMATO
IF - IDEE EDITORIALI FELTRINELLI SRL con il patrocinio degli avv.ti COTTAFAVI
PIERLUIGI, S. CARMINI, d ORTO e M. DE SANTIS
pagina
1 di 9
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
ULY ED. S.R.L.
Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015
RG n. 55669/2012
Repert.
9089/2015 del 24/09/2015
in liquidazione, con il patrocinio dell‟avv.to
Manuelan.
Casaril
TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d‟udienza di precisazione delle conclusioni
del 19.5.2015
pubblicazione
pagina
2 di 9
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
OGGETTO: diritto morale ed patrimoniale d‟autore su opere fotografiche; risarcimento del danno,
Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015
RG n. 55669/2012
n. 9089/2015
del 24/09/2015
Concisa esposizione delle ragioni di fatto eRepert.
di diritto della
decisione
1.Le vicende processuali
La controversia ha oggetto il preteso indebito utilizzo sulla rivista di settore “Dolcincasa” edita dalla
convenuta Oliriale & C. s.r.l. di riproduzioni fotografiche di paternità dell‟attore, il fotografo
professionista Luigi Zilli; tali scatti hanno ad oggetto alcuni piatti e pietanze da cucina, che secondo
l‟attore erano stati concessi in uso solo ai soli precedenti editori della rivista per un certo arco
temporale, ormai spirato. Secondo la tesi attorea, dunque, parte convenuta avrebbe ripubblicato tali
anche morali, trattandosi quelle oggetto di controversia di fotografie artistiche. Con conseguente
domanda di risarcimento del danno, inibitoria, ritiro dal commercio e pubblicazione. La convenuta ha
negato la natura artistica di tali riproduzioni e comunque ha precisato di avere acquistato i relativi diritti
da un soggetto terzo, Edizioni Gribaudo, della quale ha chiesto la chiamata in manleva.
Il contraddittorio si è dunque esteso nei confronti di Edizioni Gribaudo; nel corso del giudizio sono
altresì intervenute Giangiacomo Feltrinelli, società incorporante Gribaudo, e successivamente IF Idee
Editoriali Feltrinelli s.r.l., cessionaria del relativo ramo d‟azienda da Giangiacomo Feltrinelli,
quest‟ultima aderendo e facendo proprie le difese della propria cedente.
E‟ intervenuta infine volontariamente in giudizio, aderendo alle tesi ed alle domande di manleva della
convenuta, Uly-Ed s.r.l. (già Ulysse Network s.r.l.), cessionaria da Gribaudo del ramo d‟azienda avente
ad oggetto l‟attività di stampa oggetto di contenzioso e a sua volta dante causa della convenuta: anche
UlY-Ed.
2.L’estensione soggettiva ed oggettiva della controversia
Parte del giudizio sono, oltre all‟attore:
-Giangiacomo Feltrinelli Editore, successore a titolo universale per fusione sociale intervenuta in data
12.2.2012 in tutti i rapporti anche processuali dell‟incorporata Gribaudo ex artt. 2504 bis c.c. e 110
c.p.c.; di tale soggetto, che nel corso del giudizio ha ceduto a titolo particolare il ramo d‟azienda
comprensivo dei diritti controversi, Oliriale ha chiesto l‟estromissione dal giudizio di Giangiacomo
Feltrinelli Editore: la relativa domanda non ha trovato accoglimento nel corso del giudizio né può
essere accolta ora giacché non tutte le parti hanno aderito a tale domanda (cfr. art. 111 comma 3 c.p..c);
-IF Idee Editoriali Feltrinelli s.r.l. successore a titolo particolare, per cessione del relativo ramo
d‟azienda, di Giangiacomo Feltrinelli ed intervenuta volontariamente nel presente giudizio;
-Uly-Ed s.r.l. (già Ulysse Network s.r.l.), cessionaria da Gribaudo del ramo d‟azienda avente ad oggetto
l‟attività di stampa oggetto di contenzioso e a sua volta dante causa della convenuta.
pagina
3 di 9
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
fotografie senza il proprio consenso e, dunque, in violazione dei propri diritti non solo patrimoniali, ma
Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015
RG n. 55669/2012
Repert.
9089/2015
24/09/2015
Ciò premesso quanto ai soggetti, le domande svolte dall‟attore
contro n.
la convenuta
non sidel
estendono
alla terza chiamata Gribaudo ed ai suoi successori- a titolo universale o particolare- giacché qui la
convenuta in giudizio non ha chiamato in causa un terzo indicandolo come il soggetto tenuto a
rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente
al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di
un rapporto oggettivamente unitario). Si è verificata in effetti la chiamata del terzo in garanzia, senza
alcuna estensione automatica in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti
3.la natura delle opere fotografiche
La paternità dell‟opera fotografica di cui si discute in capo all‟attore (il quale aveva realizzato le
riproduzioni fotografiche litigiose nell‟ambito della propria collaborazione con la terza chiamata
Gribaudo) non sembra potersi mettere in discussione, alla luce della contestazione solo in sede di
comparsa conclusionale da parte della difesa della convenuta della corrispondenza tra gli scatti litigiosi
e quelli di paternità dell‟attore.
Sul punto va solo ricordato che la circostanza è espressamente stata ammessa da Oliriale nella propria
comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 4 punto 8), divenendo quindi ormai fatto pacifico ed
incontestato del giudizio.
Ciò premesso, l‟attribuzione alle riproduzioni in esame della natura di opere fotografiche, pienamente
tutelabili ex lege autore, piuttosto che di semplici fotografie non creative, suscettibili della più limitata
tutela riservata ai diritti connessi (art. 87 ss L. aut.), sembra doversi risolvere nella specie a favore
della seconda tesi. Va premesso che anche le fotografie semplici possono manifestare una elevata
professionalità nella cura del‟inquadratura e nella capacità di cogliere in modo efficace il soggetto
fotografato, elementi qui tutti sussistenti: in esse tuttavia manca l‟esplicazione dell‟originale
interpretazione personale dell‟autore.
E la conclusione che qui si tratti di fotografie semplici è giustificata non tanto dalla –qui indiscussacapacità professionale del fotografo o dall‟alta qualità tecnica di realizzazione (elementi di per sé
insufficienti, che finirebbero per riservare ogni attenzione alla personalità dell‟autore, piuttosto che al
valore dell‟opera, e per affermare, contro ogni realismo, che l‟opera d‟arte fotografica è appannaggio di
una esigua cerchia di artisti, destinata a restare tale), quanto dalla impossibilità di ravvisare nelle
fotografie in questione (trattasi di dolci e torte) quegli aspetti di originalità e creatività che risultano
indispensabili per riconoscere la piena protezione di cui all' art. 2 l. aut. (cfr Cass. 4606/98). Tali aspetti
debbono trascendere – si badi- la buona tecnica fotografica, ma trasmettere emozioni che vadano oltre i
pagina 4 di 9
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
in un unico processo (Cass. 5400/2013).
soggetti o gli oggetti ritratti e, in
Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015
RG n. 55669/2012
n. 9089/2015
del 24/09/2015
definitiva, esprimere Repert.
in modo assolutamente
caratteristico
ed
individualizzante la personalità dell‟autore.
Premesso che nel caso in esame il discrimen non può essere ravvisato nell‟oggetto riprodotto nella
fotografia (qui dolci quali risultato finale di una ricetta), deputate ad una finalità documentale e
didattica, non creative, le immagini qui controverse non evidenziano quella necessaria creatività ed
originalità non comune richieste per accedere alla tutela più elevata. E ciò attese: la realizzazione delle
inquadrature dei dolci (cfr. in relazione alla rilevanza dell‟inquadratura, Trib. Roma, 20.12.2006,
infine, la mancata percezione visiva di particolari dosaggi dei toni chiari e dei toni scuri (cfr. in
relazione a tali elementi Corte D‟Appello di Milano, 5.11.1993 Pres. Loi, Estensore Della Valle). Non
va del resto trascurato, a conferma del giudizio circa la mancanza del carattere creativo, che qui non è
riscontrato un consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività ed i suoi ambienti
culturali (Tribunale di Milano, 8.2.2007, estens. Migliaccio).
Non è dunque riscontrabile quella sussistenza di pregi, diversi dalla semplice gradevolezza estetica, che
consentono di attribuire all‟opera la qualifica di fotografica d‟autore.
Si deve dunque concludere che si tratti nel caso in esame di semplice fotografia (e la definizione di cui
all‟art. 87, comma 1, l.a. appare in effetti attagliarsi al caso in esame, trattandosi di immagini di
persone o di aspetti della vita naturale e sociale, ottenute cl processo fotografico o con processo un
analogo) oggetto dei c.d. diritti connessi, comportando il suo utilizzo la corresponsione di
un equo compenso al suo autore e, in caso, di violazione, il relativo ristoro patrimoniale, tutela
accordata dagli artt. 88 e 158 l. aut..
4.La cessione dei diritti patrimoniali sulle riproduzioni litigiose
L‟attore ha rammentato che nel gennaio 2002, in qualità di titolare dell‟impresa individuale Officine
Fotografiche Friulane, forniva materiale fotografico da pubblicare sulla rivista “Dolcincasa”,
originariamente edita dalla Casa “Il Feudo s.r.l.”; l‟iniziativa editoriale era stata proseguita da “Edizioni
Gribaudo” con la quale l‟autore aveva proseguito il rapporto di collaborazione. Secondo la
prospettazione attorea a favore di nessuno dei due editori era intervenuta la trasmissione definitiva dei
diritti su tali riproduzioni fotografiche.
A ben vedere tuttavia, dalla stessa documentazione di parte attrice emerge che nelle fatture di
pagamento emesse da Officine Grafiche ad “il Feudo s.r.l.” prima ed a Gribaudo poi l‟oggetto della
prestazione era indicato quale “servizio fotografico eseguito su vostra commissione per la realizzazione
del primo numero del mensile “Dolcincasa” (cfr. docc. 16, 17 e 24 di parte attrice).
pagina
5 di 9
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
Presidente Estensore Meloni); la mancanza di una peculiare selezione delle luci e delle loro fonti;
Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015
RG n. 55669/2012
Repert.importi
n. 9089/2015
del 24/09/2015
L‟espressa menzione di un “rapporto di commissione”, gli importanti
a tale titolo corrisposti
e
la mancata diversa indicazione (quale ad esempio il riferimento ad un mero diritto di utilizzo ovvero il
riferimento ad limite temporale) inducono a concludere che, secondo la volontà delle parti, la proprietà
dei fotogrammi –abbinati poi dalla Casa editrice alle singole ricette- passasse alla Casa e entrasse
quindi far parte in via definitiva del proprio patrimonio.
Nel rapporto di collaborazione con Edizioni Gribaudo, al contrario, non vi è analoga prova della
mero diritto d‟uso temporaneo. In effetti, l‟autorizzazione alla pubblicazione sulla testata “Dolcincasa”
è stata compiuta nell‟ambito di un rapporto di collaborazione ed espressamente solo fino al mese di
dicembre 2005 (gli accordi di collaborazione con Edizioni Gribaudo s.r.l. sono cessati nel dicembre
2005 e l‟autorizzazione all‟utilizzo era limitato all‟anno 2005, cfr. doc. 2 di parte attrice); inoltre sotto
il profilo oggettivo la concessione all‟uso è stata limitata alla pubblicazione nella rivista citata e nei
libri della casa editrice convenuta. Infine, anche nelle relative fatture di pagamento emesse dal
fotografo non si fa più riferimento ad un rapporto commissione (cfr. doc. 18-23 di parte attrice). Del
resto, l‟attuale possesso in capo all‟attore dei supporti materiali, i c.d. negativi, di tali riproduzioni
(riconsegnati allo Zilli dalla redattrice della rivista, Nicoletta De Bellis) paralizza l‟operatività della
regola di cui all‟art. 89 dir. Aut., confermando la mancata cessione dei relativi diritti.
Con la conseguenza, per quel che qui rileva, che le successive cessioni –la prima in data 31.10.204 da
Gribaudo a Ulysse Network, ora Uly-Ed (cfr. doc. 1 della convenuta, ove viene ceduto il “diritto
„utilizzo di n. 273 foto+ricetta) unitamente ai CD che le contenevano e la seconda data 2.4.2008 da
quest‟ultima alla convenuta (doc. 2 di parte convenuta) – hanno trasferito i diritti patrimoniali solo sulle
riproduzioni fotografiche commissionate e consegnate dal fotografo alla Casa “Il Feudo” e non anche
su quelle successivamente realizzate durante il rapporto con Gribaudo.
Dunque Oliriade può opporre il lecito utilizzo –per successivi acquisti dal titolare- e comunque la
dismissione definitiva dei diritto patrimoniali da parte dell‟autore solo sulle prime fotografie litigiose
commissionate da “Il feudo”: le pubblicazioni delle altre riproduzioni fotografiche sono invece illecite.
5.Il quantum del pregiudizio
In questa sede il risarcimento per la lesione del danno patrimoniale subito dall‟attore (escluso il
pregiudizio morale, non essendo stata riconosciuta la natura artistica delle fotografie litigiose) si deve
dunque circoscrivere alle riproduzioni realizzate dal fotografo a favore di Gribaudo e per le quali non
risulta essere intervenuta alcuna cessione definitiva dei relativi diritti di utilizzo.
pagina
6 di 9
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
cessione dei diritti patrimoniali sulle fotografie ma, anzi, vi è prova contraria della attribuzione di un
Dalla documentazione agli atti emerge che
Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015
RG n. 55669/2012
n.eseguite
9089/2015
24/09/2015
le riproduzioniRepert.
fotografiche
a favoredel
del primo
editore “Il Feudo” e per le quali i diritti di utilizzazione economica sono stati definitivamente ceduti,
non residuando quindi alcuna legittima pretesa in capo all‟attore, ammontano a 57 scatti (cfr. docc.
16,17 e 24 di parte attrice).
Con la conseguenza che sono 110 le fotografie riprodotte senza il consenso del titolare (il totale delle
immagini contestate ammonta al numero di 152 pubblicate nelle pagine interne e al numero di 3 in
Sotto il profilo soggettivo, Oliriale quantomeno dal 28.7.2008 era stata resa edotta dell‟illiceità delle
riproduzioni litigiose, a seguito di diffida inviata dall‟attore (doc. 37 attore): la riproduzione era stata
tuttavia reiterata anche nel mese di maggio 2010 nelle riviste “cucina veloce” e “cucina golosa” (docc.
39-46) nonchè successivamente all‟instaurazione del giudizio (cfr. docc. 39,40,44).
Occorre altresì considerare che per la pubblicazione di ogni singola fotografia l‟autore e la Casa
Editrice avevano pattuito l‟importo di € 100,00: inoltre va tenuto in conto che le riproduzioni litigiose
erano già state utilizzate per precedenti numeri della rivista.
Tenuto conto di tali elementi e ricorrendo come parametro di riferimento al prezzo del consenso, ritiene
il Collegio di liquidare rispetto agli importi originariamente convenuti la metà, pari ad € 50,00 e così
per la somma complessiva di € 5.500,00 già liquidata in moneta attuale. Su tale somma decorrono gli
interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La condanna risarcitoria va posta a carico della sola convenuta che, in concreto, ha posto in essere la
condotta extracontrattuale illecita e non può essere estesa alla terza chiamata in manleva Gribaudorectius Giangiacomo Feltrinelli e IF Editoriale- per le ragioni già espresse al punto sub.2.
6.le domande di manleva
IF e Giangiacomo Feltrinelli Editore hanno ribadito il principio dell‟autonomia dei singoli rapporti di
cessione, che non consentirebbero all‟ultimo acquirente, qui la convenuta, di agire nei confronti della
terza chiamata, in quanto non diretta dante causa di Oliriade.
Le censura è fondata: invero, essendo la domanda di manleva fondata sul singoli rapporti negoziali che,
di volta in volta, hanno avuto riguardo anche alle riproduzioni fotografiche, Oliriale potrà
eventualmente in separato giudizio rivalersi sulla sua diretta dante causa, ossia proprio l‟intervenuta
UlY-Ed: poco importa sul punto che quest‟ultima faccia parte del medesimo gruppo imprenditoriale
della convenuta.
pagina
7 di 9
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
copertina, mentre 14 sono state riprodotte come quarte di copertina).
Per le medesime ragioni anche la domanda
Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015
RG n. 55669/2012
Repert.
n. 9089/2015
delsolo
24/09/2015
di manleva svolta
dall‟intervenuta
Uly.Ed s.r.l.
ad
adiuvandum e non in via autonoma rispetto a quella svolta da Oliriale (non potendosi qui dunque
esaminare l‟autonomo rapporto diretto tra Uly e Gribaudo) non può trovare accoglimento.
7.Il comando giudiziale
All‟accertamento della violazione del diritto patrimoniale d‟Autore segue la condanna al risarcimento
del danno a carico della sola Oliriale nonché l‟ordine inibitorio, non accompagnato da penale in quanto
Non appare infine opportuno disporre la pubblicazione del provvedimento, trattandosi quelli lesi di soli
diritti patrimoniali integralmente ristorati con il risarcimento per equivalente. Per le medesime ragioni
non viene concessa la misura del ritiro dal commercio –particolarmente invasiva- considerato peraltro
che trattasi quelle contestate di numeri di rubriche datate e delle quali non vi è prova che sussista
attuale presenza sul mercato.
Le domande svolte dalla convenuta e dall‟ intervenuta Uly-Ed nei confronti della terza chiamata e di
Gribaudo e dei suoi successori a titolo universale e particolare vanno rigettate.
In virtù del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata alle spese a favore dell‟attore.
Inoltre Oliriale, soccombente sulla domanda di manleva svolta nei confronti di Giangiacomo Feltrinelli
Editore s.p.a. (successore a titolo universale di Gribaudo) e di If Idee Editoriali Feltrinelli s.r.l.,
successori a titolo particolare di IF (il cui intervento volontario è stato dettato dalla necessità di
contrastare le tesi della convenuta) va condannata al pagamento anche delle spese giudiziali di questi
ultimi.
Delle relative spese poste a carico dell‟attrice risponde in solido l‟intervenuta Uly-Ed s.r.l. le cui
domande adesive nei confronti sai dell‟attore sia della terza chiamata e dei suoi successori a titolo
universale e particolare sono integralmente respinte (cfr. Cass. 11202/2003 in tema di soccombenza
dell‟interveniente adesivo che, in caso di soccombenza, può essere condannato alla rifusione delle
spese).
Le spese vengono liquidate tenuto conto delle questioni -non solo risarcitorie- trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da Luigi Zilli contro Oliriale & C
s.r.l. nonché sulle domande di quest‟ultima nei confronti di Giangiacomo Feltrinelli Editore s.p.a., già
Edizioni Gribaudo s.r.l. e con l‟intervento di IF Idee Editoriali Feltrinelli s.r.l. e di Uly-Ed s.r.l. in
pagina
8 di 9
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
non richiesta e trattandosi l’astreinte di misura accessoria sottoposta al principio della domanda.
Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015
RG n. 55669/2012
Repert.
n. 9089/2015
del 24/09/2015
liquidazione., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così provvede
così dispone:
1) accerta e dichiara che Oliriale & C s.r.l. ha leso i diritti patrimoniali di Luigi Zilli sulle riproduzioni
fotografiche oggetto di causa, nei limiti indicati in narrativa;
2) inibisce ad Oliriale & C. s.r.l. la prosecuzione delle condotte indicate al punto sub. 1);
3) condanna Oliriale & C. s.r.l. al risarcimento titolo del danno a favore di Luigi Zilli liquidato un €
5.500,00, oltre interessi legali della sentenza al saldo;
4) rigetta la domanda di manleva svolte in via subordinata da Oliriale & C. s.r.l. e da Uly.Ed s.r.l. in
Feltrinelli;
5) condanna in solido Oliriale & C s.r.l. e Uly-Ed s.r.l. alla rifusione delle spese processuali a favore
dell‟attore, liquidate in € 6.000,00 di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA e
CPA e 15 % per spese generali;
6) condanna in solido Oliriale & C. s.r.l. e Uly-Ed s.r.l. alla rifusione delle spese di lite a favore di
Giangiacomo Feltrinelli Editore s.r.l. (già Edizioni Gribaudo) e IF-Idee Editoriali Feltrinelli, liquidate
in € 4000,00 a favore di ciascuna di esse;
Così deciso in Milano, 17.9.2015
Il Presidente
dott.ssa Paola Gandolfi
Il giudice istruttore
dott.ssa Alima Zana
pagina
9 di 9
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
liquidazione nei confronti di Giangiacomo Feltrinelli s.p.a. e nei confronti di IF –Idee Editoriali

Documenti analoghi

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee

Dettagli

Scarica l`Ordinanza - Studio Legale Adamo

Scarica l`Ordinanza - Studio Legale Adamo tessuti litigiosi del tutto identici (cfr doc. 16 parte ricorrente). Si vedano, ad esempio, i disegni di cui al n.5, in relazione ai rombi lievemente più piccoli ed in relazione ai rombi scuri tend...

Dettagli

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial...

Dettagli

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese invernale caratterizzato da una soletta anatomica e fondo in corda e gomma, tale da poter ricevere tutela come modello non registrato ex Reg. 6/2002, presentando i requisiti della novità e del cara...

Dettagli

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese S.N.C., DIEGO BIRELLO, NILUMA DI NINNI FRANCESCO & C. S.N.C., CAMPONUOVO S.R.L., VESUVIUS S.R.L., GIULIO SANTIROCCO, BELLAVISTA MARE S.A.S DI CRECENZI RAMONA E C., AL.CA. S.N.C., INVITO S.R.L., DEL...

Dettagli

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015

Dettagli