Torino_Confindustria Federchimica 4_6_08
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Torino_Confindustria Federchimica 4_6_08
REACH-una nuova disciplina per le sostanze chimiche: gli adempimenti per la filiera meccanica e elettronica Presentazione e descrizione del REACH: principali aspetti operativi e criticità Ilaria Malerba- Federchimica Annalisa Oddone- Confindustria Torino, 4 giugno 2008 PERCHÉ UNA NUOVA NORMATIVA CE Sistema vigente fino ad ora ha permesso un’adeguata gestione dei rischi solo per le c.d. sostanze nuove Per quelle esistenti (= presenti sul mercato prima di settembre 1981) mancano informazioni fondamentali su proprietà chimico-fisiche, aspetti tossicologici e ambientali = Normativa esistente complessa e non efficace Nel febbraio 2001 la Commissione europea presenta il Libro Bianco relativo alla “Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche” - COM(2001)88 GENESI DEL REACH REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals Proposta della Commissione UE presentata il 29.10.03 Oltre tre anni di discussioni in sede comunitaria Adottato da Consiglio e Parlamento europeo nel dicembre 2006 Regolamento (CE) n.1907/2006 del 18.12.06 Pubblicato sulla GUCE L 396 del 30.12.06 Regolamento comunitario: direttamente applicabile senza necessità di recepimento negli ordinamenti nazionali Entrata in vigore: 1 giugno 2007 Obiettivo del Regolamento REACH Abroga e emenda buona parte della normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche tra cui: Direttiva 76/769 Restrizione alla commercializzazione e uso di Sostanze e Preparati Pericolosi Direttiva 67/548 Sostanze Pericolose Direttiva 99/45 Preparati Pericolosi Regolamento 793/93 Existing Chemicals R.E.A.CH. Registrazione, Valutazione, Autorizzazione delle sostanze chimiche ASPETTI GENERALI 6 volumi di legislazione (141 articoli + 17 Allegati) Registrazione e valutazione di TUTTE le sostanze (pericolose e non pericolose) prodotte e immesse sul mercato ≥ 1 ton/anno Autorizzazione per le sostanze più pericolose Disposizioni su responsabilità delle parti interessate e procedure per la valutazione dei rischi Disposizioni per registrazione e notifica delle sostanze contenute nei manufatti Creazione di un’Agenzia Chimica Europea che gestirà gli aspetti tecnici ed amministrativi del sistema REACH RESPONSABILITÀ DELL’INDUSTRIA La nuova normativa ha un impatto trasversale sui settori industriali poiché interessa sia i produttori sia gli utilizzatori di sostanze chimiche (dai produttori di preparati e miscele chimiche fino ai fabbricanti dei manufatti più complessi) Inversione dell’onere della prova: prova la responsabilità per la produzione e l’uso di sostanze chimiche sicure per l’ambiente e la salute non ricade più sulle autorità pubbliche ma sull’industria nel suo complesso, che dovrà fornire dati e valutare i rischi connessi all’uso delle sostanze L’IMPATTO INTERSETTORIALE DEL REACH In generale saranno i produttori e gli importatori di sostanze chimiche a doversi far carico di accertare le caratteristiche delle sostanze e fornire le informazioni necessarie alla loro registrazione Ma anche le aziende utilizzatrici di sostanze nonché i produttori di articoli avranno compiti importanti: REACH prevede infatti una stretta collaborazione tra tutte le parti della filiera industriale e include disposizioni sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra imprese Tutti i settori sono coinvolti: dal produttore di semilavorati, alla carta, al tessile ecc, sino a settori più complessi quali l’arredamento, la metalmeccanica, l’elettronica ecc. LE FASI DEL SISTEMA Registrazione di tutte le sostanze che superano la produzione di 1 ton/anno. Si basa sulle informazioni fornite dall’industria Valutazione delle sostanze: permetterà alle autorità di esaminare proposte per eventuali ulteriori test, di evitare i test non necessari e di verificare il rispetto delle procedure previste per la registrazione delle sostanze Autorizzazione di sostanze ad alto rischio. Rilasciata a condizione che i rischi associati alle sostanze siano tenuti sotto controllo. Regole molto restrittive per CMR, PBT e vPvB. Possibile restrizione di sostanze REGISTRAZIONE Il REACH prevede l’obbligo di Registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati: prodotte (o che si intendono produrre) ≥1 t/a; intermedie isolate ≥1 t/a; importate da extra UE (o che si intendono importare da extra UE) ≥1 t/a; contenute negli articoli ≥1 t/a e intenzionalmente rilasciate da essi. SOSTANZE “PHASE-IN” E “NON PHASE-IN” Sostanze “phase-in” Sostanze “non phase in” sostanze in EINECS (sul mercato prima del 1981) sostanze nuove prodotte almeno 1 volta, ma mai immesse sul mercato nei 15 anni precedenti all’entrata in vigore del REACH REGISTRAZIONE senza periodo transitorio (non devono essere preregistrate) No Longer Polymers (sostanze non considerate polimeri in accordo alla Direttiva 92/32/CE) PRE-REGISTRAZIONE Per poter usufruire del periodo transitorio Il REACH non prevede più la distinzione tra sostanze “nuove” ed “esistenti”!! TEMPISTICA PER LA REGISTRAZIONE Scadenze all’entrata in vigore del REACH (Giugno 2007) Termini previsti Dopo 12 mesi Giugno 2008 Obblighi del Produttore/Importatore Le sostanze “non phase-in” devono d’ora in avanti essere registrate secondo il sistema REACH. Dopo 18 mesi Dicembre Scadenza del termine per la Pre-registrazione 2008 delle sostanze “phase-in”. Dopo 3.5 anni Scadenza dei termini transitori per la Registrazione delle sostanze “phase-in”: Dicembre CMR (cat. 1 e 2); 2010 R50/53 > 100 t/a; > 1000 t/a. Dopo 6 anni Giugno 2013 Scadenza dei termini transitori per la Registrazione delle sostanze “phase-in” 100-1000 t/a. Dopo 11 anni Giugno 2018 Scadenza dei termini transitori per la Registrazione delle sostanze “phase-in” 1-100 t/a. PRE-REGISTRAZIONE Per usufruire dei termini transitori per la Registrazione delle sostanze “phase-in” è prevista una procedura di Preregistrazione a cui ottemperare entro un termine compreso tra il 1°giugno 2008 e il 1°dicembre 2008 Identificazione della sostanza; Identificazione del Dichiarante; Definizione dei termini previsti per la Registrazione (fascia di tonnellaggio); Identificazione della/e sostanza/e le cui informazioni disponibili sono pertinenti ai fini dell'applicazione del READACROSS o delle (Q)SAR PRE-REGISTRAZIONE Entro il 1°gennaio 2009 , l‘Agenzia pubblicherà nel suo sito web un elenco delle sostanze pre-registrate L'elenco comprenderà soltanto: i nomi delle sostanze; i rispettivi Numeri EINECS e CAS (se disponibili) o altri codici di identificazione; la prima scadenza prevista per la Registrazione Ogni Dichiarante conoscerà il nominativo di tutti gli altri potenziali Registranti della stessa sostanza !!! REGISTRAZIONE I documenti da produrre ai fini della Registrazione sono: il Fascicolo Tecnico, nel quale sono fornite le informazioni relative alle proprietà intrinseche chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, all’uso e alle precauzioni d'uso delle sostanze (la richiesta di informazioni è proporzionale ai quantitativi prodotti/importati) la Relazione sulla Sicurezza Chimica, per le sostanze prodotte/importate in quantità >10 t/a, che riporta una Valutazione del Rischio, realizzata sulla base degli scenari di esposizione/uso POLIMERI I polimeri sono esentati dalla Registrazione e dalla Valutazione (ma non dall’Autorizzazione) L’esenzione dalla Registrazione per i polimeri sarà soggetta a futura valutazione ed eventuale revisione da parte della Commissione europea I monomeri, sebbene rispondano alla definizione prevista per gli intermedi devono essere registrati come qualsiasi altra sostanza Ossia non possono beneficiare della Registrazione “semplificata” prevista per le sostanze intermedie !!! REGISTRAZIONE DEI MONOMERI Ogni Produttore/Importatore di un polimero presenta una Registrazione per i monomeri o per qualsiasi altra sostanza non ancora registrata, se sono soddisfatte le 2 seguenti condizioni: il polimero contiene il 2% o più in peso/peso di tali monomeri o altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate; la quantità totale di tali monomeri o altre sostanze è >1 t/a AUTORIZZAZIONE Scopo: garantire il controllo o la sostituzione delle sostanze di “high concern” Non è vincolata alla Registrazione (prescinde dal limite quantitativo di 1 t/a) Una domanda di Autorizzazione deve essere presentata per ciascun uso delle sostanze presenti nell’Allegato XIV E’ concessa per una durata di tempo limitata (in base ad una valutazione “caso per caso”) L’Agenzia preparerà una elenco di sostanze prioritarie da introdurre in Allegato XIV SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Una Domanda di Autorizzazione deve essere presentata per la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso e delle seguenti sostanze: CMR (Cancerogeni, Mutageni, Tossici per la Riproduzione) di categoria 1 e 2; PBT (Persistenti, Bioaccumulabili, Tossici) e vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili); IE (Interferenti Endocrini) e sostanze che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze soggette a tale procedura CONDIZIONI PER IL RILASCIO Concessa a condizione che il rischio possa essere adeguatamente controllato, ma non per i CMR senza soglia limite di rischio, per i PBT e per i vPvB Per queste sostanze, l'Agenzia potrà concedere l'Autorizzazione in presenza di benefici socio-economici superiori ai rischi per la salute umana o per l'ambiente, e se non vi sono alternative disponibili Presentazione obbligatoria di un piano di sostituzione, se vi sono alternative disponibili, anche se il rischio è adeguatamente controllato. Qualora non vi siano alternative disponibili, è obbligatorio presentare un piano di R&S RESTRIZIONE Proposte di Restrizione possono riguardare le condizioni di produzione, immissione sul mercato e uso di una sostanza o anche, se necessario, il divieto di tali attività Le restrizioni attualmente esistenti, secondo la Direttiva 76/769/CEE, sono riprese in una nuova forma che rappresenta il punto di partenza della procedura all’interno del REACH In aggiunta alle restrizioni “all’immissione sul mercato e uso”, ora verrà considerata anche la “produzione” Le sostanze soggette a Restrizione saranno elencate in Allegato XVII Anche la Restrizione prescinde dal limite quantitativo di 1 t/a CAMPO DI APPLICAZIONE Esenzione da Registrazione, Valutazione: polimeri; sostanze di cui all’Allegato IV (rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche: es. acqua, zucchero); sostanze di cui all’Allegato V, (Registrazione considerata non opportuna o non necessaria: es. sostanze presenti in natura non modificate chimicamente, se non pericolose); sostanze esportate e reimportate. Esenzione da Registrazione: sostanze prodotte/importate ai fini di attività di R&S: 5 anni (+ proroga di 10 anni nel caso di sostanze utilizzate nella messa a punto di medicinali). Considerate già registrate: sostanze utilizzate: - in prodotti fitosanitari; - in prodotti biocidi. sostanze in ELINCS TEMPISTICHE E APPLICAZIONE Registrazione segue tempistica in 11 anni (per sostanze phase in) Dal 1 giugno 2007: Titoli IV (informazioni lungo la catena produttiva, SDS), IX (tariffe), X (agenzia) Dal 1 giugno 2008: la maggior parte delle disposizioni - Titoli II (registrazione), III (condivisione dei dati), V (utilizzatori a valle), VII (autorizzazione), XI (inventario classificazioni), XII (informazioni) Dal 1 giugno 2009: restrizioni INIZIA LA FASE APPLICATIVA Le imprese hanno un ruolo di assoluto rilievo nell’applicazione e nel funzionamento del REACH: per l’effettuazione dei test e la preparazione dei fascicoli tecnici, per lo scambio di informazioni, per la gestione delle sostanze chimiche nei processi produttivi e nei manufatti Il REACH è un sistema complesso basato su regole, procedure ed indicazioni che le imprese dovranno seguire scrupolosamente e a cui sarà necessario dedicare tempo e risorse LE ATTIVITÀ A LIVELLO COMUNITARIO Creazione dell’Agenzia chimica europea (ECHA) di Helsinki e messa a punto degli strumenti informatici necessari per le diverse fasi Elaborazione delle Linee Guida per l’adempimento degli obblighi REACH (RIPs). Per gli utilizzatori di sostanze i più rilevanti sono il RIP 3.5 (obblighi per gli utilizzatori a valle) e RIP 3.8 (guida sugli adempimenti degli obblighi riguardanti gli articoli). Entrambe disponibili! In corso revisione degli Allegati IV e V relativi all’esenzione dall’obbligo di registrazione Approvato, il 16 aprile 2008, Regolamento Commissione europea su oneri e tariffe a carico dei richiedenti (registrazione e autorizzazione) ATTUAZIONE DEL REACH IN ITALIA Con la Legge 6 aprile 2007, n. 46 -Art 5 bis è stata individuata l’Autorità Competente per l’attuazione del REACH in Italia: Ministero della Salute in collaborazione con Ministero dell’Ambiente, Ministero per lo Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio (Dip. Pol. CE). Supporto tecnico assicurato da ISS e APAT Help Desk nazionale: istituito il 1 giungo 2007 presso Ministero Sviluppo Economico per rispondere ai quesiti inerenti l’applicazione del Regolamento (obbligo degli SSMM): http://www.helpdesk-reach.it/ Adottato decreto interministeriale del 22 novembre 2007, che stabilisce il Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie per gli adempimenti previsti dal REACH (GU n. 12 del 15.1.08) L’ATTIVITÀ DI CONFINDUSTRIA: cosa è stato fatto Continuo monitoraggio dell’iter della proposta di Regolamento, coinvolgimento del sistema associativo, contatti con istituzioni italiane ed europee Elaborazione di osservazioni, proposte ed emendamenti trasmesse alle istituzioni competenti. Collaborazione e incontri con i Ministeri italiani e con deputati presso il P.E. Quest’attività (anche insieme alle altre associazioni industriali europee) ha contribuito ad apportare importanti modifiche al testo del Regolamento rispetto a quanto inizialmente proposto L’ATTIVITÀ DI CONFINDUSTRIA: la fase applicativa Collaborazione all’interno del sistema confindustriale tra settori e sul territorio, attraverso un’azione coordinata intesa a facilitare gli onerosi compiti che attendono le imprese, per la maggioranza PMI Il sistema associativo si sta già organizzando con specifici strumenti operativi di supporto alle imprese (Centro REACH, Quick REACH, STAR Reach…) Collaborazione con le Istituzioni nell’attività di sensibilizzazione e di informazione alle imprese, nonché per contribuire al funzionamento delle misure e degli strumenti messi a punto dalle AC. PRINCIPALI AREE NON ANCORA CHIARE Temi Dettaglio Linee Guida (RIPs) Non sono ancora tutte disponibili nella loro versione finale. E’ stata però recentemente pubblicata quella sulle sostanze negli articoli! Agenzia Ancora non completamente operativa. Non sono ancora stati definiti i costi di gestione né il ruolo dell’Agenzia nella fase di Valutazione rispetto a quello delle A.C. degli Stati Membri Campo di Applicaz. Delimitazione non del tutto chiara (a causa dei diversi ambiti per le varie fasi del REACH). Processo di revisione in corso (Allegati IV e V) Attualmente non vi sono informazioni sulle modalità di partecipazione e di gestione dei Consorzi, sull’effettiva tutela delle informazioni confidenziali e sui criteri di ripartizione dei costi E’ necessario che ci sia un sistema efficace di controlli sia per verificare il rispetto delle disposizioni del REACH, sia per quanto riguarda la conformità al REACH dei manufatti importati da Paesi fuori UE Consorzi Controlli Grazie per l’attenzione