REACH

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REACH
Nuovo Regolamento europeo della chimica
La Commissione UE ha presentato, il 29 ottobre 2003, il testo definitivo della “Proposta di Regolamento concernente la
Registrazione, la Valutazione, l’Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche” (REACH - acronimo di
Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), che istituisce un’Agenzia europea delle sostanze chimiche.
Il nuovo Regolamento, che sostituirà numerose direttive e regolamenti in vigore, mira a rafforzare la protezione della
salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche e al tempo stesso a migliorare la competitività e
la capacità di innovazione dell'industria chimica europea. Il nuovo testo normativo recepisce le indicazioni del Libro
Bianco relativo alla “Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche” presentato dalla Commissione
europea nel febbraio 2001.
L’entrata in vigore del nuovo testo normativo sta destando molte preoccupazioni non solo tra le aziende del
settore chimico, ma anche nei settori collegati ad esso (utilizzatori di prodotti chimici in genere).
In via generale, infatti, il REACH richiede alle imprese che producono o importano sostanze chimiche come tali o
come componenti di preparati o articoli ed in quantità superiore ad 1 tonnellata/anno di registrare tali sostanze
all’Agenzia europea centrale e, nel caso delle sostanze che presentano particolare pericolosità, di richiedere una
specifica autorizzazione all’impiego.
Il Fascicolo tecnico che dovrà essere predisposto per la registrazione, sarà tanto più dettagliato in base al tonnellaggio
annuo prodotto od importato.
Una delle novità è infatti la costituzione di una specifica agenzia europea centrale per la gestione e controllo del nuovo
sistema, evitando difformità di applicazione della legge nei vari Stati Membri ed evitando così posizioni dominanti da
parte di alcune nazioni sede di multinazionali della chimica.
Nel caso di produttori/importatori di sostanze in quantità superiore alle 10 tonnellate/anno è necessario predisporre una
“relazione sulla sicurezza chimica” (CSR – Chemical Safety Report) contenente una valutazione della sicurezza chimica.
Tra le altre novità del Regolamento viene inoltre richiesto alle imprese, non solo produttrici, ma anche utilizzatrici di
sostanze, di valutare i rischi derivanti dalla loro utilizzazione (con specifici test ed analisi di laboratorio) e di
adottare le misure necessarie per gestire in sicurezza qualsiasi rischio riscontrato.
Conseguentemente, l’onere della prova che garantisce la sicurezza delle sostanze chimiche immesse sul mercato passa
dall’Autorità pubblica all’industria che dovrà fornire dati e valutare i rischi connessi al loro uso, con i relativi costi che tale
passaggio comporta.
Il nuovo sistema di registrazione, valutazione ed autorizzazione all’immissione in commercio delle sostanze chimiche
sarà il medesimo sia per le sostanze esistenti sia per quelle nuove. Si è valutato un impatto su circa 30.000 sostanze in
un arco di circa 11 anni di completa applicazione.
Entrando nello specifico del testo, la complessità del lavoro è confermata dalla mole dell’articolato che si compone di 6
volumi di legislazione per un totale di 137 articoli e 17 Allegati.
Come già accennato le diverse fasi previste dal sistema sono:
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Registrazione di tutte le sostanze con produzione > 1 ton/anno. Si basa sulle informazioni fornite dall’industria
Valutazione delle sostanze: permetterà alle autorità di esaminare proposte per eventuali ulteriori test, di evitare i test
non necessari e di verificare il rispetto delle procedure previste per la registrazione delle sostanze
Autorizzazione di sostanze ad alto rischio quali CMR 1 e 2 e POP (la lista delle sostanze è contenuta nell’allegato
XIII) rilasciata a condizione che i rischi associati alle sostanze siano tenuti sotto controllo.
Restrizione mantenendo l’attuale meccanismo di restrizione per l’immissione in commercio di particolari sostanze
chimiche pericolose.
E’, altresì, importante sottolineare che il sistema REACH è destinato a coinvolgere diversi portatori di interesse e cioè:
• i produttori di sostanze chimiche;
• gli importatori di sostanze chimiche, in quanto tali o in quanto componenti di un preparato;
• i produttori e gli importatori di articoli (semilavorati, prodotti finiti o manufatti in genere);
• gli utenti industriali di sostanze/preparati chimici;
• i formulatori di preparati chimici.
Evidenziando e riassumendo i principali nuovi oneri ed obblighi che potrebbero interessare le PMI di tutti i settori
industriali:
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Registrazione se produttori o importatori di sostanze > 1tonn/anno
Analisi dei rischi in base agli usi identificati dal produttore stesso o comunicati dall’utilizzatore prevedendo
opportune misure di gestione del rischio
Redazione della relazione di sicurezza chimica (CSR) con una valutazione della sicurezza chimica
Predisposizione della scheda di sicurezza (16 punti) se produttori o importatori.
Qualora l’impresa sia esclusivamente utilizzatrice di sostanze chimiche gli obblighi sarebbero comunque:
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comunicare al produttore di scenari espositivi non adeguatamente descritti nella scheda di sicurezza;
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comunicare ogni informazione che consenta di implementare e raffinare le misure di gestione del rischio che sono
state comunicate dal produttore;
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informare il produttore di nuovi possibili effetti o caratteristiche delle sostanze o sull’applicazione pratica delle misure
di gestione dei rischi;
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applicare tutte le misure di gestione del rischio comunicategli tramite la scheda di sicurezza dal
produttore/importatore;
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valutare i rischi con predisposizione di un rapporto di sicurezza per un uso non identificato dal produttore.
Il REACH prevede infatti una stretta collaborazione tra tutte le parti della filiera industriale e include disposizioni sulla
cooperazione e lo scambio di informazioni tra imprese (dall’alto verso il basso e viceversa).
In generale tutti i protagonisti della catena di produzione devono identificare, applicare e raccomandare misure per
ridurre i rischi identificati nella valutazione della sicurezza chimica e nella scheda di sicurezza.
Il Regolamento, pertanto, investe non solo il settore chimico, ma ogni settore industriale che abbia al suo interno
utilizzatori di sostanze e di preparati chimici.
La discussione relativa all’approvazione definitiva del testo del Regolamento è entrata nel vivo nel 2005. In
particolare il 17 novembre 2005 c’è stata la prima Lettura al Parlamento Europeo e contemporaneamente il
Consiglio Europeo ha analizzato una proposta della Presidenza Britannica di REACH che modifica
sostanzialmente quella della Commissione.
Il 13 dicembre 2005 il Consiglio Europeo ha invece raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento REACH
e una successiva posizione comune raggiunta il 12 giugno 2006 che dovrà passare all’esame del Parlamento
Europeo in seconda lettura
Il REACH dovrebbe concludere il suo iter legislativo tra fine 2006 ed inizio 2007 con entrata in vigore tra fine
2007 ed inizio 2008.
Si rammenta inoltre che, trattandosi di un Regolamento comunitario, una volta adottato entrerà in vigore negli Stati
membri della UE senza necessità di recepimento negli ordinamenti nazionali.
Dopo la pubblicazione del testo definitivo del Regolamento previsto per fine 2006 ritorneremo sull’argomento per un
maggiore approfondimento tecnico e per meglio descrivere scadenze e nuovi obblighi per i diversi soggetti coinvolti.
Eventuali ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al Servizio Tecnico tel. 011 4513.262