UDINEREACH 9 10 luglio 2008_Siwanowicz
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UDINEREACH 9 10 luglio 2008_Siwanowicz
REACH “CI STIAMO LAVORANDO” B. Siwanowicz Udine 9-10 Luglio 2008 GRUPPO FANTONI: ALCUNI NUMERI • 120 anni di storia aziendale • 1200 dipendenti (di cui 700 nella sede principale Fantoni S.p.A. di Osoppo) • Certificazione ISO9001, FSC, ISO 14001 • Oltre 340 milioni di Euro di fatturato INIZIO DELLE ATTIVITÀ • Alla fine del 2005 l’azienda inizia a interessarsi del regolamento REACH • Durante gli anni 2006-2007 una delle risorse del SPP partecipa agli incontri , ai congressi e ai seminari sul REACH e delinea i passi futuri • Nel 2007 viene eseguito il censimento e l’analisi delle sostanze e dei preparati presenti in azienda • A maggio del 2008 avviene l’affinamento dell’analisi e si definiscono le azioni da intraprendere GRUPPO FANTONI: STRUTTURA GRUPPO FANTONI: FLUSSI MATERIE PRIME – LEGNAME, RICICLATO, CARTA, CHEMICALS RESIN A RESIN A fantoni la-con xilopack patt novolegno ARTICOLI - CARTE IMPREGNATE, LAMINATI, PANNELLI E MOBILI GRUPPO FANTONI: PRODOTTI Resine per la produzione dei pannelli e per l’impregnazione delle carte decorative Mobili, pavimenti, pareti, ed altri elementi di arredamento Pannelli di fibra o di particelle di legno, sia grezzi che nobilitati con carte decorative o verniciati/laccati Carte decorative impregnate Laminati plastici PRODOTTI Le resine vengono prodotte nella div. Colla della Fantoni S.p.A , e sono dei semiprodotti utilizzati all’interno del Gruppo Fantoni per la produzione delle carte impregnate e dei pannelli. Ai sensi dell’art 6.1 del regolamento REACH le resine sono dei preparati che contengo sostanze, di conseguenza vanno valutate ed eventualmente registrate le sostanze che le compongono. PRODOTTI COPOLIMERI DI MELAMINA, UREA E FORMALDEIDE Questi copolimeri sono il componente principale del preparato ‘resina’, rientrano nella definizione di polimero e perciò in forza dell’art 2 comma 9) sono esentati dalla registrazione e dalla valutazione. ma non sono esentati dalla procedura di autorizzazione e secondo le disposizioni dell’art 138 com .2 in futuro potrebbe essere richiesta la loro registrazione. I polimeri non vengono registrati, ma i monomeri costituenti il polimero e tutte le sostanze addizionate al polimero per migliorarne le proprietà, non registrate a monte, devono essere registrate in accordo con l’art. 6.3 se soddisfano la condizione sulla composizione : -il contenuto è uguale o superiore a 2% p/p e la quantità prodotta o importata è superiore a 1t/anno . MONOMERI LA FORMALDEIDE Utilizzata per la produzione di resine UF, MF e MUF viene prodotta in situ, è per definizione un intermedio ed è anche un monomero. è soggetta a registrazione completa - l’art. 6.2 prevede espressamente che un intermedio isolato in sito, se anche monomero, sia sottoposto a registrazione COMPLETA, in quanto non si applicano gli articoli 17 e 18 relativi a una registrazione “semplificata” per le sostanze intermedie. non è, né sarà, soggetta ad autorizzazione - in quanto intermedio art. 2.8 Le sostanze intermedie isolate in sito e le sostanze intermedie isolate trasportate sono esentate dalle disposizioni: del capo 1 del titolo II (ad eccezione degli articoli 8 e 9), e del titolo VII (autorizzazione) non è, né sarà, soggetta a restrizione - in quanto non è attualmente compresa nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato XVII, soggette a restrizioni su produzione/commercializzazione/utilizzo (art. 67); eventuali modifiche all’allegato stesso, con l’inserimento di nuove sostanze, non possono riguardare intermedi isolati in sito (art. 68 comma 2). LA MELAMINA E L’UREA Questi sono gli altri due monomeri utilizzati per la produzione del polimero, se non registrati a monte, devono essere registrati per l’uso notificato secondo l’art. 6.1. PRODOTTI Le carte impregnate, i laminati plastici , i pannelli di fibra di legno ed i mobili ai fini del regolamento REACH sono degli articoli, e precisamente delle matrici con sostanze chimiche. Questi prodotti vengono trattati secondo l’articolo 6.2 del regolamento. Le sostanze contenute in questi articoli non sono destinate a essere rilasciate in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili - questo esclude la necessità della registrazione. PRODOTTI In tutti questi articoli come sostanza da tenere sotto osservazione è la formaldeide, che è il monomero utilizzato nella produzione delle resine. Ai sensi dell’art. 7 comma 2, relativamente a “questa formaldeide” si deve inviare una notifica all’agenzia se la sostanza è inclusa nell’allegato XIV (CMR, PBT, vPvB e interferenti endocrini) e sono soddisfatte le due condizioni: -la sostanza è contenuta in tali articoli in quantità superiore 1 t/anno -la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% p/p La formaldeide a causa delle sue note proprietà tossiche e sospette cancerogene sull’uomo (Cat.3) è stata sempre oggetto di severi controlli e di limitazioni del suo contenuto nei prodotti. Le analisi chimiche condotte sui laminati e sui pannelli dimostrano che il valore limite 0,1% p/p viene rispettato. Anche se verrà inserita nell’allegato XIV non sarà necessario notificarla all’agenzia. MATERIE PRIME - CENSIMENTO SOSTANZE E PREPARATI L’analisi delle sostanze o dei preparati, acquistate o prodotte porta alla seguente sintesi: UREA , MELAMINA E METANOLO acquisti superiori a 1000 t/anno da mercati UE ed extra UE, produzioni UE ed extra UE ALTRE SOSTANZE E PREPARATI acquisti inferiori a 1000 t/anno nei mercati UE FORMALDEIDE produzione in sito superiore a 1000 t/anno ADEMPIMENTI REACH COME PRODUTTORE Registrare la formaldeide Preregistrare entro l’1/12/08 e registrare (reg. completa all. VII, VIII IX e X) entro l’1/12/10. -tariffa individuale di registrazione dell’agenzia è 31000 € -informazioni sulla formaldeide molto diffuse in letteratura. -oneri per la raccolta dei dati o per l’appartenenza ad un consorzio Rivedere e aggiornare le SDS Adeguare il contenuto delle SDS alle prescrizioni contenute nell’articolo 31 alla prima occasione di modifiche rilevanti , comunque entro la data di scadenza della registrazione del 1° dicembre 2010. ADEMPIMENTI REACH COME UTILIZZATORE FINALE (DU) MATERIE PRIME STRATEGICHE Verificare con i fornitori extra-UE se hanno intenzione a nominare il rappresentante esclusivo sul territorio UE per la preregistrazione e la registrazione della sostanza. In caso di risposta negativa considerare l’eventuale sostituzione del fornitore. Per I fornitori UE accertarsi che procedano alla registrazione. Notificare al fornitore l’uso della sostanza per renderlo identificato. GRAZIE PER L’ATTENZIONE