reGolameNto reacH: “la sua proDuzioNe potrebbe cessare…” - Cc-Ti
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reGolameNto reacH: “la sua proDuzioNe potrebbe cessare…” - Cc-Ti
Diritto di Simona Morosini Marconi, Responsabile del Servizio Giuridico Cc-Ti Regolamento REACH: “La Sua produzione potrebbe cessare…” È con queste sibilline parole che la Confederazione ha intitolato l’opuscolo informativo datato giugno 2008, destinato alle aziende svizzere confrontate con la problematica REACH. Ma di quale problematica tratta il cosiddetto regolamento REACH dell’Unione Europea? Le aziende del Cantone Ticino (ma non solo quelle) sono state a dir poco colte alla sprovvista dall’entrata in scena di questo regolamento, il quale si prefigge di tutelare la salute e l’ambiente dagli effetti nocivi dei prodotti chimici. REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Sollecitata anche dalla Cc-Ti nel corso del mese di luglio, la Confederazione ha di recente attivato un Helpdesk REACH, nonché creato una “Task Force REACH”, ai quali le aziende possono rivolgersi per i ragguagli del caso. Obbligo di pre-registrazione delle sostanze chimiche Il regolamento REACH prevede anzitutto un obbligo a carico di fabbricanti o importatori con sede nell’UE di pre-registrare determinate sostanze chimiche presso l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) basata a Helsinki. Giacché la Svizzera non fa parte dello Spazio Economico Europeo, né è membro dell’UE, essa non è giuridicamente assoggettata al Regolamento REACH. Nemmeno l’appartenenza della Svizzera ai Paesi AELS fonda degli obblighi derivanti dal REACH per le aziende elvetiche. In linea di principio, solo i produttori e gli importatori dell’UE (esclusi quindi gli svizzeri) devono esaminare tutte le sostanze chimiche, comprese quelle vecchie già impiegate, al fine di stabilire eventuali effetti nocivi e farle pre-registrare. In assenza di una pre-registrazione, tali sostanze non potranno più essere commercializzate nell’UE. Il termine per la pre-registrazione 24 Ticino Business per le sostanze vecchie (cosiddette “phase-in substances”) scadrà il 1° dicembre 2008. Conseguenze per le imprese con sede fuori dal territorio UE Abbiamo detto che le aziende elvetiche non hanno obblighi particolari, ossia non sottostanno al Regolamento REACH. Giuridicamente ciò corrisponde al vero, ma nei fatti la situazione è ben più insidiosa, perché ad essere toccate dal Regolamento REACH sono, eccome, anche le aziende elvetiche che esportano nell’UE direttamente o tramite i loro clienti, "una quantità superiore ad una tonnellata all’anno di sostanze chimiche come tali, oppure sotto forma di preparati (miscele di sostanze chimiche, incluse le leghe metalliche), rispettivamente di sostanze chimiche presenti in prodotti o manufatti dai quali si possono in seguito liberare (ad esempio, candele odorose, cartucce d’inchiostro), prodotti contenenti sostanze «particolarmente pericolose» in una concentrazione superiore allo 0.1 percento che figurano nell’elenco all’allegato XIV del Regolamento REACH". Occorre precisare che il REACH non concerne le derrate alimentari, i medicamenti e le sostanze naturali che non sono pericolose e che non hanno subito trasformazioni chimiche. Di fatto, il Regolamento obbliga i fabbricanti svizzeri che esportano nell’UE ad esaminare tutte le sostanze chimiche prodotte o utilizzate nei loro manufatti e a valutare se queste debbano essere pre-registrate, qualora rientrino in una delle categorie sopra indicate. Ma questo vale anche per le aziende con sede nell’UE. La penalizzazione per le aziende elvetiche risiede però nell’incertezza quanto all’effettiva possibilità di registrazione. Di principio, le pre-registrazioni possono essere effettuate soltanto dalle aziende che hanno sede sociale nell’UE. Per i fabbricanti che operano al di fuori dell’UE (ossia le aziende elvetiche), la pre-registrazione può quindi essere effettuata solo dall’importatore con sede nell’UE, oppure da un rappresentante esclusivo (nominato dall’azienda elvetica) che adempia a tale obbligo, sgravando così l’importatore UE da tale obbligo. Il rischio è evidente, per le aziende elvetiche, che in assenza di una delega ad un rappresentante esclusivo, l’importatore UE sul quale dovesse ricadere l’obbligo di pre-registrazione si rivolga ad un altro fornitore (di preferenza con sede nell’UE), la cui sostanza sia già pre-registrata, escludendo così il fornitore elvetico. Per quanto riguarda la delega ad un rappresentante esclusivo per la pre-registrazione (delega che potrà essere data ad un unico rappresentante per sostanza da pre-registrare) vi è inoltre poca chiarezza sui requisiti e sulla prassi adottata dai vari Stati membri dell’UE. Il Regolamento prevede che il rappresentante possieda l’esperienza necessaria alla manipolazione pratica di sostanze e che disponga delle necessarie informazioni sulla sostanza in questione. Per quanto riguarda il rappresentante esclusivo per importatori “extracomunitari” tra cui la Svizzera, il rappresentante deve inoltre essere una persona giuridica. Per le aziende svizzere che si occupano esclusivamente di import-export di sostanze o prodotti finiti in provenienza da Paesi terzi, la difficoltà è ancora maggiore poiché queste ultime non possono avvalersi di un rappresentante esclusivo per la pre-registrazione, non essendovi alcuna lavorazione della sostanza e non trat- tandosi quindi di “fabbricanti” ai sensi del Regolamento REACH. A dipendenza della sostanza o del prodotto, l’importatore UE valuterà se rivolgersi ad un altro distributore, oppure farsi carico della pre-registrazione. Possibili conseguenze sul processo produttivo interno delle aziende Oltre a costituire un potenziale ostacolo tecnico al commercio per l’industria d’esportazione elvetica, con il regolamento REACH vi saranno ripercussioni sull’accessibilità delle sostanze chimiche, poiché tale regolamento costringerà molte imprese (sia in Svizzera che nell’UE) a fabbricare i propri prodotti con altre sostanze di base. Il regolamento REACH può segnatamente comportare costi notevoli per gli utilizzatori di prodotti chimici (ad esempio, per l’industria tessile) qualora determinate sostanze non siano più disponibili. Come agire? Per i motivi esposti, è fondamentale che le aziende che esportano nell’UE si interroghino a brevissima scadenza sull’impatto del Regolamento REACH sulla propria produzione, risalendo la supply chain, per individuare eventuali “falle”, ossia sostanze per cui sia eventualmente necessaria la pre-registrazione. A tale scopo, è consigliabile che le aziende si organizzino per allestire un inventario dei prodotti utilizzati, identificandone la pericolosità, la quantità impiegata, quelli essenziali per il processo produttivo e identificando le alternative. È inoltre importante assicurarsi che i fornitori effettuino la pre-registrazione. A tale scopo, è consigliabile richiedere ai fornitori la lista delle sostanze che potrebbero essere soggette a restrizioni e richiedere conferma di adempimento degli obblighi REACH. Conclusioni In sintesi, si può affermare che le aziende elvetiche sono maggiormente penalizzate rispetto a quelle comunitarie, soprattutto per la questione della pre-registrazione e dell’accessibilità dell’informazione, non essendo la Svizzera membro dell’UE. Il Regolamento tocca però in maniera incisiva tutte le aziende che operano con sostanze chimiche, comprese quelle con sede nell’UE. Per la Svizzera sarà pertanto fondamentale adeguare tempestivamente la propria legislazione, in modo da eliminare gli ostacoli tecnici derivanti dall’introduzione del regolamento REACH. 25