reGolameNto reacH: “la sua proDuzioNe potrebbe cessare…” - Cc-Ti

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reGolameNto reacH: “la sua proDuzioNe potrebbe cessare…” - Cc-Ti
Diritto
di Simona Morosini Marconi, Responsabile del Servizio Giuridico Cc-Ti
Regolamento REACH:
“La Sua produzione potrebbe cessare…”
È con queste sibilline parole che la Confederazione ha intitolato
l’opuscolo informativo datato giugno 2008, destinato alle aziende
svizzere confrontate con la problematica REACH. Ma di quale
problematica tratta il cosiddetto regolamento REACH dell’Unione
Europea? Le aziende del Cantone Ticino (ma non solo quelle) sono
state a dir poco colte alla sprovvista dall’entrata in scena di questo
regolamento, il quale si prefigge di tutelare la salute e l’ambiente dagli
effetti nocivi dei prodotti chimici. REACH è l’acronimo di Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Sollecitata
anche dalla Cc-Ti nel corso del mese di luglio, la Confederazione ha di
recente attivato un Helpdesk REACH, nonché creato una “Task Force
REACH”, ai quali le aziende possono rivolgersi per i ragguagli del caso.
Obbligo di pre-registrazione delle
sostanze chimiche
Il regolamento REACH prevede anzitutto un
obbligo a carico di fabbricanti o importatori
con sede nell’UE di pre-registrare determinate sostanze chimiche presso l’Agenzia
europea delle sostanze chimiche (ECHA)
basata a Helsinki. Giacché la Svizzera non
fa parte dello Spazio Economico Europeo,
né è membro dell’UE, essa non è giuridicamente assoggettata al Regolamento REACH. Nemmeno l’appartenenza della Svizzera ai Paesi AELS fonda degli obblighi
derivanti dal REACH per le aziende elvetiche. In linea di principio, solo i produttori
e gli importatori dell’UE (esclusi quindi gli
svizzeri) devono esaminare tutte le sostanze chimiche, comprese quelle vecchie già
impiegate, al fine di stabilire eventuali effetti nocivi e farle pre-registrare. In assenza di una pre-registrazione, tali sostanze
non potranno più essere commercializzate
nell’UE. Il termine per la pre-registrazione
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per le sostanze vecchie (cosiddette “phase-in substances”) scadrà il 1° dicembre
2008.
Conseguenze per le imprese con sede
fuori dal territorio UE
Abbiamo detto che le aziende elvetiche non
hanno obblighi particolari, ossia non sottostanno al Regolamento REACH. Giuridicamente ciò corrisponde al vero, ma nei fatti
la situazione è ben più insidiosa, perché
ad essere toccate dal Regolamento REACH
sono, eccome, anche le aziende elvetiche
che esportano nell’UE direttamente o tramite i loro clienti, "una quantità superiore ad una tonnellata all’anno di sostanze
chimiche come tali, oppure sotto forma di
preparati (miscele di sostanze chimiche, incluse le leghe metalliche), rispettivamente
di sostanze chimiche presenti in prodotti
o manufatti dai quali si possono in seguito liberare (ad esempio, candele odorose,
cartucce d’inchiostro), prodotti contenenti
sostanze «particolarmente pericolose» in una concentrazione superiore allo 0.1 percento che figurano nell’elenco all’allegato XIV del Regolamento REACH". Occorre
precisare che il REACH non concerne le derrate alimentari, i medicamenti e le sostanze naturali che non
sono pericolose e che non hanno subito trasformazioni
chimiche.
Di fatto, il Regolamento obbliga i fabbricanti svizzeri
che esportano nell’UE ad esaminare tutte le sostanze chimiche prodotte o utilizzate nei loro manufatti e
a valutare se queste debbano essere pre-registrate,
qualora rientrino in una delle categorie sopra indicate.
Ma questo vale anche per le aziende con sede nell’UE.
La penalizzazione per le aziende elvetiche risiede però
nell’incertezza quanto all’effettiva possibilità di registrazione. Di principio, le pre-registrazioni possono essere
effettuate soltanto dalle aziende che hanno sede sociale nell’UE. Per i fabbricanti che operano al di fuori
dell’UE (ossia le aziende elvetiche), la pre-registrazione
può quindi essere effettuata solo dall’importatore con
sede nell’UE, oppure da un rappresentante esclusivo
(nominato dall’azienda elvetica) che adempia a tale obbligo, sgravando così l’importatore UE da tale obbligo.
Il rischio è evidente, per le aziende elvetiche, che in
assenza di una delega ad un rappresentante esclusivo,
l’importatore UE sul quale dovesse ricadere l’obbligo
di pre-registrazione si rivolga ad un altro fornitore (di
preferenza con sede nell’UE), la cui sostanza sia già
pre-registrata, escludendo così il fornitore elvetico.
Per quanto riguarda la delega ad un rappresentante
esclusivo per la pre-registrazione (delega che potrà essere data ad un unico rappresentante per sostanza da
pre-registrare) vi è inoltre poca chiarezza sui requisiti
e sulla prassi adottata dai vari Stati membri dell’UE.
Il Regolamento prevede che il rappresentante possieda
l’esperienza necessaria alla manipolazione pratica di
sostanze e che disponga delle necessarie informazioni
sulla sostanza in questione. Per quanto riguarda il rappresentante esclusivo per importatori “extracomunitari”
tra cui la Svizzera, il rappresentante deve inoltre essere
una persona giuridica.
Per le aziende svizzere che si occupano esclusivamente
di import-export di sostanze o prodotti finiti in provenienza da Paesi terzi, la difficoltà è ancora maggiore poiché queste ultime non possono avvalersi di un
rappresentante esclusivo per la pre-registrazione, non
essendovi alcuna lavorazione della sostanza e non trat-
tandosi quindi di “fabbricanti” ai sensi del Regolamento
REACH. A dipendenza della sostanza o del prodotto,
l’importatore UE valuterà se rivolgersi ad un altro distributore, oppure farsi carico della pre-registrazione.
Possibili conseguenze sul processo produttivo
interno delle aziende
Oltre a costituire un potenziale ostacolo tecnico al commercio per l’industria d’esportazione elvetica, con il regolamento REACH vi saranno ripercussioni sull’accessibilità delle sostanze chimiche, poiché tale regolamento
costringerà molte imprese (sia in Svizzera che nell’UE)
a fabbricare i propri prodotti con altre sostanze di base.
Il regolamento REACH può segnatamente comportare
costi notevoli per gli utilizzatori di prodotti chimici (ad
esempio, per l’industria tessile) qualora determinate sostanze non siano più disponibili.
Come agire?
Per i motivi esposti, è fondamentale che le aziende che
esportano nell’UE si interroghino a brevissima scadenza sull’impatto del Regolamento REACH sulla propria
produzione, risalendo la supply chain, per individuare
eventuali “falle”, ossia sostanze per cui sia eventualmente necessaria la pre-registrazione. A tale scopo, è
consigliabile che le aziende si organizzino per allestire
un inventario dei prodotti utilizzati, identificandone la
pericolosità, la quantità impiegata, quelli essenziali per
il processo produttivo e identificando le alternative. È
inoltre importante assicurarsi che i fornitori effettuino
la pre-registrazione. A tale scopo, è consigliabile richiedere ai fornitori la lista delle sostanze che potrebbero
essere soggette a restrizioni e richiedere conferma di
adempimento degli obblighi REACH.
Conclusioni
In sintesi, si può affermare che le aziende elvetiche sono
maggiormente penalizzate rispetto a quelle comunitarie, soprattutto per la questione della pre-registrazione
e dell’accessibilità dell’informazione, non essendo la
Svizzera membro dell’UE. Il Regolamento tocca però
in maniera incisiva tutte le aziende che operano con
sostanze chimiche, comprese quelle con sede nell’UE.
Per la Svizzera sarà pertanto fondamentale adeguare
tempestivamente la propria legislazione, in modo da eliminare gli ostacoli tecnici derivanti dall’introduzione del
regolamento REACH.
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