dipendenti foxtown

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dipendenti foxtown
Giorgio Fonio
079 834 56 44
[email protected]
CONGEDO MATERNITÀ/PATERNITÀ (Art. 23)
Anche al padre che ne fa richiesta, il datore di lavoro dovrà
concedere fino a quattro settimane di congedo non pagato.
Il collaboratore dovrà chiedere al datore di lavoro il periodo di
congedo non pagato con due mesi di anticipo. Tale richiesta
dovrà pervenire entro le 12 settimane dalla nascita del figlio. Il
periodo di congedo dovrà comunque essere usufruito entro il
primo anno di vita del figlio.
ENTRATA IN VIGORE (Art. 33)
Il presente contratto entrerà in vigore il 1. gennaio 2015 e
scadrà il 31 dicembre 2019.
Per qualsiasi informazione
non esitare a contattarci!!
DIPENDENTI
FOXTOWN
RINNOVO
CONTRATTO COLLETTIVO
DI LAVORO 2015-2019
OCST, con oltre 40'000 associati, è il sindacato interprofessionale più
forte del Cantone Ticino, e, come dimostrato, ottiene risultati
concreti a favore dei dipendenti che tutela.
Care amiche e cari amici,
Per ulteriori informazioni sono a tua disposizione i funzionari OCST di
Mendrisio:
Davina Fitas
079 834 55 05
Diana Camenzind
079 834 54 63
[email protected]
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[email protected]
nel mese di settembre 2014 si sono tenute la trattative per il
rinnovo del vostro contratto collettivo.
Vi rammentiamo che l’11 febbraio 2014 l’assemblea OCST del
personale del Centro FoxTown ci ha dato preciso mandato per
trattare il miglioramento di alcuni articoli contrattuali,
principalmente legati agli aspetti salariali.
Possiamo dire che dopo una trattativa a volte assai vivace siamo
riusciti ad ottenere, oltre a 200.- franchi di aumento
sull’arco di 5 anni, anche alcune altre migliorie riguardanti
altri aspetti normativi senz’altro interessanti.
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Eccovi di seguito i punti salienti del contratto, che presentano
delle modifiche:
Validità dal 1. gennaio 2015
DURATA DEL LAVORO (Art. 12)
Viene specificato che “il dipendente in tutti i casi non potrà
lavorare più di 6 giorni consecutivi”, anche se calcolati a cavallo
tra due settimane diverse. Inoltre le pause superiori ai 30 minuti
dovranno necessariamente figurare sui piani di lavoro.
Non sarà consentito impiegare il personale oltre le ore 23.00
(per inventari, ecc.), poiché il lavoro effettuato dalle 23.00 alle
06.00 è considerato notturno (per il quale è necessario
richiedere un permesso speciale rilasciato dalle competenti
autorità).
LAVORO STRAORDINARIO (Art. 13)
Eventuali ore straordinarie devono essere retribuite o
compensate in tempo libero, al più tardi entro il secondo mese
successivo al periodo in cui sono state effettuate.
LAVORO DOMENICALE E FESTIVO (Art. 14.3)
Viene ribadito il principio del’alternanza del lavoro domenicale. È
inoltre ricordato il divieto assoluto di lavorare per tre domeniche
consecutive.
CONGEDI STRAORDINARI (Art. 16)
f) nascita di un figlio
h) visita di reclutamento
i) ispezione delle armi e dell’equipaggiamento
3 giorni
2 giorni
1 giorno
SALARI (Art. 18)
Imp. di commercio al dettaglio (diploma 3 anni)
Sino ad 1 anno di esperienza lavorativa nella professione CHF 3’761.Sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione CHF 4'077.Sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione CHF 4'185.-
Assistente di commercio al dettaglio (diploma 2 anni)
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Sino ad 1 anno di esperienza lavorativa nella professione CHF 3’761.Sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione CHF 3'857.Sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione CHF 4'077.-
Assistente di commercio al dettaglio non qualificato/a
Nel 1° anno di servizio
Nel 2° anno di servizio
Con esperienza lavorativa di almeno 5 anni (al 100%)
CHF 3'587.CHF 3'696.CHF 4'077.-
Store Manager
CHF 4'685.-
Lo stipendio del responsabile del punto vendita (Store Manager)
viene fissato liberamente tra la proprietà e l’interessata/o a
dipendenza delle capacità e competenze professionali, delle
responsabilità assegnate, ecc, fermo restando che lo stesso,
come minimo, dovrà essere di almeno di fr. 500.- superiore allo
stipendio dell’impiegata/o di commercio al dettaglio al terzo
anno.
Durante la validità contrattuale i salari minimi e quelli effettiviindividuali saranno aumentati dei seguenti importi:
dal 1.1.2015
dal 1.1.2016
dal 1.1.2017
dal 1.1.2018
dal 1.1.2019
Salari minimi
fr. 40.- mensili
fr. 40.- mensili
fr. 40.- mensili
fr. 40.- mensili
fr. 40.- mensili
Salari effettivi
fr. 30.- mensili
fr. 30.- mensili
fr. 30.- mensili
fr. 30.- mensili
fr. 30.- mensili
Gli aumenti annuali sopra enunciati si ritengono già comprensivi
dell’eventuale aumento del costo della vita (indice di settembre),
ovviamente sino a concorrenza dell’importo versato; se vi fosse
eccedenza sarà regolarmente riconosciuta e versata secondo i
disposti dell’art. 19 del CCL (Esempio: stipendio mensile fr.
4'185.- già comprensivo dell’aumento di fr. 40.-; caro-vita pari
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all’1,5%, cioè fr. 62,75. In questo caso la società dovrà integrare
l’aumento di fr. 40.- con un supplemento di fr. 22.75).
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