Lo schema di etichettatura volontaria inglese “Traffic Light” (sistema
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Lo schema di etichettatura volontaria inglese “Traffic Light” (sistema
Lo schema di etichettatura volontaria inglese “Traffic Light” (sistema a semaforo) che combina i consumi giornalieri raccomandati con i colori verde, giallo e rosso. Un’opportunità per migliorare la trasparenza nutrizionale per il consumatore o l’ennesima barriera commerciale? Maurizio Ferri Membro Consiglio Direttivo SIMeVeP Il Regno Unito ha introdotto a Giugno di quest‟anno un sistema volontario di etichettatura degli alimenti (front-of-pack labelling) che prevede oltre alle indicazioni nutrizionali, le informazioni sulle percentuali di sale, zuccheri, grassi e acidi grassi saturi in rapporto ai consumi giornalieri massimi accettabili 1 (riferiti ad una persona adulta) ricorrendo ai colori verde, giallo, e rosso. Il rosso viene utilizzato quando le percentuali dei diversi nutrienti superano i consumi raccomandati. L‟obiettivo del nuovo sistema è di stimolare nei consumatori una scelta consapevole di alimenti più sani in rapporto alle proprie esigenze nutrizionali Il sistema di etichettatura è stato elaborato dal Dipartimento della Salute del Governo Inglese, dalla Food Standard Agency e dalle amministrazioni della Scozia, Irlanda del Nord e Galles, in collaborazione con il British Retail Consortium. Per facilitare gli operatori nell‟utilizzo dei colori o di altre forme di espressione, lo stesso Dipartimento pubblica un manuale dal titolo “Guide to creating a front of pack (FoP) nutrition label for pre-packed products sold through retail outlets” 2 in accordo alle raccomandazioni del Ministero della Salute Inglese ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1169/2011. Un manuale analogo nel quale vengono proposti altri schemi di etichettatura è disponibile sul sito del WHO (Organizzazione Mondiale della Salute, 2011) 3. La stessa organizzazione in occasione di un workshop congiunto FAO/WHO svoltosi a Maggio di quest‟anno, ha affrontato tutti gli aspetti legati alla nuova etichettatura volontaria (front-of-pack nutrizional labelling) Secondo il Ministro della Salute Anna Soubry, “le nuove etichette non nascono per 2 1 I consumi giornalieri massimi accettabili sono già stabiliti dal Regolamento 1169/2004, in particolare dall‟ Allegato XIII, Parte B. Consumi di riferimento di elementi energetici e di determinati elementi nutritivi diversi dalle vitamine e dai sali minerali (adulti). https://www.gov.uk/government/publications/front-ofpack-nutrition-labelling-guidance 3 http://www.who.int/nutrition/events/2013_FAO_WHO_w orkshop_frontofpack_nutritionlabelling_presentation_L %27Abbe.pdf 1 demonizzare gli alimenti contraddistinti dal colore rosso, al contrario aiutano il consumatore a comprendere ciò che mangiano e a favorire una dieta bilanciata. Allo stesso tempo il consumatore ha la possibilità di confrontare tipologie simili di prodotto alimentare e scegliere opzioni migliori dal punto di vista nutrizionale”. Il Dipartimento della Salute lavora in collaborazione stretta con l‟industria alimentare attraverso il cosiddetto Responsibiity deal (Accordo di responsabilità), il cui obiettivo comune è di ridurre l‟apporto di calorie, sale e acidi grassi saturi attraverso la dieta. Perché Il sistema a semoforo? Il sistema a semaforo fa parte di una serie di azioni che il Dipartimento della Salute inglese (attualmente responsabile per l‟etichettatura e la nutrizione) ha messo in campo nell‟ambito del programma di riduzione dell‟obesità e di miglioramento della dieta nella popolazione inglese entra il 2020. Infatti si stima che nel Regno Unito il 61.3% degli adulti ed il 30% dei bambini di età compresa tra 2 e 15 anni sono in sovrappeso ed hanno un rischio maggiore di contrarre patologie correlate quali il diabete di tipo 2, le malattie cardiache ed alcuni tipi tumori. Queste patologie costano al sistema sanitario inglese cinque miliardi di sterline ogni anno. L‟OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ha valutato il problema in undici paesi e ha rilevato come gli Stati Uniti ed il Regno Unito dovranno affrontare la prevalenza più elevata di obesità nella popolazione nei prossimi 20-40 anni. La nuova etichettatura si aggiunge ad altre iniziative del Governo inglese che prevedono campagne informative rivolte sia ai consumatori per una dieta sana e per una guida all'attività fisica attraverso il programma Change4Life, sia ai ristoratori per promuovere menù contenenti informazioni sui valori calorici degli alimenti. L‟iniziativa “traffic light” del Governo nasce dai risultati di una ricerca commissionata dalla Food Standard Agency, con lo scopo di acquisire le evidenze scientifiche necessarie per sostenere ed informare il livello decisionale in relazione alle politiche nutrizionali. 4 Lo studio ha dimostrato come i consumatori possano essere confusi dalla presenza delle diverse etichette nutrizionali dei prodotti acquistati ed avere difficoltà a confrontare e scegliere prodotti più sani in rapporto alle proprie esigenze nutrizionali. A simili risultati sono giunti alcuni ricercatori inglesi nell‟ambito di uno studio condotto nel 4 Front-of-pack nutrition labelling: are multiple formats a 1 problem for consumers?Alizon K. Draper , Ashley J. 2 3 4 5 4 Adamson , , Sue Clegg , Sally Malam , Malcolm Rigg 6 7 and Sue Duncan , European Journal of Public Health. December 2, 2011. 1-5. 2 Regno Unito e pubblicato sulla rivista Health Promotion International 5. I risultati della valutazione costo-benefici dell‟iniziativa indicano come l‟utilizzo dei colori possa essere considerato uno strumento efficace ed allo stesso tempo efficiente per ridurre l‟obesità. A ciò si aggiunge l‟impatto favorevole sui consumatori che ritengono il sistema combinato delle informazioni nutrizionali e dei colori una guida efficace per facilitare l‟acquisto di prodotti più salutari. Chi è pro e chi è contro? Il sistema di etichettatura traffic light creato per semplificare le informazioni sui valori nutrizionali contenute nelle etichette, è stato accolto con forti critiche da alcuni paesi comunitari tra cui l‟Italia. A riguardo si sono mostrati contrari sia il Presidente delle Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, on. Paolo De Castro, sia il nostro Ministero delle Politiche Agricole. In un recente comunicato stampa sulla materia, il Ministro Nunzia De Girolamo giudica il sistema di etichettatura a “semafori” discriminante e penalizzante per alcuni prodotti alimentari italiani, in particolare per quelli DOP e IGP comunitari e per quelli appartenenti alla dieta mediterranea, (considerata una delle più sane del mondo), e potenzialmente distorsivo per il mercato. In particolare il sistema a colori, a parere del Ministro, non prende in considerazione la 5 Impact of front-of-pack „traffic-light‟ nutrition labelling on consumer food purchases in the UK. Gary Sacks, Mike Rayner, Boyd Swinburn. Health Promotion International, 2009. Vol. 24 No. 4 grandezza della porzione ma riferisce i valori nutrizionali a 100g. A sostegno della posizione italiana, nel corso del Consiglio EPSCO (Salute), sono intervenuti Cipro, Francia, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna. In sostanza le ragioni di tale forte e spropositata avversione sono da ricondurre a due ordini di motivi. Il primo riguarda il condizionamento negativo sulla scelta del consumatore e la potenziale penalizzazione commerciale di alcuni prodotti tipici del made in Italy, quali salumi, Parmigiano-Reggiano, mozzarelle, olio di oliva, a causa dei contenuti di grasso e sale, superiori alle percentuali di consumo giornaliere raccomandate, che farebbero scattare il semaforo rosso sulle etichette e scoraggiare l‟acquisto. Il secondo motivo risiede nella capacità delle nuove etichette di distogliere l‟attenzione del consumatore dalla lettura delle altre indicazioni riportate sulla confezioni. Diverse aziende inglesi come MARS UK, Nestlé UK, PepsiCo UK, and Premier Foods hanno invece aderito all‟iniziativa e si sono rese disponibili a rifornire le maggiori catene di distribuzione quali Sainsbury‟s, Tesco, ASDA, Morrisons, Co-operative e Waitrose di prodotti recanti la nuovo etichettatura. Nel Regno Unito le imprese commerciali che hanno aderito rappresentano circa il 60% di tutti i prodotti alimentari commercializzati nel paese. Diversamente Coca cola, Mondelex International, Kellog e Dairy Crst non hanno adottato il sistema. In Italia Federalimentare, Clitravi, CIA e ISB sostengono che il sistema sia troppo semplicistico e non prenda in considerazione la modalità attraverso cui i diversi prodotti sono combinati nel contesto di una dieta totale. 3 FoodDrinkEurope, una delle più grosse associazioni europee della produzione alimentare, insieme all’Australian Food and Grocery Council vedono nel sistema volontario un pericolo di frammentazione del mercato e ritengono sufficienti per i consumatori gli attuali riferimenti monocromi delle assunzioni giornaliere. I risultati di uno studio effettuato negli Stati Uniti e precisamente dal Massachusetts General Hospital (MGH) e pubblicato dalla rivista Preventive Medicine 6 individuano in questo tipo di etichettatura integrata con i colori, un strumento efficace e utile a fornire al consumatore informazioni nutrizionali degli alimenti acquistati più adeguate alle proprie esigenze, dettate a volte da precise condizioni di salute. L‟indagine, svolta attraverso un questionario somministrato prima e dopo l‟introduzione del sistema a semaforo in una serie di cafeterie, ha dimostrato come l‟utilizzo dei colori sulle etichette aumenti la consapevolezza e l‟ attenzione del consumatore per la scelta di alimenti con profili nutrizionali più elevati. 6 A traffic light food labeling intervention increases consumer awareness of health and healthy choices at the point-of-purchase. Lillian Sonnenberg, Emily Gelsomin Douglas E. Levy Jason RiisSusan ; Barraclough Anne N. Thorndike. Preventive Medicine. Volume 57, Issue 4, October 2013, Pages 253–257. Ma cosa prevede la normativa europea? La normativa europea che disciplina l‟etichettatura nutrizionale è il Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In effetti questo regolamento consente il sistema di etichettatura nutrizionale volontaria. L‟art. 4 (Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti) al punto 1 c) stabilisce che… le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie: informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli. In relazione al contenuto l‟art. 30 dello stesso regolamento stabilisce che la dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve recare le indicazioni riferite al valore energetico e alla quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Dunque l‟utilizzo dei colori non fa parte di una azione che viola le regole comunitarie, al contrario deriva dalla possibilità consentita dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare dall‟art. 35 (forme di espressione e presentazione supplementari) e dal successivo art. 36 (informazioni volontarie sugli alimenti). Nel paragrafo 1 dell‟art. 35 si stabilisce che......oltre alle forme di espressione di cui all‟articolo 32, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all‟articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti: 4 - - - - - si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore; il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di soggetti interessati; sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta; sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all’allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati nutrizionale e non dovrebbe essere trattata come un gruppo di indicazioni distinte. Sempre in tema di informazioni volontarie, l‟art. 36 indica i seguenti requisiti per le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria: - non indurre in errore il consumatore; - non essere ambigue né confuse per il consumatore; - sono, se del caso, basate sui dai scientifici pertinenti. Ulteriori forme di espressione sono consentite se soddisfano i requisiti del Regolamento relative ai metodi di sviluppo, al coinvolgimento nel processo delle parti interessate e alla validità scientifica. In relazione al sistema di etichettatura inglese, le informazioni nutrizionali sono volontarie, e soddisfano i requisiti del Regolamento (UE) n. 1169/2011, nello specifico: - sono fornite in uno dei due formati: valore energetico o valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. (“energia + 4”) - sono leggibili e con la grandezza dei caratteri previsti dalla‟articolo 13(2) e Appendice IV) - sono espresse per 100g/ml; 100g/ml e per porzione o unità di consumo - le percentuali dei consumi riferimento (%CR) sono riferiti 100g/ml e/o per porzione con dichiarazione consumi riferiti ad adulto (8400kJ/2000kcal). - l‟apporto energetico viene espresso in chilojoules (kJ) e chilocalorie (kcal). 5 riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi; - sono obiettivi e non discriminatori; e la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci. Questi principi vengono rafforzati dal consideranda 46 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 che stabilisce che…...la dichiarazione, nello stesso campo visivo, delle quantità di elementi nutrizionali e di indicatori comparativi in una forma facilmente identificabile che consenta di valutare le proprietà nutrizionali di un alimento, dovrebbe essere considerata nel suo insieme come una parte della dichiarazione di a la un Le percentuali dei consumi di riferimento per grasso, acidi grassi saturi, sale e zucchero costituiscono le quantità massime che dovrebbe essere consumate in un giorno e sono riferite ad un adulto che effettua una regolare attività fisica. La Commissione europea e gli Stati membri hanno il potere di adottare regole per la determinazione dei consumi giornalieri massimi accettabili riferiti a gruppo specifici di popolazione compresi i bambini. In particolare gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative all‟indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione. E la Commissione Europea? La questione traffic light pone verosimilmente un problema di incompatibilità con alcuni principi comunitari richiamati dai paesi contrari, i quali ritengono necessari una negoziazione a livello comunitario, ed un intervento della Commissione Europea, pena la possibilità degli Stati membri di introdurre schemi volontari differenziati con il rischio di una frammentazione del mercato interno comunitario. Senza dubbio la materia presenta una evidente complessità e difficoltà di gestione da parte della Commissione europea. Il Presidente della Commissione Agricoltura del PE, ha formalizzato un interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione, chiedendo alla stessa di: 1. verificare la conformità della raccomandazione del Governo britannico all‟articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (forme e simboli grafici che «sono obiettivi e non discriminatori e la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci») 2. assicurare la corretta applicazione dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (atti di esecuzione), in seguito alla raccomandazione del governo britannico, nonché definire meglio i requisiti di cui all'articolo 35, paragrafo 1. 3. sollecitare il governo britannico a notificare la raccomandazione alla Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/EC. La valutazione di conformità del sistema di etichettatura volontaria inglese alle norme comunitarie, fa fatta considerando i requisiti stabiliti dall‟articolo 36 (informazioni volontarie sugli alimenti) del Regolamento (UE) n 1169/2011. In particolare le condizioni che il nuovo sistema volontario deve soddisfare sono le seguenti: - - - non deve indurre in errore il consumatore (non essere ambigue né confuse), deve essere basata sui dati scientifici pertinenti deve essere obiettiva e non discriminatoria non deve compromettere la libera circolazione delle merci. Lo stesso Regolamento stabilisce inoltre che la Commissione è libera di adottare atti di esecuzione sull‟applicazione dei requisiti per le informazioni volontarie sugli alimenti, in particolare per le indicazioni delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione, oltre alle assunzioni di riferimento di cui all‟allegato XIII. Ma non c‟è alcun specifico riferimento alle possibilità di utilizzo di policromie (i colori del traffic light) per le percentuali di consumo, se non nel considerando 59 ([……] adozione di atti esecutivi concernenti le modalità di espressione di una o più indicazioni 6 attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri) e nel paragrafo 4 dell‟art. 36 laddove si stabilisce che [……] per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati, quando operatori del settore alimentare forniscono informazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati, altri casi rispetto a quelli stabiliti per la fornitura di informazioni volontarie sui prodotti alimentari”. Se si considerano i principali elementi di contestazione dei Paesi che si oppongono al nuovo sistema inglese, riassumibili in discriminatorietà, non obiettività ed ostacolo alla libera circolazione (o penetrazione commerciale) dei prodotti alimentari, si può prevedere in questi casi un intervento della Commissione attraverso gli atti delegati o meglio, per assicurare in base al principio di sussidiarietà sancito dall‟articolo 5 del trattato sull‟Unione europea, un‟applicazione uniforme, gli atti di esecuzione, che andranno a definire norme dettagliate relative all‟attuazione dei requisiti relativi all‟utilizzo di colori o altro. E‟ comunque già previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 che gli Stati membri debbano fornire alla Commissione le informazioni sull‟uso di forme di espressione e presentazione supplementari sul mercato nel proprio territorio e che la Commissione alla luce dell‟esperienza acquisita presenti entro il 13 dicembre 2017 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull‟uso di forme di espressione e presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull‟opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. 7