N. C 282/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5. 11. 88

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N. C 282/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5. 11. 88
5. 11. 88
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. C 282/10
Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme relative all'etichettatura nutrizionale dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale
COM(88) 489 def. — SYN 155
(Presentata dalla Commissione il 7 ottobre 1988)
(88/C 282/07)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che è importante adottare misure atte a
realizzare progressivamente il mercato interno entro il
31 dicembre 1992; che il mercato interno riguarderà
un'area priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei
capitali;
considerando il crescente interesse della popolazione per
la relazione tra dieta e salute e per la scelta di una dieta
appropriata alle esigenze individuali;
considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, nella
risoluzione del 7 luglio 1986 relativa al programma europeo contro il cancro (x), hanno considerato prioritario il
miglioramento dell'alimentazione ;
considerando che la conoscenza dei principi basilari della
nutrizione ed una opportuna etichettatura nutrizionale
dei prodotti alimentari sarebbero molto utili al consumatore per fare le sue scelte;
considerando che il ricorso all'etichettatura nutrizionale
stimolerà, si auspica, molti più interventi nel settore dell'educazione nutrizionale della popolazione;
considerando che, nell'interesse del consumatore e per
evitare ostacoli tecnici agli scambi, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe avere un formato standardizzato su
tutto il territorio delle Comunità;
(') GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.
considerando che i prodotti alimentari recanti l'etichettatura nutrizionale dovrebbero essere conformi alle norme
fissate dalla presente direttiva;
considerando che ogni altra forma di etichettatura nutrizionale dovrebbe essere proibita, mentre dovrebbero poter circolare liberamente i prodotti alimentari che ne
sono privi;
considerando che per attirare l'attenzione del consumatore medio e per rispondere allo scopo per cui viene introdotta, tenuto conto del basso livello di conoscenze in
materia di nutrizione attualmente riscontrabile, l'informazione dovrebbe essere semplice e facilmente comprensibile;
considerando che le norme di cui alla presente direttiva
dovrebbero anche tenere conto degli orientamenti del
Codex Alimentarius sull'etichettatura nutrizionale;
considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio,
del 18 settembre 1978, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al
consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (2), fissa
già alcune misure e definizioni a carattere generale sull'etichettatura che pertanto non occorre ripetere; che la
presente direttiva può per tale motivo limitarsi alle disposizioni che riguardano l'etichettatura nutrizionale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1.
La presente direttiva concerne l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale. Si applica anche ai prodotti alimentari
destinati a ristoranti, ospedali, mense e altri servizi di ristorazione collettiva.
2.
Ai sensi della presente direttiva:
a) Per «etichettatura nutrizionale» si intende una dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa:
i) al contenuto energetico;
ii) ai nutrienti: proteine, carboidrati, grassi, fibre alimentari, vitamine ed elementi minerali.
(2) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
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b) Per «informazione nutrizionale supplementare» si intende una descrizione che affermi, suggerisca o implichi che un alimento possieda particolari caratteristiche
relative, ad esempio, al contenuto energetico e/o al
valore nutritivo. Non è però considerata informazione
nutrizionale supplementare la dichiarazione quantitativa o qualitativa di taluni nutrienti, quando richiesta
dalla legislazione.
e) Per «proteine» si intende il contenuto proteico calcolato con la seguente formula:
Articolo 3
1.
Se si appone al prodotto una etichetta nutrizionale,
essa deve riportare nell'ordine:
a) il valore energetico;
b) la quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi,
fibre alimentari e sodio.
2.
L'etichettatura nutrizionale può anche riportare le
quantità di una o più sostanze fra le seguenti:
Proteina = Azoto totale (Kjeldahl) x 6,25.
— amido;
Tuttavia se la sola proteina presente è la lactalbumina,
al posto di 6,25 si può usare il fattore 6,38.
— alcoli di zucchero;
— saturi;
d) Per «carboidrato» si intende qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi gli alcoli di zucchero.
e) Per «zuccheri» si intendono tutti i mono e i disaccaridi
presenti in un alimento esclusi gli alcooli di zucchero.
f) Per «grassi» si intendono i lipidi totali, compresi i fosfolipidi.
g) Per «saturi» si intendono gli acidi grassi, ossia gli
acidi grassi che non presentano doppi legami.
—r monoinsaturi;
— polinsaturi;
— le vitamine o gli elementi minerali elencati nell'allegato se presenti in quantità significative secondo la
definizione data nell'allegato stesso.
3.
Nel caso però in cui una informazione nutrizionale
supplementare concerna uno dei nutrienti elencati al paragrafo 2, la dichiarazione del nutriente stesso è obbligatoria. Inoltre, nel caso in cui si dichiari la quantità di
polinsaturi e/o monoinsaturi presenti, occorre dichiarare
anche la quantità di saturi.
Articolo 4
h) Per «monoinsaturi» si intendono gli acidi grassi con
un doppio legame cis.
i) Per «polinsaturi» si intendono gli acidi grassi con interruzione cis, cis-metilenica.
j) Per «fibra alimentare» si intende la sostanza misurata
con il metodo di analisi determinato secondo la procedura di cui all'articolo 6.
k) Per «valore medio» si intende la quantità di un dato
nutriente contenuto in un alimento tenendo conto
delle influenze stagionali, dei diversi metodi di preparazione e di altri fattori che possono farne variare il
valore effettivo.
Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti fattori di conversione:
— carboidrati (ad esclusione
degii alcoli di zucchero) :
4
— alcoli di zucchero:
2,4 k c a l / g — 1 0 kj/g
— proteine:
4
k c a l / g — 1 7 kj/g
— grassi:
9
kcal/g — 3 7 kj/g
— alcol (etanolo) :
7
kcal/g — 2 9 kj/g
— acidi organici:
3
k c a l / g — 1 3 kj/g
k c a l / g — 17 kj/g
Articolo 5
1.
Il contenuto calorico ed il tenore dei nutrienti deve
essere espresso numericamente. Le unità di misura che
occorre usare sono le seguenti:
— energia: kj e kcal
Articolo 2
1.
L'etichettatura nutrizionale è obbligatoria quando
sull'etichetta o nella pubblicità viene data una informazione nutrizionale supplementare.
2.
L'etichettatura nutrizionale è facoltativa in tutti gli
altri casi.
—
—
—
—
—
proteine
carboidrati
grassi
fibre alimentari
sodio
— vitamine e elementi minerali:
grammi (g)
le unità di misura specificate nell'allegato
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2.
Tali valori devono essere espressi su 100 g o su
100 mi oppure sul contenuto della confezione se questa
contiene un'unica porzione inferiore a 100 g. Inoltre,
questi dati possono essere espressi per razione, se questa
è quantificata sull'etichetta, o per porzione, se è indicato
il numero di porzioni contenute nella confezione.
3.
Le quantità riportate devono essere quelle dell'alimento al momento della vendita. Eventualmente, si possono dare anche informazioni sul prodotto preparato a
condizione che vengano forniti sufficienti dettagli sulle
specifiche modalità di preparazione e che le informazioni
si riferiscano all'alimento pronto per il consumo.
4.
Per le quantità sopra specificate, si possono aggiungere i dati sulle vitamine e sugli elementi minerali
espressi come percentuale della razione giornaliera raccomandata (RDA) riportata nell'allegato.
5.
Nel caso in cui vengano dichiarati l'amido e/o gli
alcol di zucchero, tale dichiarazione deve essere immediatamente preceduta dalla dichiarazione del contenuto
in carboidrati e zuccheri secondo lo schema seguente:
— carboidrati
g,
di cui:
— zuccheri
g
— polioli
g
— amido
g
6.
Nel caso di dichiarazione della quantità e/o del
tipo di acidi grassi, questa deve essere preceduta dalla
dichiarazione dei grassi totali secondo lo schema seguente:
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b) il calcolo in base ai valori effettivi o medi degli ingredienti impiegati;
e) i calcoli in base a dati generalmente accettati.
8.
Le informazioni rientranti nell'ambito della presente direttiva devono essere tabulate in un'unica tabella,
se lo spazio lo consente, con le cifre incolonnate. Ove lo
spazio non lo consenta, i dati possono essere disposti su
una o più righe.
Articolo 6
Nel caso in cui si applichi la procedura di cui al presente
articolo, il rappresentante della Commissione sottopone
al comitato permanente un progetto delle misure da
adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente
può fissare in funzione dell'urgenza della questione in
esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente
procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato
membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa sul modo in
cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo 7
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Dette misure saranno
applicate in modo che:
g,
— sia consentito il commercio dei prodotti conformi alla
presente direttiva entro il . . . ( x );
— saturi
g
— sia vietato il commercio dei prodotti non conformi
alla presente direttiva dal . . . (2).
— monoinsaturi
g
— poliinsaturi
g
— grassi
di cui:
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
7.
I valori dichiarati devono essere valori medi che, a
seconda dei casi, si ottengono da:
a) le analisi dell'alimento effettuate dal produttore;
(') 18 mesi dalla notifica.
(2) 36 mesi dopo la notifica.
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ALLEGATO
Vitamine ed elementi minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate
(RDA)
Vitamina A ug
1 000
Vitamina B 12 ug
3
Vitamina D ug
5
Biotina mg
0,15
Vitamina E ug
10
Acido pantotenico mg
6
Vitamina C ug
60
Tiammina mg
Riboflavina mg
Niacina mg
Vitamina B 6 mg
Folacina ug
Calcio mg
800
1,4
Fosforo mg
800
1,6
Ferro mg
18
2
400
Magnesio mg
12
300
Zinco mg
15
Iodio ug
150
Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 mi o per ogni confezione, se
questa contiene un'unica porzione inferiore a 100 g, si prende come riferimento il 5 % della dose raccomandata nell'allegato.