N. C 282/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5. 11. 88
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5. 11. 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 282/10 Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme relative all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale COM(88) 489 def. — SYN 155 (Presentata dalla Commissione il 7 ottobre 1988) (88/C 282/07) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che è importante adottare misure atte a realizzare progressivamente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno riguarderà un'area priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando il crescente interesse della popolazione per la relazione tra dieta e salute e per la scelta di una dieta appropriata alle esigenze individuali; considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 7 luglio 1986 relativa al programma europeo contro il cancro (x), hanno considerato prioritario il miglioramento dell'alimentazione ; considerando che la conoscenza dei principi basilari della nutrizione ed una opportuna etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari sarebbero molto utili al consumatore per fare le sue scelte; considerando che il ricorso all'etichettatura nutrizionale stimolerà, si auspica, molti più interventi nel settore dell'educazione nutrizionale della popolazione; considerando che, nell'interesse del consumatore e per evitare ostacoli tecnici agli scambi, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe avere un formato standardizzato su tutto il territorio delle Comunità; (') GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19. considerando che i prodotti alimentari recanti l'etichettatura nutrizionale dovrebbero essere conformi alle norme fissate dalla presente direttiva; considerando che ogni altra forma di etichettatura nutrizionale dovrebbe essere proibita, mentre dovrebbero poter circolare liberamente i prodotti alimentari che ne sono privi; considerando che per attirare l'attenzione del consumatore medio e per rispondere allo scopo per cui viene introdotta, tenuto conto del basso livello di conoscenze in materia di nutrizione attualmente riscontrabile, l'informazione dovrebbe essere semplice e facilmente comprensibile; considerando che le norme di cui alla presente direttiva dovrebbero anche tenere conto degli orientamenti del Codex Alimentarius sull'etichettatura nutrizionale; considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (2), fissa già alcune misure e definizioni a carattere generale sull'etichettatura che pertanto non occorre ripetere; che la presente direttiva può per tale motivo limitarsi alle disposizioni che riguardano l'etichettatura nutrizionale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva concerne l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale. Si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, mense e altri servizi di ristorazione collettiva. 2. Ai sensi della presente direttiva: a) Per «etichettatura nutrizionale» si intende una dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa: i) al contenuto energetico; ii) ai nutrienti: proteine, carboidrati, grassi, fibre alimentari, vitamine ed elementi minerali. (2) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. N. C 282/11 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5. 11. 88 b) Per «informazione nutrizionale supplementare» si intende una descrizione che affermi, suggerisca o implichi che un alimento possieda particolari caratteristiche relative, ad esempio, al contenuto energetico e/o al valore nutritivo. Non è però considerata informazione nutrizionale supplementare la dichiarazione quantitativa o qualitativa di taluni nutrienti, quando richiesta dalla legislazione. e) Per «proteine» si intende il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: Articolo 3 1. Se si appone al prodotto una etichetta nutrizionale, essa deve riportare nell'ordine: a) il valore energetico; b) la quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, fibre alimentari e sodio. 2. L'etichettatura nutrizionale può anche riportare le quantità di una o più sostanze fra le seguenti: Proteina = Azoto totale (Kjeldahl) x 6,25. — amido; Tuttavia se la sola proteina presente è la lactalbumina, al posto di 6,25 si può usare il fattore 6,38. — alcoli di zucchero; — saturi; d) Per «carboidrato» si intende qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi gli alcoli di zucchero. e) Per «zuccheri» si intendono tutti i mono e i disaccaridi presenti in un alimento esclusi gli alcooli di zucchero. f) Per «grassi» si intendono i lipidi totali, compresi i fosfolipidi. g) Per «saturi» si intendono gli acidi grassi, ossia gli acidi grassi che non presentano doppi legami. —r monoinsaturi; — polinsaturi; — le vitamine o gli elementi minerali elencati nell'allegato se presenti in quantità significative secondo la definizione data nell'allegato stesso. 3. Nel caso però in cui una informazione nutrizionale supplementare concerna uno dei nutrienti elencati al paragrafo 2, la dichiarazione del nutriente stesso è obbligatoria. Inoltre, nel caso in cui si dichiari la quantità di polinsaturi e/o monoinsaturi presenti, occorre dichiarare anche la quantità di saturi. Articolo 4 h) Per «monoinsaturi» si intendono gli acidi grassi con un doppio legame cis. i) Per «polinsaturi» si intendono gli acidi grassi con interruzione cis, cis-metilenica. j) Per «fibra alimentare» si intende la sostanza misurata con il metodo di analisi determinato secondo la procedura di cui all'articolo 6. k) Per «valore medio» si intende la quantità di un dato nutriente contenuto in un alimento tenendo conto delle influenze stagionali, dei diversi metodi di preparazione e di altri fattori che possono farne variare il valore effettivo. Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti fattori di conversione: — carboidrati (ad esclusione degii alcoli di zucchero) : 4 — alcoli di zucchero: 2,4 k c a l / g — 1 0 kj/g — proteine: 4 k c a l / g — 1 7 kj/g — grassi: 9 kcal/g — 3 7 kj/g — alcol (etanolo) : 7 kcal/g — 2 9 kj/g — acidi organici: 3 k c a l / g — 1 3 kj/g k c a l / g — 17 kj/g Articolo 5 1. Il contenuto calorico ed il tenore dei nutrienti deve essere espresso numericamente. Le unità di misura che occorre usare sono le seguenti: — energia: kj e kcal Articolo 2 1. L'etichettatura nutrizionale è obbligatoria quando sull'etichetta o nella pubblicità viene data una informazione nutrizionale supplementare. 2. L'etichettatura nutrizionale è facoltativa in tutti gli altri casi. — — — — — proteine carboidrati grassi fibre alimentari sodio — vitamine e elementi minerali: grammi (g) le unità di misura specificate nell'allegato N. C 282/12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 2. Tali valori devono essere espressi su 100 g o su 100 mi oppure sul contenuto della confezione se questa contiene un'unica porzione inferiore a 100 g. Inoltre, questi dati possono essere espressi per razione, se questa è quantificata sull'etichetta, o per porzione, se è indicato il numero di porzioni contenute nella confezione. 3. Le quantità riportate devono essere quelle dell'alimento al momento della vendita. Eventualmente, si possono dare anche informazioni sul prodotto preparato a condizione che vengano forniti sufficienti dettagli sulle specifiche modalità di preparazione e che le informazioni si riferiscano all'alimento pronto per il consumo. 4. Per le quantità sopra specificate, si possono aggiungere i dati sulle vitamine e sugli elementi minerali espressi come percentuale della razione giornaliera raccomandata (RDA) riportata nell'allegato. 5. Nel caso in cui vengano dichiarati l'amido e/o gli alcol di zucchero, tale dichiarazione deve essere immediatamente preceduta dalla dichiarazione del contenuto in carboidrati e zuccheri secondo lo schema seguente: — carboidrati g, di cui: — zuccheri g — polioli g — amido g 6. Nel caso di dichiarazione della quantità e/o del tipo di acidi grassi, questa deve essere preceduta dalla dichiarazione dei grassi totali secondo lo schema seguente: 5. 11. 88 b) il calcolo in base ai valori effettivi o medi degli ingredienti impiegati; e) i calcoli in base a dati generalmente accettati. 8. Le informazioni rientranti nell'ambito della presente direttiva devono essere tabulate in un'unica tabella, se lo spazio lo consente, con le cifre incolonnate. Ove lo spazio non lo consenta, i dati possono essere disposti su una o più righe. Articolo 6 Nel caso in cui si applichi la procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa sul modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Articolo 7 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Dette misure saranno applicate in modo che: g, — sia consentito il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il . . . ( x ); — saturi g — sia vietato il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva dal . . . (2). — monoinsaturi g — poliinsaturi g — grassi di cui: Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 7. I valori dichiarati devono essere valori medi che, a seconda dei casi, si ottengono da: a) le analisi dell'alimento effettuate dal produttore; (') 18 mesi dalla notifica. (2) 36 mesi dopo la notifica. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5. 11. 88 N. C 282/13 ALLEGATO Vitamine ed elementi minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA) Vitamina A ug 1 000 Vitamina B 12 ug 3 Vitamina D ug 5 Biotina mg 0,15 Vitamina E ug 10 Acido pantotenico mg 6 Vitamina C ug 60 Tiammina mg Riboflavina mg Niacina mg Vitamina B 6 mg Folacina ug Calcio mg 800 1,4 Fosforo mg 800 1,6 Ferro mg 18 2 400 Magnesio mg 12 300 Zinco mg 15 Iodio ug 150 Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 mi o per ogni confezione, se questa contiene un'unica porzione inferiore a 100 g, si prende come riferimento il 5 % della dose raccomandata nell'allegato.