E-Commerce

Transcript

E-Commerce
La comunicazione della Commissione
Europea n.
C
157 del 1997 definisce il commercio elettronico
come “lo svolgimento di attività commerciali e di
transazioni per via elettronica e comprende
attività diverse quali: la commercializzazione di
beni e servizi per via elettronica; la distribuzione
on line di contenuti digitali; l’effettuazione per via
elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli
appalti pubblici per via elettronica ed altre
procedure di tipo transattivo delle Pubbliche
Amministrazioni”
si può vendere on-line un prodotto, un
servizio, ma anche
un bene immateriale (ad esempio musica
in formato digitale);
il cliente può essere sia un consumatore
finale (B2C), sia un’altra impresa (B2B)
sia una Pubblica Amministrazione (B2G).
Presentandola in una pagina web, un sito
Inviandola per e-mail
Nel primo caso trattasi di offerta al pubblico (un soggetto
indeterminato) disciplinata dall’art. 1336 cc
Nel secondo caso segue la disciplina della proposta e
dell’accettazione art. 1335 cc la proposta si considera
pervenuta quando giunge all’indirizzo del destinatario e ai
sensi dell’art. 1326 cc il contratto è concluso quando
l’accettazione è giunta alla conoscenza della controparte
(tale momento coincide con quello della arrivo della mail
al provider)
Si aggiungono ma rientrano nello schema le vendite
attraverso i social network (Face Book, Twitter, ecc…)
La direttiva n. 2000/31/CE sul
Commercio Elettronico è stata recepita in
Italia con il D.Lgs. n. 70/2003
Il D.Lgs. 114/98 (cosiddetto “Decreto
Bersani”) contiene un articolo che regola
una serie di vendite al dettaglio a
distanza (art. 18, “Vendita per
corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione”)
!
Questo decreto legislativo contiene regole che
riguardano:
gli obblighi informativi a carico del prestatore di
servizi elettronici;
la normativa sui contratti conclusi per via
elettronica, in particolare:
le informazioni che devono essere fornite al
contraente da parte del proponente;
modalità e tempi di conclusione del contratto.
"
!
Art. 8 (Obblighi di informazione per la comunicazione
commerciale)
1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e
servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un
servizio della società dell'
informazione o ne sono parte integrante,
devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed
inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:
a. che si tratta di comunicazione commerciale;
b. la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata
la comunicazione commerciale;
c. che si tratta di un'
offerta promozionale come sconti, premi, o
omaggi e le relative condizioni di accesso;
d. che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e
le relative condizioni di partecipazione.
#
Il D.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del
Consumo) prevede la disciplina dei
contratti B2C garantendo tra le altre
cose il foro del consumatore – la
residenza dello stesso – tale fatto è
di particolare importanza per un
effettività della tutela
$
Per e-commence valgono i criteri
di collegamento fissati dalla l.
218/1995 norma base del Diritto
internazionale privato. Essa è
attuativa della Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980
!
$
%
Indica come primario criterio di
collegamento quello della scelta delle
parti (cosa che avviene sempre con le
condizioni generali di contratto elemento
essenziale senza il quale l’attività di ecommerce non può avere seguito)
Solo in difetto si applicano gli altri criteri
&
$
%
A tutela del consumatore dall’attività di
un professionista dell’e-commerce si
deroga le norme dell’art. 3 sarà
applicabile la legge del paese in cui il
consumatore abbia la sua abituale
residenza
In caso di vendita tra privati si applicherà
l’ art. 3
'
$
L'articolo 7 del Decreto legislativo
n°70/2003 prevede che il fornitore debba
rendere facilmente accessibili ai destinatari del
servizio le seguenti informazioni: il nome, la
denominazione o la ragione sociale; il domicilio
o la sede legale; gli estremi che permettono di
contattare rapidamente il fornitore e di
comunicare direttamente ed efficacemente con
lo stesso, compreso l'
indirizzo di posta
elettronica;
(
Occorre porre attenzione in primo luogo alle
condizioni d’uso, condizioni generali di
contratto o le note legali.
In particolare occorre verificare dove sia la
sede legale e quale sia il foro competente.
Diffidare di sedi extra Europee che rendono
difficoltosa la tutela del consumatore
$
$$
) *
Risoluzione delle controversie
In caso di controversia tra l'
utente ed eBay, il nostro obiettivo è fornire strumenti neutrali
ed economicamente convenienti per risolvere la controversia in tempi rapidi. Di
conseguenza, l'
utente ed eBay accettano che la risoluzione di qualsiasi controversia ai
sensi di legge o in via equitativa derivante dal presente Accordo o dai nostri servizi
avverrà in conformità con una delle modalità di seguito indicate o in base ad accordi in
forma scritta tra l'
utente ed eBay. Prima di ricorrere a tali metodi, consigliamo vivamente
l'
utente di contattarci direttamente per cercare una soluzione visitando la pagina di aiuto
Informazioni sull'
Assistenza clienti . eBay prenderà in considerazione richieste
ragionevoli per risolvere la controversia mediante altre procedure, come la mediazione e
l'
arbitrato, in alternativa alle vie giudiziarie.
Legge applicabile e foro competente. Salvo quando diversamente specificato, il
presente Accordo è regolato dalla legge italiana. L'
utente accetta che qualsiasi
rivendicazione o controversia nei suoi confronti con riferimento al pagamento delle tariffe
relative all'
utilizzo dei servizi eBay sia di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Mediazione e Arbitrato. Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, ove il
valore complessivo della controversia sia inferiore a EUR 10.000 (diecimila euro),
potranno essere devolute al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Mediazione
e Conciliazione Online della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso di mancata
conciliazione, la controversia sarà risolta da un arbitro unico, in conformità al
Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano. L'
arbitrato avrà luogo presso la
sede della Camera Arbitrale di Milano.
Consumatori. Per tutte le controversie con i consumatori resta salva l'
applicazione delle
norme imperative di legge in materia di competenza giurisdizionale e di legge
applicabile.
+++
Jurisdiction and Venue
You agree that any legal action brought against
Tradestead USA shall be governed by the laws
of the State of California without regard to its
conflict of law principles. You agree that any
legal action brought against Tradestead Hong
Kong shall be governed by the laws of the
Hong Kong without regard to its conflict of law
principles. You agree that the sole jurisdiction
and venue for any litigation arising from your
use of or orders made on the Tradestead sites
shall be an appropriate court in Hong Kong.
$
A norma del art. 64 del Codice del
Consumo d.lgs. 206/2005 il consumatore
che stipula un contratto a distanza o fuori
dai locali commerciali
Può esercitare il diritto di recesso senza
motivarlo e senza penali entro 10 giorni
$
Per i contratti a distanza, il termine per
l'
esercizio del diritto di recesso di cui
all'
articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore ove siano stati soddisfatti gli
obblighi di informazione di cui all'
art. 52 o dal giorno
in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché
non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli
obblighi di informazione di cui all'
art. 52, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché
non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
,
-.
$
il termine per l'
esercizio del diritto di
recesso è di 3 mesi e decorre,
per i beni, dal giorno del loro ricevimento
da parte del consumatore,
per i servizi, dal giorno della conclusione
del contratto.
/
0
Già col d.lgs. 221/2007 la
commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori ha elevato il
temine per l’esercizio del recesso a 14
giorni
Il d.lgs. 79/2011 eleva anch’esso a 14
giorni il temine per contratti di
multiproprietà e contratti per vacanze di
lungo termine di rivendita e scambio
%
In Italia il recesso ha un termine di
10 giorni o 14 giorni come visto, ma
nel resto dell’Unione Europea il
termine è di 7 giorni perché la
direttiva lo prevede come minimo
lasciando ai singoli stati membri le
modifiche in melius
1
Occorre esercitare il diritto di recesso
tramite RACCOMANDATA CON
RICEVUTA DI RITORNO all’indirizzo
indicato da controparte nelle informative
Si può se siamo verso la fine del termine
anticipare via fax il recesso che DEVE,
però, OBBLIGATORIAMENTE ESSERE
CONFERMATO CON RAC.TA A/R
Testo direttiva di armonizzazione del
Parlamento UE n. A7-0038/2011:
Art. 9 Diritto di recesso prevede:
elevazione per tutti i casi del termine
per recedere a 14 giorni.
nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione
del contratto;
nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
i)nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante
un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui
il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene,
ii)nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi
multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso
dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il
possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo,
iii)nel caso di contratti per la consegna periodica di beni
durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
Nel caso di contratti per la fornitura di
acqua, gas o elettricità, quando non
sono messi in vendita in un volume
limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto
digitale non fornito su un supporto
materiale, dal giorno della
conclusione del contratto.
#
2 ,'
(
/(
4
3%2
5 3
[email protected]
06-22938926