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INFOCAAFCGIL Riepilogo obblighi dichiarativi FRONTALIERI Svizzera NOVITA! La patrimoniale sulle attività all'estero. Il DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, ha introdotto a decorrere dal 2011, una nuova imposta a carico delle persone fisiche applicabile agli investimenti finanziari e/o immobiliari posseduti all’estero. L'imposta è di natura “patrimoniale” ed è quindi dovuta sul valore: • degli immobili situati all’estero; • delle attività finanziarie detenute all’estero. Sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche la nuova imposta : ➔ è dovuta in proporzione alla quota di possesso, in presenza di attività cointestate; ➔ è rapportata ai giorni di detenzione; ➔ è dovuta in misura pari all’1‰ per il 2011 e il 2012 e all’1,5‰ dal 2013. Per quanto riguarda gli effetti della nuova norma sui frontalieri si ritiene che, in assenza di eventuali nuovi chiarimenti, i lavoratori che detengono in Svizzera, depositi e c/c indipendentemente dalle modalità di alimentazione (es. accrediti di stipendi, pensioni o compensi) siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico RM sez. XVI) resta escluso dall'obbligo dichiarativo esclusivamente il 2° pilastro. RIEPILOGANDO REDDITI DI LAVORO Lavoratori frontalieri hanno due sistemi di imposizione fiscale diversi a seconda del comune di residenza italiano.Per i Lavoratori che risiedono nella “fascia di confine” stabilita nell'accordo bilaterale ItaliaSvizzera il reddito da lavoro NON E' da dichiarare in Italia.Per i Lavoratori che risiedono oltre la “fascia di confine” (generalmente oltre i 20km) stabilita nell'accordo bilaterale Italia-Svizzera il reddito da lavoro E' da dichiarare in Italia con una franchigia di € 8.000 e con un credito d'imposta del totale delle trattenute alla fonte svizzere. DISPONIBILITA' FINANZIARIE Con decreto Legge 31/05/2010 il governo ha previsto l'esenzione alla compilazione del modello RW dell'Unico, “monitoraggio fiscale”, per i Lavoratori frontalieri detentori di c/c sui quali sono stati depositati i proventi da Lavoro. L'esenzione alla compilazione è prevista a condizione che il Lavoratore abbia lavorato per più di 183gg, nel corso dell'anno solare, e che sia nella condizione di lavoratore frontaliere alla data del 31/12 dell'anno di riferimento. Resta l'obbligo di dichiarare in Italia gli eventuali redditi prodotti dai c/c e dagli investimenti esteri nel quadro RM sez. V dell'Unico (es. interessi bancari). Quali sono i documenti necessari: Estratto C/C con movimentazione annua relativo al 2011 ed eventuali interessi prodotti. Carta identità, codice I fiscale e dati anagrafici. Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30/09/2012 Info e appuntamenti 031276451 www.caaf.cgil.como.it