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Riepilogo obblighi dichiarativi FRONTALIERI Svizzera
NOVITA! La patrimoniale sulle attività all'estero.
Il DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, ha introdotto a decorrere dal 2011, una nuova imposta a carico
delle persone fisiche applicabile agli investimenti finanziari e/o immobiliari posseduti all’estero.
L'imposta è di natura “patrimoniale” ed è quindi dovuta sul valore:
• degli immobili situati all’estero;
• delle attività finanziarie detenute all’estero.
Sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche la nuova imposta :
➔ è dovuta in proporzione alla quota di possesso, in presenza di attività cointestate;
➔ è rapportata ai giorni di detenzione;
➔ è dovuta in misura pari all’1‰ per il 2011 e il 2012 e all’1,5‰ dal 2013.
Per quanto riguarda gli effetti della nuova norma sui frontalieri si ritiene che, in assenza di eventuali
nuovi chiarimenti, i lavoratori che detengono in Svizzera, depositi e c/c indipendentemente dalle
modalità di alimentazione (es. accrediti di stipendi, pensioni o compensi) siano tenuti alla
presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico RM sez. XVI) resta escluso dall'obbligo
dichiarativo esclusivamente il 2° pilastro.
RIEPILOGANDO
REDDITI DI LAVORO
Lavoratori frontalieri hanno due sistemi di imposizione fiscale diversi a seconda del comune di residenza
italiano.Per i Lavoratori che risiedono nella “fascia di confine” stabilita nell'accordo bilaterale ItaliaSvizzera il reddito da lavoro NON E' da dichiarare in Italia.Per i Lavoratori che risiedono oltre la “fascia
di confine” (generalmente oltre i 20km) stabilita nell'accordo bilaterale Italia-Svizzera il reddito da
lavoro E' da dichiarare in Italia con una franchigia di € 8.000 e con un credito d'imposta del totale delle
trattenute alla fonte svizzere.
DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Con decreto Legge 31/05/2010 il governo ha previsto l'esenzione alla compilazione del modello RW
dell'Unico, “monitoraggio fiscale”, per i Lavoratori frontalieri detentori di c/c sui quali sono stati
depositati i proventi da Lavoro. L'esenzione alla compilazione è prevista a condizione che il Lavoratore
abbia lavorato per più di 183gg, nel corso dell'anno solare, e che sia nella condizione di lavoratore
frontaliere alla data del 31/12 dell'anno di riferimento.
Resta l'obbligo di dichiarare in Italia gli eventuali redditi prodotti dai c/c e dagli investimenti esteri nel
quadro RM sez. V dell'Unico (es. interessi bancari).
Quali sono i documenti necessari: Estratto C/C con movimentazione annua relativo
al 2011 ed eventuali interessi prodotti. Carta identità, codice
I fiscale e dati anagrafici.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30/09/2012
Info e appuntamenti 031276451
www.caaf.cgil.como.it