Tax planning e gestione dell`ottimizzazione fiscale
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Tax planning e gestione dell`ottimizzazione fiscale
Tax planning e gestione dell’ottimizzazione fiscale Milano, 12 maggio 2015 Paolo Ludovici Ludovici & Partners • Necessità di valutare esigenze extra fiscali Riservatezza Pianificazione successoria Tutela dei vari «rami» di discendenti e riserva di legittima Mantenimento dell’unitarietà del patrimonio (es. unicità di patrimoni immobiliari) Scelta del successore nella gestione di aziende familiari Esigenze del cliente in relazione ai rendimenti del patrimonio gestito (necessità di impiegare gli utili del patrimonio per le proprie esigenze di vita vs. accumulo dei profitti) • Elementi da tenere in considerazione ai fini della scelta dei regimi tributari più convenienti: residenza fiscale della persona fisica assett detenuti (strumenti finanziari quotati, partecipazioni non quotate in società italiane o estere, etc.) • Differenze tra imposizione ai fini delle imposte dirette (tassazione del risparmio) 2e delle imposte sulle successioni e donazioni (pianificazione generazionale) Tassazione del risparmio 3 • Redditi di capitale: • proventi derivanti dall’impiego di capitale • tassazione dei proventi lordi senza possibilità di compensazione delle minusvalenze (eccezione in caso di regime del risparmio gestito) • Redditi diversi • proventi derivanti dalla negoziazione • deducibilità dei costi accessori ed utilizzabilità in compensazione delle minusvalenze precedentemente realizzate 4 • 12,5%: titoli di Stato ed assimilati (redditi di capitale e diversi) • Concorrenza parziale alla formazione del reddito imponibile di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate: aliquota effettiva del 23% circa (49,72% x 45%) • 26%: aliquota generalmente applicabile a rendite finanziarie • aliquota marginale: • OICR extracomunitari, • dividendi/plusvalenze relativi a partecipazioni in Stati black list 5 • Regime dichiarativo (art. 5 del d.lgs. 461/1997) • Regime del risparmio amministrato (art. 6 del d.lgs. 461/1997) • Regime del risparmio gestito (art. 7 del d. lgs. 461/1997) • Ritenuta o imposta sostitutiva sui dividendi (art. 27 ed art. 27-ter del d.p.R. 600/1973) • Ritenuta o imposta sostitutiva sugli interessi (art. 26 d.p.R. 600/1973, art. 2 d. lgs. 239/1996) • Ritenuta su proventi derivanti da quote di OICR (art. 26-quinquies del d.p.R. 600/1973, art. 10-ter l. 77/1983) • Imposta sostitutiva sui rendimenti di polizze di assicurazione (art. 26-ter del d.p.R. 600/1973) • Imposta sostitutiva su interessi e dividendi di fonte estera (art. 18 TUIR) • Indicazione in dichiarazione senza applicazione di imposta sostitutiva (applicazione aliquote marginali) 6 • Applicazione di un’imposta sostitutiva liquidata in dichiarazione • Ambito oggettivo: plusvalenze (redditi diversi) derivanti dalla: cessione di partecipazioni non qualificate (partecipazioni in società, etc.) cessione o rimborso di titoli di serie o di massa, valute estere, cessione con obbligo di riacquisto a termine di strumenti finanziari chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale • Unico regime applicabile ai redditi realizzati mediante il prelievo di valuta estera da depositi e conti correnti • Non si applica ai redditi di capitale (applicazione delle imposte sostitutive su dividendi ed interessi di cui infra) • Tassazione al momento del realizzo • E’ possibile compensare le minusvalenze con le plusvalenze, e le eventuali minusvalenze possono venire riportate per gli anni successivi fino al quarto 7 • Comporta la necessità di indicare in dichiarazione i redditi delle attività finanziarie (completa disclosure nei confronti dell’Amministrazione finanziaria) • Adempimenti di monitoraggio c.d. interno (quadro SO del modello 770) da parte dell’intermediario: segnalazioni nominative in relazione ad operazioni suscettibili di generare redditi diversi 8 • Applicazione di un’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario finanziario cui le attività finanziarie sono affidate in custodia o in amministrazione • Il caso dell’intestazione fiduciaria e dell’amministrazione fiduciaria • Ambito oggettivo: plusvalenze (redditi diversi) derivanti: dalla cessione di partecipazioni non qualificate (partecipazioni in società, etc.) dalla cessione o rimborso di titoli di serie o di massa, valute estere, dalla cessione con obbligo di riacquisto a termine di strumenti finanziari dalla chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale 9 • Non applicabile ai redditi di capitale (applicazione delle imposte sostitutive su dividendi ed interessi di cui infra) • Non applicabile ai redditi diversi: • realizzati in relazione a cessioni di partecipazioni qualificate • realizzati mediante il prelievo di valute estere da depositi e conti correnti • Tassazione al momento del realizzo • I redditi tassati in regime di risparmio amministrato non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (no disclosure verso l’amministrazione finanziaria) • Regime opzionale (eccezione per i proventi derivanti da OICR e per i non residenti) 10 • Applicazione di un’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario finanziario cui le attività finanziarie sono affidate in custodia o in amministrazione • Ambito oggettivo: plusvalenze (redditi diversi) derivanti: dalla cessione di partecipazioni non qualificate (partecipazioni in società, etc.) dalla cessione o rimborso di titoli di serie o di massa, valute estere, dalla cessione con obbligo di riacquisto a termine di strumenti finanziari dalla chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale redditi di capitale (non applicazione delle imposte sostitutive su dividendi ed interessi) • Tassazione al momento della maturazione • I redditi tassati in regime di risparmio gestito non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (no discolosure verso l’amministrazione finanziaria) 11 • Regime opzionale • Ritenuta (art. 27 del d.p.R. 600/1973) Ambito oggettivo: dividendi corrisposti in relazione a partecipazioni non qualificate Soggetto incaricato dell’applicazione della ritenuta: società erogante (intermediario che interviene nella riscossione nel caso di utili provenienti da società non residenti) • Aliquota: 26% La ritenuta è applicata a titolo d’imposta nei confronti delle persone fisiche Imposta sostitutiva (art. 27-ter del d.p.R. 600/1973) Sui dividendi distribuiti in relazione ad azioni di società detenute presso il sistema di gestione accentrato di Monte Titoli S.p.A. trova applicazione un’imposta sostitutiva L’imposta è applicata dall’intermediario presso cui è intrattenuto il deposito amministrato Aliquota dell’imposta sostitutiva: 26% 12 • Per definire il regime impositivo applicabile agli investimenti societari occorre in primis accertarsi che si tratta effettivamente di partecipazioni in società e non in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aventi forma societaria • In caso affermativo, occorre poi valutare se la società è o meno interposta. Se interposta, si considera come non esistente • Se la società non è interposta occorre valutare se la partecipazione detenuta si qualifica come tale anche agli effetti fiscali italiani • In caso affermativo, occorre stabilire: dove è residente (Italia, white list o black list) se la partecipazione è qualificata o non qualificata se ha ricevuto utili soggetti a regime fiscale privilegiato se si qualifica come CFC black list CFC white list (dal 2010) impresa estera collegata 13 Provento/FTC White list non White list qualificate qualificate Black list qualificate (senza interpello) Black list non qualificate non quotate (senza interpello) Black list non qualificate quotate Dividendi Irpef su 49,72% (40% se tratta da utili ante 2007 (*) 12,5% sino al 31.11.2011 – 20% sino al 30.06.2014 – 26% dal 01.07.2014 100% IRPEF 100% IRPEF 12,5% sino al 31.11.2011 – 20% sino al 30.06.2014 – 26% dal 01.07.2014 Plusvalenze Idem Idem Idem Idem Idem FTC Sì, ma solo nei limiti del 49,72% (o 40%) La ritenuta sui dividendi in entrata è applicata sul netto frontiera (se applicata l’imposta sostitutiva in dichiarazione no FTC) Sì Sì La ritenuta sui dividendi in entrata è applicata sul netto frontiera (se applicata l’imposta sostitutiva in dichiarazione no FTC) 14 • Ritenuta (art. 26 del d.p.R. 600/1973): Ambito oggettivo: interessi derivanti da rapporti di conto corrente, mutuo, titoli obbligazionari e assimilati, titoli cambiari, etc. Aliquota d’imposta: 26% L’imposta è applicata dai soggetti emittenti i titoli di debito o dai soggetti che corrispondono gli interessi (in relazione ai contratti di mutuo, etc.) • Imposta sostitutiva (art. 2 d. lgs. 239/1996) Ambito oggettivo: interessi ed altri proventi corrisposti in relazione a titoli obbligazionari emessi da banche, società quotate o destinati ad essere detenuti da investitori istituzionali, titoli obbligazionari quotati, titoli di debito pubblico e titoli di società non residenti Aliquota d’imposta: 26% (12,5% su titoli di debito pubblici italiani o di Paesi «White List») L’imposta è applicata dagli intermediari presso cui sono depositati i titoli o che intervengono nella riscossione dei proventi • 15 Applicazione alternativa tra ritenuta ed imposta sostitutiva (se si applica l’imposta • Ritenuta (art. 26-quinquies del d.p.R. 600/1973) Ambito oggettivo: proventi derivanti dalla partecipazione in quote di OICR italiani (fondi, Sicav o Sicaf) o lussemburghesi storici e proventi derivanti dalla relativa cessione, riscatto o liquidazione I proventi dalla partecipazione o dismissione, cessione o liquidazione di OICR, se positivi, generano sempre redditi di capitale, mentre, se negativi, generano redditi diversi (effetti sulla compensazione delle minusvalenze) Aliquota d’imposta: 26% Base imponibile: ammontare della distribuzione (sempre che la stessa non rappresenti una restituzione del capitale apportato nel fondo) o la differenza tra il costo medio ponderato delle quote dell’OICR e il prezzo o valore di riscatto L’imposta è applicata dalla SGR che ha istituito l’OICR, dalla Sicav, dalla Sicaf o, in caso di quote di OICR depositate in un sistema di gestione accentrata, da parte dei soggetti presso cui sono depositate – anche indirettamente – le quote stesse 16 • Ritenuta (art. 10-ter, comma 1, l. 77/1983 – «fondi armonizzati») Ambito oggettivo: proventi derivanti dalla partecipazione in quote di OICR di diritto estero (diversi dai fondi lussemburghesi storici), conformi alla Direttiva 2009/65/CE (c.d. «fondi armonizzati»), istituti in Stati Membri dell’Unione o SEE, inclusi nella white list, le cui quote siano collocate nel territorio dello Stato Importanza della qualificazione dell’OICR (fondo vs. società) Aliquota della ritenuta: 26% Base imponibile: come per i fondi italiani (il costo medio ponderano può essere documentato dal possessore con dichiarazione sostitutiva) Soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta: società che interviene nella distribuzione in Italia delle quote dei fondi di investimento 17 • Ritenuta (art. 10-ter, comma 2, l. 77/1983 – OICR non armonizzati, istituiti da società vigilate) Ambito oggettivo: proventi derivanti dalla partecipazione in quote di OICR di diritto estero (diversi dai fondi lussemburghesi storici), non conformi alla Direttiva 2009/65/CE (c.d. «fondi armonizzati»), istituti in Stati Membri dell’Unione o SEE, inclusi nella white list, le quote siano collocate nel territorio dello Stato, istituiti da società gestione soggette a vigilanza negli stessi Stati Si applicano le stesse previsioni dei proventi derivanti da fondi armonizzati • Fondi esteri non armonizzati e non vigilati (art. 10-ter, comma 6, l. 77/1983) I relativi proventi concorrono integralmente alla formazione del reddito 18 • Applicazione di un’imposta sostitutiva da parte della compagnia di assicurazione con aliquota del 26% • Base imponibile: differenza tra l’ammontare dei premi corrisposti e l’ammontare del riscatto • Possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva anche le compagnie di assicurazioni estere ammesse a prestare la propria attività in Italia in regime di libera prestazione dei servizi 19 • I dividendi, derivanti da partecipazioni non qualificate, e gli interessi di fonte estera su cui l’intermediario non abbia applicato la relativa ritenuta, di cui rispettivamente agli artt. 27 e 26 del d.p.R. 600/1973, al momento dell’intervento nella relativa riscossione, sono soggetti ad imposta sostitutiva applicata direttamente dal contribuente in sede di dichiarazione • L’imposta sostitutiva si applica sull’ammontare complessivo ricevuto dal contribuente, comprensivo delle eventuali ritenute subite nello Stato estero • Aliquota: 26% 20 • Applicazione residuale per alcune tipologie di redditi (es. dividendi o plusvalenze da partecipazioni in società residenti in Paesi Black List, etc.) • Applicazione delle aliquote marginali IRPEF ed addizionali 21 Pianificazione successoria 22 • Aliquota del 4% sulle successioni o donazioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (figli, nipoti, etc.) • Aliquota del 6% sulle successioni o donazioni a favore di affini in linea retta, affini in linea collaterale sino al 3° grado e parenti fino al 4° grado • Aliquota 8% sulle successioni o donazioni in favore di altri soggetti • Franchigia di € 1.000.000 per le successioni o donazioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (€ 100.000 per fratelli e sorelle) • Rischio incremento dell’aliquota dell’imposta sulle successioni e donazioni 23 • Il coniuge e i figli hanno diritto alla riserva delle seguenti quote dell’asse ereditario: successione a favore del solo coniuge: riserva pari al 50% (disponibile pari al 50%) successione a favore del solo coniuge e di un figlio: riserva a favore del coniuge e del figlio pari a 1/3 per ciascuno (disponibile pari a 1/3) successione a favore del coniuge e di più figli: riserva a favore del coniuge pari al 25% e del 50% a favore dei figli (disponibile pari al 25%) successione a favore di un solo figlio: riserva pari al 50% (disponibile pari al 50%) successione a favore di più figli: riserva pari a 2/3 (disponibile pari a 1/3) • In mancanza di figli, gli ascendenti concorrono nella successione legittima. 24 • Trasferimento mortis causa per mantenere il controllo, per ridurre la litigiosità in vita con gli eredi e per prevenire situazioni che possano determinare un trasferimento di ricchezza a favore di soggetti diversi dai discendenti diretti (es.: coniugi dei figli). Trade off: aumento aliquote dell’imposta sulle donazioni e successioni • Predisposizione di appositi meccanismi di governance in caso di inabilità temporanea o incapacità • Multigenerational planning: in caso di decesso degli eredi non si determina un’ulteriore frammentazione della partecipazione • Predisposizione di meccanismi volti a preservare l’indipendenza, la continuità e il ruolo “sociale” dell’impresa: percezione dell’impresa come parte debole da tutelare anche nei confronti degli eredi • Equalizzazione delle singole posizioni in presenza di figli nati da diversi matrimoni • Maggiore attenzione ai fenomeni transnazionali 25 • Il passaggio generazionale delle imprese familiari può essere attuato mediante: trasferimenti senza corrispettivo: A titolo gratuito: applicazione dell’imposta sulle donazioni Mortis causa: applicazione dell’imposta sulle successioni trasferimenti a titolo oneroso: applicazione delle imposte sui redditi (e successiva applicazione delle imposte sulle successioni/donazioni sul corrispettivo) • L’imposta sulle successioni contempla meccanismi applicativi simili a quelli propri dell’imposta sulle donazioni: Stesse aliquote (4%, 6% e 8% in ragione dei rapporti familiari) Stessa base imponibile: valore di borsa per le società quotate (media ultimo trimestre) e patrimonio netto contabile per le società non quotate Eccezioni: titoli del debito pubblico e similari (ora anche quelli emessi da Paesi dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico comune) che sono esenti dall’imposta sulle successioni, ma non dall’imposta sulle donazioni 26 • La donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto consente: al donante di mantenere l’usufrutto sul bene donato (ad esempio immobile o partecipazione societaria) avendo la disponibilità del bene o di godere dei relativi frutti economici (esempio dividendi in caso di partecipazioni societarie) di assoggettare a tassazione ai fini dell’imposta di donazione la sola nuda proprietà del bene donato (ai fini della determinazione del valore rilevano le tabelle ai fini dell’imposta di registro) di non assoggettare il valore dell’usufrutto ad imposta di successione, al momento della morte dell’usufruttuario (in quanto il nudo proprietario acquisisce il pieno diritto sulla proprietà alla morte dell’usufruttuario jure proprio e non per eredità) 27 • Le modalità di trasferimento (donazione vs. successione) hanno una diversa incidenza ai fini delle imposte sui redditi: in caso di donazione: il valore fiscale delle partecipazioni in capo al donatario è il medesimo riconosciuto in capo al donante in caso di successione: il valore fiscale delle partecipazioni in capo all’erede è quello definito agli effetti successori - Esempio: • • • • • • Valore fiscale per il dante causa Patrimonio netto contabile Valore normale Donazione • Base imponibile • Valore fiscale per il donatario Successione • Base imponibile • Valore fiscale per l’erede 100 30 200 30 100 30 30 Nell’esempio prospettato, in caso di successione viene “bruciato” valore fiscale con 28 conseguente creazione di una fiscalità latente significativamente più importante rispetto all’onere successorio • Effetti radicalmente diversi si verificano nel caso in cui il trasferimento non sia soggetto ad imposta sulle successioni: in tal caso, il valore fiscalmente riconosciuto in capo agli eredi coincide con il valore normale delle partecipazioni alla data di apertura della successione • Nell’esempio che precede, il valore fiscalmente riconosciuto sarebbe pari a 200, con conseguente risparmio fiscale potenziale sul capital gain di 26 (26% di 100 in caso di partecipazione non qualificata) • Casi di non applicazione dell’imposta: De cuius non residente in Italia e partecipazione relativa a società estera Trasferimento di partecipazioni di controllo, o che consentono l’integrazione del controllo, al coniuge o ai discendenti: art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 29 Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, d. l.gs 346/1990: • «i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768‐bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta (sulle successioni e donazioni, ndr)» • «In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’ articolo 73, comma 1, lettera a) (S.p.A.; S.r.l. e S.A.p.A., ndr), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (c.d. controllo di diritto, ndr)» • «Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso» 30 • Partecipazioni in società residenti in Italia: Società di capitali: acquisizione o integrazione del controllo e mantenimento dello stesso per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento Società di persone: nessun limite quantitativo (cfr. Circ. 3/E 2008) • Partecipazioni in società residenti all’estero: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia (risposta ad istanza di consulenza giuridica del 8 agosto 2011) Stessi requisiti di cui al punto che precede (nessun limite quantitativo per le società di persone e acquisizione o integrazione del controllo, e successivo mantenimento per cinque anni, in caso di società di capitali) • Partecipazioni in società non commerciali (società semplici): Inapplicabilità del regime di favore • Inapplicabilità agli strumenti di debito (finanziamento soci o prestiti obbligazionari): 31 conversione in capitale? Caso A: Assegnazione del 33% a ciascun figlio: piena tassazione del 100% 32 Caso B: Assegnazione del 100% in comunione ai figli: potenziale esenzione del 100% • Previsione di un “regolamento di comunione” volto a definire le regole di governance • Successivo scioglimento della comunione mediante divisione: neutralità fiscale ma applicazione dell’imposta di registro dell’ 1% • Problemi di governance derivanti dallo scioglimento della comunione Genitore 100% in comunione ItaCo ItaCo 33 Caso C: adeguamento statutario e previsione di diverse classi di azioni • • Assegnazione al “delfino” di azioni che rappresentano il 33% del capitale sociale, che attribuiscono il 33% dei diritti finanziari ma con diritti di voto più che proporzionali e atti a consentire il controllo della società: potenziale esenzione Assegnazione agli altri figli delle azioni residue: piena tassazione Altri figli Padre 100% ItaCo “Delfino” (non coinvolti nella gestione aziendale) Azioni A Azioni B (33% capitale e 51% diritti di voto) (66% capitale e 49% diritti di voto) ItaCo 34 • Sempre più frequentemente il passaggio generazionale dell’impresa è attuato mediante trust • Così operando si attua una pianificazione multigenerazionale, nel senso che le vicende personali degli eredi non comportano l’ulteriore frammentazione della partecipazione né hanno un impatto sulle regole di governance Settlor Trust Beneficiari/discenden ti 35 • • Ai fini delle imposte sulle donazioni/successioni, rileva il rapporto familiare tra il disponente e i beneficiari del trust Il trasferimento al trust di partecipazioni di controllo è esente nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (ricorrendo le condizioni sopra viste – mantenimento del controllo, etc.) Alternativa 1: 100% diritti di voto al trust Settlor Alternativa 2: 51% diritti di voto al trust 49% diritti di voto agli eredi Settlor Trasferimento delle partecipazioni Beneficiari Trust Trasferimento delle partecipazioni Beneficiari Trust 100% ItaCo 51 % 49% ItaCo 36 • Polizze assicurative unit linked: Mantenimento del possesso Differimento di imposta in caso di riscatto Non assoggettamento ad imposte sulle successioni Impignorabilità ed insequestrabilità Esclusione dalla legittima dell’incremento di valore delle polizze • Società semplice Non riconducibilità dei redditi al regime dei redditi d’impresa e inapplicabilità del regime delle società di comodo Assenza di frammentazione (es: immobile cielo–terra) Definizione delle regole di governance Previsioni statutarie volte a ricomprendere nella compagine societaria solo i discendenti diretti Riservatezza • Trust 37 • I redditi derivanti dal riscatto delle polizze unit linked costituiscono redditi di capitale (art. 44, comma 1 del TUIR) • Tali redditi sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26 % e sono determinati: dalla differenza tra ammontare percepito e premi pagati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e ai titoli di Stato italiani e esteri inclusi nella “white list” 38 • Regime dei redditi riferiti a periodi antecedenti all’introduzione dell’aliquota del 26%: alla porzione dei redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il 31 dicembre 2011 si applica l’aliquota del 12,5%. Tale porzione di redditi è determinata attraverso la differenza tra la riserva matematica riferita alla polizza e l’ammontare dei premi corrisposti sino a tale data (31 dicembre 2011); alla porzione dei redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 si applica l’aliquota del 20%, al netto della quota riferibile a titoli di stato pari al 37,50%. Tale porzione di redditi è costituita dalla differenza tra il valore della riserva matematica relativa alla polizza al 30 giugno 2014, al netto di quella al 31 dicembre 2011, e i premi versati dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, al netto del 37,50 per cento della quota di provento riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri 39 • Art. 34, ultimo comma del d.p.R. n. 601/1973, a seguito della modifica introdotta con la Legge di Stabilità 2015, i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche limitatamente ai «contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico» • Art. 12 del D.lgs. n. 346/1990: Non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto 40 • Impignorabilità ed insequestrabilità della polizza • Confidenzialità con riferimento agli attivi sottostanti • Esclusione in caso di successione ereditaria dalla quota riservata ai legittimari del rendimento della polizza • Pianificazione del passaggio generazionale (“quasi trust”) • Flessibilità nella scelta dei soggetti gestori, dei profili di gestione e dei beneficiari 41 • “Distanza” tra policyholder e asset sottostanti la polizza Asset non finanziari potenzialmente critici (ad es. immobili, marchi, partecipazioni non quotate) Asset finanziari (regime amministrato o auto-gestito) • Modalità di individuazione degli asset sottostanti la polizza: scelta di spettanza esclusiva del gestore della polizza esistenza di “colloqui” tra il policyholder e il gestore • Situazioni in cui il rischio di riqualificazione è più elevato: polizze in favore di un soggetto assicurato che sia diverso dal contraente e particolarmente anziano • pegno sugli asset in favore del policyholder Riduzione dei rischi di riqualificazione della polizza: scelta preferenziale in favore di polizze UE investimenti sottostanti in fondi europei armonizzati irrobustimento del contenuto assicurativo 42 • Polizze assicurative sulla vita emesse da società di assicurazione non italiane: autorizzate allo svolgimento dell’attività in Italia in regime di libera prestazione dei servizi (LPS) che abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche e per l’applicazione dell’imposta di bollo virtuale • Si considerano attività finanziarie detenute in Italia ai fini dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) • Regime ai fini del monitoraggio fiscale 43 Trust residenti Trust interposti Non residenti residenti Trust trasparenti Trust opachi Non residenti Trust non interposti 44 • • I trust si distinguono in: Interposti (imposizione in capo all’interponente – beneficiario o settlor) non interposti (imposizione in capo al trust o ai beneficiari) Caratteristiche che possono determinare interposizione: potere gestionale e dispositivo del trustee limitato o condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari: potere di far cessare il trust in ogni momento potere di modificare i beneficiari e di designare sé stesso e/o altri come beneficiari diritto di veto all’esercizio dei poteri discrezionali del trustee diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee indicazioni vincolanti al trustee in relazione a gestione patrimonio e del reddito potere di attribuire redditi e beni del trust a soggetti individuati 45 • I trust non interposti possono essere: opachi (imposizione in capo al trust) trasparenti (imposizione in capo ai beneficiari) • Le distribuzioni di trust opachi a soggetti residenti in Italia sono soggette (secondo la posizione ministeriale) a imposta sulle donazioni, nei limiti degli apporti originari a IRPEF progressiva se si tratta di redditi prodotti dai trust • L’eventuale interposizione del trust può essere fiscalmente efficiente: i redditi sono imponibili via via che sono percepiti «dal trust» e non quando sono distribuiti (decadenza) le aliquote sono quelle proprie dei singoli redditi e non l’aliquota marginale. La differenza di imposizione può più che compensare eventuali profili sanzionatori l’interponente rientra in possesso del patrimonio in trust e può riorganizzarlo in modo efficiente sulla base delle vigenti norme in materia di imposta sulle dotazioni e non donazioni (aliquota tra 4% e 8%) 46 • Imputazione dei redditi ai soci per trasparenza • I redditi imputati mantengono la stessa qualificazione (es. redditi di capitale o redditi diversi) dei redditi conseguiti dalla società • I dividendi, indipendentemente dall’entità della partecipazione cui si riferiscono, concorrono a formare il reddito imponibile dei soci limitatamente al 49,72 percento del relativo ammontare • La SS può optare per l’applicazione dei regimi del “risparmio amministrato” e del “risparmio gestito” di cui – rispettivamente – agli articoli 6 e 7 del citato d. lgs. n. 461/1997 • Nel risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi del regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del citato d. lgs. n. 461/1997 non potranno computarsi i dividendi percepiti dalla SS, in quanto tale disposizione esclude dal proprio ambito applicativo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’investitore 47 • L’uso della società semplice può essere opportuno per la strutturazione dell’usufrutto su portafogli di titoli • Ai sensi del codice civile italiano non è possibile costituire l’usufrutto su un portafoglio titoli (cd. «quasi usufrutto») Società semplice • Lo stesso risultato può essere ottenuto costituendo l’usufrutto sulle quote di una società semplice che detiene il portafoglio titoli (analogamente a quanto avviene per l’usufrutto sulle società di capitali) Portafoglio titoli • Nel diagramma al Socio C spettano tutti gli utili del portafoglio titoli sino al momento dell’apertura della sua successione • Al momento dell’apertura della sua successione, gli utili spetteranno ad «A» e «B», senza che tale attribuzione rilevi 48 ai fini delle imposte sulle successioni Socio A Socio C Nuda proprietà 45% Socio B Nuda proprietà 45% Usufrutto 90% Piena proprietà 10%