E-Book da riparare ma il costo mi sembra eccessivo: che fare?

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E-Book da riparare ma il costo mi sembra eccessivo: che fare?
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LA PROVINCIA
TROVARISPOSTE
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2011
Consumatori ■ Quesito nr. 1340
Fisco
latore, un documento denominato Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.) che attesti la corretta esecuzione degli impianti nel rispetto delle
normative; essa sostituirà a tutti gli effetti la
DI.CO. Purtroppo tutta l’operazione avrà un costo che dovrà da lei essere sostenuto.
Risponde Silvia Camporini - Caf Acli
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1334 - L’INQUILINO FALLITO
NON PAGA L’AFFITTO
Spett. Trovarisposte, ho affittato un laboratorio
ma dal 2008 non mi hanno più pagato l’affitto. Ora questo signore è fallito con sentenza del
tribunale di Como in data 16/09/2010 depositata il 4/10/2010 però il laboratorio è sempre occupato, vorrei sapere quando farò la denuncia
dei redditi se potrò chiedere il rimborso delle tasse pagate sull’affitto non percepito avendo già
pagato anche l’acconto per il 2011. Il contratto
e stato chiuso mod. F23 il 31 gennaio 2011. Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti.
Elena Cattaneo
L’art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998,
in deroga al principio generale in base al quale
i redditi fondiari sono assoggettati a tassazione
indipendentemente dalla loro percezione, dispone che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo non concorrono alla formazione del reddito dal periodo
d’imposta in cui si è concluso il procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Con la Circolare 150/E del
07 luglio 1999 è stato chiarito che tale deroga
concerne esclusivamente gli immobili locati per
uso abitativo (sono quindi esclusi i capannoni,
i laboratori, gli uffici ecc.) Resta fermo, pertanto, che per gli immobili locati per uso diverso da
quello abitativo, il canone di locazione va comunque dichiarato, così come risulta dal contratto di locazione ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo (Circolare Ministeriale N. 101/E del 19/05/2000, quesito 5.2). almeno fino alla sentenza che sancisca la risoluzione del contratto di locazione e contestuale
pagamento dell’imposta all’Agenzia delle Entrate.
1335 - POSSO DETRARRE
LE SPESE PER LE PROTESI?
Buongiorno, sono una persona che ha subito un
intervento di mastectomia. L’Asl mi passa gratuitamente la protesi da inserire nei vari indumenti (che però sono totalmente a mio carico,
così mi è stato riferito) che devo acquistare solo
nei negozi di ortopedia specializzati. Considerato il costo eccessivo rispetto a degli indumenti standard, vorrei sapere se, in possesso dello
scontrino fiscale con indicato la spesa e il mio
codice fiscale, posso portare la spesa in detrazione sulla dichiarazione dei redditi come "ausili" e se c’è una legge di riferimento. Grazie per
la Vostra cortesia e per l’utilità del "Trovarisposte".
Lettera firmata
L’art. 15 comma 1 lettera c del TUIR riassume
brevemente le spese sanitarie detraibili tra le quali annovera le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie. In linea generale si considerano protesi non
solo le sostituzioni di un organo naturale o di
parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o
ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 23.04.1981 n. 14,
parte seconda, lettera c). Per accertare la detraibilità della spesa per acquisto di indumenti necessari all’utilizzo della protesi, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della
Salute che contengono l’elenco dei farmaci, delle prestazioni e delle protesi sanitarie. La normativa vigente non prevede, ad oggi, la possibilità di detrarre l’acquisto di indumenti necessari per l’utilizzo della protesi.
Frontalieri
Risponde Silvia Camporini - Caf Acli
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1336 - QUANDO COMPILARE
IL MODULO RW?
Buongiorno, ho letto sul Trovarisposte il quesito Frontalieri n. 1319 - Le tasse pagate in Svizzera. La descrizione della tematica è stata molto precisa ma nelle ultime 5 righe mi sembra che
abbia contraddetto quando spiegato prima: «I
lavoratori frontalieri residenti in fascia di confine "non devono compilare il modulo RW a prescindere dalla tipologia di investimenti di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono la propria attività lavorativa" e poi: «In
ogni caso in presenza di redditi derivanti dalle
attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti (es: interessi su conti correnti), non viene meno l’obbligo dichiarativo nei corrispondenti quadri reddituali del modello Unico». Mi
Risponde per. ind. Claudio Crippa
1338 - LA CALDAIA
A CONDENSAZIONE
E-Book da riparare ma il costo
mi sembra eccessivo: che fare?
Il preventivo per la riparazione del display di
un e-book è scandaloso e comunico via mail
all’assistenza Samsung che non lo voglio più
riparare. Mi rispondono: «Nella mail precedente le avevamo sconsigliato di ripararlo». E
mi chiedono il pagamento per il preventivo e
il corriere per rispedirmelo. Sono obbligato a
ritirarlo? La mail in cui mi sconsigliano la riparazione l’ho ricevuta dopo che averlo spedito.
Sergio
Risponde avv. Alessandro Mogavero
Il Lettore chiede se sia dovuto il compenso per
l’elaborazione di un preventivo finalizzato a
verificare la convenienza o meno della riparazione di un PC portatile. Presumo che ci si
chiarite il dubbio?.
Andrea Castelli
Il monitoraggio fiscale consiste nella segnalazione all’Agenzia delle Entrate, da parte delle
persone fisiche residenti in Italia, di tutti gli investimenti e le attività finanziare detenute all’estero e dei relativi trasferimenti da e verso l’Italia indipendentemente dalla loro origine (salari
e stipendi, donazioni ecc): questo significa compilare il Quadro RW allegato alla dichiarazione dei redditi Modello Unico. Come è noto l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 45/E del
13.9.2010 ha esonerato i lavoratori frontalieri
dalla compilazione del Quadro RW limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa.
L’esonero dagli adempimenti previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale non si estende
anche agli adempimenti dichiarativi relativi ai
redditi di fonte estera imponibili in Italia, derivanti dagli investimenti e dalle attività finanziarie. In particolare evidenziamo che, come previsto dalla Convenzione contro la doppia imposizione vigente tra Italia e Svizzera, gli eventuali interessi attivi maturati su conti correnti o attività finanziarie detenute all’estero sono redditi di capitale imponibili nello Stato di residenza. Per i conti correnti bancari si rammenta quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.11.2009, n. 48/E in merito ai soggetti
residenti in Italia dipendenti all’estero: "… il contribuente può dare disposizione all’istituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d’ingresso ai sensi dell’articolo
26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (cfr. Circ. 19 giugno 2002, n. 54/E). In que-
trovi fuori dall’ambito di efficacia della garanzia. Non è chiaro se il preventivo sia giunto contestualmente alla dichiarazione della
ditta di antieconomicità dell’operazione. Se
così fosse ritengo che si possa ipotizzare un
rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di tale preventivo che ovviamente deve essere proporzionato al valore della prestazione d’opera (quindi, presumo, pochi euro). Per
quanto concerne poi il ritiro dell’e-book si
ritiene corretto che lo stesso sia spedito al legittimo proprietario. Diversamente, se si decidesse di non ritirare il bene, l’assistenza potrebbe richiedere una somma a titolo di custodia.
sto caso, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del
decreto legge n. 167 del 1990, non sussiste l’obbligo di compilazione del modulo RW ed inoltre è assolto in via definitiva l’onere dichiarativo dei relativi redditi".
Periti industriali
Risponde per. ind. Paolo Sartori
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1337 - LA DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA’
Sono proprietario di un appartamento di circa
110 mq in Como e nell’anno 1998 ho dato incarico ad un elettricista di adeguare l’impianto
elettrico conseguentemente alcuni interventi
di ristrutturazione. L’elettricista, per motivi personali, ha chiuso l’attività prima di completare i lavori ma non mi ha rilasciato la dichiarazione di conformità. Ho chiesto ad un altro elettricista che mi ha comunicato di non poterla rilasciare in quanto non ha eseguito lui stesso i
lavori. Cosa posso fare per ottenere un documento che certifichi la corretta esecuzione?
Lettera firmata
La dichiarazione di conformità (DI.CO.) deve essere rilasciata da chi realizza l’impianto elettrico e questi ne è responsabile civilmente e penalmente. Purtroppo la chiusura di una attività spesso comporta anche il termine di ogni procedura da parte dell’impresa e ottenere le corrette documentazioni diventa praticamente impossibile. Situazioni simili a quella da lei riscontrata
sono state negli ultimi anni molto frequenti e per
tale ragione nel Decreto Ministeriale n. 37 del
22 Gennaio 2008 (art. 7 comma 6) è stata inserita la possibilità di produrre, da parte di un tecnico iscritto all’albo professionale o di un instal-
Sono proprietario di un appartamento, che attualmente è affittato. Se sostituisco la caldaia
ora esistente, di tipo normale, con una nuova
a condensazione, posso accedere all’agevolazione del 55%, anche se non lo abito personalmente? Mi hanno riferito che è obbligatorio mettere
anche delle valvole speciali sui caloriferi, altrimenti non si può avere l’agevolazione del 55%.
E’ vero?
Lettera firmata
La Normativa vigente prevede che possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi
titolo,l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti di arti e professioni; le associazioni tra professionisti; gli enti
pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra le persone fisiche possono fruire
dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto
reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato. Sono
ammessi a fruire della detrazione anche i famigliari conviventi con il possessore o detentore
dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il
secondo grado) che sostengono le spese per la
realizzazione dei lavori. L’agevolazione non spetta, in ogni caso, per i lavori effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa , arte o professione. Nel caso specifico, è previsto che oltre
a sostituire la caldaia, che deve essere necessariamente a condensazione, occorre montare le
valvole "termostatiche" su ogni corpo scaldante
presente nell’appartamento, per poter fruire della detrazione.fiscale del 55% (vedasi art. 1 comma 347 della Legge finanziaria anno 2007). Riferimenti legislativi: Legge 27 dicembre 2006, n.
296 modificata con Decreto Attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 19
febbraio 2007 e in data 7 aprile 2008.
Risponde per. ind. Luigi Gerna
1339 - LA SANATORIA
URBANISTICA E CATASTALE
Sono proprietario di una villetta costruita negli anni 70. Circa 15 anni fa, per esigenze personali ho fatto posizionare delle vetrate apribili per la chiusura di un portico, che originariamente era aperto su tre lati, trasformato poi, di
fatto, in un piccolo soggiorno. Mi sto accingendo alla vendita di questo immobile e mi è stato
riferito che necessita effettuare la "sanatoria"
urbanistica e catastale. Di cosa si tratta?
Lettera firmata
Per poter procedere alla vendita di qualunque
immobile, è necessario che lo stesso sia conforme al progetto depositato, al momento della sua
realizzazione, presso il competente ufficio tecnico comunale. Nel Suo caso era necessario, prima dell’installazione degli infissi, richiedere l’allora prevista Concessione Edilizia, per l’esecuzione delle opere di chiusura del porticato e parziale cambio d’uso (da porticato in abitazione).
Stante le attuali disposizioni urbanistiche, è possibile ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001,
previa verifica della normativa comunale di riferimento, ottenere il c.d. "Accertamento di
Conformità", qualora l’intervento eseguito sia
però conforme alle normativa generale vigente, sia al momento dell’esecuzione (15 anni fa),
che alla data di richiesta della sanatoria edilizia.
L’ottenimento del Permesso di Costruire in sanatoria è subordinato alla presentazione di apposita istanza all’amministrazione competente,
corredata da idonea documentazione tecnica ed
elaborati grafici, nonché al pagamento a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione dovuto, in misura doppia, ovvero in caso di gratuità
a norma di legge, nella misura minima pari ad
€. 516,00. Per quanto attiene alla regolarizzazione dell’aspetto catastale è necessario produrre
all’Agenzia del Territorio competente, apposita denuncia di variazione dell’unità immobiliare interessata delle citate modifiche, aggiornandone la relativa planimetria catastale, affinché
la stessa sia conforme allo stato di fatto, come
previsto dall’art. 29 della Legge 52/1985 e modificato dalla recente Legge 122/2010.