E-Book da riparare ma il costo mi sembra eccessivo: che fare?
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E-Book da riparare ma il costo mi sembra eccessivo: che fare?
[40 ] LA PROVINCIA TROVARISPOSTE MARTEDÌ 17 MAGGIO 2011 Consumatori ■ Quesito nr. 1340 Fisco latore, un documento denominato Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.) che attesti la corretta esecuzione degli impianti nel rispetto delle normative; essa sostituirà a tutti gli effetti la DI.CO. Purtroppo tutta l’operazione avrà un costo che dovrà da lei essere sostenuto. Risponde Silvia Camporini - Caf Acli [email protected] 1334 - L’INQUILINO FALLITO NON PAGA L’AFFITTO Spett. Trovarisposte, ho affittato un laboratorio ma dal 2008 non mi hanno più pagato l’affitto. Ora questo signore è fallito con sentenza del tribunale di Como in data 16/09/2010 depositata il 4/10/2010 però il laboratorio è sempre occupato, vorrei sapere quando farò la denuncia dei redditi se potrò chiedere il rimborso delle tasse pagate sull’affitto non percepito avendo già pagato anche l’acconto per il 2011. Il contratto e stato chiuso mod. F23 il 31 gennaio 2011. Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti. Elena Cattaneo L’art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, in deroga al principio generale in base al quale i redditi fondiari sono assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro percezione, dispone che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo non concorrono alla formazione del reddito dal periodo d’imposta in cui si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Con la Circolare 150/E del 07 luglio 1999 è stato chiarito che tale deroga concerne esclusivamente gli immobili locati per uso abitativo (sono quindi esclusi i capannoni, i laboratori, gli uffici ecc.) Resta fermo, pertanto, che per gli immobili locati per uso diverso da quello abitativo, il canone di locazione va comunque dichiarato, così come risulta dal contratto di locazione ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo (Circolare Ministeriale N. 101/E del 19/05/2000, quesito 5.2). almeno fino alla sentenza che sancisca la risoluzione del contratto di locazione e contestuale pagamento dell’imposta all’Agenzia delle Entrate. 1335 - POSSO DETRARRE LE SPESE PER LE PROTESI? Buongiorno, sono una persona che ha subito un intervento di mastectomia. L’Asl mi passa gratuitamente la protesi da inserire nei vari indumenti (che però sono totalmente a mio carico, così mi è stato riferito) che devo acquistare solo nei negozi di ortopedia specializzati. Considerato il costo eccessivo rispetto a degli indumenti standard, vorrei sapere se, in possesso dello scontrino fiscale con indicato la spesa e il mio codice fiscale, posso portare la spesa in detrazione sulla dichiarazione dei redditi come "ausili" e se c’è una legge di riferimento. Grazie per la Vostra cortesia e per l’utilità del "Trovarisposte". Lettera firmata L’art. 15 comma 1 lettera c del TUIR riassume brevemente le spese sanitarie detraibili tra le quali annovera le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie. In linea generale si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c). Per accertare la detraibilità della spesa per acquisto di indumenti necessari all’utilizzo della protesi, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l’elenco dei farmaci, delle prestazioni e delle protesi sanitarie. La normativa vigente non prevede, ad oggi, la possibilità di detrarre l’acquisto di indumenti necessari per l’utilizzo della protesi. Frontalieri Risponde Silvia Camporini - Caf Acli [email protected] 1336 - QUANDO COMPILARE IL MODULO RW? Buongiorno, ho letto sul Trovarisposte il quesito Frontalieri n. 1319 - Le tasse pagate in Svizzera. La descrizione della tematica è stata molto precisa ma nelle ultime 5 righe mi sembra che abbia contraddetto quando spiegato prima: «I lavoratori frontalieri residenti in fascia di confine "non devono compilare il modulo RW a prescindere dalla tipologia di investimenti di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono la propria attività lavorativa" e poi: «In ogni caso in presenza di redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti (es: interessi su conti correnti), non viene meno l’obbligo dichiarativo nei corrispondenti quadri reddituali del modello Unico». Mi Risponde per. ind. Claudio Crippa 1338 - LA CALDAIA A CONDENSAZIONE E-Book da riparare ma il costo mi sembra eccessivo: che fare? Il preventivo per la riparazione del display di un e-book è scandaloso e comunico via mail all’assistenza Samsung che non lo voglio più riparare. Mi rispondono: «Nella mail precedente le avevamo sconsigliato di ripararlo». E mi chiedono il pagamento per il preventivo e il corriere per rispedirmelo. Sono obbligato a ritirarlo? La mail in cui mi sconsigliano la riparazione l’ho ricevuta dopo che averlo spedito. Sergio Risponde avv. Alessandro Mogavero Il Lettore chiede se sia dovuto il compenso per l’elaborazione di un preventivo finalizzato a verificare la convenienza o meno della riparazione di un PC portatile. Presumo che ci si chiarite il dubbio?. Andrea Castelli Il monitoraggio fiscale consiste nella segnalazione all’Agenzia delle Entrate, da parte delle persone fisiche residenti in Italia, di tutti gli investimenti e le attività finanziare detenute all’estero e dei relativi trasferimenti da e verso l’Italia indipendentemente dalla loro origine (salari e stipendi, donazioni ecc): questo significa compilare il Quadro RW allegato alla dichiarazione dei redditi Modello Unico. Come è noto l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 45/E del 13.9.2010 ha esonerato i lavoratori frontalieri dalla compilazione del Quadro RW limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa. L’esonero dagli adempimenti previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale non si estende anche agli adempimenti dichiarativi relativi ai redditi di fonte estera imponibili in Italia, derivanti dagli investimenti e dalle attività finanziarie. In particolare evidenziamo che, come previsto dalla Convenzione contro la doppia imposizione vigente tra Italia e Svizzera, gli eventuali interessi attivi maturati su conti correnti o attività finanziarie detenute all’estero sono redditi di capitale imponibili nello Stato di residenza. Per i conti correnti bancari si rammenta quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.11.2009, n. 48/E in merito ai soggetti residenti in Italia dipendenti all’estero: "… il contribuente può dare disposizione all’istituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d’ingresso ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. Circ. 19 giugno 2002, n. 54/E). In que- trovi fuori dall’ambito di efficacia della garanzia. Non è chiaro se il preventivo sia giunto contestualmente alla dichiarazione della ditta di antieconomicità dell’operazione. Se così fosse ritengo che si possa ipotizzare un rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di tale preventivo che ovviamente deve essere proporzionato al valore della prestazione d’opera (quindi, presumo, pochi euro). Per quanto concerne poi il ritiro dell’e-book si ritiene corretto che lo stesso sia spedito al legittimo proprietario. Diversamente, se si decidesse di non ritirare il bene, l’assistenza potrebbe richiedere una somma a titolo di custodia. sto caso, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990, non sussiste l’obbligo di compilazione del modulo RW ed inoltre è assolto in via definitiva l’onere dichiarativo dei relativi redditi". Periti industriali Risponde per. ind. Paolo Sartori [email protected] 1337 - LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ Sono proprietario di un appartamento di circa 110 mq in Como e nell’anno 1998 ho dato incarico ad un elettricista di adeguare l’impianto elettrico conseguentemente alcuni interventi di ristrutturazione. L’elettricista, per motivi personali, ha chiuso l’attività prima di completare i lavori ma non mi ha rilasciato la dichiarazione di conformità. Ho chiesto ad un altro elettricista che mi ha comunicato di non poterla rilasciare in quanto non ha eseguito lui stesso i lavori. Cosa posso fare per ottenere un documento che certifichi la corretta esecuzione? Lettera firmata La dichiarazione di conformità (DI.CO.) deve essere rilasciata da chi realizza l’impianto elettrico e questi ne è responsabile civilmente e penalmente. Purtroppo la chiusura di una attività spesso comporta anche il termine di ogni procedura da parte dell’impresa e ottenere le corrette documentazioni diventa praticamente impossibile. Situazioni simili a quella da lei riscontrata sono state negli ultimi anni molto frequenti e per tale ragione nel Decreto Ministeriale n. 37 del 22 Gennaio 2008 (art. 7 comma 6) è stata inserita la possibilità di produrre, da parte di un tecnico iscritto all’albo professionale o di un instal- Sono proprietario di un appartamento, che attualmente è affittato. Se sostituisco la caldaia ora esistente, di tipo normale, con una nuova a condensazione, posso accedere all’agevolazione del 55%, anche se non lo abito personalmente? Mi hanno riferito che è obbligatorio mettere anche delle valvole speciali sui caloriferi, altrimenti non si può avere l’agevolazione del 55%. E’ vero? Lettera firmata La Normativa vigente prevede che possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo,l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti di arti e professioni; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i famigliari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. L’agevolazione non spetta, in ogni caso, per i lavori effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa , arte o professione. Nel caso specifico, è previsto che oltre a sostituire la caldaia, che deve essere necessariamente a condensazione, occorre montare le valvole "termostatiche" su ogni corpo scaldante presente nell’appartamento, per poter fruire della detrazione.fiscale del 55% (vedasi art. 1 comma 347 della Legge finanziaria anno 2007). Riferimenti legislativi: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificata con Decreto Attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 19 febbraio 2007 e in data 7 aprile 2008. Risponde per. ind. Luigi Gerna 1339 - LA SANATORIA URBANISTICA E CATASTALE Sono proprietario di una villetta costruita negli anni 70. Circa 15 anni fa, per esigenze personali ho fatto posizionare delle vetrate apribili per la chiusura di un portico, che originariamente era aperto su tre lati, trasformato poi, di fatto, in un piccolo soggiorno. Mi sto accingendo alla vendita di questo immobile e mi è stato riferito che necessita effettuare la "sanatoria" urbanistica e catastale. Di cosa si tratta? Lettera firmata Per poter procedere alla vendita di qualunque immobile, è necessario che lo stesso sia conforme al progetto depositato, al momento della sua realizzazione, presso il competente ufficio tecnico comunale. Nel Suo caso era necessario, prima dell’installazione degli infissi, richiedere l’allora prevista Concessione Edilizia, per l’esecuzione delle opere di chiusura del porticato e parziale cambio d’uso (da porticato in abitazione). Stante le attuali disposizioni urbanistiche, è possibile ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, previa verifica della normativa comunale di riferimento, ottenere il c.d. "Accertamento di Conformità", qualora l’intervento eseguito sia però conforme alle normativa generale vigente, sia al momento dell’esecuzione (15 anni fa), che alla data di richiesta della sanatoria edilizia. L’ottenimento del Permesso di Costruire in sanatoria è subordinato alla presentazione di apposita istanza all’amministrazione competente, corredata da idonea documentazione tecnica ed elaborati grafici, nonché al pagamento a titolo di oblazione, del contributo di costruzione dovuto, in misura doppia, ovvero in caso di gratuità a norma di legge, nella misura minima pari ad €. 516,00. Per quanto attiene alla regolarizzazione dell’aspetto catastale è necessario produrre all’Agenzia del Territorio competente, apposita denuncia di variazione dell’unità immobiliare interessata delle citate modifiche, aggiornandone la relativa planimetria catastale, affinché la stessa sia conforme allo stato di fatto, come previsto dall’art. 29 della Legge 52/1985 e modificato dalla recente Legge 122/2010.