Ancora bocciata la lista Falciani

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Ancora bocciata la lista Falciani
Ancora bocciata la lista Falciani
La sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 28 gennaio 2013, n.
11, ribadisce l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui la lista
Falciani non ha alcun valore probatorio e non può fondare gli accertamenti fiscali
perché è stata acquisita illegalmente all’origine. E invero, com’è noto, si tratta di
un elenco di correntisti illecitamente sottratto da un dipendente di un istituto di
credito svizzero e consegnato all’Amministrazione finanziaria francese, la quale,
in un secondo momento, lo ha inoltrato alle autorità italiane.
In particolare, i giudici di merito hanno affermato che la procedura di scambio di
informazioni, attivata ai sensi dall’art. 27 della Convenzione tra Italia e Francia
contro le doppie imposizioni, non ha la forza di sanare il reato originariamente
commesso nel territorio francese; dalla inutilizzabilità a monte, infatti, discende
l’illegittimità della trasmissione del documento e la sua inutilizzabilità da parte
delle diverse Amministrazioni nazionali destinatarie dello scambio di
informazioni.
Sul punto, tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza 4 ottobre 2012, n. 38753,
aveva ritenuto che la lista Falciani non può essere distrutta nel corso del
procedimento penale se l’imputato non offre la prova effettiva circa la sua
acquisizione illecita. Tale prova, ha affermato la Commissione tributaria
regionale, è già rappresentata dalla sentenza della Corte di Cassazione francese
31 gennaio 2012, n. 11-13.097 e 11-13.098, la quale, confermando quanto sostenuto
dalla Corte d’appello di Parigi, ha nuovamente sancito l’illegittimità delle
modalità attraverso cui l’Amministrazione finanziaria francese è venuta in
possesso delle informazioni relative ai correntisti della banca svizzera.
In sintesi, il contribuente non è tenuto a dimostrare ulteriormente l’irregolarità
originaria dell’acquisizione della lista Falciani, giacché è sufficiente che produca
in giudizio le sentenze dei giudici francesi.
Sara Armella
Lorenzo Ugolini
Febbraio 2013