Giuri_Medici Convenzionati

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Giuri_Medici Convenzionati
Diritto soggettivo dei medici convenzionati all'attribuzione del nuovo incarico sulla base della
posizione in graduatoria
Importante sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, che impone all'ASL il rispetto delle
graduatorie e, per converso, riconosce al medico il diritto alla costituzione della convenzione sulla
base della sua posizione nella graduatoria. In altri termini, il legittimo esercizio del potere
discrezionale dell'ASL si ferma all'individuazione delle zone carenti che intende ricoprire ed alla
formulazione delle graduatorie. Una volta proceduto in tal senso, essa deve stipulare le convenzioni
di diritto privato sulla base dell'ordine progressivo della graduatoria, senza che residui alcun potere
discrezionale.
Il testo integrale della sentenza
Corte di Cassazione, Sez. Unite - Sent. n. 8087 del 02.04.2007
Svolgimento del Processo
Il dott. L. B., medico titolare di convenzione con la Ausl X di Siena con incarico di specialista
ambulatoriale per 20 ore settimanali, a seguito di pubblicazione da parte della regione Toscana di
un bando per turni vacanti chiedeva l'attribuzione di un incarico di medico specializzato nel settore
della oncologia medica per ulteriori 10 ore settimanali.
Con una successiva delibera la regione Toscana stabiliva che il servizio di oncologia medica sino
ad allora svolto per convenzione dovesse essere svolto in regime ospedaliero ed affidato a medici
dipendenti. Il Comitato consultivo zonale decideva quindi di non avvalersi della graduatoria.
Il dott. B. ha convenuto in giudizio la Ausl X di Siena e la Usl X Comitato consultivo zonale
medici specialisti deducendo il proprio diritto alla attribuzione dell'incarico e al risarcimento del
danno subito.
Il tribunale di Siena ha respinto la domanda nel merito; su appello del B. la Corte d'appello di
Firenze con la sentenza oggi impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario.
Ad avviso della Corte territoriale, il bando (relativo alla comunicazione dei turni disponibili)
configurava un'offerta al pubblico destinata a perfezionarsi con l'accettazione; questa incontrava
tuttavia le limitazioni proprie di un contratto ad evidenza pubblica, sicch‚, pur non essendo in
questione il diritto del B. al contratto offerto e la discrezionalit… del contraente pubblico nella
scelta, assumeva rilievo la valutazione del presupposto stesso del contratto in ragione di una
direttiva gestionale alla quale la Usl, doveva attenersi: e quindi una scelta discrezionale
dell'amministrazione, rispetto alla quale la situazione soggettiva fatta valere era di interesse
legittimo e non di diritto soggettivo.
Avverso questa sentenza il dott. B. propone ricorso per cassazione con cinque motivi. L'Azienda
Unit… Sanitaria Locale n.X di Siena resiste con controricorso e memoria. Il Comitato consultivo
zonale medici specialisti ambulatoriali della provincia di Siena non si Š costituito.
Motivi della Decisione
1. Il primo motivo contiene la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'articolo 48
legge 833/78, del Dpr 500/96 - dell'articolo 6 legge 205/00 e dell'articolo24 Costituzione, falsa
applicazione dei principi della evidenza pubblica dei contratti della PA e del riparto di giurisdizione
nonch‚ omessa motivazione.
La parte censura la statuizione sulla giurisdizione contestando l'applicabilit…. dei principi dettati
dall'articolo 6 della legge 205/00 al procedimento di selezione di un medico convenzionato per
l'incarico di zona carente secondo le previsioni della legge 833/78 e del Dpr 500/96.
2. Il secondo motivo, con la denuncia degli stessi vizi, investe la statuizione sulla giurisdizione
sotto un diverso profilo, contestando la qualificazione della situazione soggettiva dedotta in
giudizio in termini di interesse legittimo.
Si sostiene che le posizioni derivanti dai rapporti di prestazione d'opera professionale dei medici
convenzionati con le unit… sanitarie locali, nella disciplina fissata dall'articolo 48 della legge
833/78 e dagli accordi nazionali previsti dalla stessa norma, attengono a diritti soggettivi, non
configurandosi per gli atti previsti dalla suddetta normativa l'esercizio di un potere autoritativo
discrezionale, prospettabile, in riferimento alle graduatorie per l'attribuzione dell'incarico di zona
carente, solo con riguardo alla valutazione dei titoli fatti valere dai singoli candidati, ma non
quando la graduatoria sia definita (nella specie, il dott. B. era l'unico candidato e quindi l'unico
soggetto titolato all'incarico).
3. Con il terzo motivo, "in via meramente consequenziale" si rileva che la corretta applicazione dei
principi erroneamente richiamati dalla decisione impugnata avrebbe comunque implicato la
giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla richiesta di risarcimento del danno.
4. Con il quarto motivo, mediante la denuncia di violazione dell'articolo 132 c.c. e dei principi
regolanti la motivazione della sentenza, si rileva che la Corte territoriale si Š pronunciata anche sul
merito della controversia affermando, senza fornire alcuna motivazione, di condividere la
ricostruzione operata dal primo giudice con il rilievo dell'irrilevanza giuridica del negozio
perfezionato con l'accettazione dell'offerta al pubblico contenuta nel bando di concorso.
5. La stessa affermazione Š censurata nell'ultimo motivo, mediante la denuncia dei vizi di
violazione e falsa applicazione dell'articolo 48 della legge 833/78 e del Dpr 500/96, dell'articolo 6
della legge 205/00, dell'articolo 24 Costituzione, dell'articolo 4 legge 2248/65 all. E, falsa
applicazione dei principi in tema di evidenza pubblica dei contratti della P.A. e di rapporti di lavoro
dei medici convenzionati, oltre che difetto di motivazione.
6. I primi due motivi, che devono essere esaminati congiuntamente perch‚ attinenti alla stessa
questione di giurisdizione, sono fondati.
La giurisprudenza di questa Corte ha pi— volte affermato, con riguardi ai rapporti di prestazione
d'opera professionale, di natura privatistica, tra medici convenzionati e unit… sanitarie locali
(secondo la disciplina dell'articolo 48 della legge 833/78) che nella procedura per il conferimento
da parte delle aziende sanitarie locali degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di
convenzione, mentre nella fase di individuazione delle zone carenti che l'amministrazione intende
ricoprire e nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni discrezionali (cui
corrisponde la posizione di interesse legittimo degli aspiranti), una volta stabilite tali graduatorie la
P.A. deve procedere alle convenzioni di diritto privato sulla base dell'ordine progressivo della
graduatoria, senza che residui alcun potere discrezionale; ne consegue che ricade nell'ambito della
giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal medico che rivendichi il diritto alla
costituzione della convenzione sulla base della sua posizione nella graduatoria; in particolare, per i
medici gi… convenzionati si riconosce un vero e proprio diritto soggettivo all'attribuzione del
nuovo incarico (Cassazione, Su, 5202/98, 330/03, 3231/04).
Nel caso di specie non entra in discussione alcuna valutazione discrezionale sulla formulazione
delle graduatorie, in relazione alla procedura prevista dall'accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con Dpr 500/96, che
prevede, a seguito della pubblicazione dei provvedimenti adottati dalle aziende per i turni
disponibili, la comunicazione della disponibilit… degli specialisti aspiranti all'incarico e quindi
l'individuazione del soggetto avente diritto secondo un ordine predeterminato di priorit….
In relazione a tale disciplina, non Š possibile far riferimento - contrariamente a quanto affermato
dal giudice dell'appello - alla fattispecie di procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla
normativa statale o regionale, di cui al disposto dell'articolo 6 della legge 205/00, nell'ambito dei
quali l'individuazione del contraente avviene mediante un provvedimento amministrativo.
La cognizione della controversia spetta quindi al giudice ordinario.
7. In relazione all'accoglimento dei primi due motivi il terzo appare inammissibile per difetto di
interesse alla pronuncia.
Ugualmente inammissibili appaiono i mezzi successivi, in quanto le affermazioni contenute nella
motivazione della sentenza impugnata, relative alla ®irrilevanza giuridica (e perci• l'inefficacia) del
negozio materialmente perfezionato¯, riguardando il merito della domanda azionata, devono
ritenersi - in quanto effettuate nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale - estranee
all'unica ratio decidendi della sentenza, svolte ad abundantiam, con argomentazioni meramente
ipotetiche e virtuali, che la parte soccombente non ha l'onere n‚ l'interesse ad impugnare (v.
Cassazione, S.u., 5794/92 e da ultimo Cassazione, S.u., 3840/07).
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, e va dichiarata la giurisdizione dei giudice
ordinario. La causa va rimessa ad altro giudice, designato come in dispositivo, che provveder…
anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i due primi motivi del ricorso e dichiara inammissibili gli altri. Dichiara la
giurisdizione del giudice ordinario.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Firenze in diversa
composizione.
Coso deciso alla c.c. del 6 marzo 2007.
Depositata in cancelleria in data 2 aprile 2007.