Giuri_Medici Convenzionati
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Giuri_Medici Convenzionati
Diritto soggettivo dei medici convenzionati all'attribuzione del nuovo incarico sulla base della posizione in graduatoria Importante sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, che impone all'ASL il rispetto delle graduatorie e, per converso, riconosce al medico il diritto alla costituzione della convenzione sulla base della sua posizione nella graduatoria. In altri termini, il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'ASL si ferma all'individuazione delle zone carenti che intende ricoprire ed alla formulazione delle graduatorie. Una volta proceduto in tal senso, essa deve stipulare le convenzioni di diritto privato sulla base dell'ordine progressivo della graduatoria, senza che residui alcun potere discrezionale. Il testo integrale della sentenza Corte di Cassazione, Sez. Unite - Sent. n. 8087 del 02.04.2007 Svolgimento del Processo Il dott. L. B., medico titolare di convenzione con la Ausl X di Siena con incarico di specialista ambulatoriale per 20 ore settimanali, a seguito di pubblicazione da parte della regione Toscana di un bando per turni vacanti chiedeva l'attribuzione di un incarico di medico specializzato nel settore della oncologia medica per ulteriori 10 ore settimanali. Con una successiva delibera la regione Toscana stabiliva che il servizio di oncologia medica sino ad allora svolto per convenzione dovesse essere svolto in regime ospedaliero ed affidato a medici dipendenti. Il Comitato consultivo zonale decideva quindi di non avvalersi della graduatoria. Il dott. B. ha convenuto in giudizio la Ausl X di Siena e la Usl X Comitato consultivo zonale medici specialisti deducendo il proprio diritto alla attribuzione dell'incarico e al risarcimento del danno subito. Il tribunale di Siena ha respinto la domanda nel merito; su appello del B. la Corte d'appello di Firenze con la sentenza oggi impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ad avviso della Corte territoriale, il bando (relativo alla comunicazione dei turni disponibili) configurava un'offerta al pubblico destinata a perfezionarsi con l'accettazione; questa incontrava tuttavia le limitazioni proprie di un contratto ad evidenza pubblica, sicch‚, pur non essendo in questione il diritto del B. al contratto offerto e la discrezionalit… del contraente pubblico nella scelta, assumeva rilievo la valutazione del presupposto stesso del contratto in ragione di una direttiva gestionale alla quale la Usl, doveva attenersi: e quindi una scelta discrezionale dell'amministrazione, rispetto alla quale la situazione soggettiva fatta valere era di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Avverso questa sentenza il dott. B. propone ricorso per cassazione con cinque motivi. L'Azienda Unit… Sanitaria Locale n.X di Siena resiste con controricorso e memoria. Il Comitato consultivo zonale medici specialisti ambulatoriali della provincia di Siena non si Š costituito. Motivi della Decisione 1. Il primo motivo contiene la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'articolo 48 legge 833/78, del Dpr 500/96 - dell'articolo 6 legge 205/00 e dell'articolo24 Costituzione, falsa applicazione dei principi della evidenza pubblica dei contratti della PA e del riparto di giurisdizione nonch‚ omessa motivazione. La parte censura la statuizione sulla giurisdizione contestando l'applicabilit…. dei principi dettati dall'articolo 6 della legge 205/00 al procedimento di selezione di un medico convenzionato per l'incarico di zona carente secondo le previsioni della legge 833/78 e del Dpr 500/96. 2. Il secondo motivo, con la denuncia degli stessi vizi, investe la statuizione sulla giurisdizione sotto un diverso profilo, contestando la qualificazione della situazione soggettiva dedotta in giudizio in termini di interesse legittimo. Si sostiene che le posizioni derivanti dai rapporti di prestazione d'opera professionale dei medici convenzionati con le unit… sanitarie locali, nella disciplina fissata dall'articolo 48 della legge 833/78 e dagli accordi nazionali previsti dalla stessa norma, attengono a diritti soggettivi, non configurandosi per gli atti previsti dalla suddetta normativa l'esercizio di un potere autoritativo discrezionale, prospettabile, in riferimento alle graduatorie per l'attribuzione dell'incarico di zona carente, solo con riguardo alla valutazione dei titoli fatti valere dai singoli candidati, ma non quando la graduatoria sia definita (nella specie, il dott. B. era l'unico candidato e quindi l'unico soggetto titolato all'incarico). 3. Con il terzo motivo, "in via meramente consequenziale" si rileva che la corretta applicazione dei principi erroneamente richiamati dalla decisione impugnata avrebbe comunque implicato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla richiesta di risarcimento del danno. 4. Con il quarto motivo, mediante la denuncia di violazione dell'articolo 132 c.c. e dei principi regolanti la motivazione della sentenza, si rileva che la Corte territoriale si Š pronunciata anche sul merito della controversia affermando, senza fornire alcuna motivazione, di condividere la ricostruzione operata dal primo giudice con il rilievo dell'irrilevanza giuridica del negozio perfezionato con l'accettazione dell'offerta al pubblico contenuta nel bando di concorso. 5. La stessa affermazione Š censurata nell'ultimo motivo, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'articolo 48 della legge 833/78 e del Dpr 500/96, dell'articolo 6 della legge 205/00, dell'articolo 24 Costituzione, dell'articolo 4 legge 2248/65 all. E, falsa applicazione dei principi in tema di evidenza pubblica dei contratti della P.A. e di rapporti di lavoro dei medici convenzionati, oltre che difetto di motivazione. 6. I primi due motivi, che devono essere esaminati congiuntamente perch‚ attinenti alla stessa questione di giurisdizione, sono fondati. La giurisprudenza di questa Corte ha pi— volte affermato, con riguardi ai rapporti di prestazione d'opera professionale, di natura privatistica, tra medici convenzionati e unit… sanitarie locali (secondo la disciplina dell'articolo 48 della legge 833/78) che nella procedura per il conferimento da parte delle aziende sanitarie locali degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione, mentre nella fase di individuazione delle zone carenti che l'amministrazione intende ricoprire e nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni discrezionali (cui corrisponde la posizione di interesse legittimo degli aspiranti), una volta stabilite tali graduatorie la P.A. deve procedere alle convenzioni di diritto privato sulla base dell'ordine progressivo della graduatoria, senza che residui alcun potere discrezionale; ne consegue che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal medico che rivendichi il diritto alla costituzione della convenzione sulla base della sua posizione nella graduatoria; in particolare, per i medici gi… convenzionati si riconosce un vero e proprio diritto soggettivo all'attribuzione del nuovo incarico (Cassazione, Su, 5202/98, 330/03, 3231/04). Nel caso di specie non entra in discussione alcuna valutazione discrezionale sulla formulazione delle graduatorie, in relazione alla procedura prevista dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con Dpr 500/96, che prevede, a seguito della pubblicazione dei provvedimenti adottati dalle aziende per i turni disponibili, la comunicazione della disponibilit… degli specialisti aspiranti all'incarico e quindi l'individuazione del soggetto avente diritto secondo un ordine predeterminato di priorit…. In relazione a tale disciplina, non Š possibile far riferimento - contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello - alla fattispecie di procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, di cui al disposto dell'articolo 6 della legge 205/00, nell'ambito dei quali l'individuazione del contraente avviene mediante un provvedimento amministrativo. La cognizione della controversia spetta quindi al giudice ordinario. 7. In relazione all'accoglimento dei primi due motivi il terzo appare inammissibile per difetto di interesse alla pronuncia. Ugualmente inammissibili appaiono i mezzi successivi, in quanto le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, relative alla ®irrilevanza giuridica (e perci• l'inefficacia) del negozio materialmente perfezionato¯, riguardando il merito della domanda azionata, devono ritenersi - in quanto effettuate nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale - estranee all'unica ratio decidendi della sentenza, svolte ad abundantiam, con argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali, che la parte soccombente non ha l'onere n‚ l'interesse ad impugnare (v. Cassazione, S.u., 5794/92 e da ultimo Cassazione, S.u., 3840/07). La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, e va dichiarata la giurisdizione dei giudice ordinario. La causa va rimessa ad altro giudice, designato come in dispositivo, che provveder… anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i due primi motivi del ricorso e dichiara inammissibili gli altri. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Coso deciso alla c.c. del 6 marzo 2007. Depositata in cancelleria in data 2 aprile 2007.